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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 25/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1903/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Iolanda Golia Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1903/2024 promossa da:
(C.F. e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. CIAMPOLINI ALESSIA C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso il predetto Email_1
difensore, via Verdi, n. 53, Ponsacco (PI) avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, allorquando, hanno confermato la volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 29/05/2004, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato il 24/06/2024 da entrambi i ricorrenti.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO - che contraevano matrimonio con rito concordatario in data 29 Maggio Parte_1 Parte_2
2004, nel Comune di Vicopisano (PI), trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n.7, Parte 2 e Serie A.
- che dall'unione dei due è nata la figlia , a Empoli (FI) il 27.05.2010. Per_1
- che le parti hanno proposto domanda di separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che il Tribunale di Pisa ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con sentenza n.
174/2024 pubblicata il 09.08.2024 alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- che sono decorsi i termini di legge per addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della figlia ancora minorenne e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013;
- che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia , Per_1
nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Parte_2
in data 29 Maggio 2004, nel Comune di Vicopisano (PI), trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n.7, Parte 2 e Serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale DISPONE l'affidamento della figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
possibilità di esercizio separato della responsabilità genitoriale quanto alle questioni di ordinaria amministrazione che la riguardano
DISPONE che la figlia starà con i genitori in egual misura come segue: durante l'anno scolastico a fine settimana alternati dal venerdì dopo l'uscita di scuola alla domenica prima di cena;
durante le ferie estive, a fine settimana alternati dal venerdì prima di cena alla domenica prima di cena.
- Nel corso della settimana, durante l'anno scolastico, a settimane alterne, da domenica sera a mercoledì dopo la scuola con un genitore e da mercoledì dopo la scuola figli a venerdì dopo la scuola con l'altro genitore;
durante le ferie estive, a settimane alterne, da domenica prima di cena a mercoledì prima di cena con un genitore e da mercoledì prima di cena a venerdì con l'altro genitore.
- Natale, Pasqua, altre festività e ponti infra-annuali:
Natale con un genitore e Santo Stefano con l'altro genitore Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro genitore, ma in maniera invertita rispetto al Natale e rispetto inoltre all'anno precedente;
- festività natalizie e pasquali come nel corso dell'anno scolastico, ad eccezione dei giorni di festa, gestiti come sopra indicato;
- ponti primaverili e relative festività (25 aprile, 1° maggio e 2 giugno) alternati con l'uno e l'altro genitore, con ripartenza nell'anno successivo dal genitore con cui la minore non è stata nel corso dell'ultimo ponte/festività dell'anno precedente;
PONE a carico del sig. a titolo di contributo del mantenimento della figlia minore, sino a che Pt_1
la stessa non avrà compiuto i 18 anni, corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_2
un importo mensile pari a complessivi euro 200,00 (duecento/00), importo che sarà annualmente soggetto ad adeguamento e rivalutazione in base agli indici ISTAT tempo per tempo maturati, e che verrà corrisposto a mezzo di bonifico bancario sul conto IT 34 C 08562 70950 000000306154. A partire dal compimento del diciottesimo anno, detto importo verrà corrisposto direttamente alla figlia fino a quando la medesima non sarà economicamente indipendente;
DISPONE che i coniugi sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie di carattere medico, scolastico, ricreativo e sportivo che occorrano per la figlia minore purché siano state preventivamente concordate tra i medesimi e debitamente rendicontate dal genitore che le ha eventualmente sostenute per intero, salvo ragioni di urgenza e salvo per importi inferiori ad Euro
100,00;
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che: - che i genitori si impegnano ad operare e collaborare fattivamente perché siano preservati la serenità
l'equilibrio della minore, anche impegnandosi a non far frequentare ai figli i propri eventuali nuovi compagni per almeno sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto e, comunque, purché dette relazioni presentino il carattere della serietà e della stabilità;
- che Il Sig. a parziale ristoro di quanto versato dalla Sig.ra in sede di acquisto Pt_1 Pt_2 dell'immobile sito in Campo dell'Elba (LI), Viale degli Etruschi n.371, int.32, di proprietà esclusiva del medesimo, verserà alla moglie l'importo complessivo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) in rate annuali di pari importo con scadenze al 30 giugno 2025, al 30 giugno 2026 e al 30 giugno 2027;
- che i coniugi dichiarano di essere entrambi capaci al lavoro e di essere economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente alla richiesta di contributi nel proprio mantenimento;
- che i coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di analogo documento valido per l'espatrio e di ogni altra autorizzazione amministrativa per la quale tale consenso sia necessario, per sé e per la figlia minore.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del
Comune di Vicopisano (PI)per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 25 marzo 2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Iolanda Golia Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1903/2024 promossa da:
(C.F. e da (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. CIAMPOLINI ALESSIA C.F._2
ed elettivamente domiciliati presso il predetto Email_1
difensore, via Verdi, n. 53, Ponsacco (PI) avente ad oggetto: separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'intervento del PM in sede
CONCLUSIONI
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti con le note depositate nel rispetto dei termini assegnati col decreto a mezzo del quale veniva disposta la trattazione scritta in luogo di quella orale, allorquando, hanno confermato la volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 29/05/2004, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel ricorso per separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, depositato il 24/06/2024 da entrambi i ricorrenti.
Il PM ha concluso nulla opponendo.
OSSERVATO IN FATTO E IN DIRITTO - che contraevano matrimonio con rito concordatario in data 29 Maggio Parte_1 Parte_2
2004, nel Comune di Vicopisano (PI), trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n.7, Parte 2 e Serie A.
- che dall'unione dei due è nata la figlia , a Empoli (FI) il 27.05.2010. Per_1
- che le parti hanno proposto domanda di separazione consensuale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- che il Tribunale di Pisa ha pronunciato la separazione personale dei coniugi, con sentenza n.
174/2024 pubblicata il 09.08.2024 alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
- che sono decorsi i termini di legge per addivenire alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostituire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda;
- che le condizioni di cui alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti non appaiono in contrasto con norme imperative, né con l'interesse della figlia ancora minorenne e, anzi, paiono adeguate a garantire alla minore l'accesso ad una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss. c.c. di cui al d.lgs. n. 154/2013;
- che il Tribunale reputa, altresì, rispondenti agli interessi morali e materiali della figlia , Per_1
nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue i ricorrenti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
- che il Tribunale si limita a dare atto della dichiarazione che le parti reciprocamente si fanno, dichiarandosi ciascuno economicamente autosufficiente e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro;
- che in relazione all'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le medesime delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Parte_2
in data 29 Maggio 2004, nel Comune di Vicopisano (PI), trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune al n.7, Parte 2 e Serie A.
Sull'accordo delle parti, il Tribunale DISPONE l'affidamento della figlia minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1
possibilità di esercizio separato della responsabilità genitoriale quanto alle questioni di ordinaria amministrazione che la riguardano
DISPONE che la figlia starà con i genitori in egual misura come segue: durante l'anno scolastico a fine settimana alternati dal venerdì dopo l'uscita di scuola alla domenica prima di cena;
durante le ferie estive, a fine settimana alternati dal venerdì prima di cena alla domenica prima di cena.
- Nel corso della settimana, durante l'anno scolastico, a settimane alterne, da domenica sera a mercoledì dopo la scuola con un genitore e da mercoledì dopo la scuola figli a venerdì dopo la scuola con l'altro genitore;
durante le ferie estive, a settimane alterne, da domenica prima di cena a mercoledì prima di cena con un genitore e da mercoledì prima di cena a venerdì con l'altro genitore.
- Natale, Pasqua, altre festività e ponti infra-annuali:
Natale con un genitore e Santo Stefano con l'altro genitore Pasqua con un genitore e Pasquetta con l'altro genitore, ma in maniera invertita rispetto al Natale e rispetto inoltre all'anno precedente;
- festività natalizie e pasquali come nel corso dell'anno scolastico, ad eccezione dei giorni di festa, gestiti come sopra indicato;
- ponti primaverili e relative festività (25 aprile, 1° maggio e 2 giugno) alternati con l'uno e l'altro genitore, con ripartenza nell'anno successivo dal genitore con cui la minore non è stata nel corso dell'ultimo ponte/festività dell'anno precedente;
PONE a carico del sig. a titolo di contributo del mantenimento della figlia minore, sino a che Pt_1
la stessa non avrà compiuto i 18 anni, corrisponderà alla Sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, Pt_2
un importo mensile pari a complessivi euro 200,00 (duecento/00), importo che sarà annualmente soggetto ad adeguamento e rivalutazione in base agli indici ISTAT tempo per tempo maturati, e che verrà corrisposto a mezzo di bonifico bancario sul conto IT 34 C 08562 70950 000000306154. A partire dal compimento del diciottesimo anno, detto importo verrà corrisposto direttamente alla figlia fino a quando la medesima non sarà economicamente indipendente;
DISPONE che i coniugi sosterranno nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie di carattere medico, scolastico, ricreativo e sportivo che occorrano per la figlia minore purché siano state preventivamente concordate tra i medesimi e debitamente rendicontate dal genitore che le ha eventualmente sostenute per intero, salvo ragioni di urgenza e salvo per importi inferiori ad Euro
100,00;
Sul resto dell'accordo, il Tribunale prende atto che: - che i genitori si impegnano ad operare e collaborare fattivamente perché siano preservati la serenità
l'equilibrio della minore, anche impegnandosi a non far frequentare ai figli i propri eventuali nuovi compagni per almeno sei mesi dalla sottoscrizione del presente atto e, comunque, purché dette relazioni presentino il carattere della serietà e della stabilità;
- che Il Sig. a parziale ristoro di quanto versato dalla Sig.ra in sede di acquisto Pt_1 Pt_2 dell'immobile sito in Campo dell'Elba (LI), Viale degli Etruschi n.371, int.32, di proprietà esclusiva del medesimo, verserà alla moglie l'importo complessivo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) in rate annuali di pari importo con scadenze al 30 giugno 2025, al 30 giugno 2026 e al 30 giugno 2027;
- che i coniugi dichiarano di essere entrambi capaci al lavoro e di essere economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente alla richiesta di contributi nel proprio mantenimento;
- che i coniugi si rilasciano reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di analogo documento valido per l'espatrio e di ogni altra autorizzazione amministrativa per la quale tale consenso sia necessario, per sé e per la figlia minore.
DICHIARA integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del
Comune di Vicopisano (PI)per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Così deciso a Pisa, il 25 marzo 2025
Il Presidente relatore dott.ssa Santa Spina