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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/12/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2481/ 2025 avente ad oggetto Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto) promosso da
C.F.: nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Lucia Iorio, dalla quale è rappresentata e difesa
E da
, C.F.: nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Viviana De Ruggiero, dalla quale è rappresentato e difeso
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. trasmesse in sostituzione dell'udienza con scadenza al 18/11/2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I ricorrenti sig.ri e con ricorso congiunto, personalmente Parte_1 Controparte_1 sottoscritto e depositato in data 01/10/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio, il 22/08/2020, Per_1 alle seguenti condizioni:
“1)Il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori. Per_1
2) Il figlio minore avrà residenza privilegiata presso l'abitazione sita in Volla (NA) alla Via Verdi 70 che sarà assegnata alla Vicedomini.
3) Per l'ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciti in modo disgiunto la responsabilità genitoriale;
4) Il padre vedrà e terrà con sé il figlio con le seguenti modalità: nei periodi scolastici:- il lunedi e il giovedi dalle ore 16:00 alle 20:30.
Il padre preleverà il figlio da scuola o da casa e lo accompagnerà a casa. - a fine settimana alterni, il Recano preleverà alle ore 20:00 del venerdi e lo terrà con se fino alle ore 20.00 della domenica con pernotto. Per_1
Il padre preleverà il figlio dall'abitazione familiare e lo accompagnerà sempre a casa. nei periodi di vacanza scolastica: trascorrerà le festività natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti Per_1 genitoriali e pertanto ad anni alterni il 24 dicembre nonché il primo gennaio con un genitore e il 25 dicembre nonché il 31 dicembre con l'altro genitore, e ad anni alterni con un genitore a Pasqua e un genitore a
Pasquetta, salvo diversi accordi tra i genitori;
Trascorrerà inoltre con il padre quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive tra luglio ed agosto, in periodo da concordare.
A questo proposito entrambi i coniugi si obbligano a comunicarsi i rispettivi periodi feriali entro il trenta giugno di ogni anno.
Ciascuno dei coniugi dovrà tenere informato l'altro della località ove il minore sia condotto al di fuori delle rispettive residenze e dovrà essere assicurato il contatto quotidiano telefonico con il genitore non presente.
- Il minore trascorrerà con i genitori anche il giorno del loro rispettivo compleanno, onomastico, festa del papà e della mamma mentre i compleanni del figlio, ove possibile, saranno trascorsi insieme ad entrambi, ovvero ad anni alterni con ciascuno dei genitori.
5) Il padre corrisponderà alla madre a titolo di concorso per il mantenimento del figlio la somma mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), somma rivalutabile ogni anno secondo l'indice ISTAT, da versarsi sul conto corrente della Sig.ra alle seguenti coordinate: [...] entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese.
6) la Sig.ra Vicedomini effettuerà la voltura delle utenze domestiche e provvederà a stipulare con il Per_ proprietario dell'immobile regolare contratto di locazione. Per quanto riguarda la utenza non è possibile volturare al momento in quanto insiste un debito nei confronti della stessa pari ad Euro 500,00 che
è stato rateizzato e pertanto si attende che il Sig. estingui il debito per volturare. CP_1
7) Il Sig. lascerà la casa familiare al momento della sottoscrizione del presente CP_1 effettuando il cambio di residenza e comincerà a versare regolare assegno di mantenimento.
8) L'assegno unico per il minore dovrà essere corrisposto al 50% tra le parti.
9) Sono suddivise al 50% tra i genitori tutte le spese straordinarie , le spese mediche e odontoiatriche e quelle relative all'istruzione del figlio;
per la disciplina delle stesse i genitori si riportano al protocollo d'intesa tra il Tribunale di Nola ed il COA degli avvocati di Nola.
10) la Sig.ra abiterà la casa familiare esclusivamente con il figlio ” Parte_1 Per_1
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza con scadenza al 18/11/2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale.
La proc.ra veniva trattata in modalità cartolare/figurata ex art. 473 bis 51 cpc e 127 ter cpc.
Le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza . In particolare, dalla prospettazione dei fatti di cui al ricorso è agevole assumere che tra le parti sia cessato ogni interesse alla unione con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Quanto alle determinazioni inerenti alla prole, il Tribunale ritiene di poter far proprie quelle svolte dalle stesse parti in ricorso da intendersi ivi ripetute e trascritte, ritenendo tali determinazioni congrue, non contrastanti con norme di legge e nell'interesse delle parti e del figlio minore.
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti e tenuto conto del contenuto dell'accordo, si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il pieno accordo delle parti in giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola in Camera di Consiglio del 30/11/2025 Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Claudia Ummarino Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2481/ 2025 avente ad oggetto Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto) promosso da
C.F.: nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Lucia Iorio, dalla quale è rappresentata e difesa
E da
, C.F.: nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Viviana De Ruggiero, dalla quale è rappresentato e difeso
- ricorrenti -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Come da note ex art. 127 ter c.p.c. trasmesse in sostituzione dell'udienza con scadenza al 18/11/2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I ricorrenti sig.ri e con ricorso congiunto, personalmente Parte_1 Controparte_1 sottoscritto e depositato in data 01/10/2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio, il 22/08/2020, Per_1 alle seguenti condizioni:
“1)Il figlio minore è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori. Per_1
2) Il figlio minore avrà residenza privilegiata presso l'abitazione sita in Volla (NA) alla Via Verdi 70 che sarà assegnata alla Vicedomini.
3) Per l'ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciti in modo disgiunto la responsabilità genitoriale;
4) Il padre vedrà e terrà con sé il figlio con le seguenti modalità: nei periodi scolastici:- il lunedi e il giovedi dalle ore 16:00 alle 20:30.
Il padre preleverà il figlio da scuola o da casa e lo accompagnerà a casa. - a fine settimana alterni, il Recano preleverà alle ore 20:00 del venerdi e lo terrà con se fino alle ore 20.00 della domenica con pernotto. Per_1
Il padre preleverà il figlio dall'abitazione familiare e lo accompagnerà sempre a casa. nei periodi di vacanza scolastica: trascorrerà le festività natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti Per_1 genitoriali e pertanto ad anni alterni il 24 dicembre nonché il primo gennaio con un genitore e il 25 dicembre nonché il 31 dicembre con l'altro genitore, e ad anni alterni con un genitore a Pasqua e un genitore a
Pasquetta, salvo diversi accordi tra i genitori;
Trascorrerà inoltre con il padre quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive tra luglio ed agosto, in periodo da concordare.
A questo proposito entrambi i coniugi si obbligano a comunicarsi i rispettivi periodi feriali entro il trenta giugno di ogni anno.
Ciascuno dei coniugi dovrà tenere informato l'altro della località ove il minore sia condotto al di fuori delle rispettive residenze e dovrà essere assicurato il contatto quotidiano telefonico con il genitore non presente.
- Il minore trascorrerà con i genitori anche il giorno del loro rispettivo compleanno, onomastico, festa del papà e della mamma mentre i compleanni del figlio, ove possibile, saranno trascorsi insieme ad entrambi, ovvero ad anni alterni con ciascuno dei genitori.
5) Il padre corrisponderà alla madre a titolo di concorso per il mantenimento del figlio la somma mensile di euro 250,00 (duecentocinquanta/00), somma rivalutabile ogni anno secondo l'indice ISTAT, da versarsi sul conto corrente della Sig.ra alle seguenti coordinate: [...] entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese.
6) la Sig.ra Vicedomini effettuerà la voltura delle utenze domestiche e provvederà a stipulare con il Per_ proprietario dell'immobile regolare contratto di locazione. Per quanto riguarda la utenza non è possibile volturare al momento in quanto insiste un debito nei confronti della stessa pari ad Euro 500,00 che
è stato rateizzato e pertanto si attende che il Sig. estingui il debito per volturare. CP_1
7) Il Sig. lascerà la casa familiare al momento della sottoscrizione del presente CP_1 effettuando il cambio di residenza e comincerà a versare regolare assegno di mantenimento.
8) L'assegno unico per il minore dovrà essere corrisposto al 50% tra le parti.
9) Sono suddivise al 50% tra i genitori tutte le spese straordinarie , le spese mediche e odontoiatriche e quelle relative all'istruzione del figlio;
per la disciplina delle stesse i genitori si riportano al protocollo d'intesa tra il Tribunale di Nola ed il COA degli avvocati di Nola.
10) la Sig.ra abiterà la casa familiare esclusivamente con il figlio ” Parte_1 Per_1
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza con scadenza al 18/11/2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate dichiarando di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale.
La proc.ra veniva trattata in modalità cartolare/figurata ex art. 473 bis 51 cpc e 127 ter cpc.
Le risultanze di causa hanno comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza . In particolare, dalla prospettazione dei fatti di cui al ricorso è agevole assumere che tra le parti sia cessato ogni interesse alla unione con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Quanto alle determinazioni inerenti alla prole, il Tribunale ritiene di poter far proprie quelle svolte dalle stesse parti in ricorso da intendersi ivi ripetute e trascritte, ritenendo tali determinazioni congrue, non contrastanti con norme di legge e nell'interesse delle parti e del figlio minore.
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti e tenuto conto del contenuto dell'accordo, si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il pieno accordo delle parti in giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola in Camera di Consiglio del 30/11/2025 Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca