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Sentenza 8 gennaio 2024
Sentenza 8 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2024, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I R O M A
___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 52655 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione il 24.7.2023 (data di scadenza del termine per depositare le memorie di replica) e vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Alberto Armenante)
opponente
E
e Controparte_1 Controparte_2
(avv.ti Adriana Cravotto e Stefano Briotti)
- contumace Controparte_3
opposti
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.5.2023 i difensori delle parti così concludevano: per , riportandosi al proprio atto introduttivo: “revocare il decreto Parte_1 ingiuntivo n.6004/2021, previa declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza della pretesa azionata, o di parte di essa”; per e riportandosi alla comparsa di risposta: CP_1 CP_1 Controparte_2
“In via principale si domanda il rigetto delle eccezioni e deduzioni formulate da
Controparte giacché infondate in fatto ed in diritto e, di conseguenza, la conferma integrale del D.I. n. 6004/21 emesso dal tribunale di Roma”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – L'arch. l'ing. e l'ing. Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 avevano proposto, davanti a questo tribunale, ricorso per decreto ingiuntivo in TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
ragione di un credito vantato nei confronti di a seguito di Parte_1 prestazioni professionali.
In particolare, i ricorrenti avevano esposto: che il 3.8.2005 era stata stipulata la
Convenzione urbanistica tra il e il CP_4 Controparte_5
per la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative al “lotto
[...] attuativo del piano di assetto per la riqualificazione dell'Area della Stazione
”; che, con D. D. n. 1739 del 14.12.2005, erano stati nominati CP_5 componenti della Commissione per il Collaudo tecnico - amministrativo in corso d'opera delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
che la
Commissione aveva collaudato il primo lotto funzionale delle opere con atto prot.
Dip. PAU n. 31475 del 18.4.2011, il secondo lotto funzionale con atto prot. Dip.
PAU n. 135882 del 12.9.2014 e il terzo lotto funzionale con Dip. PAU n. 126180 del 20.7.2017; che le fatture emesse dai collaudatori e relative al primo lotto del
Collaudo, erano state emesse ed inviate agli uffici comunali di competenza nel mese di giugno 2011 e regolarmente liquidate;
che il dopo aver CP_4 approvato i certificati di collaudo in ragione dell'art. 8 della Convenzione, non aveva invece corrisposto gli onorari dovuti per le competenze professionali prestate relative al II e III lotto funzionale, regolarmente liquidate dal . CP_5
In particolare, i ricorrenti avevano affermato che la Convenzione, all'art. 4, riconduceva le opere di urbanizzazione nell'ambito delle opere a scomputo. In tale contesto, era prevista la nomina della commissione di collaudo da parte dell'Amministrazione Capitolina e la corresponsione del pagamento a carico del
, mediante appositi versamenti effettuati nel bilancio comunale, con CP_5 successiva liquidazione a favore del collaudatori attraverso specifiche determinazioni dirigenziali;
tuttavia, nonostante i numerosi solleciti da parte dei ricorrenti per la liquidazione delle fatture relative al II e al III lotto funzionale e nonostante il regolare pagamento di € 18.050,47 da parte del con CP_5 bonifico del 13.5.2015, il aveva indebitamente trattenuto le suddette CP_4 somme.
Con il decreto ingiuntivo n. 6004/2021, emesso il 19.3.2021, era stato pertanto ingiunto a il pagamento della somma complessiva di € 15.515,88 Parte_1
(in particolare: in favore di , € 5.388,50; in favore di Controparte_1 CP_2
€ 5.063,69; in favore di € 5.063,69), oltre alle spese
[...] Controparte_3 della procedura monitoria, a titolo di liquidazione degli onorari per le prestazioni svolte in qualità di membri della . Organizzazione_1
ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. al decreto ingiuntivo, Parte_1 deducendo l'infondatezza del ricorso e l'insussistenza del credito vantato dalle controparti. Ha esposto l'opponente: che, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione,
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
la Convenzione Urbanistica stipulata tra il e il CP_4 CP_4 [...]
”, era sussumibile nell'istituto delle opere di urbanizzazione Controparte_5
a scomputo degli oneri concessori;
che, dopo aver approvato il certificato di collaudo relativo al primo lotto, con D.D. n. 682 del 4.7.2012 prot. n. 54146/2012, aveva provveduto alla corresponsione dell'onorario in acconto alla Commissione;
che, dopo avere ottenuto il Certificato di Collaudo relativo al secondo lotto, le società consorziate avevano provveduto a versarle le somme necessarie per la corresponsione dell'onorario, ma essa non aveva corrisposto il compenso ai professionisti in ragione della delibera dell'ANAC n. 1169 del 12.12.2018 che, richiamando i principi espressi dalla Corte dei Conti nella delibera n. 184/2016, aveva statuito che gli incentivi per attività tecniche non possono sempre essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione lavori o di collaudo.
In particolare l'opponente ha sostenuto che: a) secondo quanto previsto dalla delibera menzionata, in caso di opere di urbanizzazione realizzate dal privato a scomputo degli oneri derivanti dal permesso di costruire, il compenso a favore dei dipendenti incaricati del collaudo dovrebbe trovare specifica copertura negli stanziamenti della stazione appaltante e non sarebbe quindi ammissibile l'erogazione di incentivi per attività tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n.
50/2016; b) tale principio si estenderebbe anche alle convenzioni di urbanizzazione stipulate in vigenza delle precedenti fonti normative di settore, di cui alla legge n. 109/1994 e al d.lgs. n. 163/2006.
e hanno contestato la fondatezza Controparte_1 Controparte_2 dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Gli opposti hanno sostenuto che l'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 non era applicabile ratione temporis al caso in esame, poiché l'incarico era stato conferito nell'anno 2005, e che comunque nella fattispecie, diversamente da quella oggetto di valutazione da parte dell si CP_6 era in presenza di un contratto o convenzione che prevedeva modalità di erogazione della retribuzione per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, diverse rispetto all'ipotesi in cui era necessaria la costituzione di un fondo per l'erogazione dei fondi incentivanti.
è rimasto contumace. Controparte_3
2 – Con atto del 3.8.2005 (prodotto da all'atto della costituzione in Parte_1 giudizio, non distinto da numero identificativo) il aveva stipulato CP_4 con il una convenzione, attuativa di quanto Controparte_7 stabilito dall'Accordo di Programma ex art. 27 della legge n. 142/18990, per la realizzazione degli interventi previsti dal Progetto Urbano Org_2 sottoscritto il 12.4.2000, approvato con ordinanza sindacale n. 117/2000 e
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
ratificato dal consiglio comunale con deliberazione n. 79 dell'8.5.2000.
Specificamente, le società consorziate si erano impegnate a realizzare determinate opere di urbanizzazione, a loro cura e spese, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti ai sensi dell'art. 16 del DPR n. 380/2001 (art.1, comma
1, e art. 3 della convenzione). I lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione sarebbero stati eseguiti sotto il controllo degli uffici tecnici competenti e assoggettati a collaudo ad opera del per essere poi CP_4 cedute a questo senza corrispettivo (art. 3, comma 1, lett c); al era CP_4 demandata l'esecuzione del collaudo anche di altre opere. I collaudi sarebbero stati “eseguiti da commissioni formate da collaudatori di fiducia del comune e dal medesimo nominati” (art. 8, ultimo comma). All'art. 12, ultimo comma, si prevedeva che “i compensi e le spese, compresi […] gli oneri per i collaudatori delle opere di urbanizzazione, sono a carico del comparente”. CP_5
Con determinazione dirigenziale n. 1739 del 14.12.2006, prodotta da entrambe le parti costituite, il aveva nominato la Commissione di collaudo CP_4 per i collaudi tecnico-amministrativi, in corso d'opera, e statici delle opere di urbanizzazione. In particolare, erano stati nominati, quale presidente della commissione, l'ing. Direttore del Municipio , e, quali Controparte_2 Pt_2 componenti, l'arch. e l'ing. Nel Controparte_1 Controparte_3 provvedimento veniva espressamente stabilito: che le competenze spettanti ai collaudatori sarebbero state a carico del e delle Controparte_7 altre società firmatarie dell'atto; che le parcelle sarebbero state liquidate con successiva determinazione dirigenziale, “previo riscontro dell'avvenuto versamento delle somme da parte del predetto ”; che al momento della CP_5 liquidazione delle parcelle, il avrebbe richiesto al di eseguire CP_4 CP_5 il relativo versamento e provveduto ad accertare la relativa entrata e il corrispondente impegno di spesa.
In buona sostanza, il compenso in favore dei componenti della commissione di collaudo era posto a carico del , il quale avrebbe dovuto erogarlo non CP_5 direttamente ai beneficiari ma per il tramite del che avrebbe CP_4 provveduto a versarlo in favore dei tre componenti, suoi dipendenti.
3 – Osserva il tribunale che non ha formulato contestazioni in Parte_1 merito all'esatto compimento delle operazioni di collaudo da parte della commissione né in merito alla correttezza del calcolo del compenso complessivamente richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo, pari a €
15.515,88. E' infatti pacifico che le operazioni di collaudo sono state correttamente eseguite e successivamente approvate dai competenti uffici dell'amministrazione capitolina, e anche che somme, richieste a titolo di
4 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
compenso, sono state versate dal a , la quale ne ha CP_5 Parte_1 però corrisposto agli odierni opposti solo una parte mentre ha trattenuto per sé un'altra parte, qualificandola come credito inesigibile – benché partecipe della stessa natura di quello precedentemente soddisfatto – sulla base, essenzialmente, dell'interpretazione dell'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) fornita dalla delibera n. 1169 del 12.12.2018 dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione in merito a vicende non coincidenti, la quale ha ritenuto applicabili anche a fattispecie disciplinate dalle norme previgenti alcune limitazioni all'erogazione dei “compensi incentivanti per funzioni tecniche” che sarebbero poste dal citato art. 113.
Ha sostenuto, in particolare, l'opponente che il compenso incentivante in favore dei dipendenti incaricati del collaudo, in caso di opere di urbanizzazione realizzate dal privato a scomputo degli oneri derivanti dal permesso di costruire, deve essere escluso perché deve trovare copertura negli stanziamenti della stazione appaltante.
Ritiene al riguardo il tribunale che, invece, tale situazione corrisponde a quella effettivamente verificatasi nel caso in esame, nella quale il compenso in favore dei componenti della commissione è a questi erogato da , Parte_1 mediante somme che sono stanziate, a titolo di impegno di spesa specificamente individuato (si veda l'ultima parte della determina dirigenziale n. 1739 del
14.12.2005), ma che nel contempo non gravano, in concreto, a carico del bilancio dell'ente perché quello stanziamento presuppone il corrispondente versamento da parte del , sicchè alcun onere grava a carico di CP_5 [...]
(che, nonostante il rifiuto del pagamento, non risulta abbia restituito al Pt_1
quanto da questo versato per consentire il pagamento del compenso). CP_5
Va inoltre escluso che le limitazioni poste dal citato art. 113 siano applicabili, in difetto di una specifica disposizione, anche ai rapporti precedentemente instaurati. A tale riguardo si richiama quanto previsto all'art. 216 del codice degli appalti, al comma 1 e al comma 27-quater (il quale recita: “per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati, comunque denominati, le disposizioni del presente codice si applicano con riferimento alle opere oggetto delle citate convenzioni ed atti stipulati successivamente all'entrata in vigore del medesimo codice”).
4 – Per quanto sopra esposto l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da non può essere accolta e il decreto deve essere perciò Parte_1 confermato e dichiarato esecutivo.
Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento in favore Parte_1 della controparte costituita delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo come
5 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
da nota (ad eccezione del richiesto aumento ex art. 4, comma 1-bis, non sussistendone i presupposti) secondo i criteri previsti dal D.M. Giustizia n. 55 del
2014.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 6004/2021 (n.
2999/2021 r.g.) proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...] Controparte_2 Controparte_3
a) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
b) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
e che liquida in complessivi € 2.540,00 per Controparte_1 Controparte_2
compenso, oltre a rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Roma, il 3.1.2024
Il Giudice
Federico Salvati
6
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 52655 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta in decisione il 24.7.2023 (data di scadenza del termine per depositare le memorie di replica) e vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Alberto Armenante)
opponente
E
e Controparte_1 Controparte_2
(avv.ti Adriana Cravotto e Stefano Briotti)
- contumace Controparte_3
opposti
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.5.2023 i difensori delle parti così concludevano: per , riportandosi al proprio atto introduttivo: “revocare il decreto Parte_1 ingiuntivo n.6004/2021, previa declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza della pretesa azionata, o di parte di essa”; per e riportandosi alla comparsa di risposta: CP_1 CP_1 Controparte_2
“In via principale si domanda il rigetto delle eccezioni e deduzioni formulate da
Controparte giacché infondate in fatto ed in diritto e, di conseguenza, la conferma integrale del D.I. n. 6004/21 emesso dal tribunale di Roma”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – L'arch. l'ing. e l'ing. Controparte_1 Controparte_3 Controparte_2 avevano proposto, davanti a questo tribunale, ricorso per decreto ingiuntivo in TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
ragione di un credito vantato nei confronti di a seguito di Parte_1 prestazioni professionali.
In particolare, i ricorrenti avevano esposto: che il 3.8.2005 era stata stipulata la
Convenzione urbanistica tra il e il CP_4 Controparte_5
per la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative al “lotto
[...] attuativo del piano di assetto per la riqualificazione dell'Area della Stazione
”; che, con D. D. n. 1739 del 14.12.2005, erano stati nominati CP_5 componenti della Commissione per il Collaudo tecnico - amministrativo in corso d'opera delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
che la
Commissione aveva collaudato il primo lotto funzionale delle opere con atto prot.
Dip. PAU n. 31475 del 18.4.2011, il secondo lotto funzionale con atto prot. Dip.
PAU n. 135882 del 12.9.2014 e il terzo lotto funzionale con Dip. PAU n. 126180 del 20.7.2017; che le fatture emesse dai collaudatori e relative al primo lotto del
Collaudo, erano state emesse ed inviate agli uffici comunali di competenza nel mese di giugno 2011 e regolarmente liquidate;
che il dopo aver CP_4 approvato i certificati di collaudo in ragione dell'art. 8 della Convenzione, non aveva invece corrisposto gli onorari dovuti per le competenze professionali prestate relative al II e III lotto funzionale, regolarmente liquidate dal . CP_5
In particolare, i ricorrenti avevano affermato che la Convenzione, all'art. 4, riconduceva le opere di urbanizzazione nell'ambito delle opere a scomputo. In tale contesto, era prevista la nomina della commissione di collaudo da parte dell'Amministrazione Capitolina e la corresponsione del pagamento a carico del
, mediante appositi versamenti effettuati nel bilancio comunale, con CP_5 successiva liquidazione a favore del collaudatori attraverso specifiche determinazioni dirigenziali;
tuttavia, nonostante i numerosi solleciti da parte dei ricorrenti per la liquidazione delle fatture relative al II e al III lotto funzionale e nonostante il regolare pagamento di € 18.050,47 da parte del con CP_5 bonifico del 13.5.2015, il aveva indebitamente trattenuto le suddette CP_4 somme.
Con il decreto ingiuntivo n. 6004/2021, emesso il 19.3.2021, era stato pertanto ingiunto a il pagamento della somma complessiva di € 15.515,88 Parte_1
(in particolare: in favore di , € 5.388,50; in favore di Controparte_1 CP_2
€ 5.063,69; in favore di € 5.063,69), oltre alle spese
[...] Controparte_3 della procedura monitoria, a titolo di liquidazione degli onorari per le prestazioni svolte in qualità di membri della . Organizzazione_1
ha proposto opposizione ex art. 645 c.p.c. al decreto ingiuntivo, Parte_1 deducendo l'infondatezza del ricorso e l'insussistenza del credito vantato dalle controparti. Ha esposto l'opponente: che, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione,
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
la Convenzione Urbanistica stipulata tra il e il CP_4 CP_4 [...]
”, era sussumibile nell'istituto delle opere di urbanizzazione Controparte_5
a scomputo degli oneri concessori;
che, dopo aver approvato il certificato di collaudo relativo al primo lotto, con D.D. n. 682 del 4.7.2012 prot. n. 54146/2012, aveva provveduto alla corresponsione dell'onorario in acconto alla Commissione;
che, dopo avere ottenuto il Certificato di Collaudo relativo al secondo lotto, le società consorziate avevano provveduto a versarle le somme necessarie per la corresponsione dell'onorario, ma essa non aveva corrisposto il compenso ai professionisti in ragione della delibera dell'ANAC n. 1169 del 12.12.2018 che, richiamando i principi espressi dalla Corte dei Conti nella delibera n. 184/2016, aveva statuito che gli incentivi per attività tecniche non possono sempre essere riconosciuti in favore di dipendenti interni che svolgano attività di direzione lavori o di collaudo.
In particolare l'opponente ha sostenuto che: a) secondo quanto previsto dalla delibera menzionata, in caso di opere di urbanizzazione realizzate dal privato a scomputo degli oneri derivanti dal permesso di costruire, il compenso a favore dei dipendenti incaricati del collaudo dovrebbe trovare specifica copertura negli stanziamenti della stazione appaltante e non sarebbe quindi ammissibile l'erogazione di incentivi per attività tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. n.
50/2016; b) tale principio si estenderebbe anche alle convenzioni di urbanizzazione stipulate in vigenza delle precedenti fonti normative di settore, di cui alla legge n. 109/1994 e al d.lgs. n. 163/2006.
e hanno contestato la fondatezza Controparte_1 Controparte_2 dell'opposizione, chiedendone il rigetto. Gli opposti hanno sostenuto che l'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 non era applicabile ratione temporis al caso in esame, poiché l'incarico era stato conferito nell'anno 2005, e che comunque nella fattispecie, diversamente da quella oggetto di valutazione da parte dell si CP_6 era in presenza di un contratto o convenzione che prevedeva modalità di erogazione della retribuzione per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, diverse rispetto all'ipotesi in cui era necessaria la costituzione di un fondo per l'erogazione dei fondi incentivanti.
è rimasto contumace. Controparte_3
2 – Con atto del 3.8.2005 (prodotto da all'atto della costituzione in Parte_1 giudizio, non distinto da numero identificativo) il aveva stipulato CP_4 con il una convenzione, attuativa di quanto Controparte_7 stabilito dall'Accordo di Programma ex art. 27 della legge n. 142/18990, per la realizzazione degli interventi previsti dal Progetto Urbano Org_2 sottoscritto il 12.4.2000, approvato con ordinanza sindacale n. 117/2000 e
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
ratificato dal consiglio comunale con deliberazione n. 79 dell'8.5.2000.
Specificamente, le società consorziate si erano impegnate a realizzare determinate opere di urbanizzazione, a loro cura e spese, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti ai sensi dell'art. 16 del DPR n. 380/2001 (art.1, comma
1, e art. 3 della convenzione). I lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione sarebbero stati eseguiti sotto il controllo degli uffici tecnici competenti e assoggettati a collaudo ad opera del per essere poi CP_4 cedute a questo senza corrispettivo (art. 3, comma 1, lett c); al era CP_4 demandata l'esecuzione del collaudo anche di altre opere. I collaudi sarebbero stati “eseguiti da commissioni formate da collaudatori di fiducia del comune e dal medesimo nominati” (art. 8, ultimo comma). All'art. 12, ultimo comma, si prevedeva che “i compensi e le spese, compresi […] gli oneri per i collaudatori delle opere di urbanizzazione, sono a carico del comparente”. CP_5
Con determinazione dirigenziale n. 1739 del 14.12.2006, prodotta da entrambe le parti costituite, il aveva nominato la Commissione di collaudo CP_4 per i collaudi tecnico-amministrativi, in corso d'opera, e statici delle opere di urbanizzazione. In particolare, erano stati nominati, quale presidente della commissione, l'ing. Direttore del Municipio , e, quali Controparte_2 Pt_2 componenti, l'arch. e l'ing. Nel Controparte_1 Controparte_3 provvedimento veniva espressamente stabilito: che le competenze spettanti ai collaudatori sarebbero state a carico del e delle Controparte_7 altre società firmatarie dell'atto; che le parcelle sarebbero state liquidate con successiva determinazione dirigenziale, “previo riscontro dell'avvenuto versamento delle somme da parte del predetto ”; che al momento della CP_5 liquidazione delle parcelle, il avrebbe richiesto al di eseguire CP_4 CP_5 il relativo versamento e provveduto ad accertare la relativa entrata e il corrispondente impegno di spesa.
In buona sostanza, il compenso in favore dei componenti della commissione di collaudo era posto a carico del , il quale avrebbe dovuto erogarlo non CP_5 direttamente ai beneficiari ma per il tramite del che avrebbe CP_4 provveduto a versarlo in favore dei tre componenti, suoi dipendenti.
3 – Osserva il tribunale che non ha formulato contestazioni in Parte_1 merito all'esatto compimento delle operazioni di collaudo da parte della commissione né in merito alla correttezza del calcolo del compenso complessivamente richiesto con il ricorso per decreto ingiuntivo, pari a €
15.515,88. E' infatti pacifico che le operazioni di collaudo sono state correttamente eseguite e successivamente approvate dai competenti uffici dell'amministrazione capitolina, e anche che somme, richieste a titolo di
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compenso, sono state versate dal a , la quale ne ha CP_5 Parte_1 però corrisposto agli odierni opposti solo una parte mentre ha trattenuto per sé un'altra parte, qualificandola come credito inesigibile – benché partecipe della stessa natura di quello precedentemente soddisfatto – sulla base, essenzialmente, dell'interpretazione dell'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) fornita dalla delibera n. 1169 del 12.12.2018 dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione in merito a vicende non coincidenti, la quale ha ritenuto applicabili anche a fattispecie disciplinate dalle norme previgenti alcune limitazioni all'erogazione dei “compensi incentivanti per funzioni tecniche” che sarebbero poste dal citato art. 113.
Ha sostenuto, in particolare, l'opponente che il compenso incentivante in favore dei dipendenti incaricati del collaudo, in caso di opere di urbanizzazione realizzate dal privato a scomputo degli oneri derivanti dal permesso di costruire, deve essere escluso perché deve trovare copertura negli stanziamenti della stazione appaltante.
Ritiene al riguardo il tribunale che, invece, tale situazione corrisponde a quella effettivamente verificatasi nel caso in esame, nella quale il compenso in favore dei componenti della commissione è a questi erogato da , Parte_1 mediante somme che sono stanziate, a titolo di impegno di spesa specificamente individuato (si veda l'ultima parte della determina dirigenziale n. 1739 del
14.12.2005), ma che nel contempo non gravano, in concreto, a carico del bilancio dell'ente perché quello stanziamento presuppone il corrispondente versamento da parte del , sicchè alcun onere grava a carico di CP_5 [...]
(che, nonostante il rifiuto del pagamento, non risulta abbia restituito al Pt_1
quanto da questo versato per consentire il pagamento del compenso). CP_5
Va inoltre escluso che le limitazioni poste dal citato art. 113 siano applicabili, in difetto di una specifica disposizione, anche ai rapporti precedentemente instaurati. A tale riguardo si richiama quanto previsto all'art. 216 del codice degli appalti, al comma 1 e al comma 27-quater (il quale recita: “per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati, comunque denominati, le disposizioni del presente codice si applicano con riferimento alle opere oggetto delle citate convenzioni ed atti stipulati successivamente all'entrata in vigore del medesimo codice”).
4 – Per quanto sopra esposto l'opposizione al decreto ingiuntivo proposta da non può essere accolta e il decreto deve essere perciò Parte_1 confermato e dichiarato esecutivo.
Alla soccombenza segue la condanna di al pagamento in favore Parte_1 della controparte costituita delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo come
5 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
da nota (ad eccezione del richiesto aumento ex art. 4, comma 1-bis, non sussistendone i presupposti) secondo i criteri previsti dal D.M. Giustizia n. 55 del
2014.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 6004/2021 (n.
2999/2021 r.g.) proposta da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...] Controparte_2 Controparte_3
a) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, che dichiara esecutivo;
b) condanna al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
e che liquida in complessivi € 2.540,00 per Controparte_1 Controparte_2
compenso, oltre a rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovuta.
Così deciso in Roma, il 3.1.2024
Il Giudice
Federico Salvati
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