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Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/04/2024, n. 1019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1019 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 6436/2018 R.G. avente ad oggetto: azione di adempimento TRA e rappresentati e difesi, Parte_1 Parte_2 giusta procura rilasciata su foglio separato allegato all'atto di citazione, degli avvocati Antonino Raffone e Francesco Esposito, elettivamente domiciliati in Castellammare di Stabia alla via Mazzini, 32, presso lo studio del primo ATTORI E
rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata Controparte_1 su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta dall'avvocato Benito Elefante, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Scafati con studio in Santa Maria la Carità alla Via Canneto I, n. 33 CONVENUTO E rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata Controparte_2 su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta dagli avvocati Antonio Scarpato e Anna Amendola, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Scafati alla Via Dante Alighieri n. 102 CONVENUTO E
rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata Controparte_3 su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta dagli avvocati Sebastiano Gargiulo e Maria Elisa Gargiulo, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Sant'Antonio Abate alla Via De Luca n. 3 CONVENUTO CONCLUSIONI: All'esito delle note ex. art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 25.1.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali si sono riportate ai propri atti e scritti difensivi, il giudice ha rimesso la causa in decisione MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
hanno evocato in giudizio dinanzi a questo tribunale
[...] CP_1 , e , al fine di:
1. accertare e
[...] Controparte_2 Controparte_3 dichiarare l'obbligazione di e Controparte_1 Controparte_2 ciascuno per il proprio titolo, di sostenere gli oneri di costruzione di una strada in Casola di Napoli da Via Gesini verso i fondi delle parti, di lunghezza di circa mt. lineari 120 (M. centoventi) per una larghezza media di metri 4 (M. 4), che occuperà il mappale 695 (ex 358/b), come da art. 6 del rogito per notar del 4 giugno 1987; 2. per l'effetto, Persona_1 previa c.t.u., determinare la modalità di costruzione della strada e i relativi oneri, comprendendo la costruzione di mura di controripa, sottoscarpa e pavimentazione stradale così come previsto nel citato rogito;
ovvero, in alternativa, le modalità di costruzione della strada compatibili con la disciplina urbanistica vigente, condannando in ogni caso i convenuti alla realizzazione della stessa con contributo delle parti attrici come in appresso;
3. condannare i convenuti a sostenere i relativi oneri, come da computo metrico da predisporsi dal c.t.u., con deconto della somma di euro 16.000 già versata da e ordine ad Controparte_3 CP_1 di metterla a disposizione;
4. computare separatamente gli oneri di
[...] canalizzazione, cui dovranno contribuire tutti i paciscenti e fra essi anche gli attori;
5. fissare la data di completamento delle opere (tenuto conto che la data era originariamente fissata nel 1989), con determinazione della penalità di mora ex art. 614 bis cod. proc. civ. per ogni giorno di ritardo;
6. condannare i convenuti inadempienti e al CP_1 Controparte_2 risarcimento di tutti i danni patiti dagli istanti, nessuno escluso, ed, in particolare al risarcimento di quelli derivanti dalla ritardata costruzione della strada, per non avere potuto gli istanti usufruire del fondo, dovuti ex lege e da computarsi mediante c.t.u.; 7. condannare i convenuti inadempienti e al pagamento delle spese, CP_1 Controparte_2 diritti ed onorari di giudizio, gravati da IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari;
8. dichiarare opponibile la emananda Sentenza nei confronti del Sig. Controparte_3 anche in funzione di eventuali ulteriori comportamenti che dovessero rendersi necessari per la realizzazione dell'opera, come derivanti dal rogito. A tal fine hanno premesso che: a. con atto pubblico per Notar racc. 3161 e rep. 16535 Persona_1 del 4 giugno 1987, i GE e , unitamente agli Parte_1 Pt_2 ulteriori GE , e CP_3 CP_4 CP_2 Controparte_1 procedevano alla divisione ereditaria dei beni caduti nella successione dei loro genitori e;
Persona_2 Persona_3
b. nel medesimo contesto rogitale, poi, anche a seguito di cessioni ivi disciplinate, i GE , ed CP_1 CP_2 Pt_2 Parte_1 divenivano proprietari, ciascuno per un quarto indiviso, della zonetta di terreno di are 7.04 identificata in catasto del Comune di Casola di Napoli al fg. 1, p.lla n° 665 (ex 358/b); c. nel patto n° 6 del rogito i GG.ri , ed CP_1 CP_2 Pt_2 Parte_1
(come detto, in ragione del rogito di cui trattasi, proprietari in
[...] comunione pro indiviso del mappale ex 358/b) convenivano con l'altro AN (non proprietario di detto mappale): “espressamente CP_3 che le spese di sistemazione della strada di accesso ai rispettivi fondi (come acquisiti in ragione del rogito di cui trattasi, n.d.r.) da Via Gesini di circa mt. lineari 120 (M. centoventi) per una larghezza media di metri 4 (M. 4) che occuperà il mappale 695 (ex 358/b) saranno a carico di:
, e I lavori Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 consisteranno nella costruzione di mura di controripa e sottoscarpa e pavimentazione stradale;
i lavori dovranno ultimarsi entro il 31 dicembre 1989. Alle spese di canalizzazione, da farsi durante l'approntamento della strada, parteciperanno anche del ed Parte_1
”; Per_4
d. con assemblea celebratasi in data 18 novembre 1989, i quattro GE proprietari, estendendo le convocazioni al fratello non CP_3 proprietario, procedevano alla prima riunione nella quale designavano il fratello quale amministratore al quale si conferiva espresso CP_1 incarico affinché “realizzi quanto convenuto nell'atto di divisione (id est: nel rogito del 04 giugno 1987, ndr) circa la realizzazione della strada;
e. con successiva assemblea del 27 gennaio 1990 i GE CP_1 approvavano il preventivo predisposto dalla ditta per la Parte_3 esecuzione dei lavori e accettavano la ripartizione interna dei costi portati da tale elaborato tecnico e conferivano all'amministratore il compito di curare ogni contatto con la ditta per l'affidamento dei lavori e in data 1/2/1990 tale verbale di assemblea veniva notificato al AN
che ne acquisiva legale scienza;
CP_3
f. conveniva i GE , e Controparte_3 Pt_1 CP_1 Pt_2 innanzi al Tribunale di Napoli, all'epoca territorialmente CP_2 competente, per sentire accertare “la consistenza e le modalità di esecuzione dei lavori di cui all'art. 6 del rogito prima citato, nonché il loro costo economico e la quota a carico dell'attore”, detto giudizio veniva definito con sentenza n. 527/2003 del Tribunale di Torre Annunziata, sez. stralcio, che rigettava la domanda di accertamento proposta e compensava le spese del giudizio, deducendo la inammissibilità dell'azione proposta dal che, Controparte_3 concretizzandosi in una impugnativa delle delibere assembleari, risultava tardivamente proposta;
g. con “atto di transazione” intervenuto tra i GE in data 16 aprile 2004, veniva pattuito che la quota a carico di in Controparte_3 relazione agli obblighi nascenti dal rogito menzionato e, specificamente, in relazione a quanto previsto dal patto n. 6, fosse pari alla somma di euro 16.000,00: somma che veniva contestualmente versata a mezzo assegno postale n. 494846322-1 tratto sulla filiale di Napoli intestato fiduciariamente al solo;
Controparte_1
h. la procedura di mediazione esperita alla presenza di tutti i GE, e svoltasi nelle adunanze del 18.4.2016 e 23.5.2016, si chiudeva con esito negativo, attesa la distanza di posizioni assunte dalle parti.
nel costituirsi in giudizio pur aderendo alla domanda Controparte_1 attorea ha avanzato domanda riconvenzionale per vedersi riconosciuto:
1. il diritto al rimborso della somma di euro 4.000,00 circa per le spese tecniche e di cancelleria sopportate nel corso del tempo in conseguenza dell'attività di amministratore incaricato della cosa comune;
2. il compenso da determinarsi in via equitativa, atteso che nel corso di oltre 29 anni nulla avrebbe mai percepito come amministratore della stradina interpoderale comune nonostante le varie richieste verbali e scritte. ha aderito alla domanda attorea e Controparte_2 Controparte_3 dopo avere eccepito la prescrizione dell'azione, e la inammissibilità della stessa per violazione del principio ne bid in idem, ha chiesto dichiarassi la propria carenza di legittimazione passiva e pronunciarsi l'estromissione dal giudizio. 2. In limine litis va chiarita la posizione del convenuto il Controparte_3 quale, per stessa ammissione degli attori, risulta estraneo alla domanda in quanto, pur avendo nel rogito divisionale, per quanto non proprietario della particella 695 (ex 358/b), assunto l'obbligo di partecipare alle spese di sistemazione della strada esistente, tuttavia da tale obbligo veniva liberato sulla scorta delle pattuizioni di cui alla scrittura privata inter partes del 2004 in ragione della quale lo stesso ha versato la somma di euro 16.000,00 a mezzo assegno postale n. 494846322-1 tratto sulla filiale di Napoli intestato fiduciariamente a . Controparte_1
Ne consegue, come logica conseguenza, che va pronunciata l'estromissione dal giudizio del contenuto le cui contestazioni ed Controparte_3 eccezioni possono ritenersi assorbite esimendo il tribunale dal pronunciarsi sulle stesse.
2.1. Per ragioni sistematiche va, poi, subito esaminata la domanda avanzata dal convenuto volta alla condanna della parte Controparte_3 attrice al risarcimento dei danni da lite c.d. temeraria: domanda che non può trovare accoglimento. Invero, l'istanza ex art. 96 cod. proc. civ. postula pur sempre la prova, gravante sulla parte che chiede il risarcimento, sia dell'an che del quantum debeatur ovvero, almeno, la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa (cfr., ex multis, Cass., 9.9.2004, n. 18169; Cass., 18.3.2002, n. 3941; Cass., 6.2.1998, n. 1200). Sennonché, questo giudicante non può non osservare come la parte chiamata nulla abbia provato (né, invero, chiesto di provare) in merito, né alcunché può utilmente evincersi, ai fini di una positiva delibazione della domanda in esame, dagli atti di causa.
3. Passando all'esame della domanda attorea la stessa è fondata merita accoglimento. Pacifico l'obbligo assunto dai GE con atto pubblico per CP_1
Notar racc. 3161 e rep. 16535 del 4 giugno 1987 nel Persona_1 quale, oltre a procedere alla divisione ereditaria dei beni caduti nella successione dei loro genitori e , Persona_2 Persona_3 nel patto n. 6 convenivano, con l'altro AN (non proprietario), CP_3
“che le spese di sistemazione della strada di accesso ai rispettivi fondi (come acquisiti in ragione del rogito di cui trattasi, n.d.r.) da Via Gesini di circa mt. lineari 120 (M. centoventi) per una larghezza media di metri 4 (M. 4) che occuperà il mappale 695 (ex 358/b) saranno a carico di: CP_1
, e . I lavori consisteranno
[...] Controparte_2 Controparte_3 nella costruzione di mura di controripa e sottoscarpa e pavimentazione stradale;
i lavori dovranno ultimarsi entro il 31 dicembre 1989. Alle spese di canalizzazione, da farsi durante l'approntamento della strada, parteciperanno anche del ed ”; Parte_1 Per_4
Ebbene, sulla scorta della espletata c.t.u. a firma dell'ing. è Per_5 emerso che la realizzazione della strada anzidetta risulta assentibile anche alla luce della attuale normativa urbanistica, anche se la stessa dovrà avere una larghezza inferiore ai 4 mt stabiliti nel rogito. In particolare, l'ausiliario ha chiarito che gli interventi necessari per la realizzazione della strada di accesso ai fondi sono possibili mediante il permesso di costruire e dovranno essere compiuti con tecniche da ricondursi nell'ambito della disciplina dell'ingegneria naturalistica. La fattibilità dell'indicata opera determina, dunque, la fondatezza della domanda la quale va accolta con conseguente obbligo in capo ai convenuti e ciascuno per il proprio titolo, di Controparte_1 Controparte_2 sostenerne gli oneri di costruzione, impuntando nella spesa la somma di euro 16.000,00 già versata da a ed Controparte_3 Controparte_1 imponendo anche agli attori di partecipare, ciascuno in relazione alla propria quota di comproprietà, alle spese necessarie per gli oneri di canalizzazione.
3.1. Parte attrice ha chiesto, inoltre, fissare la data di completamento delle opere (tenuto conto che la data era originariamente fissata nel 1989), con determinazione della penalità di mora ex art. 614 bis cod. proc. civ. per ogni giorno di ritardo. Tale domanda va respinta in ragione della natura mista dell'attività necessaria per l'adempimento della prestazione. Invero, come posto in luce dal c.t.u. la concreta esecuzione dell'opera de quo vertitur oltre a richiedere una condotta propositiva delle parti in causa, nella specie dei convenuti, impone una attività non demandabile alle parti, e da queste non dipendente, legata all'ottenimento dei permessi da parte della P.A. che rende inesigibile l'adempimento di un tal tipo di prestazione che implica necessariamente un factum principis. Di conseguenza va respinta anche la richiesta ex art. 614 bis c.p.c. che, peraltro, trova applicazione nei casi in cui l'obbligazione si sostanzi in un facere infungibile: infungibilità non ravvisabile nel caso di specie nel quale anche gli attori, in quanto proprietari, sono legittimati ad avviare l'iter amministrativo per l'esecuzione dell'opera, come detto, realizzabile ed eseguibile anche dal punto di vista urbanistico.
4. Gli attori hanno, poi, avanzato domanda di condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti derivanti dalla ritardata costruzione della strada, per non avere potuto gli istanti usufruire del fondo. La domanda è infondata e va rigettata. Al di là del fatto che già dalla prospettazione fornita dagli attori in citazione, corroborata dalla documentazione versata in atti, non appare rinvenibile alcuna inerzia nei convenuti i quali, ciascuno a proprio modo, nel corso di questi anni si sono attivati per eseguire l'opera per cui è causa, pur senza riuscire a trovare una perfetta intesa - prova ne sia, tra tutte, la nomina di un amministratore nella persona del AN CP_1 il quale, a sua volta, ha attivato il necessario procedimento amministrativo, sebbene conclusosi negativamente - gli attori non hanno dimostrato di non aver potuto usufruire dei propri fondi;
e nemmeno può affermarsi sussistente un deprezzamento degli stessi, essendo ancora oggi possibile la realizzazione della menzionata strada. Di qui il rigetto della domanda.
5. Passando all'esame delle domande avanzate in via riconvenzionale dal convenuto si osserva quanto segue. Controparte_1
La domanda volta al riconoscimento del diritto al rimborso della somma di euro 4.000,00 circa per le spese tecniche e di cancelleria sopportate nel corso del tempo in conseguenza dell'attività di amministratore incaricato della cosa comune, quantunque non documentata, non essendo stata contestata dalle controparti, in ragione del principio di non contestazione può trovare accoglimento e la predetta spesa - da ripartirsi tra tutte le parti (gli attori e i convenuti e ) in proporzione alle CP_2 CP_1 rispettive quote - andrà imputata dall'istante alla quota da lui dovuta per l'esecuzione dei lavori.
5.1. Va, invece, respinta l'ulteriore domanda con la quale il convenuto ha chiesto la condanna delle controparti al pagamento del CP_1 compenso per l'incarico da lui assunto di amministratore della stradina interpoderale comune. Invero, al di là della circostanza che lo stesso ha assunto la carica innanzitutto nel proprio interesse, e che, in ogni caso, detto compenso non potrebbe liquidarsi in via equitativa - necessitando di essere ancorato a precisi parametri neanche allegati dall'istante - non risultano documentate né le richieste di compenso avanzate e rimaste inevase, né spese (ulteriori) sostenute, con la conseguenza che la domanda non può trovare accoglimento.
6. In ragione del parziale accoglimento della domanda attorea (accolta la domanda principale, rigetto domanda risarcitoria), del parziale accoglimento solo di una delle domande avanzate dalla parte convenuta ( ) in via riconvenzionale, dell'adesione alla domanda Controparte_1 attorea del convenuto le spese di lite devono essere Controparte_2 interamente compensate tra gli attori e i convenuti e Controparte_1
Controparte_2
Invero, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (Cass. 21 ottobre 2009, n. 22381; Cass, civ., ord., 20888/2018).
6.1. Nei rapporti tra gli attori e il convenuto invece, in Controparte_3 ragione, per un verso, della non formulazione di una domanda di condanna nei suoi confronti da parte degli attori ma, per altro verso, della totale estraneità di quest'ultimo alla vicenda, per le ragioni enunciate in precedenza, le spese di lite vanno compensate per un terzo, seguendo per il resto il principio della soccombenza degli attori e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, nella misura indicata in dispositivo calcolata tra i minimi e i medi, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, della non particolare difficoltà delle questioni affrontate nonché del valore della causa (scaglione di riferimento, da euro da euro 26.001,00 a euro 52.000,00: fase studio, euro 900,00; fase introduttiva, euro 700,00; fase istruttoria/trattazione, euro 1.000,0; fase decisionale, euro 1.600,00. Il tutto ridotto di un terzo.), con distrazione in favore degli avvocati Sebastiano Gargiulo e Maria Elisa Gargiulo dichiaratisi antistatari.
6.2. Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico degli attori e dei convenuti e Controparte_2
nella misura di un quarto ciascuno. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. dichiara l'estromissione dal giudizio di;
Controparte_3
B. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. da questa proposta;
C. compensa le spese di lite per un terzo e condanna gli attori al pagamento della restante parte in favore del contenuto CP_3 che liquida, nella misura già decurtata, in euro 2.800,00 per
[...] compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore degli avvocati Sebastiano Gargiulo e Maria Elisa Gargiulo dichiaratisi antistatari. D. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna e Controparte_1
ciascuno per il proprio titolo, alla realizzazione Controparte_2 della strada in Casola di Napoli da Via Gesini verso i fondi delle parti, meglio individuata all'art. 6 del rogito per notar del Persona_1
4 giugno 1987; E. dispone che la somma di euro 16.000,00 già versata da CP_3
a sia imputata alla spesa per la
[...] Controparte_1 realizzazione della strada;
F. dispone che gli attori ciascuno in relazione alla propria quota di comproprietà, partecipino unitamente a e Controparte_2 [...]
alle spese necessarie per gli oneri di canalizzazione;
CP_1
G. rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori;
H. accoglie la domanda proposta in via riconvenzionale dal convenuto e, per l'effetto, dispone che la somma di euro Controparte_1
4.000,00 dallo stesso sostenuta sia imputata alla spesa per la realizzazione della strada;
I. rigetta l'ulteriore domanda avanzata in via riconvenzionale da
[...]
; CP_1
J. compensa integralmente tra gli attori e i convenuti Controparte_1
e le spese processuali;
Controparte_2
K. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico degli attori e dei convenuti e nella misura di un Controparte_2 Controparte_1 quarto ciascuno.
Così deciso in Torre Annunziata il 4 aprile 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata Controparte_1 su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta dall'avvocato Benito Elefante, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Scafati con studio in Santa Maria la Carità alla Via Canneto I, n. 33 CONVENUTO E rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata Controparte_2 su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta dagli avvocati Antonio Scarpato e Anna Amendola, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Scafati alla Via Dante Alighieri n. 102 CONVENUTO E
rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata Controparte_3 su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione e risposta dagli avvocati Sebastiano Gargiulo e Maria Elisa Gargiulo, elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in Sant'Antonio Abate alla Via De Luca n. 3 CONVENUTO CONCLUSIONI: All'esito delle note ex. art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 25.1.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali si sono riportate ai propri atti e scritti difensivi, il giudice ha rimesso la causa in decisione MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato e Parte_1 Parte_2
hanno evocato in giudizio dinanzi a questo tribunale
[...] CP_1 , e , al fine di:
1. accertare e
[...] Controparte_2 Controparte_3 dichiarare l'obbligazione di e Controparte_1 Controparte_2 ciascuno per il proprio titolo, di sostenere gli oneri di costruzione di una strada in Casola di Napoli da Via Gesini verso i fondi delle parti, di lunghezza di circa mt. lineari 120 (M. centoventi) per una larghezza media di metri 4 (M. 4), che occuperà il mappale 695 (ex 358/b), come da art. 6 del rogito per notar del 4 giugno 1987; 2. per l'effetto, Persona_1 previa c.t.u., determinare la modalità di costruzione della strada e i relativi oneri, comprendendo la costruzione di mura di controripa, sottoscarpa e pavimentazione stradale così come previsto nel citato rogito;
ovvero, in alternativa, le modalità di costruzione della strada compatibili con la disciplina urbanistica vigente, condannando in ogni caso i convenuti alla realizzazione della stessa con contributo delle parti attrici come in appresso;
3. condannare i convenuti a sostenere i relativi oneri, come da computo metrico da predisporsi dal c.t.u., con deconto della somma di euro 16.000 già versata da e ordine ad Controparte_3 CP_1 di metterla a disposizione;
4. computare separatamente gli oneri di
[...] canalizzazione, cui dovranno contribuire tutti i paciscenti e fra essi anche gli attori;
5. fissare la data di completamento delle opere (tenuto conto che la data era originariamente fissata nel 1989), con determinazione della penalità di mora ex art. 614 bis cod. proc. civ. per ogni giorno di ritardo;
6. condannare i convenuti inadempienti e al CP_1 Controparte_2 risarcimento di tutti i danni patiti dagli istanti, nessuno escluso, ed, in particolare al risarcimento di quelli derivanti dalla ritardata costruzione della strada, per non avere potuto gli istanti usufruire del fondo, dovuti ex lege e da computarsi mediante c.t.u.; 7. condannare i convenuti inadempienti e al pagamento delle spese, CP_1 Controparte_2 diritti ed onorari di giudizio, gravati da IVA e CPA come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari;
8. dichiarare opponibile la emananda Sentenza nei confronti del Sig. Controparte_3 anche in funzione di eventuali ulteriori comportamenti che dovessero rendersi necessari per la realizzazione dell'opera, come derivanti dal rogito. A tal fine hanno premesso che: a. con atto pubblico per Notar racc. 3161 e rep. 16535 Persona_1 del 4 giugno 1987, i GE e , unitamente agli Parte_1 Pt_2 ulteriori GE , e CP_3 CP_4 CP_2 Controparte_1 procedevano alla divisione ereditaria dei beni caduti nella successione dei loro genitori e;
Persona_2 Persona_3
b. nel medesimo contesto rogitale, poi, anche a seguito di cessioni ivi disciplinate, i GE , ed CP_1 CP_2 Pt_2 Parte_1 divenivano proprietari, ciascuno per un quarto indiviso, della zonetta di terreno di are 7.04 identificata in catasto del Comune di Casola di Napoli al fg. 1, p.lla n° 665 (ex 358/b); c. nel patto n° 6 del rogito i GG.ri , ed CP_1 CP_2 Pt_2 Parte_1
(come detto, in ragione del rogito di cui trattasi, proprietari in
[...] comunione pro indiviso del mappale ex 358/b) convenivano con l'altro AN (non proprietario di detto mappale): “espressamente CP_3 che le spese di sistemazione della strada di accesso ai rispettivi fondi (come acquisiti in ragione del rogito di cui trattasi, n.d.r.) da Via Gesini di circa mt. lineari 120 (M. centoventi) per una larghezza media di metri 4 (M. 4) che occuperà il mappale 695 (ex 358/b) saranno a carico di:
, e I lavori Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 consisteranno nella costruzione di mura di controripa e sottoscarpa e pavimentazione stradale;
i lavori dovranno ultimarsi entro il 31 dicembre 1989. Alle spese di canalizzazione, da farsi durante l'approntamento della strada, parteciperanno anche del ed Parte_1
”; Per_4
d. con assemblea celebratasi in data 18 novembre 1989, i quattro GE proprietari, estendendo le convocazioni al fratello non CP_3 proprietario, procedevano alla prima riunione nella quale designavano il fratello quale amministratore al quale si conferiva espresso CP_1 incarico affinché “realizzi quanto convenuto nell'atto di divisione (id est: nel rogito del 04 giugno 1987, ndr) circa la realizzazione della strada;
e. con successiva assemblea del 27 gennaio 1990 i GE CP_1 approvavano il preventivo predisposto dalla ditta per la Parte_3 esecuzione dei lavori e accettavano la ripartizione interna dei costi portati da tale elaborato tecnico e conferivano all'amministratore il compito di curare ogni contatto con la ditta per l'affidamento dei lavori e in data 1/2/1990 tale verbale di assemblea veniva notificato al AN
che ne acquisiva legale scienza;
CP_3
f. conveniva i GE , e Controparte_3 Pt_1 CP_1 Pt_2 innanzi al Tribunale di Napoli, all'epoca territorialmente CP_2 competente, per sentire accertare “la consistenza e le modalità di esecuzione dei lavori di cui all'art. 6 del rogito prima citato, nonché il loro costo economico e la quota a carico dell'attore”, detto giudizio veniva definito con sentenza n. 527/2003 del Tribunale di Torre Annunziata, sez. stralcio, che rigettava la domanda di accertamento proposta e compensava le spese del giudizio, deducendo la inammissibilità dell'azione proposta dal che, Controparte_3 concretizzandosi in una impugnativa delle delibere assembleari, risultava tardivamente proposta;
g. con “atto di transazione” intervenuto tra i GE in data 16 aprile 2004, veniva pattuito che la quota a carico di in Controparte_3 relazione agli obblighi nascenti dal rogito menzionato e, specificamente, in relazione a quanto previsto dal patto n. 6, fosse pari alla somma di euro 16.000,00: somma che veniva contestualmente versata a mezzo assegno postale n. 494846322-1 tratto sulla filiale di Napoli intestato fiduciariamente al solo;
Controparte_1
h. la procedura di mediazione esperita alla presenza di tutti i GE, e svoltasi nelle adunanze del 18.4.2016 e 23.5.2016, si chiudeva con esito negativo, attesa la distanza di posizioni assunte dalle parti.
nel costituirsi in giudizio pur aderendo alla domanda Controparte_1 attorea ha avanzato domanda riconvenzionale per vedersi riconosciuto:
1. il diritto al rimborso della somma di euro 4.000,00 circa per le spese tecniche e di cancelleria sopportate nel corso del tempo in conseguenza dell'attività di amministratore incaricato della cosa comune;
2. il compenso da determinarsi in via equitativa, atteso che nel corso di oltre 29 anni nulla avrebbe mai percepito come amministratore della stradina interpoderale comune nonostante le varie richieste verbali e scritte. ha aderito alla domanda attorea e Controparte_2 Controparte_3 dopo avere eccepito la prescrizione dell'azione, e la inammissibilità della stessa per violazione del principio ne bid in idem, ha chiesto dichiarassi la propria carenza di legittimazione passiva e pronunciarsi l'estromissione dal giudizio. 2. In limine litis va chiarita la posizione del convenuto il Controparte_3 quale, per stessa ammissione degli attori, risulta estraneo alla domanda in quanto, pur avendo nel rogito divisionale, per quanto non proprietario della particella 695 (ex 358/b), assunto l'obbligo di partecipare alle spese di sistemazione della strada esistente, tuttavia da tale obbligo veniva liberato sulla scorta delle pattuizioni di cui alla scrittura privata inter partes del 2004 in ragione della quale lo stesso ha versato la somma di euro 16.000,00 a mezzo assegno postale n. 494846322-1 tratto sulla filiale di Napoli intestato fiduciariamente a . Controparte_1
Ne consegue, come logica conseguenza, che va pronunciata l'estromissione dal giudizio del contenuto le cui contestazioni ed Controparte_3 eccezioni possono ritenersi assorbite esimendo il tribunale dal pronunciarsi sulle stesse.
2.1. Per ragioni sistematiche va, poi, subito esaminata la domanda avanzata dal convenuto volta alla condanna della parte Controparte_3 attrice al risarcimento dei danni da lite c.d. temeraria: domanda che non può trovare accoglimento. Invero, l'istanza ex art. 96 cod. proc. civ. postula pur sempre la prova, gravante sulla parte che chiede il risarcimento, sia dell'an che del quantum debeatur ovvero, almeno, la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa (cfr., ex multis, Cass., 9.9.2004, n. 18169; Cass., 18.3.2002, n. 3941; Cass., 6.2.1998, n. 1200). Sennonché, questo giudicante non può non osservare come la parte chiamata nulla abbia provato (né, invero, chiesto di provare) in merito, né alcunché può utilmente evincersi, ai fini di una positiva delibazione della domanda in esame, dagli atti di causa.
3. Passando all'esame della domanda attorea la stessa è fondata merita accoglimento. Pacifico l'obbligo assunto dai GE con atto pubblico per CP_1
Notar racc. 3161 e rep. 16535 del 4 giugno 1987 nel Persona_1 quale, oltre a procedere alla divisione ereditaria dei beni caduti nella successione dei loro genitori e , Persona_2 Persona_3 nel patto n. 6 convenivano, con l'altro AN (non proprietario), CP_3
“che le spese di sistemazione della strada di accesso ai rispettivi fondi (come acquisiti in ragione del rogito di cui trattasi, n.d.r.) da Via Gesini di circa mt. lineari 120 (M. centoventi) per una larghezza media di metri 4 (M. 4) che occuperà il mappale 695 (ex 358/b) saranno a carico di: CP_1
, e . I lavori consisteranno
[...] Controparte_2 Controparte_3 nella costruzione di mura di controripa e sottoscarpa e pavimentazione stradale;
i lavori dovranno ultimarsi entro il 31 dicembre 1989. Alle spese di canalizzazione, da farsi durante l'approntamento della strada, parteciperanno anche del ed ”; Parte_1 Per_4
Ebbene, sulla scorta della espletata c.t.u. a firma dell'ing. è Per_5 emerso che la realizzazione della strada anzidetta risulta assentibile anche alla luce della attuale normativa urbanistica, anche se la stessa dovrà avere una larghezza inferiore ai 4 mt stabiliti nel rogito. In particolare, l'ausiliario ha chiarito che gli interventi necessari per la realizzazione della strada di accesso ai fondi sono possibili mediante il permesso di costruire e dovranno essere compiuti con tecniche da ricondursi nell'ambito della disciplina dell'ingegneria naturalistica. La fattibilità dell'indicata opera determina, dunque, la fondatezza della domanda la quale va accolta con conseguente obbligo in capo ai convenuti e ciascuno per il proprio titolo, di Controparte_1 Controparte_2 sostenerne gli oneri di costruzione, impuntando nella spesa la somma di euro 16.000,00 già versata da a ed Controparte_3 Controparte_1 imponendo anche agli attori di partecipare, ciascuno in relazione alla propria quota di comproprietà, alle spese necessarie per gli oneri di canalizzazione.
3.1. Parte attrice ha chiesto, inoltre, fissare la data di completamento delle opere (tenuto conto che la data era originariamente fissata nel 1989), con determinazione della penalità di mora ex art. 614 bis cod. proc. civ. per ogni giorno di ritardo. Tale domanda va respinta in ragione della natura mista dell'attività necessaria per l'adempimento della prestazione. Invero, come posto in luce dal c.t.u. la concreta esecuzione dell'opera de quo vertitur oltre a richiedere una condotta propositiva delle parti in causa, nella specie dei convenuti, impone una attività non demandabile alle parti, e da queste non dipendente, legata all'ottenimento dei permessi da parte della P.A. che rende inesigibile l'adempimento di un tal tipo di prestazione che implica necessariamente un factum principis. Di conseguenza va respinta anche la richiesta ex art. 614 bis c.p.c. che, peraltro, trova applicazione nei casi in cui l'obbligazione si sostanzi in un facere infungibile: infungibilità non ravvisabile nel caso di specie nel quale anche gli attori, in quanto proprietari, sono legittimati ad avviare l'iter amministrativo per l'esecuzione dell'opera, come detto, realizzabile ed eseguibile anche dal punto di vista urbanistico.
4. Gli attori hanno, poi, avanzato domanda di condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni patiti derivanti dalla ritardata costruzione della strada, per non avere potuto gli istanti usufruire del fondo. La domanda è infondata e va rigettata. Al di là del fatto che già dalla prospettazione fornita dagli attori in citazione, corroborata dalla documentazione versata in atti, non appare rinvenibile alcuna inerzia nei convenuti i quali, ciascuno a proprio modo, nel corso di questi anni si sono attivati per eseguire l'opera per cui è causa, pur senza riuscire a trovare una perfetta intesa - prova ne sia, tra tutte, la nomina di un amministratore nella persona del AN CP_1 il quale, a sua volta, ha attivato il necessario procedimento amministrativo, sebbene conclusosi negativamente - gli attori non hanno dimostrato di non aver potuto usufruire dei propri fondi;
e nemmeno può affermarsi sussistente un deprezzamento degli stessi, essendo ancora oggi possibile la realizzazione della menzionata strada. Di qui il rigetto della domanda.
5. Passando all'esame delle domande avanzate in via riconvenzionale dal convenuto si osserva quanto segue. Controparte_1
La domanda volta al riconoscimento del diritto al rimborso della somma di euro 4.000,00 circa per le spese tecniche e di cancelleria sopportate nel corso del tempo in conseguenza dell'attività di amministratore incaricato della cosa comune, quantunque non documentata, non essendo stata contestata dalle controparti, in ragione del principio di non contestazione può trovare accoglimento e la predetta spesa - da ripartirsi tra tutte le parti (gli attori e i convenuti e ) in proporzione alle CP_2 CP_1 rispettive quote - andrà imputata dall'istante alla quota da lui dovuta per l'esecuzione dei lavori.
5.1. Va, invece, respinta l'ulteriore domanda con la quale il convenuto ha chiesto la condanna delle controparti al pagamento del CP_1 compenso per l'incarico da lui assunto di amministratore della stradina interpoderale comune. Invero, al di là della circostanza che lo stesso ha assunto la carica innanzitutto nel proprio interesse, e che, in ogni caso, detto compenso non potrebbe liquidarsi in via equitativa - necessitando di essere ancorato a precisi parametri neanche allegati dall'istante - non risultano documentate né le richieste di compenso avanzate e rimaste inevase, né spese (ulteriori) sostenute, con la conseguenza che la domanda non può trovare accoglimento.
6. In ragione del parziale accoglimento della domanda attorea (accolta la domanda principale, rigetto domanda risarcitoria), del parziale accoglimento solo di una delle domande avanzate dalla parte convenuta ( ) in via riconvenzionale, dell'adesione alla domanda Controparte_1 attorea del convenuto le spese di lite devono essere Controparte_2 interamente compensate tra gli attori e i convenuti e Controparte_1
Controparte_2
Invero, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92, comma 2, c.p.c.), si verifica - anche in relazione al principio di causalità - nelle ipotesi in cui vi è una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che siano state cumulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero venga accolta parzialmente l'unica domanda proposta, sia essa articolata in un unico capo o in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri (Cass. 21 ottobre 2009, n. 22381; Cass, civ., ord., 20888/2018).
6.1. Nei rapporti tra gli attori e il convenuto invece, in Controparte_3 ragione, per un verso, della non formulazione di una domanda di condanna nei suoi confronti da parte degli attori ma, per altro verso, della totale estraneità di quest'ultimo alla vicenda, per le ragioni enunciate in precedenza, le spese di lite vanno compensate per un terzo, seguendo per il resto il principio della soccombenza degli attori e si liquidano, in assenza del deposito della nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis applicabile, nella misura indicata in dispositivo calcolata tra i minimi e i medi, tenuto conto del pregio delle difese, della natura della causa, della non particolare difficoltà delle questioni affrontate nonché del valore della causa (scaglione di riferimento, da euro da euro 26.001,00 a euro 52.000,00: fase studio, euro 900,00; fase introduttiva, euro 700,00; fase istruttoria/trattazione, euro 1.000,0; fase decisionale, euro 1.600,00. Il tutto ridotto di un terzo.), con distrazione in favore degli avvocati Sebastiano Gargiulo e Maria Elisa Gargiulo dichiaratisi antistatari.
6.2. Le spese di c.t.u., liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico degli attori e dei convenuti e Controparte_2
nella misura di un quarto ciascuno. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. dichiara l'estromissione dal giudizio di;
Controparte_3
B. rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. da questa proposta;
C. compensa le spese di lite per un terzo e condanna gli attori al pagamento della restante parte in favore del contenuto CP_3 che liquida, nella misura già decurtata, in euro 2.800,00 per
[...] compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., con distrazione in favore degli avvocati Sebastiano Gargiulo e Maria Elisa Gargiulo dichiaratisi antistatari. D. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna e Controparte_1
ciascuno per il proprio titolo, alla realizzazione Controparte_2 della strada in Casola di Napoli da Via Gesini verso i fondi delle parti, meglio individuata all'art. 6 del rogito per notar del Persona_1
4 giugno 1987; E. dispone che la somma di euro 16.000,00 già versata da CP_3
a sia imputata alla spesa per la
[...] Controparte_1 realizzazione della strada;
F. dispone che gli attori ciascuno in relazione alla propria quota di comproprietà, partecipino unitamente a e Controparte_2 [...]
alle spese necessarie per gli oneri di canalizzazione;
CP_1
G. rigetta la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori;
H. accoglie la domanda proposta in via riconvenzionale dal convenuto e, per l'effetto, dispone che la somma di euro Controparte_1
4.000,00 dallo stesso sostenuta sia imputata alla spesa per la realizzazione della strada;
I. rigetta l'ulteriore domanda avanzata in via riconvenzionale da
[...]
; CP_1
J. compensa integralmente tra gli attori e i convenuti Controparte_1
e le spese processuali;
Controparte_2
K. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico degli attori e dei convenuti e nella misura di un Controparte_2 Controparte_1 quarto ciascuno.
Così deciso in Torre Annunziata il 4 aprile 2024
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo