Articolo 2 della Legge 29 ottobre 1965, n. 1218
Articolo 1Articolo 3
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28 novembre 1965
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25 luglio 1986
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7 luglio 2017
Art. 2.

La ((Scuola di polizia economico-finanziaria)) e' equiparata al comando di zona e dipende dal Comando generale della guardia di finanza.
Il periodo trascorso al comando della ((Scuola di polizia economico-finanziaria)) e' valido ai fini dell'avanzamento al grado superiore.
Nei confronti del personale in servizio presso il comando della ((Scuola di polizia economico-finanziaria)) le funzioni di comandante di corpo sono attribuite al vice comandante dell'istituto.
Entrata in vigore il 7 luglio 2017