Versione
28 novembre 1965
28 novembre 1965
>
Versione
25 luglio 1986
25 luglio 1986
>
Versione
7 luglio 2017
7 luglio 2017
Art. 2.
La ((Scuola di polizia economico-finanziaria)) e' equiparata al comando di zona e dipende dal Comando generale della guardia di finanza.
Il periodo trascorso al comando della ((Scuola di polizia economico-finanziaria)) e' valido ai fini dell'avanzamento al grado superiore.
Nei confronti del personale in servizio presso il comando della ((Scuola di polizia economico-finanziaria)) le funzioni di comandante di corpo sono attribuite al vice comandante dell'istituto.
La ((Scuola di polizia economico-finanziaria)) e' equiparata al comando di zona e dipende dal Comando generale della guardia di finanza.
Il periodo trascorso al comando della ((Scuola di polizia economico-finanziaria)) e' valido ai fini dell'avanzamento al grado superiore.
Nei confronti del personale in servizio presso il comando della ((Scuola di polizia economico-finanziaria)) le funzioni di comandante di corpo sono attribuite al vice comandante dell'istituto.