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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 04/07/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 1876/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 1876/2025 V.G. posta in decisione il 19.06.2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Costa n. 2, C.F. (avv. Maria Giulia Tarroni) C.F._1
e
, nato a [...] il [...] e residente in [...] Controparte_1 int. 2, C.F. (avv. Francesca Filippucci) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
29.04.2025; preso atto che l'udienza del 10.06.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli , nata a [...] il Persona_1
27.04.2015, e , nata a [...] il [...]; Controparte_2 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] il Parte_1
25/07/1977, C.F. , e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
24/11/1979, C.F. , celebrato con rito civile in ON (RA) il 24.09.2011, C.F._2 in regime di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.18, parte I, anno 2011;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di ON (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi si autorizzano a vivere separati ed a stabilire la propria residenza o domicilio ove ritengano di gradimento concedendosi sin da ora e reciprocamente l'assenso all'espatrio.
2) La casa coniugale e relative pertinenze sita in ON via Eumeo Costa n. 2 di proprietà della sig.ra rimarrà nella sua esclusiva disponibilità dove vivrà insieme alle figlie Parte_1
minorenni;
3) Le figlie minorenni e resteranno affidate ad entrambi i genitori, in regime di affido CP_2 Per_1
condiviso, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione.
4) Nel rispetto degli impegni scolastici e di salute dei minori i tempi di permanenza di questi ultimi presso il padre saranno stabiliti dalle parti nel rispetto degli impegni lavorativi. In particolare le figlie e potranno restare con il padre due fine settimana da sabato mattina a domenica Per_1 CP_2
sera anche continuativi (due fine settimana con il padre e uno con la madre), salvo diversi accordi dei genitori, da comunicarsi per iscritto e con anticipo che permetta alle Parti di organizzarsi e salvo impegni e/o malattie e/o necessità delle minori.
5) Per quel che attiene alle vacanze invernali ed estive, una settimana durante le vacanze di Natale
e tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Natale e il giorno di Pasqua, 15 giorni durante le vacanze estive, in più riprese, non continuative, le cui date dovranno comunicarsi entro il 30 Maggio di ogni anno.
6) Il Signor contribuirà al mantenimento delle figlie e versando la Controparte_1 Per_1 CP_2
somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) sull'iban bancario della sig.ra che qui si Parte_1
indica, sul conto corrente presso la Banca Credit Agricole filiale di ON IBAN
[...];
7) Inoltre contribuirà nella misura del 50%, alle spese di carattere straordinario che si dovessero rendere necessarie nell'interesse dei figli e più precisamente e tassativamente spese mediche non mutuabili, ortodontiche, oculistiche, dentistiche, spese scolastiche relativamente all'acquisto dei libri di testo, corredo scolastico iniziale, trasporto scolastico, tasse scolastiche e gite didattiche;
per quanto riguarda le spese ricreative e sportive saranno assunte in ragione del 50% dai genitori solo se previamente concordate come da protocollo in essere presso il Tribunale di Ravenna, e di cui si consegna copia alle Parti.
8) L'assegno unico in favore delle figlie minorenni e , verrà percepito dalla sig.ra Per_1 CP_2
Pt_1
9) I coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente al loro personale mantenimento essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
10) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto.
11) Le spese e i compensi di avvocato per il presente procedimento vengono integralmente compensati e pertanto ciascuno dei due coniugi verserà esclusivamente quanto dovuto al proprio difensore, con esclusione della solidarietà prevista dalla Legge forense.”
Ravenna, 03/07/2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott. Giovanni Trerè Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 1876/2025 V.G. posta in decisione il 19.06.2025 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Costa n. 2, C.F. (avv. Maria Giulia Tarroni) C.F._1
e
, nato a [...] il [...] e residente in [...] Controparte_1 int. 2, C.F. (avv. Francesca Filippucci) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato in data
29.04.2025; preso atto che l'udienza del 10.06.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli , nata a [...] il Persona_1
27.04.2015, e , nata a [...] il [...]; Controparte_2 ritenuto che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra , nata a [...] il Parte_1
25/07/1977, C.F. , e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
24/11/1979, C.F. , celebrato con rito civile in ON (RA) il 24.09.2011, C.F._2 in regime di separazione dei beni, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.18, parte I, anno 2011;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di ON (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi si autorizzano a vivere separati ed a stabilire la propria residenza o domicilio ove ritengano di gradimento concedendosi sin da ora e reciprocamente l'assenso all'espatrio.
2) La casa coniugale e relative pertinenze sita in ON via Eumeo Costa n. 2 di proprietà della sig.ra rimarrà nella sua esclusiva disponibilità dove vivrà insieme alle figlie Parte_1
minorenni;
3) Le figlie minorenni e resteranno affidate ad entrambi i genitori, in regime di affido CP_2 Per_1
condiviso, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione.
4) Nel rispetto degli impegni scolastici e di salute dei minori i tempi di permanenza di questi ultimi presso il padre saranno stabiliti dalle parti nel rispetto degli impegni lavorativi. In particolare le figlie e potranno restare con il padre due fine settimana da sabato mattina a domenica Per_1 CP_2
sera anche continuativi (due fine settimana con il padre e uno con la madre), salvo diversi accordi dei genitori, da comunicarsi per iscritto e con anticipo che permetta alle Parti di organizzarsi e salvo impegni e/o malattie e/o necessità delle minori.
5) Per quel che attiene alle vacanze invernali ed estive, una settimana durante le vacanze di Natale
e tre giorni durante le vacanze pasquali, alternando di anno in anno il giorno di Natale e il giorno di Pasqua, 15 giorni durante le vacanze estive, in più riprese, non continuative, le cui date dovranno comunicarsi entro il 30 Maggio di ogni anno.
6) Il Signor contribuirà al mantenimento delle figlie e versando la Controparte_1 Per_1 CP_2
somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) sull'iban bancario della sig.ra che qui si Parte_1
indica, sul conto corrente presso la Banca Credit Agricole filiale di ON IBAN
[...];
7) Inoltre contribuirà nella misura del 50%, alle spese di carattere straordinario che si dovessero rendere necessarie nell'interesse dei figli e più precisamente e tassativamente spese mediche non mutuabili, ortodontiche, oculistiche, dentistiche, spese scolastiche relativamente all'acquisto dei libri di testo, corredo scolastico iniziale, trasporto scolastico, tasse scolastiche e gite didattiche;
per quanto riguarda le spese ricreative e sportive saranno assunte in ragione del 50% dai genitori solo se previamente concordate come da protocollo in essere presso il Tribunale di Ravenna, e di cui si consegna copia alle Parti.
8) L'assegno unico in favore delle figlie minorenni e , verrà percepito dalla sig.ra Per_1 CP_2
Pt_1
9) I coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente al loro personale mantenimento essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
10) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio del passaporto.
11) Le spese e i compensi di avvocato per il presente procedimento vengono integralmente compensati e pertanto ciascuno dei due coniugi verserà esclusivamente quanto dovuto al proprio difensore, con esclusione della solidarietà prevista dalla Legge forense.”
Ravenna, 03/07/2025 Il Presidente relatore dott. Giovanni Trerè