Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 07/04/2025, n. 632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 632 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 3135 /2024 Rg
VERBALE DI UDIENZA CON CONTESTUALE SENTENZA AI SENSI DELL'ART 281 sexies cpc
All'udienza del 07/04/2025 , innanzi al giudice dott.ssa Giusi Ianni, sono comparsi:
Per l'avv. BEVACQUA MARIA;
Parte_1
Per N P. DEL SINDACO L.R.P.T. l'avv. BROGNO ELVIRA Controparte_1
L'avv. Bevacqua, preso atto della costituzione in giudizio del avvenuta in data Controparte_1
25.3.2025, eccepisce la tardività della predetta costituzione e si oppone ad ogni rimessione in termini della parte, che non ha dedotto alcun motivo volto a giustificare la tardiva costituzione. Insiste quindi nelle conclusioni rassegnate, contestando ogni deduzione avversaria. Insiste ai fini della liquidazione del compenso in ragione dell'ammissione della parte rappresentata al patrocinio a spese dello Stato.
L'avv. Brogno chiede che venga revocata la dichiarazione di contumacia del si Controparte_1
riporta alla comparsa di costituzione e alle note conclusive insistendo in tutte le proprie richieste.
Il giudice, dato atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio.
Il giudice
Giusi Ianni
All'esito della camera di consiglio, il giudice decide la causa come a contestuale sentenza di cui dà lettura e che allega al presente verbale al fine di costituirne parte integrante.
Il giudice
Giusi Ianni
1
TRIBUNALE DI COSENZA
- SEZIONE SECONDA CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Giusi Ianni, ha pronunciato all'esito di discussione orale ex artt. 281 sexies e 281 terdecies cpc, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3135 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Cosenza, alla Via Roberta Lanzino, presso lo Studio dell'avv. Maria Bevacqua, che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce all'atto introduttivo
- ATTORE -
E
(c.f. ), in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Elvira Brogno in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Cosenza al Viale Delle Medaglie D'Oro n. 42
- CONVENUTO –
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI
Come da contestuale verbale di udienza.
PREMESSO IN FATTO
Con l'atto introduttivo del giudizio , premesso di essere Parte_1
comproprietario (per successione ereditaria al padre e possessore Persona_1
di un terreno in c.da Funie di Luzzi (CS), catastalmente identificato al fg. 30 p.lle
335-340-341-347 e premesso altresì, che tale terreno, in occasione di eventi piovosi, era interessato da riversamenti di acqua provenienti dalla sovrastante strada
2 comunale, chiedeva la condanna del convenuto al completamento dell'opera CP_1
di canalizzazione iniziata e mai completata, nonché al risarcimento dei danni sofferti a causa della condotta inerte dell'ente pubblico, sia in ragione dell'occupazione del fondo con parti dell'opera rimasta incompiuta, sia per il pregiudizio alle colture derivante dai fenomeni di riversamento delle acque piovane e per gli esborsi effettuati a titolo di pulizia. Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo
Tribunale adito, contrariis rejectis: - accogliere la domanda, dichiarando l'ente convenuto responsabile per la mancata opera di canalizzazione e per l'omesso intervento atto ad evitare lo scivolamento di terreno e l'occupazione dei terreni da parte dei tubi;
- per l'effetto condannare il ad eseguire l'opera di Controparte_1
incanalamento iniziata, ma non portata a termine, atta ad impedire il ripetersi del fenomeno e garantire la piena fruibilità del terreno di cui al fg. 30 part. 335-340-
341-347 ed il ripristino delle coltivazioni distrutte;
-condannare altresì il comune di al risarcimento per l'occupazione del terreno come quantificato dal ctu in € CP_1
1.015,68 (192mq X 5,29€/mq) e per gli esborsi di pulizia del terreno nella misura del
50% della somma annuale pagata (50% di € 250= € 125,00 all'anno), il tutto oltre interessi e rivalutazione dal 2005. Con vittoria di spese legali, competenze, onorari come per legge”.
Restava in un primo momento contumace il che formalizzava Controparte_1
costituzione in giudizio in data 25.3.2025, eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'attore e in ogni caso, la carenza di prova dell'avversa domanda, nell'an e nel quantum debeatur. Il convenuto chiedeva, altresì, la rimessione in termini ai fini dell'espletamento di attività difensive. Venivano, quindi, rassegnate le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. le Tribunale adito contrariis reiectis: IN VIA
PRELIMINARE, - revocare la dichiarazione di contumacia del convenuto rimettendolo in termini ai fini dell'attività difensiva, nello specifico, consentendo al resistente di essere rimesso in termini al fine di espletare le attività difensive consentite;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva del ricorrente con conseguente rigetto della domanda, per i motivi esposti nella presente memoria, in ogni caso dichiarare inammissibile, nulla, illegittima, infondata ed inefficace la domanda del ricorrente. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE, - rigettare la domanda proposta contro il in persona del Sindaco p.t. in quanto Controparte_1
destituita di ogni fondamento in fatto e diritto per i motivi esposti in narrativa e ad ogni modo non provata”.
3 All'udienza del 7.4.2025 la causa era decisa, all'esito di discussione orale ex artt. 281 sexies e 281 terdecies c.p.c..
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va, preliminarmente, revocata la dichiarazione di contumacia del CP_1
essendosi tale parte costituita prima della definizione del giudizio. Deve
[...] essere, però, disattesa l'istanza di parte convenuta diretta ad ottenere la rimessione in termini ai fini del compimento di attività difensive ed istruttorie. Il rito semplificato di cognizione è, infatti, giudizio a cognizione piena, caratterizzato da precise preclusioni procedurali, maturate, a fini di istanze istruttorie e di eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio, al momento della costituzione in giudizio del
Alcuna motivazione, peraltro, la parte adduce della tardiva Controparte_1
costituzione in giudizio, il che impedisce di fare applicazione della disciplina di cui all'art. 153 cpc, che postula una decadenza maturata per causa non imputabile.
2. Nel merito, ha chiesto con l'atto introduttivo del giudizio il Parte_1 risarcimento dei danni sofferti a causa dell'omessa manutenzione da parte del della strada sovrastante il terreno di sua proprietà (in Controparte_1 CP_1
catastalmente identificato al fg. 30 p.lle 335-340-341-347), fonte di pregiudizio per il fondo e le colture su esso presenti a causa del riversarsi delle acque piovane per la mancanza di idonee opere di canalizzazione. Ha chiesto, altresì, condannarsi il al completamento dell'opera di canalizzazione rimasta incompiuta, Controparte_1 nonché al risarcimento del danno causatogli con l'occupazione del proprio terreno nell'attività di realizzazione dell'opera medesima.
Pacifico, oltre che documentalmente riscontrabile, è che il RA instaurasse, in relazione alla medesima causa petendi, altra causa, definita da questo Tribunale con sentenza che rigettava la domanda, allegando l'attore un danno a particelle di terreno risultate, all'esito di CTU, non interessate dai fenomeni infiltrativi denunciati nell'atto introduttivo. Il medesimo ha, quindi, riproposto la medesima causa Pt_1
dichiarandosi comproprietario (per successione ereditaria) e possessore delle particelle di terreno che nel precedente giudizio erano individuate come effettivamente coinvolte dai fenomeni in questione (nn. 335-340-341-347 del fg. 30).
Il nel costituirsi in giudizio – sia pur tardivamente rispetto alle preclusioni CP_1
di cui agli artt. 38, 167 e 281 undecies cpc - ha eccepito la mancanza di prova della legittimazione attiva dell'attore anche con riferimento alle particelle oggetto del nuovo giudizio, quale deduzione da ritenersi esaminabile, trattandosi di mera difesa,
4 come tale sottratta al regime delle preclusioni processuali e afferente, comunque, a profilo scrutinabile anche d'ufficio da parte del Tribunale (Cass., Sez. Un.,
2951/2016). Ciò posto, indubbio è che l'attore non abbia dato prova della proprietà del bene. Dalle visure allegate, infatti, peraltro a loro volta non probanti la proprietà, se non a livello meramente indiziario, le particelle di interesse nel presente giudizio fanno capo a di cui l'attore spende la qualità di erede, producendo, Persona_1 tuttavia, solo un certificato di morte - peraltro riferibile a (con la “o” anziché Per_2 la “a” finale) - senza allegazione, altresì, di uno stato di famiglia che possa Per_1 far presumere la sua qualifica di chiamato all'eredità (cfr. Cass. 19254/2024, secondo cui “in tema di successione legittima, il rapporto di parentela con il de cuius, quale titolo che, a norma dell'art. 565 c.c., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stato civile, salvo che questi ultimi manchino o siano andati distrutti o smarriti….”) e senza menzione di atti implicanti accettazione espressa o tacita nel corso del decennio dalla morte del dante causa (non riferendosi alle p.lle oggetto del presente giudizio – bensì a immobili di cui il deduceva Pt_1
la qualifica di proprietario in proprio e non quale erede di altri soggetti - né l'ATP iscritto al n. 2498/2020 Rg, né il processo n. 1179/2022 svoltisi dinanzi a questo
Tribunale ed essendo stato il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato in data successiva alla prescrizione del diritto di accettare). Può dirsi, invero, provata la qualifica di possessore del (evincibile dalla deposizione dei testi escussi nel Pt_1
processo n. 1179/2022 Rg, che hanno fatto riferimento alle p.lle di terreno caratterizzate dalla presenza dei tubi riconducibili all'opera pubblica rimasta incompiuta) che non legittima, tuttavia, l'attore, in mancanza di prova della proprietà,
a richiedere il danno da occupazione illegittima e quello derivante dal mancato completamento dell'opera di canalizzazione sulla strada pubblica sovrastante. Unico pregiudizio risarcibile in favore dell'attore quale possessore sarebbe quello economico derivante dalla perdita o del danneggiamento delle colture presenti sul fondo e da lui curate (quale voce tuttavia che non forma oggetto dell'atto introduttivo, in cui la parte si è limitata a richiedere il “ripristino delle coltivazioni distrutte”, che
è attività richiedibile solo dal proprietario del fondo). Risarcibile sarebbe, altresì, il danno emergente consistente nell'esborso per la pulizia del fondo, tuttavia in alcun modo provato in punto di quantum debeatur.
La domanda va, conclusivamente, rigettata, restando assorbita ogni diversa questione.
5 3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in relazione al valore della controversia (inquadrabile nello scaglione tra euro 5.201,00 ed euro
26.000,00) e sulla base dei minimi tabellari per tutte le fasi, congrui rispetto alle caratteristiche del giudizio e in ragione della tardiva costituzione della parte vittoriosa.
PQM
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Giusi Ianni, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Revoca la dichiarazione di contumacia del rigettando Controparte_1
l'istanza di rimessione in termini della parte;
2. Rigetta le domande dell'attore;
3. Condanna l'attore alla rifusione delle spese e competenze di lite in favore del convenuto, che liquida in euro 2.540,00, oltre rimborso forf. spese CP_1
generali, IVA e CP come per legge;
4. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza..
Cosenza, 07/04/2025
Il giudice dott.ssa Giusi Ianni
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