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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/03/2025, n. 604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 604 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico, GOP avv. Arturo Ferlicchia, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n. 1119 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
Riccioni Mauro ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, come da procura in atti;
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Panunzio Nicola e presso lo studio dello stesso elettivamente domiciliato come da procura in atti;
CONVENUTA
(C.F. Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni
All'udienza del 24 marzo 2025 i procuratori delle parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, riportandosi agli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. - come novellato dalla legge
69/2009 - si omette la redazione dello svolgimento del processo.
L'attore con l'atto introduttivo del giudizio ha chiesto nei confronti della convenuta società assicuratrice nonché del convenuto contumace quanto segue: Controparte_2
pagina 1 di 5 “A) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. , conducente e proprietario CP_3 del veicolo FIAT 16, targato DG 527DM ed assicurato per la rca con la (poi. n. Controparte_4
232990704), nella causazione del sinistro per cui è causa;
B) per effetto, previo accertamento dei danni subiti dall'esponente a seguito del sinistro di cui sopra, condannare i convenuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge e secondo il proprio titolo come per
Legge, al risarcimento di tutti i danni fisici conseguenti il sinistro de quo, quantificati complessivamente in € 50.920,25; il tutto come in premessa quantificato, ovvero di quell'altra somma che, nei limiti della competenza del Giudice adito ed a seguito della espletando CTU, maggiore o minore, dovesse essere ritenuta di giustizia e/o dovesse risultare anche a seguito della espletando istruttoria;
il tutto oltre svalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi dalla messa in mora al soddisfo;
C) emettere ogni altra conseguenziale pronuncia;
D) condannare il convenuto per quanto di ragione, alla refusione delle spese e competenze del Giudizio da distrarre in favore del sottoscritto Procuratore siccome antistatario.”;
La convenuta si costituiva in giudizio e concludeva come segue: CP_1
“ 1) Dichiarare la nullità dell'atto di citazione.
2) Rigettare la domanda attorea, perché non provata in fatto e in diritto, e comunque, non provata.
3) In subordine, dichiarare la concorsualità dei due conducenti.
4) Condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio ovvero, in subordine, co pensarle integralmente.”.
Il convenuto non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata la sua contumacia. Controparte_2
*****
La domanda promossa da parte attrice nei confronti della e di è CP_1 Controparte_2 fondata e deve essere accolta nei limiti di quanto di seguito indicato.
Preliminarmente va rilevato che l'attore ha sanato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, come avanzata dalla società convenuta.
Ciò detto, dagli atti di causa si evince che l'attore , in data 25.7.2015 Parte_1 alle ore 8,15 circa, alla guida dell'autovettura Opel Corsa tg. CB039JJ, di proprietà del Consorzio di
Vigilanza Rurale di Apricena e percorrente la ss 16 ter in direzione San Paolo Civitate, veniva urtato dall'autovettura Fiat 16 tg. DG527DM, di proprietà e condotta da che, percorrente la Controparte_2 medesima ss 16 ter in direzione opposta, invadeva la corsia di marcia occupata dalla detta Opel Corsa.
La documentazione prodotta agli atti del giudizio e la prova testimoniale assunta all'udienza del
13.12.2021, cfr dichiarazioni rese dal teste hanno provato la domanda avanzata Testimone_1 dall'attore.
Nulla ha provato la società assicuratrice convenuta per ostare la domanda del medesimo attore;
detta convenuta infatti si è limitata a contestare genericamente sia l'an che il quantum.
pagina 2 di 5 In corso di causa è stata esperita perizia medica d'ufficio e relativa integrazione, congruamente motivata e priva di vizi logici, che ha accertato che l'attore , in conseguenza Parte_1 del sinistro allo stesso occorso il 27.5.2015, ha riportato “una frattura condilo e epicondilo omerale sinistro, la frattura dello sterno e la frattura della IV, V e VI cosata di destra” con Invalidità Totale
Permanente del 9% e Invalidità Totale Temporanea di giorni 8 al 100%, di giorni 40 al 75%, di giorni 40
al 50% e di giorni 30 al 25%.
Ciò posto, in relazione alla quantificazione del danno patito deve, in via preliminare, prestarsi adesione all'orientamento giurisprudenziale dominante, culminato nelle note sentenze della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite dell' 1.11.2008 (e successivamente confermato da numerose pronunce), in base al quale la categoria del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. (ancorata ad una seria lesione di diritti costituzionali inviolabili) deve essere liquidata in maniera unitaria (comprensiva pertanto delle voci un tempo liquidate a titolo di danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno tanatologia, danno da perdita del rapporto parentale ecc.) al fine di ottenere un ristoro completo» ma non sovrabbondante, del pregiudizio subito, sulla base di quanto realmente allegato e provato in atti (v., ex multis, Cass. SS.UU. sent. n. 27962/2008).
A tal fine, deve pertanto evidenziarsi che ogni pur possibile scomposizione della categoria per scopi descrittivi deve, infine, essere ricondotta ad unità, evitando che la proliferazione delle singole voci generi surrettiziamente delle duplicazioni risarcitorie.
Di conseguenza, tenuto conto della entità delle lesioni e dell'età del soggetto leso, posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica del danneggiato, si ritiene equo, ex art. 1226 c.c., liquidare il danno alla persona nel caso concreto, secondo l'insegnamento dei giudici di legittimità (SS.UU. 26972/2008), sulla base dei criteri tabellari elaborati dal Tribunale di Milano per l'anno 2015 (primo utile in rifermento al fatto del 25.7.2015) e pure adottati da questo Tribunale.
In applicazione delle tabelle richiamate per la liquidazione integrale e satisfattiva del danno non patrimoniale derivato, dalla lesione all'integrità psico-fisica, e della inabilità temporanea, tenuto conto del danno permanente riconoscibile, nella misura indicata dal consulente d'ufficio, del 9 %, all'attore vanno ristorate le seguenti somme: euro 370,32 per i 8 giorni di inabilità temporanea totale;
euro 1.388,70 per i
40 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, euro 925,80 per i 40 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, euro 347,18 per i 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%, per un totale di €
3.032,00, oltre ad euro 17.301,47 a titolo di danno permanente all'integrità psico-fisica (calcolato in base alle tabelle sopra richiamate nella misura del 9%, incluso l'aumento personalizzato, e in relazione all'età di 52 anni che l'attore aveva al momento del sinistro), per complessivi euro 20.333,47; a detto importo vanno aggiunti € 226,26 per il rimborso delle spese sanitarie sostenute per un totale di € 20.559,73.
La somma sopra liquidata deve reputarsi comprensiva di ogni voce relativa al danno non patrimoniale, essendo nelle sopra richiamate tabelle computata anche l'incidenza in patrimoniale, nonché
pagina 3 di 5 in virtù del fatto che dagli atti non risultano allegazioni probatorie che attestino, anche in via presuntiva, una diversa incidenza della sofferenza sulla suesposta liquidazione del danno (v. sul punto, Cass. n.
11851/2015).
All'importo liquidato va poi aggiunta la rivalutazione secondo gli indici ISTAT del costo della vita, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal giorno del fatto (25.7.2015) alla data della pubblicazione della presente sentenza. Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi competono inoltre gli interessi legali, dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente decisione al saldo, ex art 1282 c.c.
Dalle somme sopra liquidate vanno detratti i seguenti importi, il cui ammontare è fatto non contestato tra le parti in causa:
- € 7.153,69 pagati dall' all'attore ed oggetto di rivalsa del medesimo Istituto nei confronti della CP_5 convenuta;
CP_1
- € 12.500,00 corrisposti dalla società assicuratrice convenuta in data 08/01/2024 all'attore
[...]
. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in aderenza al d.m. n. 55/2014 e succ. mod., divise per fasi, tenuto conto del valore, della natura e della non particolare complessità della controversia;
le spese della c.t.u. come liquidata in atti, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronun- ziando sulle domande rispettivamente proposte tra e la società assicuratrice Parte_1
nonché , rigettata ogni diversa istanza, così decide: CP_1 Controparte_2
1) dichiara il convenuto responsabile della causazione del sinistro del 25.7.2015 Controparte_2 occorso tra lo stesso e l'attore ; Parte_1
2) condanna la società assicuratrice nonché al risarcimento, in solido CP_1 Controparte_2 tra loro, dei danni in favore dell'attore ; Parte_1
3) per l'effetto condanna la società assicuratrice nonché , in solido tra CP_1 Controparte_2 loro, al pagamento in favore dell'attore - a titolo di danno non patrimoniale - Parte_1 della complessiva somma di euro € 20.559,73, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT del costo della vita e gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal giorno del fatto (25.7.2015) alla data della pubblicazione della presente sentenza, nonché oltre interessi legali dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente decisione al saldo;
dalla somma così ottenuta vanno detratti € 7.153,69, quale somma pagata dall' all'attore ed oggetto di rivalsa del medesimo Istituto nei confronti della CP_5 convenuta , ed € 12.500,00, corrisposti dalla società convenuta in data 08/01/2024 al medesimo CP_1 attore;
pagina 4 di 5 4) condanna i convenuti e a pagare in solido tra loro all'attore CP_1 Controparte_2 [...]
le spese e dei compensi del giudizio che si liquidano nel totale in complessivi € Parte_1
2.540,00 più € 545,00 per spese, oltre il rimborso delle spese forfettarie ex T.P., IVA e CAP come per legge da distarsi in favore dell'avv. Riccioni Mauro, dichiaratosi antistatario;
le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Sentenza sottoscritta e pubblicata telematicamente, al termine della camera di consiglio, mediante allegazione al verbale di udienza del 24 marzo 2025.
IL GOP
avv. Arturo Ferlicchia
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Prima Sezione Civile in persona del giudice monocratico, GOP avv. Arturo Ferlicchia, ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc nella causa civile iscritta al n. 1119 del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 C.F._1
Riccioni Mauro ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso, come da procura in atti;
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_1 dall'avv. Panunzio Nicola e presso lo studio dello stesso elettivamente domiciliato come da procura in atti;
CONVENUTA
(C.F. Controparte_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale.
Conclusioni
All'udienza del 24 marzo 2025 i procuratori delle parti costituite hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, riportandosi agli scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che in ossequio alla attuale formulazione dell'art. 132 c.p.c. - come novellato dalla legge
69/2009 - si omette la redazione dello svolgimento del processo.
L'attore con l'atto introduttivo del giudizio ha chiesto nei confronti della convenuta società assicuratrice nonché del convenuto contumace quanto segue: Controparte_2
pagina 1 di 5 “A) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. , conducente e proprietario CP_3 del veicolo FIAT 16, targato DG 527DM ed assicurato per la rca con la (poi. n. Controparte_4
232990704), nella causazione del sinistro per cui è causa;
B) per effetto, previo accertamento dei danni subiti dall'esponente a seguito del sinistro di cui sopra, condannare i convenuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge e secondo il proprio titolo come per
Legge, al risarcimento di tutti i danni fisici conseguenti il sinistro de quo, quantificati complessivamente in € 50.920,25; il tutto come in premessa quantificato, ovvero di quell'altra somma che, nei limiti della competenza del Giudice adito ed a seguito della espletando CTU, maggiore o minore, dovesse essere ritenuta di giustizia e/o dovesse risultare anche a seguito della espletando istruttoria;
il tutto oltre svalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi dalla messa in mora al soddisfo;
C) emettere ogni altra conseguenziale pronuncia;
D) condannare il convenuto per quanto di ragione, alla refusione delle spese e competenze del Giudizio da distrarre in favore del sottoscritto Procuratore siccome antistatario.”;
La convenuta si costituiva in giudizio e concludeva come segue: CP_1
“ 1) Dichiarare la nullità dell'atto di citazione.
2) Rigettare la domanda attorea, perché non provata in fatto e in diritto, e comunque, non provata.
3) In subordine, dichiarare la concorsualità dei due conducenti.
4) Condannare l'attore al pagamento delle spese e competenze legali del presente giudizio ovvero, in subordine, co pensarle integralmente.”.
Il convenuto non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata la sua contumacia. Controparte_2
*****
La domanda promossa da parte attrice nei confronti della e di è CP_1 Controparte_2 fondata e deve essere accolta nei limiti di quanto di seguito indicato.
Preliminarmente va rilevato che l'attore ha sanato l'eccezione di nullità dell'atto di citazione, come avanzata dalla società convenuta.
Ciò detto, dagli atti di causa si evince che l'attore , in data 25.7.2015 Parte_1 alle ore 8,15 circa, alla guida dell'autovettura Opel Corsa tg. CB039JJ, di proprietà del Consorzio di
Vigilanza Rurale di Apricena e percorrente la ss 16 ter in direzione San Paolo Civitate, veniva urtato dall'autovettura Fiat 16 tg. DG527DM, di proprietà e condotta da che, percorrente la Controparte_2 medesima ss 16 ter in direzione opposta, invadeva la corsia di marcia occupata dalla detta Opel Corsa.
La documentazione prodotta agli atti del giudizio e la prova testimoniale assunta all'udienza del
13.12.2021, cfr dichiarazioni rese dal teste hanno provato la domanda avanzata Testimone_1 dall'attore.
Nulla ha provato la società assicuratrice convenuta per ostare la domanda del medesimo attore;
detta convenuta infatti si è limitata a contestare genericamente sia l'an che il quantum.
pagina 2 di 5 In corso di causa è stata esperita perizia medica d'ufficio e relativa integrazione, congruamente motivata e priva di vizi logici, che ha accertato che l'attore , in conseguenza Parte_1 del sinistro allo stesso occorso il 27.5.2015, ha riportato “una frattura condilo e epicondilo omerale sinistro, la frattura dello sterno e la frattura della IV, V e VI cosata di destra” con Invalidità Totale
Permanente del 9% e Invalidità Totale Temporanea di giorni 8 al 100%, di giorni 40 al 75%, di giorni 40
al 50% e di giorni 30 al 25%.
Ciò posto, in relazione alla quantificazione del danno patito deve, in via preliminare, prestarsi adesione all'orientamento giurisprudenziale dominante, culminato nelle note sentenze della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite dell' 1.11.2008 (e successivamente confermato da numerose pronunce), in base al quale la categoria del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. (ancorata ad una seria lesione di diritti costituzionali inviolabili) deve essere liquidata in maniera unitaria (comprensiva pertanto delle voci un tempo liquidate a titolo di danno biologico, danno morale, danno esistenziale, danno tanatologia, danno da perdita del rapporto parentale ecc.) al fine di ottenere un ristoro completo» ma non sovrabbondante, del pregiudizio subito, sulla base di quanto realmente allegato e provato in atti (v., ex multis, Cass. SS.UU. sent. n. 27962/2008).
A tal fine, deve pertanto evidenziarsi che ogni pur possibile scomposizione della categoria per scopi descrittivi deve, infine, essere ricondotta ad unità, evitando che la proliferazione delle singole voci generi surrettiziamente delle duplicazioni risarcitorie.
Di conseguenza, tenuto conto della entità delle lesioni e dell'età del soggetto leso, posto in relazione il concreto evento biologico con il quadro completo delle funzioni vitali in cui poteva e potrà estrinsecarsi l'efficienza psicofisica del danneggiato, si ritiene equo, ex art. 1226 c.c., liquidare il danno alla persona nel caso concreto, secondo l'insegnamento dei giudici di legittimità (SS.UU. 26972/2008), sulla base dei criteri tabellari elaborati dal Tribunale di Milano per l'anno 2015 (primo utile in rifermento al fatto del 25.7.2015) e pure adottati da questo Tribunale.
In applicazione delle tabelle richiamate per la liquidazione integrale e satisfattiva del danno non patrimoniale derivato, dalla lesione all'integrità psico-fisica, e della inabilità temporanea, tenuto conto del danno permanente riconoscibile, nella misura indicata dal consulente d'ufficio, del 9 %, all'attore vanno ristorate le seguenti somme: euro 370,32 per i 8 giorni di inabilità temporanea totale;
euro 1.388,70 per i
40 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, euro 925,80 per i 40 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%, euro 347,18 per i 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%, per un totale di €
3.032,00, oltre ad euro 17.301,47 a titolo di danno permanente all'integrità psico-fisica (calcolato in base alle tabelle sopra richiamate nella misura del 9%, incluso l'aumento personalizzato, e in relazione all'età di 52 anni che l'attore aveva al momento del sinistro), per complessivi euro 20.333,47; a detto importo vanno aggiunti € 226,26 per il rimborso delle spese sanitarie sostenute per un totale di € 20.559,73.
La somma sopra liquidata deve reputarsi comprensiva di ogni voce relativa al danno non patrimoniale, essendo nelle sopra richiamate tabelle computata anche l'incidenza in patrimoniale, nonché
pagina 3 di 5 in virtù del fatto che dagli atti non risultano allegazioni probatorie che attestino, anche in via presuntiva, una diversa incidenza della sofferenza sulla suesposta liquidazione del danno (v. sul punto, Cass. n.
11851/2015).
All'importo liquidato va poi aggiunta la rivalutazione secondo gli indici ISTAT del costo della vita, oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal giorno del fatto (25.7.2015) alla data della pubblicazione della presente sentenza. Sul totale delle somme così liquidate per sorte capitale ed interessi competono inoltre gli interessi legali, dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente decisione al saldo, ex art 1282 c.c.
Dalle somme sopra liquidate vanno detratti i seguenti importi, il cui ammontare è fatto non contestato tra le parti in causa:
- € 7.153,69 pagati dall' all'attore ed oggetto di rivalsa del medesimo Istituto nei confronti della CP_5 convenuta;
CP_1
- € 12.500,00 corrisposti dalla società assicuratrice convenuta in data 08/01/2024 all'attore
[...]
. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, in aderenza al d.m. n. 55/2014 e succ. mod., divise per fasi, tenuto conto del valore, della natura e della non particolare complessità della controversia;
le spese della c.t.u. come liquidata in atti, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronun- ziando sulle domande rispettivamente proposte tra e la società assicuratrice Parte_1
nonché , rigettata ogni diversa istanza, così decide: CP_1 Controparte_2
1) dichiara il convenuto responsabile della causazione del sinistro del 25.7.2015 Controparte_2 occorso tra lo stesso e l'attore ; Parte_1
2) condanna la società assicuratrice nonché al risarcimento, in solido CP_1 Controparte_2 tra loro, dei danni in favore dell'attore ; Parte_1
3) per l'effetto condanna la società assicuratrice nonché , in solido tra CP_1 Controparte_2 loro, al pagamento in favore dell'attore - a titolo di danno non patrimoniale - Parte_1 della complessiva somma di euro € 20.559,73, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT del costo della vita e gli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal giorno del fatto (25.7.2015) alla data della pubblicazione della presente sentenza, nonché oltre interessi legali dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente decisione al saldo;
dalla somma così ottenuta vanno detratti € 7.153,69, quale somma pagata dall' all'attore ed oggetto di rivalsa del medesimo Istituto nei confronti della CP_5 convenuta , ed € 12.500,00, corrisposti dalla società convenuta in data 08/01/2024 al medesimo CP_1 attore;
pagina 4 di 5 4) condanna i convenuti e a pagare in solido tra loro all'attore CP_1 Controparte_2 [...]
le spese e dei compensi del giudizio che si liquidano nel totale in complessivi € Parte_1
2.540,00 più € 545,00 per spese, oltre il rimborso delle spese forfettarie ex T.P., IVA e CAP come per legge da distarsi in favore dell'avv. Riccioni Mauro, dichiaratosi antistatario;
le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico dei convenuti in solido tra loro.
Sentenza sottoscritta e pubblicata telematicamente, al termine della camera di consiglio, mediante allegazione al verbale di udienza del 24 marzo 2025.
IL GOP
avv. Arturo Ferlicchia
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