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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/12/2025, n. 7342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7342 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE
così composta:
Presidente e relatore dr. Maria Rosaria Rizzo
Consigliere dr. Maria Speranza Ferrara
Consigliere ausiliario dr. Paolo Caliman
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1351 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, assunta in decisione all'udienza del 26.02.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
,(C.F. P.IVA 1 in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Leggio (C.F. C.F. 1 ) e () per procura in atti dall'avv. Arleo Nicola Luigi (C.F. C.F. 2
-
APPELLANTE -
e
) in Condominio in Roma via Roberto Lepetit nn. 47 - 51 (C.F. P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Vocino (C.F. C.F. 3 per procura in atti – APPELLATO -
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I1 Parte_1 via Roberto Lepetit nn. 47 - 51 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 18582/2014, di pagamento della somma di € 17.035,27, a titolo di oneri condominiali relativi alla proprietà di posti auto scoperti, oltre interessi legali e spese di procedimento.
L'opponente ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, sostenendo che i posti auto e gli spazi, su cui insistono, sono di sua esclusiva proprietà; ha eccepito il difetto di legittimazione passiva di CP_1 perché amministratrice del condominio opponente, che ha ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, e non di quello ingiunto: il decreto è, infatti, stato emesso nei confronti del condominio, sito nella stessa strada, contraddistinto dal nn. 31-57, anche se poi notificato al condominio nn. 47 - 51, in quanto proprietario dei Parte_1 posti auto dal n. 52 al n. 72 e dell'area su cui insistono, per i quali sono chiesti gli oneri condominiali;
ha precisato di non dover alcun importo, non avendo partecipato all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, né dello stato di riparto: il decreto è stato richiesto sulla base di delibere del solo condominio ingiungente;
ha eccepito, comunque, l'erroneità delle delibere, trattandosi di beni in proprietà esclusiva, acquistati con atto notarile del 20.5.1977, ove all'art. 2 è sancita la proprietà esclusiva, in capo all'immobiliare Baguda, suo dante causa, dei posti auto, per cui è causa;
gli oneri condominiali relativi ad essi sono disciplinati nel regolamento di condominio dell'edificio A, costruito dalla detta società immobiliare, prevedendo la ripartizione esclusivamente tra i proprietari dei posti auto, in base alla "tabella A", con la precisazione che il 20% è a carico dei detti proprietari e l'80% a carico dei Pt_2 danti causa del condominio ricorrente. clausola quest'ultima già prevista nel contratto di acquisto, al punto 4. Ha, così, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la demolizione di un cancello, con siepe attigua, e la rimozione di due posti auto e sette posti per moto, realizzati sul proprio terreno dal condominio ricorrente, in Pt_1 [...] senza autorizzazione.Parte_1
,
Il condominio opposto ha ammesso l'errore materiale nell'individuazione del condominio ingiunto, in relazione all'indicazione del numero civico ed ha chiesto, anch'esso, la revoca del decreto ingiuntivo. Con le note ex art. 183, n. 1, cpc, ha precisato che solo i posti auto sono di proprietà dell'opponente, rivendicando la proprietà dell'area su cui insistono;
ha poi contestato il difetto di legittimazione passiva del condominio opponente, dal momento che i numeri civici che lo contraddistinguono sono compresi nel condominio ingiunto, con numeri civici, che partono dal n. 31 fino al n. 57; il raggiungimento dello scopo attraverso la notifica all'amministratore del condominio opponente, che si è costituito articolando compiuta difesa e ne ha chiesto la condanna.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 15693/2019, ha revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale, con la condanna del condominio, in Pt_1 in al pagamento delle spese Parte_1
, processuali, comprese quelle di c.t.u. La decisione si fonda sulle seguenti argomentazioni:
Il decreto ingiuntivo è stato notificato all'opponente, un soggetto diverso da quello nei cui confronti è stato emesso, e, pertanto, non legittimato passivamente. La costituzione, con l'atto di opposizione, non può comportare il trasferimento, in capo ad esso, di una domanda originariamente proposta nei confronti di un soggetto diverso, pur considerando la prospettazione del condominio opposto secondo cui il condominio opponente, contraddistinto dal numero civico che va da 47 a 51, sarebbe ricompreso nel condominio ingiunto, che parte dal n. 31 fino al n. 57: la differenza tra i numeri civici comporta l'individuazione di un soggetto di diritto differente, contro il quale far valere le pretese azionate. Ancora, la richiesta del ingiungente si fonda su propri rendiconti di spesa Parte_1 approvati in assemblea, dunque, sul presupposto che il Parte_1 ingiunto o l'opponente, stante la proprietà di posti auto posti su un'area di proprietà del primo condominio, fosse, a sua volta, un condòmino, tenuto al pagamento degli oneri condominiali. Tuttavia, è emerso che vi era una convenzione stipulata tra i danti causa, i rispettivi costruttori, dei due condomìni, parti di questo giudizio, ed il decreto ingiuntivo era stato chiesto azionando l'art. 4 nella parte in cui prevedeva: "La sistemazione prevista e la realizzazione di tutti i menzionati lavori avverranno a cura e sotto la direzione dei sig.ri Pt_2 restando fin da ora convenuto che le spese
,
relative saranno ripartite tra le due parti contraenti di comune accordo e, mancando tale accordo, nelle seguenti proporzioni l'80% a carico dei signori Pt 2 ; il 20% a carico dell'immobiliare Baguda". La convenzione prevede spese diverse da quelle per cui si chiede il rimborso e la richiesta monitoria, sebbene la proprietà dell'area e dei posti auto fosse in capo al come accertato anche dal Controparte_2
,
ctu, è fondata su bilanci propri del Parte_1 ingiungente, nemmeno specificamente riferiti all'area di parcheggio in questione;
manca anche la documentazione allegata al ricorso per ingiunzione. Non si comprende perché la richiesta degli oneri condominiali relativi ai posti auto non sia stata rivolta ai singoli proprietari condòmini, non potendo un accordo tra gli amministratori dei rispettivi condomìni far subentrare il CP_2
[...] nella posizione di obbligato in luogo dei singoli condomini. La domanda riconvenzionale, proposta dall'opponente, è inammissibile per mancanza di collegamento con l'oggetto del ricorso monitorio e nemmeno coltivata nel corso del giudizio di opposizione. Parte 1 ha impugnato la decisione, proponendo Il due motivi di appello.
Il primo riguarda il difetto di legittimazione passiva del Parte_1 opponente 47/51. Secondo l'appellante, l'erronea indicazione dei numeri civici 31/57 costituirebbe solo un errore materiale, che non può generare confusione o incertezza sul soggetto ingiunto, tanto più se si considera che i civici 47/51 sono ricompresi nei civici 31/57; l'amministratore è stato compiutamente individuato ed ha accettato la notifica del decreto, invece, di rifiutarlo;
il condominio opponente ha dato dimostrazione di conoscere perfettamente la questione controversa, articolando una compiuta difesa, al fine di evitare un giudicato sfavorevole. Per altro verso, l'individuazione di un soggetto diverso dall'effettivo debitore avrebbe dovuto comportare soltanto una pronuncia di inammissibilità della richiesta, per carenza di interesse e/o difetto di legittimazione attiva dell'opponente, che può far valere i suoi diritti in sede di opposizione all'esecuzione. Il tribunale, invece, si è pronunciato anche nel merito, ritenendo infondata la pretesa creditoria, così da precludere un'azione autonoma. La censura è infondata.
Seguendo le critiche nell'ordine, il tribunale ha escluso che vi possa essere identità giuridica tra il soggetto ingiunto e l'effettivo debitore, per il fatto che i numeri civici, 47/51, di quest'ultimo sono ricompresi in quelli 31-57, che contraddistinguono il primo ("essendo evidente che la diversità dei numeri civici si riflette in una diversa individuazione del soggetto giuridico contro il quale fare valere le proprie pretese"). A questa considerazione si deve aggiungere che la CP_1 che ha ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, è amministratrice solo del condominio opponente la circostanza è rimasta incontestata - e non è chiarito il rapporto che intercorre tra il condominio ingiunto e quello destinatario della notifica, se non per la parte relativa la continenza dei numeri civici. Ne consegue, ad ulteriore conferma, che si tratta di due soggetti giuridici diversi, disponendo ciascuno di essi di un proprio amministratore, nonostante un condominio comprenda anche i numeri civici dell'altro. La domanda iniziale è quella contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo, chiesto ed ottenuto nei confronti di un soggetto diverso da quello a cui è stato notificato il decreto monitorio, ai sensi dell'art. 643 cpc. Il Parte_1 destinatario della notifica, si è
,
costituito per far valere la discrasia, eccependo sia il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, in assenza di un titolo valido che legittimasse la richiesta di pagamento degli oneri condominiali, sia il difetto di legittimazione passiva, perchè l'ingiunzione di pagamento era rivolta verso un soggetto terzo, ed ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in riconvenzionale, l'accertamento della proprietà, in capo allo stesso opponente, dell'area su cui insistono i posti auto, per cui è causa, ordinando la rimozione di due cancelli e posti auto/moto realizzati in loco dalla controparte abusivamente, con la condanna al risarcimento danni.
L'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, si è limitato a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, ammettendo l'errore, pur precisando che si trattava di un mero errore materiale, nell'indicazione dei numeri civici. Con le note, ai sensi dell'art. 183 cpc, ha espressamente esteso la domanda nei confronti del soggetto, ritenuto effettivo debitore ( a pag. 4 "...chiede che il Controparte_3 venga comunque condannato al pagamento di € 17.035,27 oltre
[...]
,
interessi, per non aver corrisposto le quote condominiali scadute e non pagate per la gestione dei posti auto insistenti sul proprio cortile condominiale.). Riassumendo, l'opponente non si è limitato ad eccepire la propria estraneità rispetto all'ingiunzione di pagamento nei confronti di terzi, ma ha piuttosto evidenziato un problema di omonimia, che ha determinato un errore nell'individuazione del soggetto ingiunto e la notifica del decreto a sé, quale effettivo titolare della controversa posizione giuridica. In sostanza, la notifica del decreto ingiuntivo ha provocato la costituzione, in giudizio del soggetto nei cui confronti si sarebbe dovuta chiedere l'ingiunzione. L'interesse all'opposizione nasce, prima di tutto, dall'esigenza di sentire affermare l'estraneità rispetto al decreto monitorio emesso nei confronti di terzi ed evitare il giudicato, nel caso in cui la parte effettivamente ingiunta non proponesse opposizione. Si tratta di un principio generale, ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza (vd. tra le altre ord. n. 21213/2022), nella (diversa) ipotesi in cui il decreto sia notificato ad un soggetto diverso dall'effettivo debitore, nel caso in cui l'ambiguità delle indicazioni contenute nei rispettivi atti possa far sorgere il dubbio sull'effettivo destinatario dell'intimazione; principio, del resto affermato, già con la pronuncia richiamata nell'impugnativa, n. 17802/2011 ove, in motivazione, dopo aver esaminato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatasi nel tempo, si è riconosciuta la legittimazione del terzo destinatario della notifica a proporre opposizione al decreto ingiuntivo, in caso di dubbio sull'identità, che potrebbe determinare un giudicato sfavorevole incidente nella sua sfera personale, oltre all'opposizione all'esecuzione, se non opposto il decreto, tenendo conto dei principi generali che regolano la materia.
Il decreto, dunque, come, peraltro, richiesto, in primo grado, da entrambe le parti, va revocato, perché emesso nei confronti di un soggetto terzo rispetto al credito azionato. Si pone, invece, il problema se la costituzione dell'effettivo presunto debitore abbia determinato l'instaurazione di un regolare contraddittorio ed imponga una pronuncia nel merito della controversia.
Si è detto che l'opposto, attore in senso sostanziale, non ha esteso immediatamente la domanda nei suoi confronti, limitandosi, con la costituzione nel giudizio di merito, alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo. L'opponente, convenuto in senso sostanziale, ha dedotto l'insussistenza del credito, sia sotto il profilo della legittimazione ad causam che nel merito, oltre ad eccepire il difetto di legittimazione passiva, in virtù di un'ingiunzione nei confronti di terzi. Ha chiesto di accertare la proprietà, in capo a sé, dei beni, per cui si chiedono gli oneri condominiali, sia per negare la sussistenza del credito, che, in via incidentale, per ottenere la rimozione di alcune opere ed i danni. E' così divenuto parte del giudizio, proponendo autonome domande anche nel merito, con particolare riferimento alla rivendicazione della proprietà esclusiva, per sostenere la non debenza di alcuna somma. Ne consegue, in mancanza di una rinuncia espressa alla domanda originaria - l'opposto ha solo ammesso un errore di battitura e chiesto la revoca del decreto ingiuntivo - che la stessa si estende automaticamente nei confronti dell'opponente, come avviene nel caso in cui un terzo spieghi intervento volontario litisconsortile, assumendo di essere lui (o anche lui) e non gli altri convenuti (ovvero non solo le altre parti chiamate originariamente in giudizio) il soggetto nei cui riguardi la pretesa dell'attore è rivolta (“... nel qual caso, anche in difetto di espressa istanza, la domanda iniziale si intende automaticamente estesa nei suoi confronti, v. Cass.,
n. 743/2012; Cass., n. 17954/2008; Cass. n. 1948/1983 ). Del resto, il giudizio è continuato, su impulso di entrambe le parti, anche con la precisazione delle domande ex art. 183 cpc, disponendosi una ctu, su richiesta dell'opponente, per accertare lo stato dei luoghi e, con esso, la titolarità dell'area su cui insistono i posti auto in contestazione.
Così inquadrata la vicenda, è legittima una pronuncia nel merito. Il secondo motivo attiene al merito della controversia, contestandosi l'interpretazione della convenzione, stipulata, nell'anno 1977, tra i costruttori dei condomìni, parti di questo giudizio.
Precisamente, l'appellante sostiene che, in base alla convenzione, la ripartizione delle spese deve avvenire, in maniera definitiva e immodificabile, a carico del condominio n.65/97 nella misura dell'80% e del condominio n. 47/51 del 20%. Il tribunale avrebbe errato nel ritenere la convenzione, precisamente l'art. 4 limitato alla disciplina dei rapporti relativi alla "sistemazione e realizzazione dei lavori", senza considerare che, nella parte finale della stessa norma, era espressamente previsto che lo stesso criterio di ripartizione (20% e 80%) "viene definitivamente fissato senza possibilità di alternativa, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e dei lavori realizzati"; accordo successivamente recepito nei regolamenti condominiali dei singoli edifici - di natura contrattuale e, dunque, vincolante per i condòmini - come riscontrato anche in sede di CTU, pag.
7-9 della relazione. Ciò posto l'appellante afferma di non comprendere le perplessità manifestate dal tribunale riguardo la legittimazione del Parte_1 opponente, in luogo dei singoli condòmini proprietari dei posti auto, e fa derivare automaticamente dalla convenzione l'obbligo di contribuzione del Parte_1 opponente, a prescindere dalla considerazione che quest'ultimo non parte del Parte_1 che chiede il pagamento.
In sostanza, fonda la propria legittimazione ad agire sulla detta convenzione, che dimostrerebbe il diritto a chiedere la contribuzione nel pagamento degli oneri condominiali, ma, pur volendo aderire a questa prospettazione, la decisione non muta. Appare, infatti, decisivo il rilievo, in sentenza, di una richiesta di pagamento di oneri condominiali, sebbene accertata la proprietà esclusiva dei relativi beni, in capo al Parte_1 opponente, basata su bilanci propri del Parte_1 richiedente, per i quali manca anche la prova della “specifica inerenza all'area parcheggio per cui è causa dovendosi tra l'altro evidenziare che il Parte_1 opposto, non ha versato in atti la documentazione allegata al ricorso monitorio".
In altri termini, è pacifica la proprietà esclusiva in capo al Parte_1 opponente (che sembra aver poi ceduto i posti auto ai singoli condòmini), e non è contestata la mancata partecipazione del proprietario all'approvazione dei bilanci e dei relativi riparti, su cui poggia la richiesta di pagamento, senza ulteriori documenti di riscontro. La giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso dell'ammissibilità della produzione, in appello, del fascicolo monitorio, anche se non prodotto nella fase dell'opposizione ("L'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal 30 aprile 1995) va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638, terzo comma, cod. proc. civ., seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio "di non dispersione della prova" ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili “- Cass. S.U. n. 14475 del 2015, succ. conformi). In concreto, in tale fascicolo, la documentazione di spesa è costituita solo dai bilanci e dai relativi stati di riparto, peraltro, semplicemente richiamati e nemmeno di immediata lettura;
per l'anno 2012, viene indicata la somma in percentuale, senza alcun riferimento al totale;
per l'anno 2013, si rinviene, in percentuale, addirittura un importo inferiore a quello richiesto e non è chiaro il calcolo per l'anno 2014. Non risulta prodotta documentazione di riscontro, nel corso del giudizio di opposizione, e, dunque, manca la prova del credito del Parte_1 che non può essere data da bilanci و nemmeno approvati dal presunto debitore.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese del grado (esclusa la fase trattazione/istruzione, del tutto mancata) - che vengono liquidate utilizzando lo scaglione per le controversie fino a 26.000, euro, di cui al d.m. 55/2014, come aggiornato oltre l'obbligo, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012, di pagamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dal
[...] avverso la sentenza n. 15693/2019, del Tribunale Parte_1
Ordinario di Roma, con la condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di controparte, che si liquidano in complessivi € 3966,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
da distrarsi in favore dell'avv. Lucia Vocino difensore, che si si è dichiarata antistataria;
dichiara l'appellante, Parte_1 tenuto al
, versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
Così deciso in Roma il giorno 3.12.2025
Il Presidente relatore dr.ssa Maria Rosaria Rizzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SETTIMA CIVILE
così composta:
Presidente e relatore dr. Maria Rosaria Rizzo
Consigliere dr. Maria Speranza Ferrara
Consigliere ausiliario dr. Paolo Caliman
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1351 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, assunta in decisione all'udienza del 26.02.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
,(C.F. P.IVA 1 in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Leggio (C.F. C.F. 1 ) e () per procura in atti dall'avv. Arleo Nicola Luigi (C.F. C.F. 2
-
APPELLANTE -
e
) in Condominio in Roma via Roberto Lepetit nn. 47 - 51 (C.F. P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Lucia Vocino (C.F. C.F. 3 per procura in atti – APPELLATO -
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I1 Parte_1 via Roberto Lepetit nn. 47 - 51 ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 18582/2014, di pagamento della somma di € 17.035,27, a titolo di oneri condominiali relativi alla proprietà di posti auto scoperti, oltre interessi legali e spese di procedimento.
L'opponente ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, sostenendo che i posti auto e gli spazi, su cui insistono, sono di sua esclusiva proprietà; ha eccepito il difetto di legittimazione passiva di CP_1 perché amministratrice del condominio opponente, che ha ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, e non di quello ingiunto: il decreto è, infatti, stato emesso nei confronti del condominio, sito nella stessa strada, contraddistinto dal nn. 31-57, anche se poi notificato al condominio nn. 47 - 51, in quanto proprietario dei Parte_1 posti auto dal n. 52 al n. 72 e dell'area su cui insistono, per i quali sono chiesti gli oneri condominiali;
ha precisato di non dover alcun importo, non avendo partecipato all'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, né dello stato di riparto: il decreto è stato richiesto sulla base di delibere del solo condominio ingiungente;
ha eccepito, comunque, l'erroneità delle delibere, trattandosi di beni in proprietà esclusiva, acquistati con atto notarile del 20.5.1977, ove all'art. 2 è sancita la proprietà esclusiva, in capo all'immobiliare Baguda, suo dante causa, dei posti auto, per cui è causa;
gli oneri condominiali relativi ad essi sono disciplinati nel regolamento di condominio dell'edificio A, costruito dalla detta società immobiliare, prevedendo la ripartizione esclusivamente tra i proprietari dei posti auto, in base alla "tabella A", con la precisazione che il 20% è a carico dei detti proprietari e l'80% a carico dei Pt_2 danti causa del condominio ricorrente. clausola quest'ultima già prevista nel contratto di acquisto, al punto 4. Ha, così, chiesto la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la demolizione di un cancello, con siepe attigua, e la rimozione di due posti auto e sette posti per moto, realizzati sul proprio terreno dal condominio ricorrente, in Pt_1 [...] senza autorizzazione.Parte_1
,
Il condominio opposto ha ammesso l'errore materiale nell'individuazione del condominio ingiunto, in relazione all'indicazione del numero civico ed ha chiesto, anch'esso, la revoca del decreto ingiuntivo. Con le note ex art. 183, n. 1, cpc, ha precisato che solo i posti auto sono di proprietà dell'opponente, rivendicando la proprietà dell'area su cui insistono;
ha poi contestato il difetto di legittimazione passiva del condominio opponente, dal momento che i numeri civici che lo contraddistinguono sono compresi nel condominio ingiunto, con numeri civici, che partono dal n. 31 fino al n. 57; il raggiungimento dello scopo attraverso la notifica all'amministratore del condominio opponente, che si è costituito articolando compiuta difesa e ne ha chiesto la condanna.
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 15693/2019, ha revocato il decreto ingiuntivo e dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale, con la condanna del condominio, in Pt_1 in al pagamento delle spese Parte_1
, processuali, comprese quelle di c.t.u. La decisione si fonda sulle seguenti argomentazioni:
Il decreto ingiuntivo è stato notificato all'opponente, un soggetto diverso da quello nei cui confronti è stato emesso, e, pertanto, non legittimato passivamente. La costituzione, con l'atto di opposizione, non può comportare il trasferimento, in capo ad esso, di una domanda originariamente proposta nei confronti di un soggetto diverso, pur considerando la prospettazione del condominio opposto secondo cui il condominio opponente, contraddistinto dal numero civico che va da 47 a 51, sarebbe ricompreso nel condominio ingiunto, che parte dal n. 31 fino al n. 57: la differenza tra i numeri civici comporta l'individuazione di un soggetto di diritto differente, contro il quale far valere le pretese azionate. Ancora, la richiesta del ingiungente si fonda su propri rendiconti di spesa Parte_1 approvati in assemblea, dunque, sul presupposto che il Parte_1 ingiunto o l'opponente, stante la proprietà di posti auto posti su un'area di proprietà del primo condominio, fosse, a sua volta, un condòmino, tenuto al pagamento degli oneri condominiali. Tuttavia, è emerso che vi era una convenzione stipulata tra i danti causa, i rispettivi costruttori, dei due condomìni, parti di questo giudizio, ed il decreto ingiuntivo era stato chiesto azionando l'art. 4 nella parte in cui prevedeva: "La sistemazione prevista e la realizzazione di tutti i menzionati lavori avverranno a cura e sotto la direzione dei sig.ri Pt_2 restando fin da ora convenuto che le spese
,
relative saranno ripartite tra le due parti contraenti di comune accordo e, mancando tale accordo, nelle seguenti proporzioni l'80% a carico dei signori Pt 2 ; il 20% a carico dell'immobiliare Baguda". La convenzione prevede spese diverse da quelle per cui si chiede il rimborso e la richiesta monitoria, sebbene la proprietà dell'area e dei posti auto fosse in capo al come accertato anche dal Controparte_2
,
ctu, è fondata su bilanci propri del Parte_1 ingiungente, nemmeno specificamente riferiti all'area di parcheggio in questione;
manca anche la documentazione allegata al ricorso per ingiunzione. Non si comprende perché la richiesta degli oneri condominiali relativi ai posti auto non sia stata rivolta ai singoli proprietari condòmini, non potendo un accordo tra gli amministratori dei rispettivi condomìni far subentrare il CP_2
[...] nella posizione di obbligato in luogo dei singoli condomini. La domanda riconvenzionale, proposta dall'opponente, è inammissibile per mancanza di collegamento con l'oggetto del ricorso monitorio e nemmeno coltivata nel corso del giudizio di opposizione. Parte 1 ha impugnato la decisione, proponendo Il due motivi di appello.
Il primo riguarda il difetto di legittimazione passiva del Parte_1 opponente 47/51. Secondo l'appellante, l'erronea indicazione dei numeri civici 31/57 costituirebbe solo un errore materiale, che non può generare confusione o incertezza sul soggetto ingiunto, tanto più se si considera che i civici 47/51 sono ricompresi nei civici 31/57; l'amministratore è stato compiutamente individuato ed ha accettato la notifica del decreto, invece, di rifiutarlo;
il condominio opponente ha dato dimostrazione di conoscere perfettamente la questione controversa, articolando una compiuta difesa, al fine di evitare un giudicato sfavorevole. Per altro verso, l'individuazione di un soggetto diverso dall'effettivo debitore avrebbe dovuto comportare soltanto una pronuncia di inammissibilità della richiesta, per carenza di interesse e/o difetto di legittimazione attiva dell'opponente, che può far valere i suoi diritti in sede di opposizione all'esecuzione. Il tribunale, invece, si è pronunciato anche nel merito, ritenendo infondata la pretesa creditoria, così da precludere un'azione autonoma. La censura è infondata.
Seguendo le critiche nell'ordine, il tribunale ha escluso che vi possa essere identità giuridica tra il soggetto ingiunto e l'effettivo debitore, per il fatto che i numeri civici, 47/51, di quest'ultimo sono ricompresi in quelli 31-57, che contraddistinguono il primo ("essendo evidente che la diversità dei numeri civici si riflette in una diversa individuazione del soggetto giuridico contro il quale fare valere le proprie pretese"). A questa considerazione si deve aggiungere che la CP_1 che ha ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo, è amministratrice solo del condominio opponente la circostanza è rimasta incontestata - e non è chiarito il rapporto che intercorre tra il condominio ingiunto e quello destinatario della notifica, se non per la parte relativa la continenza dei numeri civici. Ne consegue, ad ulteriore conferma, che si tratta di due soggetti giuridici diversi, disponendo ciascuno di essi di un proprio amministratore, nonostante un condominio comprenda anche i numeri civici dell'altro. La domanda iniziale è quella contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo, chiesto ed ottenuto nei confronti di un soggetto diverso da quello a cui è stato notificato il decreto monitorio, ai sensi dell'art. 643 cpc. Il Parte_1 destinatario della notifica, si è
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costituito per far valere la discrasia, eccependo sia il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, in assenza di un titolo valido che legittimasse la richiesta di pagamento degli oneri condominiali, sia il difetto di legittimazione passiva, perchè l'ingiunzione di pagamento era rivolta verso un soggetto terzo, ed ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e, in riconvenzionale, l'accertamento della proprietà, in capo allo stesso opponente, dell'area su cui insistono i posti auto, per cui è causa, ordinando la rimozione di due cancelli e posti auto/moto realizzati in loco dalla controparte abusivamente, con la condanna al risarcimento danni.
L'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, si è limitato a chiedere la revoca del decreto ingiuntivo, ammettendo l'errore, pur precisando che si trattava di un mero errore materiale, nell'indicazione dei numeri civici. Con le note, ai sensi dell'art. 183 cpc, ha espressamente esteso la domanda nei confronti del soggetto, ritenuto effettivo debitore ( a pag. 4 "...chiede che il Controparte_3 venga comunque condannato al pagamento di € 17.035,27 oltre
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interessi, per non aver corrisposto le quote condominiali scadute e non pagate per la gestione dei posti auto insistenti sul proprio cortile condominiale.). Riassumendo, l'opponente non si è limitato ad eccepire la propria estraneità rispetto all'ingiunzione di pagamento nei confronti di terzi, ma ha piuttosto evidenziato un problema di omonimia, che ha determinato un errore nell'individuazione del soggetto ingiunto e la notifica del decreto a sé, quale effettivo titolare della controversa posizione giuridica. In sostanza, la notifica del decreto ingiuntivo ha provocato la costituzione, in giudizio del soggetto nei cui confronti si sarebbe dovuta chiedere l'ingiunzione. L'interesse all'opposizione nasce, prima di tutto, dall'esigenza di sentire affermare l'estraneità rispetto al decreto monitorio emesso nei confronti di terzi ed evitare il giudicato, nel caso in cui la parte effettivamente ingiunta non proponesse opposizione. Si tratta di un principio generale, ormai costantemente affermato dalla giurisprudenza (vd. tra le altre ord. n. 21213/2022), nella (diversa) ipotesi in cui il decreto sia notificato ad un soggetto diverso dall'effettivo debitore, nel caso in cui l'ambiguità delle indicazioni contenute nei rispettivi atti possa far sorgere il dubbio sull'effettivo destinatario dell'intimazione; principio, del resto affermato, già con la pronuncia richiamata nell'impugnativa, n. 17802/2011 ove, in motivazione, dopo aver esaminato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatasi nel tempo, si è riconosciuta la legittimazione del terzo destinatario della notifica a proporre opposizione al decreto ingiuntivo, in caso di dubbio sull'identità, che potrebbe determinare un giudicato sfavorevole incidente nella sua sfera personale, oltre all'opposizione all'esecuzione, se non opposto il decreto, tenendo conto dei principi generali che regolano la materia.
Il decreto, dunque, come, peraltro, richiesto, in primo grado, da entrambe le parti, va revocato, perché emesso nei confronti di un soggetto terzo rispetto al credito azionato. Si pone, invece, il problema se la costituzione dell'effettivo presunto debitore abbia determinato l'instaurazione di un regolare contraddittorio ed imponga una pronuncia nel merito della controversia.
Si è detto che l'opposto, attore in senso sostanziale, non ha esteso immediatamente la domanda nei suoi confronti, limitandosi, con la costituzione nel giudizio di merito, alla richiesta di revoca del decreto ingiuntivo. L'opponente, convenuto in senso sostanziale, ha dedotto l'insussistenza del credito, sia sotto il profilo della legittimazione ad causam che nel merito, oltre ad eccepire il difetto di legittimazione passiva, in virtù di un'ingiunzione nei confronti di terzi. Ha chiesto di accertare la proprietà, in capo a sé, dei beni, per cui si chiedono gli oneri condominiali, sia per negare la sussistenza del credito, che, in via incidentale, per ottenere la rimozione di alcune opere ed i danni. E' così divenuto parte del giudizio, proponendo autonome domande anche nel merito, con particolare riferimento alla rivendicazione della proprietà esclusiva, per sostenere la non debenza di alcuna somma. Ne consegue, in mancanza di una rinuncia espressa alla domanda originaria - l'opposto ha solo ammesso un errore di battitura e chiesto la revoca del decreto ingiuntivo - che la stessa si estende automaticamente nei confronti dell'opponente, come avviene nel caso in cui un terzo spieghi intervento volontario litisconsortile, assumendo di essere lui (o anche lui) e non gli altri convenuti (ovvero non solo le altre parti chiamate originariamente in giudizio) il soggetto nei cui riguardi la pretesa dell'attore è rivolta (“... nel qual caso, anche in difetto di espressa istanza, la domanda iniziale si intende automaticamente estesa nei suoi confronti, v. Cass.,
n. 743/2012; Cass., n. 17954/2008; Cass. n. 1948/1983 ). Del resto, il giudizio è continuato, su impulso di entrambe le parti, anche con la precisazione delle domande ex art. 183 cpc, disponendosi una ctu, su richiesta dell'opponente, per accertare lo stato dei luoghi e, con esso, la titolarità dell'area su cui insistono i posti auto in contestazione.
Così inquadrata la vicenda, è legittima una pronuncia nel merito. Il secondo motivo attiene al merito della controversia, contestandosi l'interpretazione della convenzione, stipulata, nell'anno 1977, tra i costruttori dei condomìni, parti di questo giudizio.
Precisamente, l'appellante sostiene che, in base alla convenzione, la ripartizione delle spese deve avvenire, in maniera definitiva e immodificabile, a carico del condominio n.65/97 nella misura dell'80% e del condominio n. 47/51 del 20%. Il tribunale avrebbe errato nel ritenere la convenzione, precisamente l'art. 4 limitato alla disciplina dei rapporti relativi alla "sistemazione e realizzazione dei lavori", senza considerare che, nella parte finale della stessa norma, era espressamente previsto che lo stesso criterio di ripartizione (20% e 80%) "viene definitivamente fissato senza possibilità di alternativa, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e dei lavori realizzati"; accordo successivamente recepito nei regolamenti condominiali dei singoli edifici - di natura contrattuale e, dunque, vincolante per i condòmini - come riscontrato anche in sede di CTU, pag.
7-9 della relazione. Ciò posto l'appellante afferma di non comprendere le perplessità manifestate dal tribunale riguardo la legittimazione del Parte_1 opponente, in luogo dei singoli condòmini proprietari dei posti auto, e fa derivare automaticamente dalla convenzione l'obbligo di contribuzione del Parte_1 opponente, a prescindere dalla considerazione che quest'ultimo non parte del Parte_1 che chiede il pagamento.
In sostanza, fonda la propria legittimazione ad agire sulla detta convenzione, che dimostrerebbe il diritto a chiedere la contribuzione nel pagamento degli oneri condominiali, ma, pur volendo aderire a questa prospettazione, la decisione non muta. Appare, infatti, decisivo il rilievo, in sentenza, di una richiesta di pagamento di oneri condominiali, sebbene accertata la proprietà esclusiva dei relativi beni, in capo al Parte_1 opponente, basata su bilanci propri del Parte_1 richiedente, per i quali manca anche la prova della “specifica inerenza all'area parcheggio per cui è causa dovendosi tra l'altro evidenziare che il Parte_1 opposto, non ha versato in atti la documentazione allegata al ricorso monitorio".
In altri termini, è pacifica la proprietà esclusiva in capo al Parte_1 opponente (che sembra aver poi ceduto i posti auto ai singoli condòmini), e non è contestata la mancata partecipazione del proprietario all'approvazione dei bilanci e dei relativi riparti, su cui poggia la richiesta di pagamento, senza ulteriori documenti di riscontro. La giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso dell'ammissibilità della produzione, in appello, del fascicolo monitorio, anche se non prodotto nella fase dell'opposizione ("L'art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. (nel testo introdotto dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal 30 aprile 1995) va interpretato nel senso che i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638, terzo comma, cod. proc. civ., seppur non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, rimangono nella sfera di cognizione del giudice di tale fase, in forza del principio "di non dispersione della prova" ormai acquisita al processo, e non possono perciò essere considerati nuovi, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili “- Cass. S.U. n. 14475 del 2015, succ. conformi). In concreto, in tale fascicolo, la documentazione di spesa è costituita solo dai bilanci e dai relativi stati di riparto, peraltro, semplicemente richiamati e nemmeno di immediata lettura;
per l'anno 2012, viene indicata la somma in percentuale, senza alcun riferimento al totale;
per l'anno 2013, si rinviene, in percentuale, addirittura un importo inferiore a quello richiesto e non è chiaro il calcolo per l'anno 2014. Non risulta prodotta documentazione di riscontro, nel corso del giudizio di opposizione, e, dunque, manca la prova del credito del Parte_1 che non può essere data da bilanci و nemmeno approvati dal presunto debitore.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese del grado (esclusa la fase trattazione/istruzione, del tutto mancata) - che vengono liquidate utilizzando lo scaglione per le controversie fino a 26.000, euro, di cui al d.m. 55/2014, come aggiornato oltre l'obbligo, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012, di pagamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto dal
[...] avverso la sentenza n. 15693/2019, del Tribunale Parte_1
Ordinario di Roma, con la condanna al pagamento delle spese di lite, in favore di controparte, che si liquidano in complessivi € 3966,00, per compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge;
da distrarsi in favore dell'avv. Lucia Vocino difensore, che si si è dichiarata antistataria;
dichiara l'appellante, Parte_1 tenuto al
, versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2012.
Così deciso in Roma il giorno 3.12.2025
Il Presidente relatore dr.ssa Maria Rosaria Rizzo