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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/07/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 927/2024 del ruolo generale e promossa
DA
(già , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 Parte_2
tempore (c.f./p.i. , rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Davide Arnaldi, come da P.IVA_1
mandato in calce all'atto di citazione di primo grado;
- appellante-
CONTRO
, in persona del sindaco pro tempore (c.f./p.i. ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2
domiciliato in Camerino in via V. Favorino n.12 presso lo studio dell'avv. Fabio Pierdominici, che lo pagina 1 di 7 rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta e giusta delibera della GM. n. 74 del 9/10/2024;
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 183 del 20-21/2/2024 pronunciata dal Tribunale di Macerata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona riformare parzialmente la Sentenza del
Tribunale di Macerata n. 183/2024, RG n. 2797/2020, pubblicata in data 21/02/2024 e non notificata e,
conseguentemente, per le ragioni e i titoli di cui in narrativa:
In via principale nel merito: riformare parzialmente la Sentenza impugnata nelle parti individuate nella narrativa del presente atto e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
a ottenere il pagamento da parte del oltre che degli importi già riconosciuti in
[...] Controparte_1
favore di all'esito del giudizio di primo grado, dei seguenti ulteriori crediti e, per Parte_1
l'effetto, condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
Euro 2.962,07 a titolo di ulteriori interessi di mora “determinati nella misura degli interessi legali di
mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del dei crediti oggetto di cessione, come indicati nelle Note CP_1
Debito Interessi prodotte sub doc. 3, fascicolo 1° grado;
gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito Interessi che,
alla data di notifica dell'Atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione.
In via subordinata nel merito: riformare parzialmente la Sentenza impugnata nelle parti individuate nella narrativa del presente atto e, conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di Parte_1
a ottenere il pagamento da parte del oltre che degli importi già riconosciuti in
[...] Controparte_1
pagina 2 di 7 favore di all'esito del giudizio di primo grado, dei seguenti ulteriori crediti e, per Parte_1
l'effetto, condannare il al relativo pagamento in favore di di ogni Controparte_1 Parte_1
diversa, maggiore o minore, somma che fosse ritenuta dovuta a per: Parte_1
importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi CP_1
da quelli costituenti la sorte capitale;
interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito Interessi nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal
D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'Atto di citazione.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
Per l'appellato: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, per quanto in narrativa, respingere l'appello avversario, con vittoria di spese e competenze di lite.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Macerata, in parziale accoglimento della domanda proposta da quale società cessionaria dei crediti azionati, ha condannato il Parte_1 Controparte_1
al pagamento della complessiva somma di euro 10.873,93, di cui euro 4.953,93 a titolo di interessi moratori ed euro 5.920,00 a titolo risarcitorio ai sensi dell'art- 6 del d.lgs 231/02, per il ritardo nel pagamento della fornitura di elettricità relativamente a 148 fatture oggetto di cessione.
In particolare, il primo giudice dopo avere rilevato che nessuna eccezione era stata sollevata in ordine alla titolarità in capo alla società attrice dei crediti azionati, circostanza comunque provata documentalmente:
ha rigettato “l'eccezione del di sospensione dei termini di pagamento disposti con DL CP_1
189/2016 e successivamente con legge 229/16 per i comuni colpiti dal sisma del 2016, atteso che, in pagina 3 di 7 ragione di detto provvedimento i termini risulterebbero sospesi fino ad aprile 2017 mentre le fatture emesse dalla cedente Hera Comm, per le quali si contesta il ritardato pagamento sono relative a periodi successivi a giugno 2017”, rilevando altresì l'inapplicabilità al caso di specie degli interventi governativi successivi;
nel merito ha accolto la domanda nel minore importo determinato dal nominato CTU, alle cui conclusioni riteneva di aderire integralmente, limitandosi solo a precisare che non era possibile riconoscere il maggior importo a titolo di interessi anatocistici, non essendo stata fornita prova della data dell'effettivo pagamento.
ha proposto appello, eccependo che il primo giudice si era “acriticamente uniformato Parte_1
alle risultanze dell'espletata CTU, omettendo di considerare alcuni elementi essenziali che, laddove
correttamente valutati, avrebbero senz'altro condotto ad una decisione diversa sul punto”. Contesta in particolare le conclusioni rassegnate dal CTU per avere aderito alle eccezioni del convenuto CP_1
“fondate sul richiamo “della legge 229/16 e della conseguente delibera dell'Autorità per l'Energia
Elettrica e il Gas nr. 252/2017/R/COM”, sicché “il giudice di prime cure avrebbe quindi dovuto
escludere l'applicazione della rateizzazione prevista dall'art. 14 della successiva delibera n.
252/2017/R/com richiamata dal CTU, atteso che la stessa, per espressa previsione normativa, è
limitata agli “importi relativi alle forniture di energia elettrica (…) contabilizzati nelle fatture i cui
termini di pagamento sono stati sospesi o di cui è sospesa l'emissione” ai sensi del suddetto art. 3.1.
tra cui, come già si è detto, non rientrano quelle per cui è causa”. Aggiunge inoltre che l'asserita mancata applicazione delle agevolazioni tariffarie da parte di Hera Comm, costituiva una eccezione da un lato del tutto priva di riscontro probatorio e dall'altro irrilevante avendo la domanda ad oggetto il solo pagamento degli interessi. Infine, ha eccepito la non opponibilità ad essa cessionaria delle note di credito emesse da Hera in data successiva alla notifica della cessione per cui è causa al pari dei pagamenti asseritamente effettuati dopo la predetta data. Ha quindi concluso come in epigrafe.
Il ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. Controparte_1
pagina 4 di 7 L'appello non appare meritevole di accoglimento.
Ed infatti, se pur occorre dare atto della estrema lacunosità delle ragioni poste a base della decisione,
che in sostanza si limita in maniera generica da un lato a rigettare l'eccezione di sospensione dei termini di pagamento e, dall'altro in termini parzialmente contrari, accoglie in toto le conclusioni rassegnate dal nominato CTU, la decisione appare sostanzialmente corretta.
In particolare, occorre rilevare che né nel giudizio di primo grado (e precipuamente in sede di osservazioni alla relazione di CTU) né in questa sede ha contestato il rilievo, operato Parte_1
dal CTU sulla scorta delle eccezioni e della documentazione di supporto prodotta dall'odierno appellato, “che le utenze rientranti nella tipologia 2.1c, e cioè quelle relative al POD
IT0001E55038910 (Dormitori della ex GLF in cui la popolazione di è stata alloggiata sino CP_1
alla consegna delle SAE), e al POD IT001E00251631 (Esercito – su richiesta della di Rieti Pt_3
l'esercizio si è insediato nel Comune di al fine di poter intervenire sul territorio dell'alto CP_1
maceratese operando per necessità di urgenza come supporto alla popolazione colpita dal sisma)
beneficiavano di termini di pagamento prorogati, e quindi sulle stesse fatture, indebitamente emesse
non potevano maturare interessi di mora” (vedi conclusioni relazione di CTU). Correttamente, quindi,
il nominato consulente d'ufficio ha tenuto conto delle note di credito che l'ente erogatore ha emesso in favore del per chiudere le relative partite contabili illegittimamente aperte. Dette conclusioni CP_1
appaiono confortate anche dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che, in fattispecie analoghe a quella per cui è causa, ha affermato “In tema di contratto atipico di "factoring", la cessione dei crediti
che lo caratterizza non produce modificazioni oggettive del rapporto obbligatorio e non può
pregiudicare la posizione del debitore ceduto in quanto avviene senza o addirittura contro la sua
volontà; ne consegue che il debitore ceduto può opporre al "factor" cessionario le eccezioni
concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito trasferito ed anche le eccezioni
riguardanti l'esatto adempimento del negozio, mentre quelle che investono fatti estintivi o modificativi
del credito ceduto sono opponibili al "factor" cessionario solo se anteriori alla notizia della cessione
pagina 5 di 7 comunicata al debitore ceduto e non ove successivi, in quanto, una volta acquisita la notizia della
cessione, il debitore ceduto non può modificare la propria posizione nei confronti del cessionario
mediante negozi giuridici posti in essere con il creditore originario” (cfr. Cass. sent.
n. 24657 del 02/12/2016; n. 10833 del 11/05/2007). Nella specie l'eccezione sollevata dal non CP_1
ha natura né estintiva né modificativa del credito trasferito, ma si limita a contestare il dedotto inesatto adempimento dell'obbligazione di pagamento posto a base delle fatture azionate, che non riguardano il corrispettivo per l'utilizzo dell'energia, bensì il solo ritardo nel pagamento dello stesso.
Né in senso contrario possono essere valorizzati i rilievi svolti in questa sede circa l'errata interpretazione ed applicazione della delibera AEEGSI n. 810/2016/R/COM. Orbene, detta delibera include fra le utenze per cui non è concessa la proroga della sospensione quelle site nelle strutture
abitative di emergenza, ivi incluse le utenze e le forniture relative ai servizi generali delle suddette strutture, e si riferisce, quindi, con evidenza ai complessi adibiti a civile abitazione realizzati ai sensi dell'art. 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 394 del 19 settembre 2016
così come richiamato dall'art 1 della delibera AEEGSI n. 252/2017/R/COM. La fattispecie non è
invece riferibile ai dormitori della ex GLF e all'insediamento dell'Esercito, che sia per definizione normativa, che razionalmente, non possono essere qualificate come “complessi adibiti a civile abitazione” trattandosi di sistemazioni di primo soccorso dove la popolazione è stata alloggiata sino alla consegna delle SAE.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto integrale dell'appello.
Tenuto che l'impugnazione è stata ingenerata dalla evidente contraddittorietà della decisione, le spese del presente grado devono essere integralmente compensate.
Stante la soccombenza integrale dell'appellante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1,
comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 183 del 20-21/2/2024 pronunciata dal Tribunale di Macerata, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza di primo grado;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio;
dichiara parte appellante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 10/7/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
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