Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia nonche' la modifica delle liste merceologiche "C" e "D" di cui agli accordi italo-jugoslavi del 31 marzo 1955, con allegato, effettuato a Roma il 7-10 febbraio 1978.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra l'Italia e la Jugoslavia nonche' la modifica delle liste merceologiche "C" e "D" di cui agli accordi italo-jugoslavi del 31 marzo 1955, con allegato, effettuato a Roma il 7-10 febbraio 1978.