Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/06/2025, n. 4363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4363 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso, in data 04/06/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., delle note per la trattazione scritta, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6384 del ruolo gen. dell'anno 2024
TRA
n persona del legale rapp.te p.t., Parte_1
Parte_2
rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Ugo Maria Di Blasio e Salvatore
Caiazzo presso i quali elettivamente domiciliano;
ricorrenti
E
in persona del legale rappresentante p.t. CP_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti, dall'avv. Gianfranco Pepe, presso la quale elettivamente domicilia;
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.03.2024, i ricorrenti indicati in epigrafe hanno dedotto di aver ricevuto a mezzo pec del 3.10.2023 il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023003361/DDL del 2.10.2023, notificato dall'Istituto convenuto, in persona degli
; che detto verbale, tra le altre Controparte_2
cose, ha disconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorrente tra il PT
e la a far data dal 19.4.2013; che tanto è avvenuto sulla scorta Parte_1
ma, soprattutto, sulla scorta della circostanza dell'esistenza di un Parte_1
vincolo di coniugio tra il e la suddetta;
che a parere dei sopra citati PT CP_3
ispettori, tale circostanza escluderebbe in radice la possibilità di configurare tra di loro un rapporto di lavoro avente effettiva natura subordinata dovendosi invece propendere per l'esistenza di un rapporto di mera collaborazione autonoma;
che tanto è da ritenersi in mancanza della prova di un effettivo assoggettamento del al potere direttivo, PT organizzativo e disciplinare esercitato sugli altri dipendenti dall'organo amministrativo della che pertanto, il convenuto istituto, in seno al citato verbale, ha Parte_1
disposto il disconoscimento del rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra le parti ricorrenti dall'1.11.2017 a tutt'oggi; che l ha altresì disposto, per l'effetto, CP_4
l'annullamento dei modelli UniEMens del per il periodo che va dall'1.11.2017 al PT
30.5.2023, e di quelli successivamente inoltrati, nonché il recupero delle prestazioni previdenziali medio tempore a lui erogate;
di aver impugnato in via amministrativa il suddetto verbale in data 30.10.2023 ai sensi dell'art. 17 del D.lgvo n. 124/2004, innanzi al Comitato per i rapporti di lavoro;
che nelle more del suddetto procedimento, è pervenuta da parte dell' convenuto ulteriore formale comunicazione di disconoscimento del rapporto de CP_4
quo recante protocollo .5105.20/11/2023.0603396 costituente, invero, mero CP_1 provvedimento conseguenziale di presa d'atto degli esiti del contestato accertamento ispettivo cui si sono estesi, gli effetti della già promossa impugnativa in sede amministrativa;
che in data 26.1.2024 il Comitato per i rapporti di lavoro ha loro comunicato il provvedimento decisorio n. 4 del 18.1.2024 con il quale ha inteso rigettare l' impugnativa proposta.
Tanto premesso, rilevando l'erroneità sia del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023003361/DDL del 2.10.2023 sopra richiamato, che dei conseguenziali provvedimenti, anche decisori, emessi dall' convenuto e dal Comitato per i rapporti di lavoro, CP_4
evidenziando in particolare che il , malgrado risulti essere il marito della PT CP_3
, amministratrice e socio unico della sin dal momento della
[...] Parte_1
sua assunzione è rimasto comunque assoggettato al suo potere direttivo, organizzativo e disciplinare, hanno concluso chiedendo di “ accertare e dichiarare la sussistenza di un valido rapporto di lavoro subordinato tra la e il sig. a Parte_1 Parte_2 far data dal 19.4.2013 sino a tutt'oggi e, per l'effetto, annullare il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023003361/DDL del 2.10.2023 qui impugnato in parte qua,
e parimenti annullare il conseguenziale provvedimento di disconoscimento dell' CP_1 recante protocollo .5105.20/11/2023.0603396 e il successivo provvedimento decisorio CP_1
n. 4 del 18.1.2024 emesso dal Comitato per i rapporti di lavoro” Spese vinte.
Nel resistere alla domanda l ne ha rilevato l'inammissibilità oltre che l'infondatezza in CP_1
fatto ed in diritto, concludendo per il rigetto.
Ha evidenziato, in particolare, che il provvedimento di disconoscimento è stato emesso ritenendo insussistenti i requisiti essenziali prescritti dall'art. 2094 c.c., in considerazione del rapporto di coniugio e convivenza sussistente tra il e l'amministratrice unica PT dell'azienda; che il lavoro svolto dal è reso in ambito familiare e in autonomia PT
organizzativa, tanto da far presumere la non sussistenza del vincolo di subordinazione nella società; ha inoltre rilevato il difetto di una precisa prova in ordine all'assoggettamento al potere direttivo del datore di lavoro e , per quanto concerne invece l'onerosità della prestazione, la mancata allegazione da parte del , dei bonifici relativi allo stipendio;
PT
che invero i verbali di accertamento, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, possiedono per la garanzia connessa alla natura pubblica dell'organo da cui provengono, un grado di attendibilità che può essere inficiato solo da una specifica prova contraria, non sussistente nel caso di specie, evidenziando dunque la legittimità del proprio operato.
*****
Secondo il consolidato indirizzo della Suprema Corte, in tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorchè sia convenuto in giudizio di accertamento negativo;
ne consegue che nel giudizio promosso da una società per l'accertamento dell'insussistenza dell'obbligo contributivo preteso dall' sulla base CP_1
di verbale ispettivo, incombe sull'Istituto previdenziale la prova dei fatti costitutivi del credito preteso, rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria ( cfr Cass n.14965/2012,
n. 12108/2010). Ha in particolare chiarito la Cassazione citata, con riguardo al tema dell'onere della prova nelle azioni di accertamento negativo, quanto all'art. 2697 c.c., che l'affermazione secondo cui la dizione, dallo stesso utilizzata - "chi vuoi far valere un diritto in giudizio" - implica che sia colui che prende l'iniziativa di introdurre il giudizio ad essere gravato dell'onere di "provare i fatti che ne costituiscono il fondamento", contrasta innanzitutto con la stessa lettera della disposizione, poichè l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. (che, come osservato in dottrina, può essere considerato specificazione del più generale principio secondo cui l'onere della prova deve gravare sulla parte che invoca le conseguenze favorevoli previste dalla norma), conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile.
Passando all'esame del merito, applicando i suddetti principi alle questioni sottoposte al vaglio giudiziale, al fine della delimitazione del tema d'indagine deve evidenziarsi che con il ricorso in esame la società ricorrente ha contestato integralmente gli addebiti rilevati con il verbale d accertamento n. 2023003361/DDL del 2.10.2023, nel quale i funzionari di vigilanza in servizio presso la sede di Napoli, per quanto qui interessa – il verbale ispettivo è CP_1
stato impugnato in parte qua - hanno disconosciuto la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorrente tra il e la dal 11/2017 al Parte_2 Parte_1
9/2023.
Gova ricordare, in conformità al costante orientamento della Suprema Corte, che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali ed assistenziali o dell'ispettorato del lavoro fanno piena prova, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., dei fatti che il funzionario attesta avvenuti in sua presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, il materiale raccolto è liberamente apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite dal pubblico ufficiale qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori.
Dal verbale versato in atti si legge, in particolare:
“Tra i dipendenti della isulta essere assunto il sig. Parte_1 [...]
sopra generalizzato, coniuge convivente dell'amministratrice unica sig.ra PT
. La stessa ha dichiarato di gestire la società insieme al sig. CP_3 [...] il quale è autonomo nel suo lavoro. Nel rapporto di lavoro instaurato tra la PT
d il sig. , si ritiene che lo stesso, coniuge Parte_1 Parte_2 convivente dell'amministratrice, svolga prestazioni lavorative “affectionis vel benevolentiae causa” in quanto il rapporto lavorativo, al di là di quanto riferito, si svolge in un regime di sostanziale convivenza, il lavoro svolto dallo stesso è reso in ambito familiare e in autonomia organizzativa. Dunque, non appare in alcun modo riconoscibile il carattere tipico della subordinazione. Pertanto, aldilà degli aspetti documentali inerenti soltanto la formale assunzione del dipendente, non si ravvisa la subordinazione nel rapporto di lavoro, la quale si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
Premesso quanto sopra, il rapporto di lavoro instaurato tra la società
[...]
ed il sig. non può considerarsi di natura subordinata Parte_1 Parte_2
bensì autonoma, ossia collaboratore della sig.ra . CP_3
È di conseguenza da disconoscersi il rapporto di lavoro subordinato, denunciato a questo
Istituto dalla del sig. a decorrere dal Parte_1 Parte_2
01/11/2017 a tutt'oggi, con conseguente annullamento della posizione assicurativa presso il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti per il medesimo periodo…” ( cfr. all 1 nella prod ric)
Risulta evidente pertanto che le conclusioni riportate nel verbale di accertamento si fondino essenzialmente: 1) sulle dichiarazioni dell'amministratrice della società, cui in questa sede, tuttavia, non può essere, per se stessi e senza dati di riscontro, attribuito valore ai fini della qualificazione giuridica del rapporto di lavoro contestato;
2) sul rapporto di coniugio pacificamente intercorrente tra la predetta e il , che costituisce un elemento di giudizio PT
presuntivo.
Ne consegue che nella fattispecie, all'esito dell'accertamento ispettivo, non si ipotizza un caso di impresa familiare, ma piuttosto si procede ad una diversa qualificazione dell'apporto lavorativo all'impresa da parte del , il cui rapporto viene qualificato, sulla base degli PT
indici presuntivi indicati, come una collaborazione autonoma.
Ed infatti, per giurisprudenza costante della Suprema Corte 'L'istituto dell'impresa familiare, per il carattere residuale emergente dall' "incipit" dell'art. 230 bis cod. civ., concerne l'apporto lavorativo all'impresa del congiunto che non rientri nell'archetipo del lavoro subordinato o per il quale non sia raggiunta la prova dei connotati tipici della subordinazione, sicché
l'ipotesi del lavoro familiare gratuito resta confinata in un'area limitata' ( cfr ex multis Cass
11533/2020). Ciò posto, potendosi disporre solo del verbale di accertamento ( non sono stati depositati altri documenti relativi all'ispezione) si è pertanto reso necessario l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.
Il teste ha dichiarato :” sono un tecnico specializzato e mi occupo di Testimone_1
cablaggio. Sono un dipendente della al 30.06.2015. ADR lavoro tanto in sede Parte_1
che fuori sede, in quanto ciò che io produco in sede, provvedo ad installarlo fuori sede.
[...]
è l'amministratrice della società, e a lei faccio riferimento per le eventuali CP_5
problematiche che incontro sul lavoro. ADR è lei che si occupa dei rapporti con gli agenti esterni, con i fornitori, si occupa anche delle gare di appalto, decidendo quelle a cui partecipare, provvede anche a predisporne la documentazione. Tutto ciò che occorre viene preparato da lei. Si occupa anche dell'organizzazione dei corsi di formazione. CP_6
è il nostro responsabile tecnico, ed è a lui che ci rivolgiamo quando c'è un
[...] problema tecnico, e, se ci sono delle variazioni di spesa, ne viene investita l'amministratrice come nel caso in cui un componente non sia più in produzione e va sostituito. ADR CP_3
è sempre la a stabilire la distribuzione delle maestranze, a seconda delle esigenze CP_3 del singolo cantiere, in base a quelle che sono le priorità che l'amministratrice stabilisce.
ADR riportiamo il nostro lavoro alla Acampa con scadenza settimanale, e tanto fa anche il direttore tecnico, il . Voglio precisare comunque che aggiorniamo quotidianamente PT
l'amministratrice sulle nostre lavorazioni. Quando sto in cantiere con il , riferisco a lui PT
e lui, a sua volta, riferisce alla Se, invece, in cantiere non c'è il , perché CP_3 PT
impegnato altrove, sono io che riferisco direttamente. ADR io le ferie le chiedo direttamente alla amministratrice, e, poi, è lei che si consulta con il al fine di stabilire il piano ferie. PT
In ogni caso, fruiamo tutti delle due settimane di chiusura dell'azienda nel mese di agosto, ove possibile. In ogni caso, mai meno di una settimana di chiusura. ADR ribadisco che è sempre l'amministratrice che decide a quali gare d'appalto partecipare.
A domanda dell'Avv. DI BLASIO: quando ho riferito che è la a decidere la CP_3
distribuzione delle maestranze tra i vari cantieri, intendevo riferirmi non solo a me e alle maestranze in genere, ma anche al ”. Parte_2
Il teste ha dichiarato:” lavoro per la società dal 2022 con mansioni di Testimone_2
tecnico, e lavoro presso i cantieri. ADR ho rapporti con la amministratrice in quanto è a lei che ci rivolgiamo per tutto. ADR ci riferiamo a lei per le commesse lavorative, per l'acquisto di materiale, per la nostra richiesta di ferie, per le buste paga e pagamenti. CP_6
è il nostro direttore tecnico, ed è la persona cui ci rivolgiamo per le problematiche
[...] tecniche in cantiere. Preciso che lui gira tra vari cantieri. ADR il si rapporto alla PT
nella stessa maniera in cui ci rapportiamo noi operai, e, devo dire, infatti, se CP_3
Contr necessario, prende dalla anche delle ramanzine. è l'amministratrice che CP_3
organizza le nostre trasferte e la distribuzione del personale tra i vari cantieri, secondo un programma che ci dà ogni settimana o quotidianamente. ADR quando in squadra c'è anche il , riceve lo stesso tipo di indicazioni dalla amministratrice. ADR i rapporti con i fornitori PT li ha l'amministratrice, e tanto ho potuto constatare, quando mi è servito del materiale ulteriore in cantiere e mi sono rivolto a lei per la fornitura. ADR preciso che noi ci rivolgiamo al solo per problematiche di tipo tecnico, ma per tutto il resto ci riferiamo Parte_2 all'amministratrice. ADR la mia richiesta di ferie la porgo unicamente all'amministratrice.
A domanda dell'Avv. DI BLASIO: riferiamo alla amministratrice, con cadenza settimanale o quotidiana, l'andamento dei lavori, e, talvolta, è lei stessa che ci contatta per sapere la tempistica.
A domanda dell'Avv. DI BLASIO: questo tipo di relazione non sempre la faccio io direttamente all'amministratrice, ma, talvolta, è per il tramite del , se è presente in quel PT
cantiere, altrimenti, tramite un altro tecnico di pari esperienza.
A domanda dell'Avv. PEPE: le direttive tecniche possono prevenire dal , se sul PT cantiere è prevista la sua presenza, altrimenti, da altri tecnici con più esperienza di lavoro.”
In tema di distinzione fra lavoro autonomo e lavoro subordinato, occorre far riferimento, al di là del "nomen iuris" usato dalle parti, al concreto atteggiarsi del rapporto nel suo effettivo svolgimento ed in particolare alle caratteristiche ed alle modalità della prestazione lavorativa, considerando che, mentre la subordinazione implica inserimento del lavoratore nella organizzazione imprenditoriale del datore di lavoro mediante la messa a disposizione in suo favore delle proprie energie lavorative (operae) ed il contestuale assoggettamento al potere direttivo di costui, con conseguente vincolo di natura personale, limitativo della libertà, nel lavoro autonomo l'oggetto della prestazione è costituito dal risultato dell'attività lavorativa (opus).
Nelle ipotesi in cui, per le caratteristiche del rapporto, sia poco agevole l'apprezzamento dell'esistenza della subordinazione o dell'autonomia, possono essere inoltre utilizzati altri criteri distintivi di carattere sussidiario, quali l'osservanza di un orario predeterminato, la valutazione dell'esistenza, in capo al lavoratore, di un'organizzazione imprenditoriale anche in termini minimi, che nel lavoro autonomo non può mancare, ovvero l'incidenza del rischio economico attinente all'esercizio dell'attività lavorativa, che nel lavoro autonomo grava sullo stesso lavoratore.
Applicando al caso di specie i principi valevoli in questa materia, deve in definitiva ritenersi che il solo vincolo coniugale con l'amministratrice della società non costituisce elemento di valutazione idoneo e sufficiente a confutare la natura subordinata del rapporto, evincibile dalle circostanze riferite dai testi, che vanno analizzate anche alla luce dell'inquadramento attribuito nel contratto di assunzione, ossia il 6° livello ( rectius 6^ categoria) del ccnl 2013, cui appartengono:
“- i lavoratori, sia tecnici che amministrativi che, con specifica collaborazione, svolgono funzioni direttive o che richiedono particolare preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite “( cfr all 10,11,e 12 prod ric)
Il ricorso pertanto va accolto dovendosi ritenere infondato il disconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro di alle dipendenze della società ricorrente a PT decorrere dal 01/11/2017 a tutt'oggi, a seguito del quale è stato disposto l'annullamento della posizione assicurativa presso il Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti per il medesimo periodo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
a) accoglie il ricorso e per l'effetto dispone l'annullamento del verbale unico di accertamento e notificazione n. 2023003361/DDL del 2.10.2023 nella parte oggetto di impugnativa, come precisato in motivazione, e del provvedimento di disconoscimento dell' recante CP_1
protocollo .5105.20/11/2023.0603396 CP_1
b) condanna l al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi € CP_1
4.500,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge
Napoli 04.06.2025
Il giudice del lavoro
(dott. A. Bonfiglio)