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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 4968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4968 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 264/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 20 maggio 2025, alle ore 09.39, innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Ottavia Martirani, sono presenti:
l'avv. Marialuigia Passariello anche per delega dell'avv. MARINO AURELIO, per la parte opponente;
l'avv. Amedeo Santacroce per delega dell'avv. CIOFFI PASQUALE, per la parte opposta
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori di entrambe le parti concludono chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione delle spese di lite del giudizio monitorio e del presente giudizio;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 264/2023 promossa da:
c.f.: , , c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, c.f.: , elettivamente dom.ti in Napoli C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
alla Riviera di Chiaia n. 263, presso lo studio degli avv.ti Aurelio Marino c.f.: CodiceFiscale_4
V, c.f.: e Marialuigia Passariello c.f.:
[...] Parte_4 CodiceFiscale_5 [...]
, dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce all'atto di citazione in C.F._6
opposizione a decreto ingiuntivo
- OPPONENTI E
c.f.: , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
amministratore pro tempore, elett.te dom.to in Napoli al Corso Secondigliano n. 324 (Parco del Sole), presso lo studio dell'avv. Cioffi Pasquale, c.f.: , dal quale è rappresentato e C.F._7
difeso in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
- OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 Parte_3
giudizio il in persona Controparte_1 dell'amministratore in carica, per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Napoli, n. 7528\2022, con cui gli era stato ingiunto di pagare, in solido tra loro, pagina 2 di 4 l'importo di euro 11.088,22, oltre interessi legali e spese e competenze della procedura monitoria.
Costituitosi il convenuto ha resistito all'opposizione. CP_1
Nelle more del giudizio le parti hanno rappresentato di essersi conciliate per cui hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione delle spese di lite.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti,
e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
Come noto, la cessazione della materia del contendere, pur non essendo analiticamente descritta dalla legge processuale, è definibile come un'ipotesi qualificata di sopravvenuta carenza di interesse ad agire, contraddistinta dalla causa che determina l'effetto estintivo del giudizio.
Va però evidenziato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite risolvibile secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, perchè allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto che si desume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, a meno che non sia dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta da entrambi le parti che ne abbia eliminato il contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ed abbia perciò fatto venire meno la necessità della pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
Con specifico riferimento alla opposizione a decreto ingiuntivo, la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che < verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in pagina 3 di 4 giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione>> (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sent., 22/05/2008, n. 13085, che cita Cass. sent. n.
12521 del 1998 e n. 4804 del 1992)
Nella specie, le difese di entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere stante la sopravvenuta conciliazione della lite, con compensazione delle relative spese, per cui sussistono i presupposti per una dichiarazione in senso conforme con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7528\2022 emesso dal
Tribunale di Napoli proposta da e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti del in persona Controparte_1
dell'amministratore in carica, così dispone:
1.dichiara cessata la materia del contendere;
2.revoca il decreto ingiuntivo n. 7528\2022 emesso dal Tribunale di Napoli;
3.compensa le spese di lite.
È verbale alle ore 11.27
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 20.05.2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Oggi 20 maggio 2025, alle ore 09.39, innanzi al giudice Rosamaria Ragosta, assistita dall'addetta al processo Ottavia Martirani, sono presenti:
l'avv. Marialuigia Passariello anche per delega dell'avv. MARINO AURELIO, per la parte opponente;
l'avv. Amedeo Santacroce per delega dell'avv. CIOFFI PASQUALE, per la parte opposta
Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I difensori di entrambe le parti concludono chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione delle spese di lite del giudizio monitorio e del presente giudizio;
I difensori rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza.
Il giudice preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Rosamaria Ragosta, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 264/2023 promossa da:
c.f.: , , c.f.: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
, c.f.: , elettivamente dom.ti in Napoli C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3
alla Riviera di Chiaia n. 263, presso lo studio degli avv.ti Aurelio Marino c.f.: CodiceFiscale_4
V, c.f.: e Marialuigia Passariello c.f.:
[...] Parte_4 CodiceFiscale_5 [...]
, dai quali sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce all'atto di citazione in C.F._6
opposizione a decreto ingiuntivo
- OPPONENTI E
c.f.: , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
amministratore pro tempore, elett.te dom.to in Napoli al Corso Secondigliano n. 324 (Parco del Sole), presso lo studio dell'avv. Cioffi Pasquale, c.f.: , dal quale è rappresentato e C.F._7
difeso in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
- OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 Parte_3
giudizio il in persona Controparte_1 dell'amministratore in carica, per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Napoli, n. 7528\2022, con cui gli era stato ingiunto di pagare, in solido tra loro, pagina 2 di 4 l'importo di euro 11.088,22, oltre interessi legali e spese e competenze della procedura monitoria.
Costituitosi il convenuto ha resistito all'opposizione. CP_1
Nelle more del giudizio le parti hanno rappresentato di essersi conciliate per cui hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo opposto e compensazione delle spese di lite.
La pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti,
e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
Come noto, la cessazione della materia del contendere, pur non essendo analiticamente descritta dalla legge processuale, è definibile come un'ipotesi qualificata di sopravvenuta carenza di interesse ad agire, contraddistinta dalla causa che determina l'effetto estintivo del giudizio.
Va però evidenziato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite risolvibile secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, perchè allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto che si desume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, a meno che non sia dichiarata dal giudice d'ufficio quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta da entrambi le parti che ne abbia eliminato il contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopravvenute ed abbia perciò fatto venire meno la necessità della pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
Con specifico riferimento alla opposizione a decreto ingiuntivo, la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che < verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in pagina 3 di 4 giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione>> (cfr. Cass. civ., Sez. I, Sent., 22/05/2008, n. 13085, che cita Cass. sent. n.
12521 del 1998 e n. 4804 del 1992)
Nella specie, le difese di entrambe le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere stante la sopravvenuta conciliazione della lite, con compensazione delle relative spese, per cui sussistono i presupposti per una dichiarazione in senso conforme con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
PQM
Il Tribunale di Napoli, VI sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 7528\2022 emesso dal
Tribunale di Napoli proposta da e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3 confronti del in persona Controparte_1
dell'amministratore in carica, così dispone:
1.dichiara cessata la materia del contendere;
2.revoca il decreto ingiuntivo n. 7528\2022 emesso dal Tribunale di Napoli;
3.compensa le spese di lite.
È verbale alle ore 11.27
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 20.05.2025
Il giudice
Rosamaria Ragosta
pagina 4 di 4