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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 11/03/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1907/2019 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato/a e difeso/a dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANZARO
Appellante
E
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1
Appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 45/19 del Giudice di Pace di Cetraro del 2.10.2019;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da in tendersi in questa sede integralmente richiamato.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello ritualmente notificato la proponeva appello avverso la Parte_2
sentenza del Giudice di Pace di Cetraro n. 459/19 del 2.10.2019 con la quale accoglieva il ricorso proposto dal sig. , annullando il decreto del Prefetto di Cosenza prot. Controparte_1
n.2019000180.187 del 09.01.2019.
A sostegno del gravame assumeva la violazione dell'art. 14 del D.Lgs n.139 del 2000; tanto premesso instava per l'accoglimento del gravame proposto e, in totale riforma della pronuncia impugnata, chiedeva la conferma del decreto di sospensione della patente di guida prot. n. 2019 –
000180. 187 – Uff. Pat. del 09.01.19 con ogni conseguenziale statuizione di legge, anche in materia di spese processuali.
La parte appellata ritualmente convenuta in giudizio non si costituiva in giudizio di talchè ne veniva dichiarata la contumacia;
quindi la causa espletata la trattazione veniva discussa con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.. Quindi la causa espletata la trattazione ed acquisita idonea documentazione veniva assegnata in decisione all'esito delle memorie di trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
Il Tribunale ritiene che l'appello proposto dalla sia fondato e debba essere Parte_2
accolto per quanto di seguito si dirà.
Ciò detto, occorre sin da ora osservare che l'amministrazione, nell'articolare i motivi di appello ha eccepito l'erroneità della sentenza siccome palesemente infondata in fatto e diritto oltre che ingiusta per violazione dell'art. 14 del D.Lgs n.139 del 2000.
Nella specie, il Tribunale reputa che le anzidette eccezioni siano fondate.
Innanzitutto va precisato che deve ritenersi formato il giudicato interno (con esonero dall'esame di questo Giudice da ogni delibazione) rispetto a tutto quanto richiesto nel giudizio di primo grado e non oggetto di appello principale e incidentale né altresì dipendente dai capi della sentenza specificamente impugnati ai sensi degli art. 329 e 336 c.p.c.; ne deriva che ad avviso del Tribunale si ritengono assorbenti, ai fini del decidere, il motivo della errata applicazione dell'art. 14 del D.Lgs
n.139 del 2000.
Invero l'art.14, comma 1, del citato D. Lgs n.139 del 2000 testualmente prevede che “I funzionari della carriera prefettizia con qualifica di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto, nello svolgimento dei compiti rispettivamente individuati nella tabella B, allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi all'organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e il massimo grado di efficienza dei servizi;
adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti, nonchè i provvedimenti ad essi delegati ….”; quindi, come correttamente dedotto dalla parte appellante, l'adozione dei provvedimenti di competenza prefettizia in materia di sistema sanzionatorio competono ex lege al dirigente dell'area funzionale, secondo quanto indicato dalla tabella B annessa al D.Lgs sopra richiamato.
Inoltre, il comma 2 dell'art.14 del medesimo decreto delinea, al contempo, i poteri del Prefetto titolare della Prefettura UTG, stabilendo che ad esso spetta la potestà di stabilire i criteri generali e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze, nonché il potere di revoca, di annullamento e di intervento sostituivo in caso di inerzia o di grave ritardo.
Dunque deve ritenersi errata la statuizione del Giudice di prime cure di annullamento del provvedimento prefettizio del 9.1.2019 per la mancata indicazione dell'atto di conferimento di poteri.
Del resto afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità, richiamata da parte ricorrente, che
“'ordinanza-ingiunzione con la quale si ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada può essere emessa dal vice prefetto aggiunto, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia
(prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato.” (Cass. n. 3904/2014).
L'appello va, pertanto, accolto e la sentenza resa dal giudice di prime cure riformata.
Alla riforma della sentenza impugnata, consegue, in ragione del principio di soccombenza, la condanna della parte appellata alla refusione in favore della parte appellante delle spese processuali afferenti entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, secondo un criterio di valutazione globale ed unitario.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal ogni Controparte_2
contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza del Giudice di pace di Cetraro n. 45/19 del Giudice di Pace di Cetraro del 2.10.2019 conferma il Decreto di sospensione della patente di guida prot. n. 2019 – 000180. 187 – Uff. Pat. del 09.01.19;
2. CONDANNA l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del giudizio, che si liquidano in € 64,50 per spese ed € 450,00 per compenso, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Paola, 11.3.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, Sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Alberto Caprioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo RG 1907/2019 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato/a e difeso/a dall'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI CATANZARO
Appellante
E
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._1
Appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 45/19 del Giudice di Pace di Cetraro del 2.10.2019;
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. da in tendersi in questa sede integralmente richiamato.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in appello ritualmente notificato la proponeva appello avverso la Parte_2
sentenza del Giudice di Pace di Cetraro n. 459/19 del 2.10.2019 con la quale accoglieva il ricorso proposto dal sig. , annullando il decreto del Prefetto di Cosenza prot. Controparte_1
n.2019000180.187 del 09.01.2019.
A sostegno del gravame assumeva la violazione dell'art. 14 del D.Lgs n.139 del 2000; tanto premesso instava per l'accoglimento del gravame proposto e, in totale riforma della pronuncia impugnata, chiedeva la conferma del decreto di sospensione della patente di guida prot. n. 2019 –
000180. 187 – Uff. Pat. del 09.01.19 con ogni conseguenziale statuizione di legge, anche in materia di spese processuali.
La parte appellata ritualmente convenuta in giudizio non si costituiva in giudizio di talchè ne veniva dichiarata la contumacia;
quindi la causa espletata la trattazione veniva discussa con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.. Quindi la causa espletata la trattazione ed acquisita idonea documentazione veniva assegnata in decisione all'esito delle memorie di trattazione ex art. 127 ter c.p.c..
Il Tribunale ritiene che l'appello proposto dalla sia fondato e debba essere Parte_2
accolto per quanto di seguito si dirà.
Ciò detto, occorre sin da ora osservare che l'amministrazione, nell'articolare i motivi di appello ha eccepito l'erroneità della sentenza siccome palesemente infondata in fatto e diritto oltre che ingiusta per violazione dell'art. 14 del D.Lgs n.139 del 2000.
Nella specie, il Tribunale reputa che le anzidette eccezioni siano fondate.
Innanzitutto va precisato che deve ritenersi formato il giudicato interno (con esonero dall'esame di questo Giudice da ogni delibazione) rispetto a tutto quanto richiesto nel giudizio di primo grado e non oggetto di appello principale e incidentale né altresì dipendente dai capi della sentenza specificamente impugnati ai sensi degli art. 329 e 336 c.p.c.; ne deriva che ad avviso del Tribunale si ritengono assorbenti, ai fini del decidere, il motivo della errata applicazione dell'art. 14 del D.Lgs
n.139 del 2000.
Invero l'art.14, comma 1, del citato D. Lgs n.139 del 2000 testualmente prevede che “I funzionari della carriera prefettizia con qualifica di viceprefetto e di viceprefetto aggiunto, nello svolgimento dei compiti rispettivamente individuati nella tabella B, allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi all'organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e il massimo grado di efficienza dei servizi;
adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi d'istituto nell'ambito delle aree funzionali cui sono preposti, nonchè i provvedimenti ad essi delegati ….”; quindi, come correttamente dedotto dalla parte appellante, l'adozione dei provvedimenti di competenza prefettizia in materia di sistema sanzionatorio competono ex lege al dirigente dell'area funzionale, secondo quanto indicato dalla tabella B annessa al D.Lgs sopra richiamato.
Inoltre, il comma 2 dell'art.14 del medesimo decreto delinea, al contempo, i poteri del Prefetto titolare della Prefettura UTG, stabilendo che ad esso spetta la potestà di stabilire i criteri generali e gli indirizzi per l'esercizio delle funzioni nell'ambito degli uffici posti alle loro dipendenze, nonché il potere di revoca, di annullamento e di intervento sostituivo in caso di inerzia o di grave ritardo.
Dunque deve ritenersi errata la statuizione del Giudice di prime cure di annullamento del provvedimento prefettizio del 9.1.2019 per la mancata indicazione dell'atto di conferimento di poteri.
Del resto afferma al riguardo la giurisprudenza di legittimità, richiamata da parte ricorrente, che
“'ordinanza-ingiunzione con la quale si ingiunge il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme del codice della strada può essere emessa dal vice prefetto aggiunto, in quanto la previsione di tre distinte figure professionali della carriera prefettizia
(prefetto, vice prefetto vicario e vice prefetto aggiunto), ciascuna titolare di proprie attribuzioni, non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti, rientranti nelle attribuzioni del delegante, al funzionario delegato, mentre è del tutto irrilevante che tale funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato.” (Cass. n. 3904/2014).
L'appello va, pertanto, accolto e la sentenza resa dal giudice di prime cure riformata.
Alla riforma della sentenza impugnata, consegue, in ragione del principio di soccombenza, la condanna della parte appellata alla refusione in favore della parte appellante delle spese processuali afferenti entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, secondo un criterio di valutazione globale ed unitario.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal ogni Controparte_2
contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in riforma integrale della sentenza del Giudice di pace di Cetraro n. 45/19 del Giudice di Pace di Cetraro del 2.10.2019 conferma il Decreto di sospensione della patente di guida prot. n. 2019 – 000180. 187 – Uff. Pat. del 09.01.19;
2. CONDANNA l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del giudizio, che si liquidano in € 64,50 per spese ed € 450,00 per compenso, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Paola, 11.3.2025
Il Giudice
Dr. Alberto Caprioli