Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/04/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
1875/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice- ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa n. 1875/2024 R.G. promossa da
( , rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Romano ed elettivamente domiciliata in indirizzo telematico, giusta procura allegata al ricorso;
- ricorrente -
contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Carlo Filosa ed elettivamente domiciliato in indirizzo telematico, giusta procura allegata alla comparsa di risposta;
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI Parte ricorrente e Parte resistente 1) Pronunciare ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. b), L. 898/1970, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in SI (PD) il 02 giugno 2004 tra la sig.ra e il sig. , atto trascritto nei registri Parte_1 Controparte_1 dello Stato Civile del Comune di SI (PD) al n. 7, parte II, serie A, anno 2004; 2) La figlia resta affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi Persona_1 con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, con facoltà del padre di vedere e tenere con sé la figlia in qualsiasi momento previo accordo con la madre ed in ogni caso, salvo diverso accordo tra i genitori, siano riservati al padre i seguenti momenti in cui esplicare il proprio diritto di visita: a) a fine settimana alternati, dall'uscita da scuola il sabato fino alla domenica sera allorché la riaccompagnerà a casa della madre;
b) durante le vacanze estive per due settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il 15 giugno di ciascun anno;
c) sette giorni durante il periodo natalizio, comprendenti ad anni alterni
resta ferma in ogni caso la facoltà di Per_ concordare diversamente i tempi di permanenza di presso ciascuno dei genitori in ragione delle rispettive esigenze lavorative e dei desideri della figlia. 3) Il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra a titolo di contributo CP_1 Pt_1 Per_ al mantenimento della figlia , un assegno di mantenimento di € 350,00 (trecentocinquanta Euro) mensili, somma da pagarsi entro il 15 di ogni mese e automaticamente rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT ordinariamente applicati;
inoltre, il sig. si obbliga a contribuire alle CP_1 spese straordinarie nella misura del 50% specificando le stesse come segue: A) Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: - visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche o private nel limite di € 500,00 annui;
- trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal - ticket sanitari;
CP_2
B) Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: - cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui e ortodontiche;
- cure termali e fisioterapiche;
- trattamenti sanitari erogati da strutture che non operano in regime convenzionato;
- farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
C) Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: - tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
- libri di testo richiesti dalla scuola e materiale di corredo scolastico di inizio anno, trasporto pubblico e mensa scolastica;
- gite scolastiche senza pernottamento;
D) Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: - tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
- corsi di specializzazione;
- gite scolastiche con pernottamento;
- corsi di recupero e lezioni private;
- alloggio presso la sede universitaria. E) Spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: - una prima attività sportiva con relativa attrezzatura di pertinenza;
- centri ricreativi estivi e gruppi estivi;
B) Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: - attività sportive (oltre la prima), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
- corsi di istruzione e lingua straniera;
- gite parascolastiche e in generale tutti i viaggi e le vacanze Per_ che dovesse fare da sola (escluse quelle in compagnia del genitore). 4) L'assegno unico (o altri assegni assistenziali in futuro previsti dalla legge) è attribuito interamente alla sig.ra Pt_1
5) Le parti danno atto di aver definito i loro rapporti economico-patrimoniali, per cui nulla è reciprocamente dovuto a titolo di contributo al mantenimento.
6) Spese di lite compensate.
Ragioni della decisione
1. Con ricorso depositato il 26-11-2024, ai sensi degli artt. 473bis.14 e 473bis.47 ss. c.p.c., innanzi al Tribunale di Rovigo, chiedeva che fossero Parte_1 dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio contratto il 2-6-2004 a SI (PD) con (atto trascritto nei registri dello stato civile di quel Controparte_1
Comune al n. 7, 2004 Parte II, Serie A, anno 2004), ed esponeva che: Per_
- dall'unione coniugale erano nati i figli e , rispettivamente l'1-12-2003 Per_2
e il 2-7-2007;
- con decreto n. 7063/2022, depositato il 7-11-2022, il Tribunale di Rovigo aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni riportate nel verbale dell'udienza presidenziale del 4-11-2022, svolta nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
- i termini di cui all'art. 3 co. 4 L. n. 898/1970 erano ampiamente decorsi senza che i coniugi si fossero riconciliati e senza che tra gli stessi fosse ripreso il rapporto di convivenza.
La ricorrente chiedeva pertanto la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio e la conferma delle condizioni già stabilite in sede di separazione.
2. Con decreto depositato il 29-11-2024 il Presidente fissava ai sensi dell'art. 473- bis.14 c.p.c. l'udienza di prima comparizione delle parti innanzi a sé per il giorno 8-4-2025, dava alla parte convenuta le informazioni previste dal quarto comma della citata disposizione, assegnava alla ricorrente il termine per la notifica e disponeva la comunicazione degli atti al Pubblico Ministero.
3. Con comparsa depositata il 25-3-2025 si costituiva in giudizio Controparte_1 aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili, nonché alla regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della prole richiesta dalla ricorrente.
4. All'udienza dell'8-4-2025, non essendovi questioni controverse, i difensori delle parti rinunciavano all'assegnazione dei termini di cui all'art. 473bis.28 c.p.c., sicché, dato atto dell'inutile esperimento del tentativo di conciliazione, il giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione, previa discussione orale della stessa.
5. Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalla ricorrente e delle dichiarazioni rese dalle parti all'udienza dell'8-4-2025, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che nel procedimento di separazione personale, i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 4-11-2022 (cfr. doc. 3 e 4), sicché, non essendo la convivenza mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Ritiene il collegio che gli accordi raggiunti dalle parti in merito alla regolamentazione dei loro rapporti economici siano conformi alla legge e quelli relativi all'affidamento e al mantenimento, nonché alla regolamentazione del diritto di visita paterno e all'assegnazione della casa coniugale rispondano all'interesse Per_ morale e materiale della figlia , minore d'età.
6. Spese di lite compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 1875/2024 R.G. promossa da Parte_1
, nei confronti di , con l'intervento del Pubblico Ministero,
[...] Controparte_1
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e il 2-6-2004 a SI (PD), con atto trascritto nei registri
[...] Controparte_1 dello stato civile di quel Comune al n. 7, Parte II, Serie A, anno 2004;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti, come riportati nelle conclusioni in epigrafe da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, l'8 aprile 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco