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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/08/2025, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott. Giuseppe Minutoli - Presidente
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel.
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 127/2023 r.g.a. vertente
[...]
con sede in Terme Vigliatore, c.f. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Giovanni Domenico Cicala;
appellante – appellata incidentale
E
nato a [...] P.G. il 20.10.1986, ivi Controparte_1
residente in [...], c.f. , CodiceFiscale_1
, nato a [...] P.G. il 07.12.1981, ivi Controparte_2
residente in [...], c.f. , CodiceFiscale_2
nata a [...] P.G. il 13.9.1982, ivi Controparte_3
residente in [...], c.f. , CodiceFiscale_3
nata a [...] P.G. il 14.5.1980, Controparte_4
residente a [...], c.da Cannotta n. 14, c.f.
[...]
, , nato a [...] C.F._4 Controparte_5
P.G. il 22.9.1976, c.f. , CodiceFiscale_5 Parte_2
, nata a [...] P.G. l'08.6.1975, ivi residente in via Medici
[...]
n. 402, c.f. , , CodiceFiscale_6 Parte_3
nato a [...] P.G. il 04.6.1979, ivi residente in [...] Cicciari n. 31, c.f. , rappresentati e difesi CodiceFiscale_7
dall'avv. Daniela Cultrera;
appellati- appellanti incidentali
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 925/2022 del Tribunale di
Barcellona P.G. pubblicata in data 4.7.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , , Parte_2 Controparte_5
, , Controparte_4 Controparte_3 [...]
e Parte_3 Controparte_1 CP_2
, locatori di un terreno concesso in godimento alla società
[...]
per sfruttamento a fini di cava, chiedevano in via monitoria Parte_1
la condanna della società conduttrice al pagamento della somma di €
20.000,00 per canoni scaduti dal 2009 al 2012. Avverso il decreto ingiuntivo n. 342/2012, emesso dal Tribunale di Barcellona in accoglimento del ricorso dei , la in persona CP_1 Parte_1
dell'amministratore giudiziale, proponeva opposizione, deducendo preliminarmente il difetto di giurisdizione, ovvero l'incompetenza del
Tribunale civile di Messina, stante la competenza del Tribunale, sezione misure di prevenzione, per la sottoposizione della società alla misura del sequestro. Nel merito, rilevava l'inefficacia del contratto e chiedeva la revoca del decreto opposto, nonchè, in via riconvenzionale, la restituzione delle somme già versate a titolo di canoni di locazione per un importo di € 7.000,00.
Gli opposti si costituivano in giudizio e, tra le altre cose, deducevano che anche in caso di inefficacia del contratto, comunque, andava riconosciuto il danno da mancata restituzione del fondo da liquidarsi
2 nella misura dei canoni di locazione percepibili per tutto il periodo di indisponibilità.
Il Tribunale adito, rilevata preliminarmente la rinuncia dell'opponente alle eccezioni di incompetenza per territorio e per materia, evidenziava l'infondatezza dell'eccezione di inefficacia del contratto per il mancato avveramento della condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione da parte del Distretto Minerario di Catania all'ampliamento della cava di sabbia e ghiaia cui era destinato il terreno oggetto di affitto.
La clausola del contratto stipulato inter partes in data 21.7.2008 (art. 3) secondo cui, per l'appunto, “La presente concessione in affitto ha durata di un anno (dodici mesi) a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione”, alla luce del comportamento complessivo delle parti coevo e successivo alla stipula del contratto, andava interpretata, secondo il primo giudice, nel senso di ritenere il contratto immediatamente produttivo di effetti giuridici, sicchè la previsione dell'art. 3 andava intesa “come una disposizione volta ad individuare il termine di durata (residua) del contatto (1 anno) a partire dal rilascio dell'autorizzazione ivi indicata”.
Il Tribunale, pertanto, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello la Parte_1
I hanno proposto appello incidentale. CP_1
Con ordinanza del 10.10.2024 la causa è stata assegnata a sentenza con la concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo d'impugnazione la società appellante invoca l'efficacia del giudicato della sentenza n. 412/2022 con la quale il
Tribunale di Barcellona P.G. ha respinto la domanda di risoluzione
3 per inadempimento del contratto stipulato inter partes avanzata dai nei confronti della Il Tribunale di Barcellona CP_1 Parte_1
P.G. con la sentenza ora menzionata ha ritenuto che la previsione dell'art. 3 sopra citato configurasse una condizione sospensiva non avveratasi, con conseguente inefficacia del contratto.
3. Con il secondo motivo la società censura la sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui il primo giudice non ha qualificato in termini di condizione sospensiva la clausola contrattuale contenuta nell'art. 3 citato (“La presente concessione in affitto ha durata di un anno (dodici mesi) a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione con possibilità di tacita rinnovazione per un identico periodo qualora, dall'una o dall'altra parte, non intervenga disdetta con lettera raccomandata, da inviarsi almeno tre mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione”), deducendo all'uopo l'erronea interpretazione dell'art. 3 del contratto.
4. Con il terzo motivo di gravame la deduce come a causa Parte_1
dell'erronea interpretazione del contratto il primo giudice abbia rigettato ingiustamente la domanda riconvenzionale di restituzione delle somme corrisposte ai . CP_1
5. Con l'appello incidentale i deducono che “I creditori CP_1
opposti avevano proposto anche domanda di pagamento dei canoni ulteriormente maturati, dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, oppure domanda extracontrattuale di condanna al risarcimento dei danni da occupazione del fondo, perpetrata dalla senza Parte_1
titolo, sin dalla stipula del contratto ed a seguito della stipula medesima, fino alla materiale riconsegna, ampliando pertanto la richiesta monitoria. Il Tribunale, rigettando tout court l'opposizione
a decreto ingiuntivo, non ha tenuto conto della circostanza del perdurare della occupazione sia in forza del contratto o anche sine
4 titulo del fondo, a tutt'oggi e, quindi, della dovutezza delle somme maturate, nel frattempo, o a titolo di canoni (ulteriori) o a titolo di risarcimento danni fino alla materiale riconsegna del fondo stesso, da calcolarsi come infra”.
Gli appellanti incidentali richiamano, quindi, il contenuto della comparsa di costituzione nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo in cui avevano dedotto che “ …in ogni caso, il fondo, dalla stipula del contratto di affitto ad oggi (…), è sempre rimasto nella disponibilità della di guisa che nella (non temuta) ipotesi Parte_1
di ritenuta non dovutezza dei canoni, andrebbe riconosciuto comunque ai deducenti il danno da mancata restituzione del fondo che, per giurisprudenza costante, viene liquidato nella misura corrispondente a quanto si sarebbe ricavato da canoni di locazione per tutto il periodo di indisponibilità”. I , pertanto, CP_1
concludono nei seguenti termini: “In accoglimento del motivo di appello incidentale, ritenere e dichiarare che il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere ai deducenti il diritto alla riscossione degli ulteriori canoni maturati dalla emissione del decreto ingiuntivo
e fino alla materiale riconsegna del fondo, in misura pari ad €
5.000,00 annui;
In subordine, sempre in accoglimento del motivo di appello incidentale, ritenere e dichiarare che la ha ricevuto Parte_1
la consegna/custodia del fondo fin dalla sottoscrizione del contratto di affitto del 21.7.2008 e , ad oggi, non ne ha curato la restituzione ai proprietari e, conseguentemente, ritenere e dichiarare che la Pt_1
dovrà risarcire i sigg.ri per la illegittima e/o senza
[...] CP_1
titolo occupazione del fondo sino al rilascio;
conseguentemente, condannare la al relativo risarcimento, da corrispondere in Parte_1
misura corrispondente al valore locativo del fondo e, quindi, ad euro
5.000,00 annui, nella misura di € 95.000,00, ut supra determinato”.
5 6. Il primo motivo d'appello principale è fondato.
In via preliminare, si osserva che “l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico,
è rilevabile d'ufficio” (Cassazione 48/2021).
La sentenza n. 412/2022 del Tribunale di Barcellona, la cui efficacia di giudicato esterno è invocata dall'appellante principale, ha ravvisato nella clausola di cui all'art. 3 del contratto stipulato inter partes (“La presente concessione in affitto ha durata di un anno (dodici mesi) a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione con possibilità di tacita rinnovazione per un identico periodo qualora, dall'una o dall'altra parte, non intervenga disdetta con lettera raccomandata, da inviarsi almeno tre mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione”) una condizione sospensiva non avveratasi, con conseguente rigetto della domanda di risoluzione del contratto avanzata dai . CP_1
Ora, in giurisprudenza si è affermato che il giudicato si estende, anche in caso di rigetto della domanda, alle statuizioni necessarie ed indispensabili per giungere alla decisione, non estendendosi, invece, alle enunciazioni puramente incidentali, nonché alle considerazioni prive di relazione causale con quanto abbia formato oggetto della pronuncia, ovvero di collegamento con il contenuto del dispositivo e prive pertanto di efficacia decisoria. Nella specie, l'accertamento della sussistenza di una condizione sospensiva non verificatasi inserita nel regolamento negoziale costituisce un accertamento necessario ai fini del rigetto della domanda collegato alla pronuncia contenuta nel dispositivo da un nesso di dipendenza indissolubile.
6 Da ciò discende che la sentenza sopra menzionata (n. 412/2022), il cui passaggio in giudicato è certificato dall'attestazione di cancelleria ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c., fa stato anche nel giudizio odierno, sicchè deve ritenersi che la clausola di cui all'art. 3 menzionato prevedesse una condizione sospensiva del contratto, condizione mai avveratasi, con conseguente inefficacia del contratto medesimo. Posto che il giudicato copre il dedotto e il deducibile, in questa sede non possono trovare ingresso le difese dei CP_1
relativamente alla condotta della conduttrice non improntata alla buona fede e alla finzione dell'avveramento della condizione ex art. 1359 c.c..
In accoglimento del primo motivo d'appello principale, accoglimento che determina l'assorbimento del secondo motivo, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
7. Va, quindi, ora esaminata la domanda volta al conseguimento del risarcimento del danno per l'occupazione senza titolo del terreno concesso in locazione riproposta con l'appello incidentale dai
, nonché il motivo d'appello principale con il quale la CP_1
ha chiesto la condanna alla restituzione dei canoni corrisposti Parte_1
medio tempore.
Va intanto ribadito quanto evidenziato dal primo giudice in ordine alla avvenuta consegna del terreno al conduttore, consegna emergente da vari elementi: a) “la previsione di cui all'art. 7 del contratto secondo cui “… Il conduttore dal momento della sottoscrizione della presente assume la custodia del bene oggetto di affitto esonerando e manlevando i Locatori da ogni responsabilità derivante dall'uso diretto o indiretto del bene anche per fatti e/o omissioni dello stesso
Conduttore e/o di ; b) il fatto che il conduttore in sede di stipula CP_6
abbia versato la prima annualità (per l'anno in corso) del canone di
7 affitto pari a € 5.000,00 (cfr. art. 4 contratto d'affitto) e che, due anni dopo e, segnatamente, nel 2010, abbia versato un acconto sul corrispondente canone, pagando un importo pari ad € 2.000,00. Va anche confermato quanto evidenziato dal primo giudice in ordine agli accertamenti compiuti dal ctu: “Sulla particella 115 è stata rilevata la presenza di un canale artificiale che corre parallelo alla linea di confine con la particella 113, realizzato mediante scavo superficiale con pareti e fondo naturali”…“Il canale ha inizio in prossimità del confine con la particella 497, fondo in cui è riscontrabile una passata attività di estrazione, prosegue sulla linea di confine con la p.lla 113 fino al punto in cui il canale si amplia a formare una grande vasca di raccolta la cui sezione massima raggiunge i 23,00 m. circa” (cfr. pag.
7 della relazione di ctu) … “Si ritiene plausibile pensare che il tratto di canale in entrata realizzato tra il 2006 ed il 2011 sia stato creato in maniera artificiale per garantire il deflusso delle acque meteoriche della cava ricadente sulla p.lla 497” (cfr. pag. 10 della relazione di ctu). Sul punto il primo giudice, con motivazione condivisibile ha evidenziato quanto segue: “Se ne deduce che il fondo, seppur non utilizzato come estensione della cava dell'odierna opponente già esistente, aveva comunque una funzione servente rispetto alla stessa e all'attività ivi svolta, stante l'esistenza del canale di scolo e della relativa vasca di raccolta. Ciò, dunque, conferma che il terreno oggetto del contratto di affitto, già nella disponibilità dell'opponente dalla sottoscrizione del contratto, è stato utilizzato per finalità connesse alle esigenze dell'impresa conduttrice, che pertanto ne traeva utilità (e, quindi, godimento, quale effetto del contratto concluso), a riprova, anche sotto tale profilo, dell'efficacia del contratto stipulato tra le odierne parti del giudizio”.
8 La disponibilità del fondo in capo alla società è un fatto che Parte_1
può ritenersi provato alla luce delle superiori considerazioni.
Va, quindi, esaminata la domanda risarcitoria avanzata dai
. In primo grado, costoro, a fronte della deduzione di CP_1
controparte in ordine alla inefficacia del negozio stipulato inter partes per mancato avveramento della condizione e alla domanda riconvenzionale di restituzione delle somme medio tempore corrisposte a titolo di canone di locazione, avevano proposto una reconventio reconventionis ammissibile in quanto strettamente conseguente alle domande della domanda con la quale Parte_1
avevano chiesto il riconoscimento del danno da mancata restituzione del fondo “che per giurisprudenza costante, viene liquidato nella misura corrispondente a quanto si sarebbe ricavato dai canoni di locazione per tutto il periodo di indisponibilità”.
In appello i hanno chiesto la condanna di controparte al CP_1
risarcimento del danno in misura corrispondente al valore locativo del fondo.
In sostanza i chiedono di essere ristorati per la CP_1
indisponibilità del fondo occupato dalla allegando il danno Parte_1
da mancato godimento indiretto del bene.
Ora, in giurisprudenza si è affermato che “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (Cassazione 33645/2022)”.
Sempre secondo Cassazione Sezioni Unite n. 33645/2022 “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare,
9 quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito
(sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza”.
Nella specie, i hanno allegato il mancato godimento CP_1
(indiretto) del bene invocando il risarcimento del danno commisurato sul valore locativo dell'immobile.
Il ctu nominato nel giudizio di primo grado ha accertato un valore locativo del bene pari a € 1.754,54 annui, valore locativo che va posto a base di calcolo del risarcimento dovuto dall'inizio dell'occupazione del bene da parte della fino alla data di pubblicazione della Parte_1
presente sentenza. La va condannata al pagamento della Parte_1
somma di € 1.754,54 annui a far data dal 21.7.2009 (data di scadenza del primo anno di occupazione del fondo in questione) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat di ogni singola somma dovuta per ciascun anno di occupazione e a far data da ciascuna scadenza annuale fino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed interessi legali da calcolarsi annualmente su ogni singola somma rivalutata anno per anno a far data dalla corrispondente scadenza annuale fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma complessivamente dovuta alla data di pubblicazione della presente sentenza gli interessi legali andranno calcolati da detta data al soddisfo.
Va tenuto conto della corresponsione della somma di € 7.000,00 da parte della a titolo di canoni, corresponsione che per Parte_1
10 l'accertata inefficacia del contratto non ha giustificazione e che va restituita dai . Tale somma va imputata alle somme dovute CP_1
dalla a titolo risarcitorio secondo quanto previsto dall'art. Parte_1
1194 c.c..
Va puntualizzato che la somma di € 7.000,00 da restituire ai sensi dell'art. 2033 c.c. andrebbe maggiorata di interessi legali a far data dalla domanda di restituzione formulata con l'atto di opposizione notificato il 5.3.2013, posto che non è ravvisabile la mala fede dei al momento del pagamento dei canoni, a causa CP_1
dell'opinabilità dell'interpretazione della clausola di cui al punto 3 del contratto del 21.7.2008. Sennonché, è evidente che la somma suddetta sia inferiore a quanto dovuto dalla a titolo risarcitorio per Parte_1
l'occupazione del fondo già alla data del 5.3.2013, per cui l'estinzione del credito restitutorio per compensazione (impropria) alla data del
5.3.2013 con il controcredito risarcitorio vantato dai CP_1
esclude la produzione di interessi dal 5.3.2013.
Per effetto dell'accoglimento delle impugnazioni reciprocamente proposte dalle parti, va, quindi, revocato il decreto ingiuntivo opposto e la società va condannata al risarcimento del danno, in Parte_1
favore dei , da liquidarsi nella somma di € 1.754,54 annui CP_1
a far data dal 21.7.2009 (data di scadenza del primo anno di occupazione del fondo in questione) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat di ogni singola somma dovuta per ciascun anno di occupazione a far data da ciascuna scadenza annuale fino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed interessi legali da calcolarsi annualmente su ogni singola somma rivalutata anno per anno a far data dalla corrispondente scadenza annuale fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, previa imputazione, secondo
11 quanto previsto dall'art. 1194 c.c., della somma di € 7.000,00 dovuta alla ai a titolo di indebito oggettivo. Parte_1 CP_1
Per l'esito complessivo del giudizio che vede maggiormente soccombente la che ha occupato senza titolo il fondo dei Parte_1
, le spese della fase monitoria e dei due gradi di giudizio CP_1
vanno compensate per 1/3 con condanna della società al Parte_1
rimborso della restante quota di 2/3 che si liquida in € 74,00 per spese ed in € 320,00 per compensi professionali con riferimento alla fase monitoria, in € 5.000,00 per compensi professionali per il giudizio di primo grado (di cui € 1.100,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.100,00 per la fase di trattazione ed € 2.000,00 per la fase decisoria, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge), oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, e per il giudizio d'appello in € 759,00 per spese vive ed € 5.800,00 per compensi professionali (di cui € 1.400,00 per la fase di studio, €
1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 2.400,00 per la fase decisoria), oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Va puntualizzato che le spese sono state liquidate per i due gradi di merito di giudizio sulla base dello scaglione previsto dalle tabelle allegate al d.m. 55/2014 per le cause di valore compreso fra e
26.000,00 ed e 52.000,00, attesa l'entità del risarcimento del danno liquidato ai , pur tenendo conto della compensazione con CP_1
il controcredito vantato dalla Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza n. 925/2022 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. anche nei confronti di Parte_2
12 , , CP_1 Controparte_5 Controparte_4
, , ,
[...] Controparte_3 Parte_3
e , nonché sull'appello Controparte_1 Controparte_2
incidentale proposto da questi ultimi ( , Parte_2
, , Controparte_5 Controparte_4 [...]
, Controparte_3 Parte_3 [...]
e ), così decide: CP_1 Controparte_2
accoglie per quanto di ragione le impugnazioni proposte e in riforma dell'impugnata sentenza, a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna la in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, a titolo di risarcimento del danno e in favore degli appellati principali-appellanti incidentali ( , Parte_2 [...]
, , Controparte_5 Controparte_4 CP_3
, , e
[...] Parte_3 Controparte_1
), al pagamento di € 1.754,54 annui a far Controparte_2
data dal 21.7.2009 (data di scadenza del primo anno di occupazione del fondo in questione) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat di ogni singola somma dovuta per ciascun anno di occupazione a far data da ciascuna scadenza annuale fino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed interessi legali da calcolarsi annualmente su ogni singola somma rivalutata anno per anno a far data dalla corrispondente scadenza annuale fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, previa imputazione, secondo quanto previsto dall'art. 1194 c.c., della somma di € 7.000,00 dovuta alla Parte_1
dagli appellati principali-appellanti incidentali a titolo di indebito oggettivo, oltre ancora interessi legali su quanto complessivamente dovuto alla data di pubblicazione della presente sentenza da tale data fino al soddisfo;
c) compensa in ragione di 1/3 le spese della fase
13 monitoria e condanna la al rimborso della restante quota, in Parte_1
favore dei , che liquida in € 74,00 per spese ed € 320,00 CP_1
per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
d) compensa in ragione di 1/3 le spese del primo grado di giudizio e condanna la al rimborso della restante Parte_1
quota, in favore dei , che liquida in € 5.000,00 per CP_1
compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
compensa in ragione di 1/3 le spese del presente giudizio d'appello e condanna la al rimborso della restante quota, in favore dei Parte_1
, che liquida in € 759,00 per spese vive ed € 5.800,00 per CP_1
compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 31.7.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. A. Zappalà Dr. G. Minutoli
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, seconda sezione civile, riunita nelle persone dei sigg. magistrati
Dott. Giuseppe Minutoli - Presidente
Dott. Antonino Zappalà - Consigliere rel.
Dott.ssa Vincenza Randazzo - Consigliere
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 127/2023 r.g.a. vertente
[...]
con sede in Terme Vigliatore, c.f. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
Giovanni Domenico Cicala;
appellante – appellata incidentale
E
nato a [...] P.G. il 20.10.1986, ivi Controparte_1
residente in [...], c.f. , CodiceFiscale_1
, nato a [...] P.G. il 07.12.1981, ivi Controparte_2
residente in [...], c.f. , CodiceFiscale_2
nata a [...] P.G. il 13.9.1982, ivi Controparte_3
residente in [...], c.f. , CodiceFiscale_3
nata a [...] P.G. il 14.5.1980, Controparte_4
residente a [...], c.da Cannotta n. 14, c.f.
[...]
, , nato a [...] C.F._4 Controparte_5
P.G. il 22.9.1976, c.f. , CodiceFiscale_5 Parte_2
, nata a [...] P.G. l'08.6.1975, ivi residente in via Medici
[...]
n. 402, c.f. , , CodiceFiscale_6 Parte_3
nato a [...] P.G. il 04.6.1979, ivi residente in [...] Cicciari n. 31, c.f. , rappresentati e difesi CodiceFiscale_7
dall'avv. Daniela Cultrera;
appellati- appellanti incidentali
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 925/2022 del Tribunale di
Barcellona P.G. pubblicata in data 4.7.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. , , Parte_2 Controparte_5
, , Controparte_4 Controparte_3 [...]
e Parte_3 Controparte_1 CP_2
, locatori di un terreno concesso in godimento alla società
[...]
per sfruttamento a fini di cava, chiedevano in via monitoria Parte_1
la condanna della società conduttrice al pagamento della somma di €
20.000,00 per canoni scaduti dal 2009 al 2012. Avverso il decreto ingiuntivo n. 342/2012, emesso dal Tribunale di Barcellona in accoglimento del ricorso dei , la in persona CP_1 Parte_1
dell'amministratore giudiziale, proponeva opposizione, deducendo preliminarmente il difetto di giurisdizione, ovvero l'incompetenza del
Tribunale civile di Messina, stante la competenza del Tribunale, sezione misure di prevenzione, per la sottoposizione della società alla misura del sequestro. Nel merito, rilevava l'inefficacia del contratto e chiedeva la revoca del decreto opposto, nonchè, in via riconvenzionale, la restituzione delle somme già versate a titolo di canoni di locazione per un importo di € 7.000,00.
Gli opposti si costituivano in giudizio e, tra le altre cose, deducevano che anche in caso di inefficacia del contratto, comunque, andava riconosciuto il danno da mancata restituzione del fondo da liquidarsi
2 nella misura dei canoni di locazione percepibili per tutto il periodo di indisponibilità.
Il Tribunale adito, rilevata preliminarmente la rinuncia dell'opponente alle eccezioni di incompetenza per territorio e per materia, evidenziava l'infondatezza dell'eccezione di inefficacia del contratto per il mancato avveramento della condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione da parte del Distretto Minerario di Catania all'ampliamento della cava di sabbia e ghiaia cui era destinato il terreno oggetto di affitto.
La clausola del contratto stipulato inter partes in data 21.7.2008 (art. 3) secondo cui, per l'appunto, “La presente concessione in affitto ha durata di un anno (dodici mesi) a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione”, alla luce del comportamento complessivo delle parti coevo e successivo alla stipula del contratto, andava interpretata, secondo il primo giudice, nel senso di ritenere il contratto immediatamente produttivo di effetti giuridici, sicchè la previsione dell'art. 3 andava intesa “come una disposizione volta ad individuare il termine di durata (residua) del contatto (1 anno) a partire dal rilascio dell'autorizzazione ivi indicata”.
Il Tribunale, pertanto, rigettava l'opposizione a decreto ingiuntivo.
Per la riforma della sentenza ha proposto appello la Parte_1
I hanno proposto appello incidentale. CP_1
Con ordinanza del 10.10.2024 la causa è stata assegnata a sentenza con la concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Con il primo motivo d'impugnazione la società appellante invoca l'efficacia del giudicato della sentenza n. 412/2022 con la quale il
Tribunale di Barcellona P.G. ha respinto la domanda di risoluzione
3 per inadempimento del contratto stipulato inter partes avanzata dai nei confronti della Il Tribunale di Barcellona CP_1 Parte_1
P.G. con la sentenza ora menzionata ha ritenuto che la previsione dell'art. 3 sopra citato configurasse una condizione sospensiva non avveratasi, con conseguente inefficacia del contratto.
3. Con il secondo motivo la società censura la sentenza Parte_1
impugnata nella parte in cui il primo giudice non ha qualificato in termini di condizione sospensiva la clausola contrattuale contenuta nell'art. 3 citato (“La presente concessione in affitto ha durata di un anno (dodici mesi) a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione con possibilità di tacita rinnovazione per un identico periodo qualora, dall'una o dall'altra parte, non intervenga disdetta con lettera raccomandata, da inviarsi almeno tre mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione”), deducendo all'uopo l'erronea interpretazione dell'art. 3 del contratto.
4. Con il terzo motivo di gravame la deduce come a causa Parte_1
dell'erronea interpretazione del contratto il primo giudice abbia rigettato ingiustamente la domanda riconvenzionale di restituzione delle somme corrisposte ai . CP_1
5. Con l'appello incidentale i deducono che “I creditori CP_1
opposti avevano proposto anche domanda di pagamento dei canoni ulteriormente maturati, dopo l'emissione del decreto ingiuntivo, oppure domanda extracontrattuale di condanna al risarcimento dei danni da occupazione del fondo, perpetrata dalla senza Parte_1
titolo, sin dalla stipula del contratto ed a seguito della stipula medesima, fino alla materiale riconsegna, ampliando pertanto la richiesta monitoria. Il Tribunale, rigettando tout court l'opposizione
a decreto ingiuntivo, non ha tenuto conto della circostanza del perdurare della occupazione sia in forza del contratto o anche sine
4 titulo del fondo, a tutt'oggi e, quindi, della dovutezza delle somme maturate, nel frattempo, o a titolo di canoni (ulteriori) o a titolo di risarcimento danni fino alla materiale riconsegna del fondo stesso, da calcolarsi come infra”.
Gli appellanti incidentali richiamano, quindi, il contenuto della comparsa di costituzione nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo in cui avevano dedotto che “ …in ogni caso, il fondo, dalla stipula del contratto di affitto ad oggi (…), è sempre rimasto nella disponibilità della di guisa che nella (non temuta) ipotesi Parte_1
di ritenuta non dovutezza dei canoni, andrebbe riconosciuto comunque ai deducenti il danno da mancata restituzione del fondo che, per giurisprudenza costante, viene liquidato nella misura corrispondente a quanto si sarebbe ricavato da canoni di locazione per tutto il periodo di indisponibilità”. I , pertanto, CP_1
concludono nei seguenti termini: “In accoglimento del motivo di appello incidentale, ritenere e dichiarare che il primo giudice avrebbe dovuto riconoscere ai deducenti il diritto alla riscossione degli ulteriori canoni maturati dalla emissione del decreto ingiuntivo
e fino alla materiale riconsegna del fondo, in misura pari ad €
5.000,00 annui;
In subordine, sempre in accoglimento del motivo di appello incidentale, ritenere e dichiarare che la ha ricevuto Parte_1
la consegna/custodia del fondo fin dalla sottoscrizione del contratto di affitto del 21.7.2008 e , ad oggi, non ne ha curato la restituzione ai proprietari e, conseguentemente, ritenere e dichiarare che la Pt_1
dovrà risarcire i sigg.ri per la illegittima e/o senza
[...] CP_1
titolo occupazione del fondo sino al rilascio;
conseguentemente, condannare la al relativo risarcimento, da corrispondere in Parte_1
misura corrispondente al valore locativo del fondo e, quindi, ad euro
5.000,00 annui, nella misura di € 95.000,00, ut supra determinato”.
5 6. Il primo motivo d'appello principale è fondato.
In via preliminare, si osserva che “l'eccezione di giudicato esterno non è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte e in considerazione del suo rilievo pubblicistico,
è rilevabile d'ufficio” (Cassazione 48/2021).
La sentenza n. 412/2022 del Tribunale di Barcellona, la cui efficacia di giudicato esterno è invocata dall'appellante principale, ha ravvisato nella clausola di cui all'art. 3 del contratto stipulato inter partes (“La presente concessione in affitto ha durata di un anno (dodici mesi) a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione con possibilità di tacita rinnovazione per un identico periodo qualora, dall'una o dall'altra parte, non intervenga disdetta con lettera raccomandata, da inviarsi almeno tre mesi prima della data in cui il recesso avrà esecuzione”) una condizione sospensiva non avveratasi, con conseguente rigetto della domanda di risoluzione del contratto avanzata dai . CP_1
Ora, in giurisprudenza si è affermato che il giudicato si estende, anche in caso di rigetto della domanda, alle statuizioni necessarie ed indispensabili per giungere alla decisione, non estendendosi, invece, alle enunciazioni puramente incidentali, nonché alle considerazioni prive di relazione causale con quanto abbia formato oggetto della pronuncia, ovvero di collegamento con il contenuto del dispositivo e prive pertanto di efficacia decisoria. Nella specie, l'accertamento della sussistenza di una condizione sospensiva non verificatasi inserita nel regolamento negoziale costituisce un accertamento necessario ai fini del rigetto della domanda collegato alla pronuncia contenuta nel dispositivo da un nesso di dipendenza indissolubile.
6 Da ciò discende che la sentenza sopra menzionata (n. 412/2022), il cui passaggio in giudicato è certificato dall'attestazione di cancelleria ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c., fa stato anche nel giudizio odierno, sicchè deve ritenersi che la clausola di cui all'art. 3 menzionato prevedesse una condizione sospensiva del contratto, condizione mai avveratasi, con conseguente inefficacia del contratto medesimo. Posto che il giudicato copre il dedotto e il deducibile, in questa sede non possono trovare ingresso le difese dei CP_1
relativamente alla condotta della conduttrice non improntata alla buona fede e alla finzione dell'avveramento della condizione ex art. 1359 c.c..
In accoglimento del primo motivo d'appello principale, accoglimento che determina l'assorbimento del secondo motivo, va revocato il decreto ingiuntivo opposto.
7. Va, quindi, ora esaminata la domanda volta al conseguimento del risarcimento del danno per l'occupazione senza titolo del terreno concesso in locazione riproposta con l'appello incidentale dai
, nonché il motivo d'appello principale con il quale la CP_1
ha chiesto la condanna alla restituzione dei canoni corrisposti Parte_1
medio tempore.
Va intanto ribadito quanto evidenziato dal primo giudice in ordine alla avvenuta consegna del terreno al conduttore, consegna emergente da vari elementi: a) “la previsione di cui all'art. 7 del contratto secondo cui “… Il conduttore dal momento della sottoscrizione della presente assume la custodia del bene oggetto di affitto esonerando e manlevando i Locatori da ogni responsabilità derivante dall'uso diretto o indiretto del bene anche per fatti e/o omissioni dello stesso
Conduttore e/o di ; b) il fatto che il conduttore in sede di stipula CP_6
abbia versato la prima annualità (per l'anno in corso) del canone di
7 affitto pari a € 5.000,00 (cfr. art. 4 contratto d'affitto) e che, due anni dopo e, segnatamente, nel 2010, abbia versato un acconto sul corrispondente canone, pagando un importo pari ad € 2.000,00. Va anche confermato quanto evidenziato dal primo giudice in ordine agli accertamenti compiuti dal ctu: “Sulla particella 115 è stata rilevata la presenza di un canale artificiale che corre parallelo alla linea di confine con la particella 113, realizzato mediante scavo superficiale con pareti e fondo naturali”…“Il canale ha inizio in prossimità del confine con la particella 497, fondo in cui è riscontrabile una passata attività di estrazione, prosegue sulla linea di confine con la p.lla 113 fino al punto in cui il canale si amplia a formare una grande vasca di raccolta la cui sezione massima raggiunge i 23,00 m. circa” (cfr. pag.
7 della relazione di ctu) … “Si ritiene plausibile pensare che il tratto di canale in entrata realizzato tra il 2006 ed il 2011 sia stato creato in maniera artificiale per garantire il deflusso delle acque meteoriche della cava ricadente sulla p.lla 497” (cfr. pag. 10 della relazione di ctu). Sul punto il primo giudice, con motivazione condivisibile ha evidenziato quanto segue: “Se ne deduce che il fondo, seppur non utilizzato come estensione della cava dell'odierna opponente già esistente, aveva comunque una funzione servente rispetto alla stessa e all'attività ivi svolta, stante l'esistenza del canale di scolo e della relativa vasca di raccolta. Ciò, dunque, conferma che il terreno oggetto del contratto di affitto, già nella disponibilità dell'opponente dalla sottoscrizione del contratto, è stato utilizzato per finalità connesse alle esigenze dell'impresa conduttrice, che pertanto ne traeva utilità (e, quindi, godimento, quale effetto del contratto concluso), a riprova, anche sotto tale profilo, dell'efficacia del contratto stipulato tra le odierne parti del giudizio”.
8 La disponibilità del fondo in capo alla società è un fatto che Parte_1
può ritenersi provato alla luce delle superiori considerazioni.
Va, quindi, esaminata la domanda risarcitoria avanzata dai
. In primo grado, costoro, a fronte della deduzione di CP_1
controparte in ordine alla inefficacia del negozio stipulato inter partes per mancato avveramento della condizione e alla domanda riconvenzionale di restituzione delle somme medio tempore corrisposte a titolo di canone di locazione, avevano proposto una reconventio reconventionis ammissibile in quanto strettamente conseguente alle domande della domanda con la quale Parte_1
avevano chiesto il riconoscimento del danno da mancata restituzione del fondo “che per giurisprudenza costante, viene liquidato nella misura corrispondente a quanto si sarebbe ricavato dai canoni di locazione per tutto il periodo di indisponibilità”.
In appello i hanno chiesto la condanna di controparte al CP_1
risarcimento del danno in misura corrispondente al valore locativo del fondo.
In sostanza i chiedono di essere ristorati per la CP_1
indisponibilità del fondo occupato dalla allegando il danno Parte_1
da mancato godimento indiretto del bene.
Ora, in giurisprudenza si è affermato che “in caso di occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato (Cassazione 33645/2022)”.
Sempre secondo Cassazione Sezioni Unite n. 33645/2022 “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare,
9 quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito
(sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza”.
Nella specie, i hanno allegato il mancato godimento CP_1
(indiretto) del bene invocando il risarcimento del danno commisurato sul valore locativo dell'immobile.
Il ctu nominato nel giudizio di primo grado ha accertato un valore locativo del bene pari a € 1.754,54 annui, valore locativo che va posto a base di calcolo del risarcimento dovuto dall'inizio dell'occupazione del bene da parte della fino alla data di pubblicazione della Parte_1
presente sentenza. La va condannata al pagamento della Parte_1
somma di € 1.754,54 annui a far data dal 21.7.2009 (data di scadenza del primo anno di occupazione del fondo in questione) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat di ogni singola somma dovuta per ciascun anno di occupazione e a far data da ciascuna scadenza annuale fino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed interessi legali da calcolarsi annualmente su ogni singola somma rivalutata anno per anno a far data dalla corrispondente scadenza annuale fino alla data di pubblicazione della presente sentenza. Sulla somma complessivamente dovuta alla data di pubblicazione della presente sentenza gli interessi legali andranno calcolati da detta data al soddisfo.
Va tenuto conto della corresponsione della somma di € 7.000,00 da parte della a titolo di canoni, corresponsione che per Parte_1
10 l'accertata inefficacia del contratto non ha giustificazione e che va restituita dai . Tale somma va imputata alle somme dovute CP_1
dalla a titolo risarcitorio secondo quanto previsto dall'art. Parte_1
1194 c.c..
Va puntualizzato che la somma di € 7.000,00 da restituire ai sensi dell'art. 2033 c.c. andrebbe maggiorata di interessi legali a far data dalla domanda di restituzione formulata con l'atto di opposizione notificato il 5.3.2013, posto che non è ravvisabile la mala fede dei al momento del pagamento dei canoni, a causa CP_1
dell'opinabilità dell'interpretazione della clausola di cui al punto 3 del contratto del 21.7.2008. Sennonché, è evidente che la somma suddetta sia inferiore a quanto dovuto dalla a titolo risarcitorio per Parte_1
l'occupazione del fondo già alla data del 5.3.2013, per cui l'estinzione del credito restitutorio per compensazione (impropria) alla data del
5.3.2013 con il controcredito risarcitorio vantato dai CP_1
esclude la produzione di interessi dal 5.3.2013.
Per effetto dell'accoglimento delle impugnazioni reciprocamente proposte dalle parti, va, quindi, revocato il decreto ingiuntivo opposto e la società va condannata al risarcimento del danno, in Parte_1
favore dei , da liquidarsi nella somma di € 1.754,54 annui CP_1
a far data dal 21.7.2009 (data di scadenza del primo anno di occupazione del fondo in questione) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat di ogni singola somma dovuta per ciascun anno di occupazione a far data da ciascuna scadenza annuale fino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed interessi legali da calcolarsi annualmente su ogni singola somma rivalutata anno per anno a far data dalla corrispondente scadenza annuale fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, previa imputazione, secondo
11 quanto previsto dall'art. 1194 c.c., della somma di € 7.000,00 dovuta alla ai a titolo di indebito oggettivo. Parte_1 CP_1
Per l'esito complessivo del giudizio che vede maggiormente soccombente la che ha occupato senza titolo il fondo dei Parte_1
, le spese della fase monitoria e dei due gradi di giudizio CP_1
vanno compensate per 1/3 con condanna della società al Parte_1
rimborso della restante quota di 2/3 che si liquida in € 74,00 per spese ed in € 320,00 per compensi professionali con riferimento alla fase monitoria, in € 5.000,00 per compensi professionali per il giudizio di primo grado (di cui € 1.100,00 per la fase di studio, € 800,00 per la fase introduttiva, € 1.100,00 per la fase di trattazione ed € 2.000,00 per la fase decisoria, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge), oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge, e per il giudizio d'appello in € 759,00 per spese vive ed € 5.800,00 per compensi professionali (di cui € 1.400,00 per la fase di studio, €
1.000,00 per la fase introduttiva, € 1.000,00 per la fase di trattazione ed € 2.400,00 per la fase decisoria), oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Va puntualizzato che le spese sono state liquidate per i due gradi di merito di giudizio sulla base dello scaglione previsto dalle tabelle allegate al d.m. 55/2014 per le cause di valore compreso fra e
26.000,00 ed e 52.000,00, attesa l'entità del risarcimento del danno liquidato ai , pur tenendo conto della compensazione con CP_1
il controcredito vantato dalla Parte_1
P.Q.M.
La Corte d'appello di Messina, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da in persona del legale Parte_1
rappresentante pro-tempore, avverso la sentenza n. 925/2022 emessa dal Tribunale di Barcellona P.G. anche nei confronti di Parte_2
12 , , CP_1 Controparte_5 Controparte_4
, , ,
[...] Controparte_3 Parte_3
e , nonché sull'appello Controparte_1 Controparte_2
incidentale proposto da questi ultimi ( , Parte_2
, , Controparte_5 Controparte_4 [...]
, Controparte_3 Parte_3 [...]
e ), così decide: CP_1 Controparte_2
accoglie per quanto di ragione le impugnazioni proposte e in riforma dell'impugnata sentenza, a) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna la in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, a titolo di risarcimento del danno e in favore degli appellati principali-appellanti incidentali ( , Parte_2 [...]
, , Controparte_5 Controparte_4 CP_3
, , e
[...] Parte_3 Controparte_1
), al pagamento di € 1.754,54 annui a far Controparte_2
data dal 21.7.2009 (data di scadenza del primo anno di occupazione del fondo in questione) fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat di ogni singola somma dovuta per ciascun anno di occupazione a far data da ciascuna scadenza annuale fino alla data di pubblicazione della presente sentenza ed interessi legali da calcolarsi annualmente su ogni singola somma rivalutata anno per anno a far data dalla corrispondente scadenza annuale fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, previa imputazione, secondo quanto previsto dall'art. 1194 c.c., della somma di € 7.000,00 dovuta alla Parte_1
dagli appellati principali-appellanti incidentali a titolo di indebito oggettivo, oltre ancora interessi legali su quanto complessivamente dovuto alla data di pubblicazione della presente sentenza da tale data fino al soddisfo;
c) compensa in ragione di 1/3 le spese della fase
13 monitoria e condanna la al rimborso della restante quota, in Parte_1
favore dei , che liquida in € 74,00 per spese ed € 320,00 CP_1
per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
d) compensa in ragione di 1/3 le spese del primo grado di giudizio e condanna la al rimborso della restante Parte_1
quota, in favore dei , che liquida in € 5.000,00 per CP_1
compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
compensa in ragione di 1/3 le spese del presente giudizio d'appello e condanna la al rimborso della restante quota, in favore dei Parte_1
, che liquida in € 759,00 per spese vive ed € 5.800,00 per CP_1
compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 31.7.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dr. A. Zappalà Dr. G. Minutoli
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