Art. 2.
Il Ministro per i trasporti e' autorizzato a provvedere mediante licitazione privata alla concessione di sola costruzione per il completamento e l'ampliamento delle stazioni della ferrovia Metropolitana di Roma nella zona dell'E.U.R.
Il Ministro per i trasporti e' autorizzato a provvedere mediante licitazione privata alla concessione di sola costruzione per il completamento e l'ampliamento delle stazioni della ferrovia Metropolitana di Roma nella zona dell'E.U.R.