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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 01/10/2025, n. 1031 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1031 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2101 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, c.f. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
, c.f. nata in [...] il Parte_2 C.F._2
24/04/1979, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato REBESANI ANNA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi Conclusioni delle parti: 1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_2
che contraevano matrimonio in AN NO (VI) il 15.09.2001, trascritto nel Parte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di AN NO, nell'anno 2001, parte I, n. 4, serie 1, scegliendo il regime della separazione dei beni, mandando alla cancelleria affinché vengano richieste le necessarie annotazioni presso l'Ufficio di Stato Civile;
OMOLOGARE le seguenti CONDIZIONI della separazione
2) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, fissando in piena autonomia il loro domicilio e la loro residenza;
3) ASSEGNAZIONE CASA CONIUGALE. Assegnarsi la casa coniugale, sita in AN
NO (VI), Via Brigata Tridentina n. 33 di proprietà di entrambi i coniugi ( per ¼ della moglie e per ¾ del marito) , completa di arredo, alla moglie sig.ra che ivi continuerà a Parte_2 vivere con i figli e maggiorenni ma non economicamente Persona_1 Persona_2 autosufficienti in quanto studenti. Darsi atto che il sig. ha già lasciato la casa coniugale Parte_1 asportando dalla stessa tutti i propri effetti personali e che la signora ha concesso al marito Parte_2
l'uso del ricovero degli attrezzi e dello spazio di giardino circostante ove egli può lasciare in deposito le sue cose (carrello, canoa, catamarano, manufatti in metallo e legname, piante in vaso), a condizione che avvisi la moglie ogni volta che dovrà accedervi e provveda a pulire periodicamente il ricovero e la zona circostante.
4) MANTENIMENTO FIGLI. Obbligarsi il sig. con decorrenza dal mese di Luglio 2025, a Pt_1 versare alla sig.ra sul conto corrente alla stessa intestato presso Banca Mediolanum IBAN Parte_2
[...], a titolo di contributo nel mantenimento dei figli e Persona_1
maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, la somma mensile di € 900,00 Persona_2
(€ 450,00 per ogni figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat famiglie, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese .
5) Obbligarsi il sig. inoltre a rimborsare nella misura del 50% le spese mediche, scolastiche, Pt_1 universitarie e sportive dei figli così come previste e regolamentate dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Vicenza in materia di spese straordinarie che i coniugi dichiarano di aver letto e compreso. Darsi atto che il sig. in relazione alle spese straordinarie conferma di Parte_1 accollarsi nella misura del 50% le spese per la patente del figlio e le spese relative alla Per_2 manutenzione ordinaria e straordinaria del veicolo Fiat Panda tg.ES062EB intestato alla signora ma in uso alla figlia e in futuro anche al figlio, compresi il bollo auto e l'assicurazione, Parte_2 mentre le spese della benzina rientrano nel contributo mensile ordinario. Darsi atto che il sig. Pt_1 non contribuirà alle spese degli animali domestici che rimarranno nella casa familiare. 6) Darsi atto che l'assegno Unico erogato dall' verrà richiesto ed incassato nella misura del CP_1
100% dalla madre signora a partire da Luglio 2025. Parte_2
7) Darsi atto che I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere richieste di mantenimento da avanzare l'uno nei confronti dell'altro.
8) CESSIONE AUTO: I coniugi concordano che l'auto Citroen C3 targata GF475CN di proprietà del sig. venga ceduta in piena proprietà alla sig.ra per la somma di € Parte_1 Parte_2
5.000,00 entro e non oltre 30 giorni dal deposito della sentenza di separazione. La somma di euro
5.000,00 verrà versata dalla moglie al marito al momento del passaggio di proprietà.
9) ALTRE QUESTIONI PATRIMONIALI.
9a) SUDDIVISIONE RISPARMI: I coniugi sono cointestatari presso Banco Posta -Ufficio di
AN del conto corrente iban [...] sul quale alla data del 30.5.2025 vi è una giacenza di euro 49.287,00 ; collegato al predetto conto vi sono poi un Piano di Risparmio denominato “risparmio semplice” e altri tre buoni postali per un totale di quarantasei titoli, con un controvalore al 30.05.2025 di euro 179.766,06 che vengono liquidati con l'emissione mensile di uno o più titoli, per un importo minimo di euro 3.500,00 e ciò sino al dicembre 2028. I coniugi riconoscono che i predetti risparmi appartengono a ciascuno di loro e pertanto al momento della sottoscrizione del ricorso per separazione hanno suddiviso la liquidità giacente pari ad euro 49.287,00 nel seguente modo: il sig. ha prelevato dal conto euro 25.144,00 mentre la rimanenza è rimasta a Pt_1 disposizione esclusiva della sig.ra Per quanto riguarda il Piano di Risparmio e il conto Parte_2 cointestato, le parti pattuiscono che il conto cointestato rimarrà aperto sino al dicembre 2028 ma verrà gestito unicamente dalla signora mentre il sig. non avrà alcuna operatività sul conto. Parte_2 Pt_1
La moglie verificherà l'accredito mensile dei Buoni Postali in scadenza sul conto corrente cointestato ed effettuerà entro il giorno 15 di ogni mese il bonifico del 50% dell'importo accreditato, sul conto corrente del marito Iban [...]CC0011686991. Le spese di gestione del conto corrente saranno a carico del coniugi nella misura del 50% ciascuno.
9b) . Controparte_2
I coniugi concordano che la signora assegnataria della casa familiare, provvederà a pagare Parte_2 il premio annuale dell'assicurazione sulla casa, a versare il contributo all'ente di bonifica, nonché ad intestarsi e pagare le utenze domestiche e la Tari. Le spese di manutenzione ordinaria dell'abitazione saranno a carico della moglie, mentre le spese di manutenzione straordinaria verranno suddivise secondo la quota di proprietà del bene (1/4 moglie, 3/4 marito).
10) Le spese legali della presente procedura vengono suddivise tra le parti nella misura del 50% con il vincolo della solidarietà tra i debitori.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il Pubblico Ministero dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 04/06/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in AM CE (VI) in data 15/09/2001, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 23/09/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Preliminarmente, si dà atto che è divenuto maggiorenne nelle more del giudizio, Persona_2 motivo per cui nulla si dispone circa il suo affidamento.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere Parte_1
a a titolo di contributo per il mantenimento dei figli e , Parte_2 Per_1 Per_2 maggiorenni ma non autosufficienti, la somma mensile complessiva di euro 900,00 (450,00 ciascuno) nonché di sostenere al 50% le spese straordinarie relative ai figli, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza;
ritiene il Tribunale che non vi sia motivo di disattendere quanto convenuto tra le parti, vertendosi in materia di diritti disponibili;
-sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in AN NO
(VI), Via Brigata Tridentina n. 33 in favore di quale genitore convivente con i figli Parte_2 maggiorenni ma non autosufficienti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra ed il
Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 uniti in matrimonio in AM CE (VI) in data 15/09/2001 con atto trascritto al n. 4, parte I, anno 2001, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AM CE (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) spese compensate tra le parti, ferma, quanto al rapporto interno tra difensori e legale e come da conclusioni delle parti, il riparto al 50% con il vincolo della solidarietà tra i debitori.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 30 settembre 2025
Il giudice estensore
Dott. Ludovico Rossi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo