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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 28/01/2026, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 476/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LO US, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1300/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015832405000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: quelle di cui ad atti e verbali di causa.
Resistente (costituita solo l'Agenzia delle Entrate): quelle di cui ad atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il 26 febbraio 2025, unitamente alla attestazione di notifica dell'atto ad Agenzia delle Entrate SS e alla direzione provinciale di Messina dell'Agenzia delle Entrate, eseguita a mezzo PEC in pari data, Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520249015832405000, notificata il 2 gennaio 2025, di importo complessivo pari ad € 3.758,81, relativa ad un avviso di accertamento concernente I'RPEF e le relative addizionali dovute per l'anno 2009.
La ricorrente eccepiva innanzitutto la prescrizione, non avendo ricevuto la notifica dell'atto prodromico, ed essendo peraltro decorsi dieci anni, al momento della notifica dell'intimazione, dalla data, 19 agosto 2014, in cui sarebbe stato notificato l'avviso di accertamento secondo quanto riportato nell'intimazione impugnata.
Eccepiva inoltre la decadenza per decorso dei termini di cui all'art. 25 del d. P. R. n. 602/1973, e la nullità dell'atto per difetto di motivazione.
Si costituiva il 28 aprile 2025 la sola direzione provinciale di Messina dell'Agenzia delle Entrate, che chiedeva il rigetto del ricorso, riservandosi di documentare l'avvenuta notifica dell'atto presupposto.
Infine in esito all'udienza odierna la Corte ha posto in decisione il procedimento e quindi pronunciato questa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La circostanza su cui si fonda il principale motivo di ricorso, ovvero la mancata notifica dell'avviso di accertamento che ha preceduto l'intimazione impugnata, ha trovato implicita conferma nel mancato scioglimento della riserva di documentarla che l'Agenzia delle Entrate aveva espresso al momento della costituzione in giudizio.
Stando alla intimazione impugnata l'avviso di accertamento n. TXYTXYM000203 sarebbe stato notificato il
19 agosto 2014, ma di ciò non è stata fornita prova, con la conseguenza che, risalendo le imposte dovute al 2009, alla data di notifica dell'intimazione (2 gennaio 2025) il termine decennale, pacificamente applicabile ai tributi erariali, era ampiamente decorso.
Consegue alla soccombenza la condanna in solido delle parti resistenti al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo, di cui va disposta la distrazione in favore del procuratore della ricorrente che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, IX sezione, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso annulla l'intimazione di pagamento n. n. 29520249015832405000 e condanna
Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate SS in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 910,00, oltre accessori, e di cui dispone la distrazione in favore del procuratore della ricorrente.
Messina, 27 gennaio 2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LO US, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1300/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29520249015832405000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: quelle di cui ad atti e verbali di causa.
Resistente (costituita solo l'Agenzia delle Entrate): quelle di cui ad atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in via telematica il 26 febbraio 2025, unitamente alla attestazione di notifica dell'atto ad Agenzia delle Entrate SS e alla direzione provinciale di Messina dell'Agenzia delle Entrate, eseguita a mezzo PEC in pari data, Ricorrente_1 chiedeva l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29520249015832405000, notificata il 2 gennaio 2025, di importo complessivo pari ad € 3.758,81, relativa ad un avviso di accertamento concernente I'RPEF e le relative addizionali dovute per l'anno 2009.
La ricorrente eccepiva innanzitutto la prescrizione, non avendo ricevuto la notifica dell'atto prodromico, ed essendo peraltro decorsi dieci anni, al momento della notifica dell'intimazione, dalla data, 19 agosto 2014, in cui sarebbe stato notificato l'avviso di accertamento secondo quanto riportato nell'intimazione impugnata.
Eccepiva inoltre la decadenza per decorso dei termini di cui all'art. 25 del d. P. R. n. 602/1973, e la nullità dell'atto per difetto di motivazione.
Si costituiva il 28 aprile 2025 la sola direzione provinciale di Messina dell'Agenzia delle Entrate, che chiedeva il rigetto del ricorso, riservandosi di documentare l'avvenuta notifica dell'atto presupposto.
Infine in esito all'udienza odierna la Corte ha posto in decisione il procedimento e quindi pronunciato questa sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La circostanza su cui si fonda il principale motivo di ricorso, ovvero la mancata notifica dell'avviso di accertamento che ha preceduto l'intimazione impugnata, ha trovato implicita conferma nel mancato scioglimento della riserva di documentarla che l'Agenzia delle Entrate aveva espresso al momento della costituzione in giudizio.
Stando alla intimazione impugnata l'avviso di accertamento n. TXYTXYM000203 sarebbe stato notificato il
19 agosto 2014, ma di ciò non è stata fornita prova, con la conseguenza che, risalendo le imposte dovute al 2009, alla data di notifica dell'intimazione (2 gennaio 2025) il termine decennale, pacificamente applicabile ai tributi erariali, era ampiamente decorso.
Consegue alla soccombenza la condanna in solido delle parti resistenti al pagamento delle spese processuali liquidate in dispositivo, di cui va disposta la distrazione in favore del procuratore della ricorrente che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina, IX sezione, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso annulla l'intimazione di pagamento n. n. 29520249015832405000 e condanna
Agenzia delle Entrate ed Agenzia delle Entrate SS in solido al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi € 910,00, oltre accessori, e di cui dispone la distrazione in favore del procuratore della ricorrente.
Messina, 27 gennaio 2026