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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/09/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 928/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 928/2025 promossa congiuntamente da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Barbara Maestrini ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso il suo studio
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in data 12.09.2025.
Pubblico Ministero: «Visto» del 29.07.2025.
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.07.2025, i coniugi e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta di separazione personale, dando atto di essersi sposati a Prato in data 12.05.1990 con rito concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Il Giudice, letto il ricorso, con decreto del 17.07.2025, ha chiesto alle parti la modifica parziale delle condizioni trascritte nel ricorso relativamente all'accordo sul mantenimento dei figli in caso di necessità, rilevando che lo stesso non potesse essere omologato ed invitando le parti ha concordare una modifica che prevedesse la ripartizione al 50% tra i coniugi delle spese straordinarie per i tre figli e, quanto al mantenimento ordinario della prole, che prevedesse una soglia di reddito nella titolarità di ciascun figlio al di sotto della quale i genitori si obbligano a contribuire con una somma mensile predeterminata.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Giudice delegato ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso ed hanno modificato le condizioni relative al mantenimento ordinario e straordinario della prole nei sensi suggeriti dal Giudice.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli
, ed nulla deve essere disposto avendo raggiunto tutti la maggiore età. Per_1 Per_2 Per_3
Quanto all'accordo sul mantenimento dei figli qualora i redditi degli stessi dovessero scendere al di sotto della soglia di euro 800,00 mensili, il Collegio non ravvisa condizioni ostative all'omologa dello stesso.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 sposati in Prato in data 12.05.1990, trascritto nel registro atti di matrimonio del predetto
Comune al n° 102 parte II serie A, anno 1990;
pagina 2 di 4 2) omologa l'accordo di seguito trascritto:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. la SI.ra continuerà a risiedere presso la casa ex domicilio coniugale sito Parte_1 in Prato, Via A. Canova n, 3, con i mobili che la arredano;
5. i coniugi danno atto che le quote della Val di Cornia srl, che gestisce la RTA –
Residenza Turistico Alberghiera – Le Corti di Montepitti srl ed intestate alla SI.ra sebbene acquistate in comunione dei beni, son riconducibili alla piena Parte_1 proprietà di quest'ultima;
6. il mutuo acceso presso la Banca Intesa Sanpaolo per l'acquisto della casa ex domicilio coniugale, continuerà ad essere pagato interamente dalla SI.ra Parte_1
7. I coniugi, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri, stabiliscono concordemente di non doversi l'un l'altro alcuna forma di mantenimento, cui pure espressamente rinunciano.
8. i figli , ed , maggiorenni, hanno un lavoro con contratto a Per_1 Per_2 Per_3 tempo determinato e/o stagionale talchè i coniugi concordano che, nel caso la soglia di reddito dei medesimi dovesse scendere al di sotto di € 800,00= mensili, i genitori contribuiranno al mantenimento di ciascun figlio nella misura di € 400,00= mensili ( €
200,00= per ogni genitore) oltre a provvedere alle spese straordinarie che dovessero necessitare per ciascun figlio in misura pari al 50%;
9. I coniugi hanno aperto da tempo ciascuno un proprio conto corrente e riconoscono e si danno reciprocamente atto che tutte le somme depositate sui conti correnti personali sono di esclusiva proprietà e disponibilit dell'intestatario del conto medesimo.
10. l'autovettura Volkswagen T-Roc tg GT287GX intestata alla SI.ra ed al Parte_1 figlio , rimarrà nella esclusiva disponibilità della medesima;
Per_2
11. l'autovettura Volkswagen Polo tg GE802Ja intestata al SI. ed al figlio _2
, rimarrà nella disponibilità dei tre figli;
Per_1
12. l'autovettura Toyota CHR tg GL435FT intestata al SI. ed alla figlia _2
, rimarrà nella esclusiva disponibilità del padre;
Per_3
13. il SI. provvederà, entro 30 giorni dall'omologa della separazione, a _2 trasferire altrove la propria residenza dandone comunicazione alla moglie e provvederà altresì, entro il medesimo termine, a ritirare i propri effetti personali;
pagina 3 di 4 14. la SI.ra entro 30 giorni dall'omologa della separazione, provvederà a Parte_1 volturare le utenze intestate al marito;
15. Le parti si accordano affinché le condizioni sopra pattuite, prendano vigore dalla data di sottoscrizione del presente ricorso congiunto
3) prende atto delle seguenti condizioni:
3. il SI. al fine di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi e di Parte_2 favorire la risoluzione consensuale della crisi coniugale, si impegna a trasferire a titolo gratuito entro due mesi dal provvedimento di omologa della separazione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, alla SI.ra che accetta, la quota di Parte_1
½ della piena proprietà del compendio immobiliare descritto in premessa e composto da appartamento per civile abitazione e garage;
4. le spese necessarie al trasferimento della quota immobiliare (a titolo esemplificativo spese tecniche, notarili….), saranno interamente a carico della SI.ra che se Parte_1 le assume. Il predetto trasferimento comprende tutti i diritti, gli accessori, le accessioni, le pertinenze nonché la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni del compendio immobiliare, quali risultano dall'art.
1.117 c.c., dallo stato dei luoghi e dal titolo di provenienza, sopra richiamato, alla quale i sottoscritti si riportano per una migliore individuazione delle parti comuni e di quella di proprietà esclusiva
16. Con la conferma della separazione alle condizioni di cui al presente atto, i ricorrenti dichiarano di aver inteso disciplinare ogni loro rapporto traente origine dal matrimonio e comunque da qualsivoglia diverso titolo, talché dichiarano di non aver reciprocamente null'altro da pretendere, rinunciando espressamente sin da ora ad ogni diritto ed azione.
4) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
5) spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 17/09/2025 su relazione della dott. Lucia Schiaretti.
Il Presidente
dott. Lucia Schiaretti
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da: dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Michele Sirgiovanni Giudice dott. Costanza Comunale Giudice
pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa v.g. n. 928/2025 promossa congiuntamente da:
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Barbara Maestrini ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso il suo studio
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Separazione consensuale ex art. 473-bis.51 c.p.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in data 12.09.2025.
Pubblico Ministero: «Visto» del 29.07.2025.
pagina 1 di 4 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.07.2025, i coniugi e hanno Parte_1 Parte_2 proposto domanda congiunta di separazione personale, dando atto di essersi sposati a Prato in data 12.05.1990 con rito concordatario, chiedendo che sia omologato l'accordo raggiunto in ordine alle condizioni di tale separazione.
Il Giudice, letto il ricorso, con decreto del 17.07.2025, ha chiesto alle parti la modifica parziale delle condizioni trascritte nel ricorso relativamente all'accordo sul mantenimento dei figli in caso di necessità, rilevando che lo stesso non potesse essere omologato ed invitando le parti ha concordare una modifica che prevedesse la ripartizione al 50% tra i coniugi delle spese straordinarie per i tre figli e, quanto al mantenimento ordinario della prole, che prevedesse una soglia di reddito nella titolarità di ciascun figlio al di sotto della quale i genitori si obbligano a contribuire con una somma mensile predeterminata.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate dal Giudice delegato ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso ed hanno modificato le condizioni relative al mantenimento ordinario e straordinario della prole nei sensi suggeriti dal Giudice.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Dalle concordi allegazioni delle parti risulta, infatti, l'intollerabilità della convivenza, come prescritto dall'art. 151 c.c..
Quanto all'accordo delle parti in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli
, ed nulla deve essere disposto avendo raggiunto tutti la maggiore età. Per_1 Per_2 Per_3
Quanto all'accordo sul mantenimento dei figli qualora i redditi degli stessi dovessero scendere al di sotto della soglia di euro 800,00 mensili, il Collegio non ravvisa condizioni ostative all'omologa dello stesso.
Infine, il Collegio si limita a prendere atto dell'accordo dei ricorrenti in relazione alle questioni non strettamente inerenti al procedimento instaurato.
Stante la natura del procedimento, non vi è da provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Parte_2 sposati in Prato in data 12.05.1990, trascritto nel registro atti di matrimonio del predetto
Comune al n° 102 parte II serie A, anno 1990;
pagina 2 di 4 2) omologa l'accordo di seguito trascritto:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. la SI.ra continuerà a risiedere presso la casa ex domicilio coniugale sito Parte_1 in Prato, Via A. Canova n, 3, con i mobili che la arredano;
5. i coniugi danno atto che le quote della Val di Cornia srl, che gestisce la RTA –
Residenza Turistico Alberghiera – Le Corti di Montepitti srl ed intestate alla SI.ra sebbene acquistate in comunione dei beni, son riconducibili alla piena Parte_1 proprietà di quest'ultima;
6. il mutuo acceso presso la Banca Intesa Sanpaolo per l'acquisto della casa ex domicilio coniugale, continuerà ad essere pagato interamente dalla SI.ra Parte_1
7. I coniugi, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri, stabiliscono concordemente di non doversi l'un l'altro alcuna forma di mantenimento, cui pure espressamente rinunciano.
8. i figli , ed , maggiorenni, hanno un lavoro con contratto a Per_1 Per_2 Per_3 tempo determinato e/o stagionale talchè i coniugi concordano che, nel caso la soglia di reddito dei medesimi dovesse scendere al di sotto di € 800,00= mensili, i genitori contribuiranno al mantenimento di ciascun figlio nella misura di € 400,00= mensili ( €
200,00= per ogni genitore) oltre a provvedere alle spese straordinarie che dovessero necessitare per ciascun figlio in misura pari al 50%;
9. I coniugi hanno aperto da tempo ciascuno un proprio conto corrente e riconoscono e si danno reciprocamente atto che tutte le somme depositate sui conti correnti personali sono di esclusiva proprietà e disponibilit dell'intestatario del conto medesimo.
10. l'autovettura Volkswagen T-Roc tg GT287GX intestata alla SI.ra ed al Parte_1 figlio , rimarrà nella esclusiva disponibilità della medesima;
Per_2
11. l'autovettura Volkswagen Polo tg GE802Ja intestata al SI. ed al figlio _2
, rimarrà nella disponibilità dei tre figli;
Per_1
12. l'autovettura Toyota CHR tg GL435FT intestata al SI. ed alla figlia _2
, rimarrà nella esclusiva disponibilità del padre;
Per_3
13. il SI. provvederà, entro 30 giorni dall'omologa della separazione, a _2 trasferire altrove la propria residenza dandone comunicazione alla moglie e provvederà altresì, entro il medesimo termine, a ritirare i propri effetti personali;
pagina 3 di 4 14. la SI.ra entro 30 giorni dall'omologa della separazione, provvederà a Parte_1 volturare le utenze intestate al marito;
15. Le parti si accordano affinché le condizioni sopra pattuite, prendano vigore dalla data di sottoscrizione del presente ricorso congiunto
3) prende atto delle seguenti condizioni:
3. il SI. al fine di regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi e di Parte_2 favorire la risoluzione consensuale della crisi coniugale, si impegna a trasferire a titolo gratuito entro due mesi dal provvedimento di omologa della separazione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, alla SI.ra che accetta, la quota di Parte_1
½ della piena proprietà del compendio immobiliare descritto in premessa e composto da appartamento per civile abitazione e garage;
4. le spese necessarie al trasferimento della quota immobiliare (a titolo esemplificativo spese tecniche, notarili….), saranno interamente a carico della SI.ra che se Parte_1 le assume. Il predetto trasferimento comprende tutti i diritti, gli accessori, le accessioni, le pertinenze nonché la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni del compendio immobiliare, quali risultano dall'art.
1.117 c.c., dallo stato dei luoghi e dal titolo di provenienza, sopra richiamato, alla quale i sottoscritti si riportano per una migliore individuazione delle parti comuni e di quella di proprietà esclusiva
16. Con la conferma della separazione alle condizioni di cui al presente atto, i ricorrenti dichiarano di aver inteso disciplinare ogni loro rapporto traente origine dal matrimonio e comunque da qualsivoglia diverso titolo, talché dichiarano di non aver reciprocamente null'altro da pretendere, rinunciando espressamente sin da ora ad ogni diritto ed azione.
4) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Prato di provvedere all'annotazione della presente sentenza, trasmessa a cura della Cancelleria;
5) spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 17/09/2025 su relazione della dott. Lucia Schiaretti.
Il Presidente
dott. Lucia Schiaretti
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