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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2197/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nella persona dei seguenti magistrati
Carla Romana RAINERI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. est. Lorenzo ORSENIGO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2197/2022 R.G. promossa in grado d'appello
da
RT
C.F. C.F._1 elettivamente domiciliata in Senago (MI), Via Martinelli n. 8, presso lo studio dell'avv. Maria Monia Monti, che la rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTE
contro (già , in persona dei legali rappresentanti Controparte_1 CP_1 pro tempore, P. IVA - C.F. P.IVA_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Milano, Via San Martino n. 19, presso lo studio dell'avv. Calogero Lanza ( e dell'avv. Matteo Giarratana Email_1
( , che la rappresentano e difendono come da Email_2 delega in atti APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 540/2022 del Tribunale di Milano pubblicata il 25/1/2022 pagina 1 di 10 CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, per i motivi tutti in fatto e in diritto dedotti in narrativa, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 540/2022, non notificata, emessa dal Tribunale di Milano, Sez. VI Civile, dott. Antonio Stefano Stefani, in data 25.01.2022 e pubblicata in pari data a definizione del procedimento n. RG 16044/2021, così giudicare: Nel merito:
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di finanziamento n. 17956467 sottoscritto in data 04.08.2017 tra la signora e la società RT CP_1
, collegato al contratto di compravendita del 02.07.2017 (sottoscritto tra la signora
[...]
e A2 Car Srl) e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da parte RT dell'odierna appellante nei confronti di e, conseguentemente, Controparte_1 dichiarare nullo e/o inefficace e pertanto revocare il decreto ingiuntivo n. 2018/2021 del 05.02.2021 emesso dal Tribunale Civile di Milano. Conseguentemente:
- accertato che la signora in data 10.06.2022 ha versato in favore di RT
, in esecuzione dell'impugnata sentenza, la somma di € 11.447,59 Controparte_1
(di cui € 7.168,12 per rate del finanziamento non pagate ed il restante importo per compensi, spese legali e interessi liquidati in decreto), condannare Controparte_1 alla restituzione in favore della signora del suindicato importo, RT maggiorato degli interessi legali maturati dalla data della ricezione al saldo effettivo
- condannare altresì a restituire in favore della signora Controparte_1 [...]
l'ulteriore importo di 4.732,90 pari all'ammontare delle rate del finanziamento Pt_1 dalla medesima versate dal mese di settembre 2017 al mese di febbraio 2019, dal quale dedurre la somma di € 1.285,00 già ricevuta in restituzione da parte della Concessionaria A2Car Srl (dal mese di settembre 2017 al mese di gennaio 2018). In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese ex art. 2, D.M. 55/2014, C.P.A. e I.V.A. come per legge anche relativamente al giudizio di primo grado
In via istruttoria: Si insiste in ogni caso affinchè la causa venga rimessa in istruttoria con l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi: 1) Vero che l'addetto alle vendite di A2 Car Srl, signor
[...]
, in data 02.07.2017, in occasione della sottoscrizione del contratto di Per_1 compravendita della vettura Fiat 500 (doc. 2 fascicolo parte opponente che si rammostra al teste), proponeva alla signora di pagare il saldo della RT vettura ratealmente mediante finanziamento da parte di;
Controparte_1
2) Vero che nell'occasione di cui al precedente punto 1) l'addetto alle vendite di A2 Car Srl riferiva alla signora che il relativo contratto di finanziamento poteva RT
pagina 2 di 10 essere sottoscritto presso la sede della concessionaria sita in Varedo -MB- Via Madonnina n. 21 (rectius Via Torino angolo via Genova) ove il funzionario di
[...]
aveva una propria postazione di lavoro;
CP_1
3) Vero che nell'occasione di cui al precedente punto 1) l'addetto alle vendite di A2 Car Srl riferiva altresì alla signora che una volta ottenuto da parte di RT
l'importo finanziato, la stessa avrebbe dovuto immediatamente Controparte_1 effettuare un bonifico bancario del medesimo importo in favore di A2 Car Srl;
4) Vero che la signora in data 04.08.2017 sottoscriveva contratto di RT finanziamento con di € 10.000,00 a saldo della vettura Fiat 500 Controparte_1
(doc. 1 fascicolo parte opponente che si rammostra al teste) presso la sede della concessionaria A2 Car Srl sita in Varedo -MB- Via Madonnina n. 21 (rectius Via Torino angolo via Genova); 5) Vero che negli anni 2017 e 2018 gli addetti alle vendite di A2 Car Srl proponevano agli acquirenti delle vetture di sottoscrivere un finanziamento con le finanziarie
, Agos Spa, Carrefour Banca Spa, Fiditalia Spa operanti presso la Controparte_1 sede della concessionaria sita in Varedo -MB- Via Madonnina n. 21 (rectius Via Torino angolo via Genova); 6) Vero che negli anni 2017 e 2018 le finanziarie Agos Spa, Controparte_1
Carrefour Banca Spa, Fiditalia Spa, operavano presso la sede della concessionaria sita in Varedo -MB- Via Madonnina n. 21 (rectius Via Torino angolo via Genova) e concedevano ai clienti di A2 Car Srl i prestiti per l'acquisto delle vetture con impegno da parte dei medesimi di versare immediatamente mediante bonifico bancario a A2 Car Srl gli importi ricevuti a prestito;
7) Vero che negli anni 2017 e 2018 all'interno dell'autosalone di A2 Car Srl in Varedo - MB- Via Madonnina n. 21 (rectius Via Torino angolo via Genova) era presente una postazione di lavoro dove venivano concessi da Agos Spa, Controparte_1
Carrefour Banca Spa, Fiditalia Spa i finanziamenti per l'acquisto delle vetture vendute dalla concessionaria. Si indicano a testi:
1) SI , residente in [...] su tutti i Testimone_1 capitoli
2) SIa , residente in [...] (sui capitoli da Testimone_2
n. 5 a n. 7)
3) SI , residente in [...] (sui Testimone_3 capitoli da n. 5 a n. 7)
4) SIa , residente in [...] (sui Testimone_4 capitoli da n. 5 a n. 7)
5) SIa , residente in [...] (sui Testimone_5 capitoli da n. 5 a n. 7) pagina 3 di 10 6) SI , residente in [...] (sui capitoli da Testimone_6
n. 5 a n. 7) 7) SI , residente in [...] (sui Testimone_7 capitoli da n. 5 a n. 7) Con ogni più ampia riserva.”
per parte appellata: “Nel merito ed in via principale: rigettarsi l'appello avverso la sentenza di primo grado resa nel procedimento N.RG. 16044/2021 dal Tribunale di Milano, Giudice Dr. Antonio Stefano Stefani, instaurato dalla sig.ra RT perché infondato in fatto e diritto mandando completamente assolta la CP_1
da ogni e qualsivoglia pretesa attorea con vittoria di spese e competenze di lite
[...] oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA del doppio grado di giudizio. In via istruttoria: Rigettare le istanze istruttorie di controparte. In subordine, nella denegata ipotesi di mancata conferma della sentenza, accogliere in ogni caso le domande tutte proposte da in primo grado da ritenersi qui integralmente riproposte e non rinunciate.” CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto ingiuntivo n. 2018/2021, emesso su ricorso di quale Controparte_1 procuratrice di il Tribunale di Milano aveva ingiunto a il Parte_2 RT pagamento di € 7.168,12, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Il credito azionato era riferito al contratto di finanziamento n. 17956467, sottoscritto il 4/8/2017 dalla e da per l'importo complessivo di € 12.602,08, Pt_1 Controparte_1 da restituire in quarantotto rate mensili di € 260,55. La si era resa morosa nel pagamento delle rate di rimborso e Pt_1 Controparte_1 ne aveva dichiarato la decadenza dal beneficio del termine, intimandole il pagamento immediato della somma ancora dovuta, pari a complessivi € 7.168,12 (di cui € 1.572,30 a titolo di rate scadute e non pagate e € 5.595,82 quale capitale residuo al netto degli interessi futuri). L'intimazione rimaneva priva di riscontro. agiva ex art. 645 cpc, allegando: RT
- che il finanziamento era stato chiesto e ottenuto per l'acquisto di una vettura2, una Fiat 500 versione 1.2 Lounge, in forza del contratto di compravendita sottoscritto il 2/7/2017 presso la concessionaria A2 Car srl di Varedo (MB), al prezzo di € 15.500,00;
- di avere versato € 5.500,00 a titolo di acconto;
- che per la restante quota di € 10.000,00 il venditore aveva prospettato la possibilità di un pagamento rateale, con accesso al credito tramite
[...]
e di avere sottoscritto il contratto di finanziamento, in precedenza CP_1 menzionato;
- che la vettura non le era mai stata consegnata e di avere presentato denuncia- querela, in data 7/2/2019, nei confronti della società concessionaria;
- di avere inutilmente inviato a in data 4/3/2019, Controparte_1 comunicazione di risoluzione del contratto di finanziamento, con contestuale richiesta di restituzione delle somme già versate;
- che con sentenza n. 272/2019 del Tribunale di Milano, l'A2 Car srl veniva dichiarata fallita e di essersi insinuata al passivo. L'opponente, sul presupposto di un collegamento negoziale tra il contratto di compravendita dell'auto e il contratto di finanziamento, affermava che la mancata consegna del bene acquistato avesse fatto venir meno la ragione d'essere del contratto di mutuo, con conseguente diritto alla restituzione delle rate già versate, per complessivi € 4.732,90. La concludeva, ai sensi dell'art. 125 quinquies TUB, per la risoluzione del Pt_1 contratto di compravendita del 2/7/2017 e del contratto di finanziamento del 4/8/2017, con conseguente revoca del provvedimento monitorio opposto. Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto Controparte_1 infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, chiedeva disporsi la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta o di quella accertata in corso di causa.
Il Tribunale di Milano, sulla base della documentazione acquisita, con sentenza n. 540/2022 emessa il 25/1/2022, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice di prime grado escludeva la sussistenza del collegamento negoziale tra i due contratti, osservando che:
- il contratto di finanziamento non riportava la specifica indicazione del bene fornito, richiesta dall'art. 121 TUB quale presupposto necessario ai fini della sussistenza del collegamento negoziale;
- il contratto di finanziamento era stato concluso oltre un mese dopo l'acquisto dell'auto;
- la somma finanziata era stata erogata direttamente alla e non alla Pt_1 concessionaria;
pagina 5 di 10 - la proposta del finanziamento era riconducibile ad un intermediario creditizio terzo, la GEPAF snc Ag. Vittoria Assicurazioni, di cui nel contratto di finanziamento erano riportati timbro e firma del legale rappresentante.
La ha proposto appello insistendo per la risoluzione del solo contratto di Pt_1 finanziamento e per la revoca del provvedimento monitorio opposto, con richiesta di restituzione di tutto quanto versato in esecuzione della sentenza impugnata. In via istruttoria, l'appellante ha reiterato la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie articolate in primo grado. Sono stati proposti due motivi. L'appellante ha lamentato che erroneamente il Tribunale di Milano non aveva dato ingresso all'attività istruttoria orale e negato il prospettato collegamento negoziale tra il contratto di compravendita della vettura e il contratto di finanziamento. Instaurato il contraddittorio, si è costituita concludendo per la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata. Trattenuta la causa in decisione, con ordinanza del 22/2/2024, la Corte rimetteva la causa sul ruolo disponendo la comparizione delle parti al fine di acquisire chiarimenti in ordine ai fatti di causa, in ragione di alcune incongruenze rilevate tra la documentazione prodotta e le tesi difensive sostenute dalle parti.
Sono stati acquisiti i chiarimenti che la e hanno ritenuto di Pt_1 Controparte_1 fornire. Sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa è stata nuovamente rimessa in decisione, previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionale e repliche, come concordemente richiesto dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato. La Corte ritiene non necessaria la riapertura della fase istruttoria. Il contenzioso, riproposto in sede di gravame, può essere definito sulla base dell'istruttoria documentale assicurata dal Tribunale di Milano. I capitoli di prova per testimoni, reiterati con le conclusioni rassegnate in appello, non sono ammissibili e rilevanti ai fini della decisione. Le circostanze sono state in parte dedotte genericamente (capitoli n. 5, 6, 7 ) e in parte contrastano con le evidenze documentali (capitolo n. 4). Quanto ai capitoli n. 1, 2 e 3, riferiti alle informazioni che il dipendente della A2Car srl, tale , avrebbe fornito alla circa la possibilità di ottenere una Persona_1 Pt_1 vendita della vettura con pagamento rateizzato, la Corte ne osserva l'irrilevanza. Il , indicato dall'appellante quale persona che ha condotto le trattative con la Per_1
non è stato inserito nella lista testimoni. Pt_1
pagina 6 di 10 Dei testi dedotti non è allegata la loro presenza in occasione dell'operazione di compravendita, che ha preceduto temporalmente la successiva stipula del contratto di finanziamento. Per mera completezza, la Corte osserva che, comunque, la conferma delle circostanze di cui ai capitoli n. 1, 2 e 3 da parte dei testimoni non sarebbe stata decisiva nella valutazione della fondatezza dell'appello, per le ragioni che seguono.
La ha fatto valere il proprio diritto ad ottenere la risoluzione del contratto di Pt_1 finanziamento ex art. 125sexies TUB. La disposizione, rubricata “Inadempimento del fornitore”, prevede, al primo comma, che
“nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile”. La chiara disposizione prevede che, affinché il diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento possa essere fruttuosamente azionato, sia necessario un duplice requisito: il collegamento negoziale tra il contratto di credito al consumo e il contratto di fornitura unitamente alla messa in mora del fornitore, inadempiente, da parte del consumatore. L'art. 121 TUB fornisce una precisa definizione del contratto di credito collegato, indicando che è “ un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito”.
Nel caso di specie, il Giudice di primo grado ha escluso la sussistenza del collegamento negoziale tra il contratto di compravendita concluso dall'appellante con A2 Car srl e il contratto di finanziamento concluso con evidenziando: Controparte_1
- l'assenza nel contratto di finanziamento dell'indicazione del bene oggetto di fornitura (ossia l'auto acquistata dalla , come richiesto dall'art. 121 TUB;
Pt_1
- lo scarto temporale tra la stipula del contratto di compravendita e il contratto di finanziamento;
- le modalità di erogazione della somma finanziata, indicato come “Prestito personale”;
- l'avvenuta stipula del finanziamento per il tramite di un intermediario creditizio terzo, di cui erano stati riportati nel testo contrattuale timbro e firma.
pagina 7 di 10 L'appellante, con il secondo motivo, ha criticato la decisione del Tribunale di Milano, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata carente. In tesi, era stato trascurato che il dettato dell'art. 121 TUB prevedeva, quale requisito alternativo per l'accertamento del collegamento negoziale, la possibilità per il finanziatore di avvalersi del fornitore del bene per promuovere o concludere il contratto di credito al consumo e che la documentazione prodotta consentiva di dimostrare la sussistenza di accordi commerciali tra la concessionaria e Controparte_1
La ricostruzione dell'appellante, a giudizio della Corte, non merita di essere condivisa. Il Giudice di primo grado, contrariamente a quanto affermato dalla non ha fatto Pt_1 ricorso solo al requisito di cui all'art. 121, n. 2) TUB. Dopo aver osservato che il contratto di finanziamento riportava genericamente
“acquisto auto”, senza alcuna ulteriore indicazione relativamente al venditore e al modello di auto3, il Tribunale di Milano ha completato la valutazione delle risultanze processuali affermando l'assenza di prova dell'avvenuta stipula del contratto di credito attraverso l'intermediazione di A2 Car srl. La valutazione ben può essere ricondotta al requisito n. 1) dell'art. 121 TUB che, come in precedenza riportato, ai fini del collegamento negoziale, richiede che il finanziatore si sia avvalso del fornitore del bene, o del prestatore del servizio, per promuovere o concludere il contratto di credito. L'appellante non ha fornito convincenti argomentazioni, che consentano alla Corte di discostarsi dalla decisione impugnata, essendosi limitata a riproporre la tesi difensiva sostenuta in primo grado. Neppure è decisivo, a giudizio della Corte, il rinvio alla motivazione del provvedimento di rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, riportato nel verbale dell' udienza del 21/9/2021, in ordine al luogo della sottoscrizione del contratto di finanziamento. Trattasi di provvedimento interinale, frutto di un apprezzamento sommario, funzionale alla valutazione dell'istanza ex art. 648 cpc e che è intervenuto prima della concessione dei termini istruttori. L'appellante non può ignorare che la sottoscrizione del contratto di finanziamento è intervenuta a distanza di tempo dal perfezionamento della compravendita della vettura e che nel contratto di finanziamento l'attività di intermediazione era stata ricondotta alla
, senza alcun riferimento alla A2Car srl. Controparte_2
Il contratto di compravendita versato in atti, di cui è stata prodotta solo la prima pagina, non riporta alcuna indicazione, nella sezione “Estremi del finanziamento”, dell'operazione di acquisto e alla società concessionaria. I chiarimenti richiesti dalla Corte non hanno consentito diverse conclusioni in merito all'esistenza o meno di collegamenti commerciali tra la A2Car srl e l'appellata. 3 Sentenza di primo grado, p.
5. pagina 8 di 10 La documentazione prodotta consente di affermare, esclusivamente, che A2 Car srl - nel tentativo di definire il contenzioso causato dalla mancata consegna alla della Pt_1 vettura nei termini concordati – ha dato corso all'impegno assunto di rimborsarle le rate del finanziamento a far tempo dal mese di settembre 2017 e che l'appellante aveva acconsentito a tale soluzione nella speranza di ottenere, nel più breve tempo possibile, la consegna della vettura acquistata. Nella missiva tramessa dal difensore della in data 3/7/2018 a A2Car srl è riportato: Pt_1
“Orbene, nonostante l'avvenuto versamento dell'intero importo pattuito [€ 5.500,00 in acconto e € 10.000,00 a seguito di finanziamento] ed i numerosi solleciti avanzati dalla signora il veicolo non veniva consegnato […]. Riconosciuto l'inadempimento agli Pt_1 obblighi contrattualmente assunti, v'è stata da parte Vostra assunzione di responsabilità con disponibilità al rimborso delle rate del finanziamento contratto dalla signora Pt_1 rimborso che di fatto avveniva a far tempo dal mese di settembre 2017. La signora Pt_1 pur non condividendo tale soluzione, nella speranza di ottenere nel più breve tempo possibile la consegna della vettura, richiedeva, oltre al rimborso delle rate in scadenza, la messa a disposizione di un'auto sostitutiva. È invece accaduto che il rimborso delle rate del finanziamento è stato interrotto a far tempo dal mese di febbraio 2018 e la vettura da Voi da ultimo messa a disposizione (smart tg DT773FT) […] è risultata sprovvista di copertura assicurativa e quindi inutilizzabile ” 4. Il tentativo di composizione bonaria tra la concessionaria e la non ha avuto un Pt_1 buon esito e il fallimento di A2Car srl non ha reso più praticabile l'auspicata soluzione transattiva. La Corte osserva che, anche a voler muovere dalla tesi di un collegamento tra i contratti sottoscritti da in data 2/7/2017 e in data 4/8/2017, l'azione ex art. 125 RT sexies TUB risulta infondata. L'appellante non ha provato di avere messo in mora il fornitore, come la disposizione espressamente richiede per trovare applicazione. La comunicazione sopra menzionata non contiene alcuna intimazione rilevante ai sensi dell'art. 1219 cod. civ., risultando la missiva priva sia dell'indicazione del titolo per richiedere l'adempimento, con precisa descrizione dello stesso, sia la fissazione di un termine entro il quale avrebbe dovuto essere garantito. Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata. 4 Cfr. doc. n. 4 appellante. pagina 9 di 10 La peculiarità della vicenda che ha originato il contenzioso, interessato anche dal fallimento della srl A2 Car5, consente alla Corte di affermare che sussistono le condizioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc, nella lettura della disposizione data dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2018.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da nei confronti di RT avverso la sentenza n. 540/2022 del Tribunale di Milano pubblicata Controparte_1 il 25/1/2022, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. dichiara le spese del presente grado di giudizio integralmente compensate tra le parti;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L.
228/2012. Così deciso in Milano il 28/11/2024.
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente Carla Romana Raineri 5 Sentenza n. 272/2019 del Tribunale di Milano, con procedura definita con decreto del 9/2/2023, ove si è dato atto dell'inidoneità dell'attivo a soddisfare i creditori concorsuali, i crediti prededucibili e le spese di procedura. pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In data 1/2/2016, era succeduta a nel rapporto con la avendo acquistato pro soluto ai sensi e Parte_3 CP_1 Pt_1 per gli effetti degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999 e dell'art. 58 TUB, tutti i crediti derivanti da contratti di credito al consumo sottoscritti da come da avviso di cessione pubblicato sulla G.U., parte seconda, n. 22 del 20/2/2016. CP_1 Successivamente, in data 15/2/2016, la cedente e la cessionaria sottoscrivevano un contratto di “servicing” in forza del quale la cessionaria nominava Compass suo servicer deputata, in quanto tale, anche all'incasso e al recupero dei crediti ceduti;
da ultimo, in data 27/2/2020, le conferiva procura speciale “per la gestione e l'amministrazione dei crediti ceduti ivi compresa, in sua rappresentanza, la promozione di procedimenti giudiziali inerenti al recupero degli stessi”. 2 cfr. p. 6 del contratto, ove nella sezione “scopo del finanziamento” era indicata la dicitura “acquisto auto”. pagina 4 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nella persona dei seguenti magistrati
Carla Romana RAINERI Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel. est. Lorenzo ORSENIGO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2197/2022 R.G. promossa in grado d'appello
da
RT
C.F. C.F._1 elettivamente domiciliata in Senago (MI), Via Martinelli n. 8, presso lo studio dell'avv. Maria Monia Monti, che la rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTE
contro (già , in persona dei legali rappresentanti Controparte_1 CP_1 pro tempore, P. IVA - C.F. P.IVA_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Milano, Via San Martino n. 19, presso lo studio dell'avv. Calogero Lanza ( e dell'avv. Matteo Giarratana Email_1
( , che la rappresentano e difendono come da Email_2 delega in atti APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 540/2022 del Tribunale di Milano pubblicata il 25/1/2022 pagina 1 di 10 CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, per i motivi tutti in fatto e in diritto dedotti in narrativa, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 540/2022, non notificata, emessa dal Tribunale di Milano, Sez. VI Civile, dott. Antonio Stefano Stefani, in data 25.01.2022 e pubblicata in pari data a definizione del procedimento n. RG 16044/2021, così giudicare: Nel merito:
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di finanziamento n. 17956467 sottoscritto in data 04.08.2017 tra la signora e la società RT CP_1
, collegato al contratto di compravendita del 02.07.2017 (sottoscritto tra la signora
[...]
e A2 Car Srl) e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto da parte RT dell'odierna appellante nei confronti di e, conseguentemente, Controparte_1 dichiarare nullo e/o inefficace e pertanto revocare il decreto ingiuntivo n. 2018/2021 del 05.02.2021 emesso dal Tribunale Civile di Milano. Conseguentemente:
- accertato che la signora in data 10.06.2022 ha versato in favore di RT
, in esecuzione dell'impugnata sentenza, la somma di € 11.447,59 Controparte_1
(di cui € 7.168,12 per rate del finanziamento non pagate ed il restante importo per compensi, spese legali e interessi liquidati in decreto), condannare Controparte_1 alla restituzione in favore della signora del suindicato importo, RT maggiorato degli interessi legali maturati dalla data della ricezione al saldo effettivo
- condannare altresì a restituire in favore della signora Controparte_1 [...]
l'ulteriore importo di 4.732,90 pari all'ammontare delle rate del finanziamento Pt_1 dalla medesima versate dal mese di settembre 2017 al mese di febbraio 2019, dal quale dedurre la somma di € 1.285,00 già ricevuta in restituzione da parte della Concessionaria A2Car Srl (dal mese di settembre 2017 al mese di gennaio 2018). In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso spese ex art. 2, D.M. 55/2014, C.P.A. e I.V.A. come per legge anche relativamente al giudizio di primo grado
In via istruttoria: Si insiste in ogni caso affinchè la causa venga rimessa in istruttoria con l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi: 1) Vero che l'addetto alle vendite di A2 Car Srl, signor
[...]
, in data 02.07.2017, in occasione della sottoscrizione del contratto di Per_1 compravendita della vettura Fiat 500 (doc. 2 fascicolo parte opponente che si rammostra al teste), proponeva alla signora di pagare il saldo della RT vettura ratealmente mediante finanziamento da parte di;
Controparte_1
2) Vero che nell'occasione di cui al precedente punto 1) l'addetto alle vendite di A2 Car Srl riferiva alla signora che il relativo contratto di finanziamento poteva RT
pagina 2 di 10 essere sottoscritto presso la sede della concessionaria sita in Varedo -MB- Via Madonnina n. 21 (rectius Via Torino angolo via Genova) ove il funzionario di
[...]
aveva una propria postazione di lavoro;
CP_1
3) Vero che nell'occasione di cui al precedente punto 1) l'addetto alle vendite di A2 Car Srl riferiva altresì alla signora che una volta ottenuto da parte di RT
l'importo finanziato, la stessa avrebbe dovuto immediatamente Controparte_1 effettuare un bonifico bancario del medesimo importo in favore di A2 Car Srl;
4) Vero che la signora in data 04.08.2017 sottoscriveva contratto di RT finanziamento con di € 10.000,00 a saldo della vettura Fiat 500 Controparte_1
(doc. 1 fascicolo parte opponente che si rammostra al teste) presso la sede della concessionaria A2 Car Srl sita in Varedo -MB- Via Madonnina n. 21 (rectius Via Torino angolo via Genova); 5) Vero che negli anni 2017 e 2018 gli addetti alle vendite di A2 Car Srl proponevano agli acquirenti delle vetture di sottoscrivere un finanziamento con le finanziarie
, Agos Spa, Carrefour Banca Spa, Fiditalia Spa operanti presso la Controparte_1 sede della concessionaria sita in Varedo -MB- Via Madonnina n. 21 (rectius Via Torino angolo via Genova); 6) Vero che negli anni 2017 e 2018 le finanziarie Agos Spa, Controparte_1
Carrefour Banca Spa, Fiditalia Spa, operavano presso la sede della concessionaria sita in Varedo -MB- Via Madonnina n. 21 (rectius Via Torino angolo via Genova) e concedevano ai clienti di A2 Car Srl i prestiti per l'acquisto delle vetture con impegno da parte dei medesimi di versare immediatamente mediante bonifico bancario a A2 Car Srl gli importi ricevuti a prestito;
7) Vero che negli anni 2017 e 2018 all'interno dell'autosalone di A2 Car Srl in Varedo - MB- Via Madonnina n. 21 (rectius Via Torino angolo via Genova) era presente una postazione di lavoro dove venivano concessi da Agos Spa, Controparte_1
Carrefour Banca Spa, Fiditalia Spa i finanziamenti per l'acquisto delle vetture vendute dalla concessionaria. Si indicano a testi:
1) SI , residente in [...] su tutti i Testimone_1 capitoli
2) SIa , residente in [...] (sui capitoli da Testimone_2
n. 5 a n. 7)
3) SI , residente in [...] (sui Testimone_3 capitoli da n. 5 a n. 7)
4) SIa , residente in [...] (sui Testimone_4 capitoli da n. 5 a n. 7)
5) SIa , residente in [...] (sui Testimone_5 capitoli da n. 5 a n. 7) pagina 3 di 10 6) SI , residente in [...] (sui capitoli da Testimone_6
n. 5 a n. 7) 7) SI , residente in [...] (sui Testimone_7 capitoli da n. 5 a n. 7) Con ogni più ampia riserva.”
per parte appellata: “Nel merito ed in via principale: rigettarsi l'appello avverso la sentenza di primo grado resa nel procedimento N.RG. 16044/2021 dal Tribunale di Milano, Giudice Dr. Antonio Stefano Stefani, instaurato dalla sig.ra RT perché infondato in fatto e diritto mandando completamente assolta la CP_1
da ogni e qualsivoglia pretesa attorea con vittoria di spese e competenze di lite
[...] oltre a rimborso forfettario, IVA e CPA del doppio grado di giudizio. In via istruttoria: Rigettare le istanze istruttorie di controparte. In subordine, nella denegata ipotesi di mancata conferma della sentenza, accogliere in ogni caso le domande tutte proposte da in primo grado da ritenersi qui integralmente riproposte e non rinunciate.” CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il decreto ingiuntivo n. 2018/2021, emesso su ricorso di quale Controparte_1 procuratrice di il Tribunale di Milano aveva ingiunto a il Parte_2 RT pagamento di € 7.168,12, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Il credito azionato era riferito al contratto di finanziamento n. 17956467, sottoscritto il 4/8/2017 dalla e da per l'importo complessivo di € 12.602,08, Pt_1 Controparte_1 da restituire in quarantotto rate mensili di € 260,55. La si era resa morosa nel pagamento delle rate di rimborso e Pt_1 Controparte_1 ne aveva dichiarato la decadenza dal beneficio del termine, intimandole il pagamento immediato della somma ancora dovuta, pari a complessivi € 7.168,12 (di cui € 1.572,30 a titolo di rate scadute e non pagate e € 5.595,82 quale capitale residuo al netto degli interessi futuri). L'intimazione rimaneva priva di riscontro. agiva ex art. 645 cpc, allegando: RT
- che il finanziamento era stato chiesto e ottenuto per l'acquisto di una vettura2, una Fiat 500 versione 1.2 Lounge, in forza del contratto di compravendita sottoscritto il 2/7/2017 presso la concessionaria A2 Car srl di Varedo (MB), al prezzo di € 15.500,00;
- di avere versato € 5.500,00 a titolo di acconto;
- che per la restante quota di € 10.000,00 il venditore aveva prospettato la possibilità di un pagamento rateale, con accesso al credito tramite
[...]
e di avere sottoscritto il contratto di finanziamento, in precedenza CP_1 menzionato;
- che la vettura non le era mai stata consegnata e di avere presentato denuncia- querela, in data 7/2/2019, nei confronti della società concessionaria;
- di avere inutilmente inviato a in data 4/3/2019, Controparte_1 comunicazione di risoluzione del contratto di finanziamento, con contestuale richiesta di restituzione delle somme già versate;
- che con sentenza n. 272/2019 del Tribunale di Milano, l'A2 Car srl veniva dichiarata fallita e di essersi insinuata al passivo. L'opponente, sul presupposto di un collegamento negoziale tra il contratto di compravendita dell'auto e il contratto di finanziamento, affermava che la mancata consegna del bene acquistato avesse fatto venir meno la ragione d'essere del contratto di mutuo, con conseguente diritto alla restituzione delle rate già versate, per complessivi € 4.732,90. La concludeva, ai sensi dell'art. 125 quinquies TUB, per la risoluzione del Pt_1 contratto di compravendita del 2/7/2017 e del contratto di finanziamento del 4/8/2017, con conseguente revoca del provvedimento monitorio opposto. Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto Controparte_1 infondata in fatto e in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso, chiedeva disporsi la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta o di quella accertata in corso di causa.
Il Tribunale di Milano, sulla base della documentazione acquisita, con sentenza n. 540/2022 emessa il 25/1/2022, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto.
Il Giudice di prime grado escludeva la sussistenza del collegamento negoziale tra i due contratti, osservando che:
- il contratto di finanziamento non riportava la specifica indicazione del bene fornito, richiesta dall'art. 121 TUB quale presupposto necessario ai fini della sussistenza del collegamento negoziale;
- il contratto di finanziamento era stato concluso oltre un mese dopo l'acquisto dell'auto;
- la somma finanziata era stata erogata direttamente alla e non alla Pt_1 concessionaria;
pagina 5 di 10 - la proposta del finanziamento era riconducibile ad un intermediario creditizio terzo, la GEPAF snc Ag. Vittoria Assicurazioni, di cui nel contratto di finanziamento erano riportati timbro e firma del legale rappresentante.
La ha proposto appello insistendo per la risoluzione del solo contratto di Pt_1 finanziamento e per la revoca del provvedimento monitorio opposto, con richiesta di restituzione di tutto quanto versato in esecuzione della sentenza impugnata. In via istruttoria, l'appellante ha reiterato la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie articolate in primo grado. Sono stati proposti due motivi. L'appellante ha lamentato che erroneamente il Tribunale di Milano non aveva dato ingresso all'attività istruttoria orale e negato il prospettato collegamento negoziale tra il contratto di compravendita della vettura e il contratto di finanziamento. Instaurato il contraddittorio, si è costituita concludendo per la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata. Trattenuta la causa in decisione, con ordinanza del 22/2/2024, la Corte rimetteva la causa sul ruolo disponendo la comparizione delle parti al fine di acquisire chiarimenti in ordine ai fatti di causa, in ragione di alcune incongruenze rilevate tra la documentazione prodotta e le tesi difensive sostenute dalle parti.
Sono stati acquisiti i chiarimenti che la e hanno ritenuto di Pt_1 Controparte_1 fornire. Sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa è stata nuovamente rimessa in decisione, previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionale e repliche, come concordemente richiesto dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è infondato. La Corte ritiene non necessaria la riapertura della fase istruttoria. Il contenzioso, riproposto in sede di gravame, può essere definito sulla base dell'istruttoria documentale assicurata dal Tribunale di Milano. I capitoli di prova per testimoni, reiterati con le conclusioni rassegnate in appello, non sono ammissibili e rilevanti ai fini della decisione. Le circostanze sono state in parte dedotte genericamente (capitoli n. 5, 6, 7 ) e in parte contrastano con le evidenze documentali (capitolo n. 4). Quanto ai capitoli n. 1, 2 e 3, riferiti alle informazioni che il dipendente della A2Car srl, tale , avrebbe fornito alla circa la possibilità di ottenere una Persona_1 Pt_1 vendita della vettura con pagamento rateizzato, la Corte ne osserva l'irrilevanza. Il , indicato dall'appellante quale persona che ha condotto le trattative con la Per_1
non è stato inserito nella lista testimoni. Pt_1
pagina 6 di 10 Dei testi dedotti non è allegata la loro presenza in occasione dell'operazione di compravendita, che ha preceduto temporalmente la successiva stipula del contratto di finanziamento. Per mera completezza, la Corte osserva che, comunque, la conferma delle circostanze di cui ai capitoli n. 1, 2 e 3 da parte dei testimoni non sarebbe stata decisiva nella valutazione della fondatezza dell'appello, per le ragioni che seguono.
La ha fatto valere il proprio diritto ad ottenere la risoluzione del contratto di Pt_1 finanziamento ex art. 125sexies TUB. La disposizione, rubricata “Inadempimento del fornitore”, prevede, al primo comma, che
“nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile”. La chiara disposizione prevede che, affinché il diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento possa essere fruttuosamente azionato, sia necessario un duplice requisito: il collegamento negoziale tra il contratto di credito al consumo e il contratto di fornitura unitamente alla messa in mora del fornitore, inadempiente, da parte del consumatore. L'art. 121 TUB fornisce una precisa definizione del contratto di credito collegato, indicando che è “ un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito”.
Nel caso di specie, il Giudice di primo grado ha escluso la sussistenza del collegamento negoziale tra il contratto di compravendita concluso dall'appellante con A2 Car srl e il contratto di finanziamento concluso con evidenziando: Controparte_1
- l'assenza nel contratto di finanziamento dell'indicazione del bene oggetto di fornitura (ossia l'auto acquistata dalla , come richiesto dall'art. 121 TUB;
Pt_1
- lo scarto temporale tra la stipula del contratto di compravendita e il contratto di finanziamento;
- le modalità di erogazione della somma finanziata, indicato come “Prestito personale”;
- l'avvenuta stipula del finanziamento per il tramite di un intermediario creditizio terzo, di cui erano stati riportati nel testo contrattuale timbro e firma.
pagina 7 di 10 L'appellante, con il secondo motivo, ha criticato la decisione del Tribunale di Milano, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata carente. In tesi, era stato trascurato che il dettato dell'art. 121 TUB prevedeva, quale requisito alternativo per l'accertamento del collegamento negoziale, la possibilità per il finanziatore di avvalersi del fornitore del bene per promuovere o concludere il contratto di credito al consumo e che la documentazione prodotta consentiva di dimostrare la sussistenza di accordi commerciali tra la concessionaria e Controparte_1
La ricostruzione dell'appellante, a giudizio della Corte, non merita di essere condivisa. Il Giudice di primo grado, contrariamente a quanto affermato dalla non ha fatto Pt_1 ricorso solo al requisito di cui all'art. 121, n. 2) TUB. Dopo aver osservato che il contratto di finanziamento riportava genericamente
“acquisto auto”, senza alcuna ulteriore indicazione relativamente al venditore e al modello di auto3, il Tribunale di Milano ha completato la valutazione delle risultanze processuali affermando l'assenza di prova dell'avvenuta stipula del contratto di credito attraverso l'intermediazione di A2 Car srl. La valutazione ben può essere ricondotta al requisito n. 1) dell'art. 121 TUB che, come in precedenza riportato, ai fini del collegamento negoziale, richiede che il finanziatore si sia avvalso del fornitore del bene, o del prestatore del servizio, per promuovere o concludere il contratto di credito. L'appellante non ha fornito convincenti argomentazioni, che consentano alla Corte di discostarsi dalla decisione impugnata, essendosi limitata a riproporre la tesi difensiva sostenuta in primo grado. Neppure è decisivo, a giudizio della Corte, il rinvio alla motivazione del provvedimento di rigetto della richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, riportato nel verbale dell' udienza del 21/9/2021, in ordine al luogo della sottoscrizione del contratto di finanziamento. Trattasi di provvedimento interinale, frutto di un apprezzamento sommario, funzionale alla valutazione dell'istanza ex art. 648 cpc e che è intervenuto prima della concessione dei termini istruttori. L'appellante non può ignorare che la sottoscrizione del contratto di finanziamento è intervenuta a distanza di tempo dal perfezionamento della compravendita della vettura e che nel contratto di finanziamento l'attività di intermediazione era stata ricondotta alla
, senza alcun riferimento alla A2Car srl. Controparte_2
Il contratto di compravendita versato in atti, di cui è stata prodotta solo la prima pagina, non riporta alcuna indicazione, nella sezione “Estremi del finanziamento”, dell'operazione di acquisto e alla società concessionaria. I chiarimenti richiesti dalla Corte non hanno consentito diverse conclusioni in merito all'esistenza o meno di collegamenti commerciali tra la A2Car srl e l'appellata. 3 Sentenza di primo grado, p.
5. pagina 8 di 10 La documentazione prodotta consente di affermare, esclusivamente, che A2 Car srl - nel tentativo di definire il contenzioso causato dalla mancata consegna alla della Pt_1 vettura nei termini concordati – ha dato corso all'impegno assunto di rimborsarle le rate del finanziamento a far tempo dal mese di settembre 2017 e che l'appellante aveva acconsentito a tale soluzione nella speranza di ottenere, nel più breve tempo possibile, la consegna della vettura acquistata. Nella missiva tramessa dal difensore della in data 3/7/2018 a A2Car srl è riportato: Pt_1
“Orbene, nonostante l'avvenuto versamento dell'intero importo pattuito [€ 5.500,00 in acconto e € 10.000,00 a seguito di finanziamento] ed i numerosi solleciti avanzati dalla signora il veicolo non veniva consegnato […]. Riconosciuto l'inadempimento agli Pt_1 obblighi contrattualmente assunti, v'è stata da parte Vostra assunzione di responsabilità con disponibilità al rimborso delle rate del finanziamento contratto dalla signora Pt_1 rimborso che di fatto avveniva a far tempo dal mese di settembre 2017. La signora Pt_1 pur non condividendo tale soluzione, nella speranza di ottenere nel più breve tempo possibile la consegna della vettura, richiedeva, oltre al rimborso delle rate in scadenza, la messa a disposizione di un'auto sostitutiva. È invece accaduto che il rimborso delle rate del finanziamento è stato interrotto a far tempo dal mese di febbraio 2018 e la vettura da Voi da ultimo messa a disposizione (smart tg DT773FT) […] è risultata sprovvista di copertura assicurativa e quindi inutilizzabile ” 4. Il tentativo di composizione bonaria tra la concessionaria e la non ha avuto un Pt_1 buon esito e il fallimento di A2Car srl non ha reso più praticabile l'auspicata soluzione transattiva. La Corte osserva che, anche a voler muovere dalla tesi di un collegamento tra i contratti sottoscritti da in data 2/7/2017 e in data 4/8/2017, l'azione ex art. 125 RT sexies TUB risulta infondata. L'appellante non ha provato di avere messo in mora il fornitore, come la disposizione espressamente richiede per trovare applicazione. La comunicazione sopra menzionata non contiene alcuna intimazione rilevante ai sensi dell'art. 1219 cod. civ., risultando la missiva priva sia dell'indicazione del titolo per richiedere l'adempimento, con precisa descrizione dello stesso, sia la fissazione di un termine entro il quale avrebbe dovuto essere garantito. Conclusivamente, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado confermata. 4 Cfr. doc. n. 4 appellante. pagina 9 di 10 La peculiarità della vicenda che ha originato il contenzioso, interessato anche dal fallimento della srl A2 Car5, consente alla Corte di affermare che sussistono le condizioni per disporre la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio ai sensi dell'art. 92 comma 2 cpc, nella lettura della disposizione data dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77/2018.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, sull'appello proposto da nei confronti di RT avverso la sentenza n. 540/2022 del Tribunale di Milano pubblicata Controparte_1 il 25/1/2022, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. dichiara le spese del presente grado di giudizio integralmente compensate tra le parti;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art 1 comma 17 L.
228/2012. Così deciso in Milano il 28/11/2024.
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente Carla Romana Raineri 5 Sentenza n. 272/2019 del Tribunale di Milano, con procedura definita con decreto del 9/2/2023, ove si è dato atto dell'inidoneità dell'attivo a soddisfare i creditori concorsuali, i crediti prededucibili e le spese di procedura. pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In data 1/2/2016, era succeduta a nel rapporto con la avendo acquistato pro soluto ai sensi e Parte_3 CP_1 Pt_1 per gli effetti degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999 e dell'art. 58 TUB, tutti i crediti derivanti da contratti di credito al consumo sottoscritti da come da avviso di cessione pubblicato sulla G.U., parte seconda, n. 22 del 20/2/2016. CP_1 Successivamente, in data 15/2/2016, la cedente e la cessionaria sottoscrivevano un contratto di “servicing” in forza del quale la cessionaria nominava Compass suo servicer deputata, in quanto tale, anche all'incasso e al recupero dei crediti ceduti;
da ultimo, in data 27/2/2020, le conferiva procura speciale “per la gestione e l'amministrazione dei crediti ceduti ivi compresa, in sua rappresentanza, la promozione di procedimenti giudiziali inerenti al recupero degli stessi”. 2 cfr. p. 6 del contratto, ove nella sezione “scopo del finanziamento” era indicata la dicitura “acquisto auto”. pagina 4 di 10