TAR Roma, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1922
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 5 settembre 2023
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TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale normativa payback

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la normativa ragionevole e proporzionata nel bilanciamento operato dal legislatore, respingendo le censure di illegittimità costituzionale.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale normativa payback per contrasto con CEDU e Carta UE

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in linea con le decisioni della Corte Costituzionale.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'accordo sui tetti di spesa regionali

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in linea con le conclusioni sulla normativa generale.

  • Rigettato
    Violazione norme sul payback per scorporo costo servizio/dispositivo

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in linea con le conclusioni sulla normativa generale.

  • Rigettato
    Violazione principi trasparenza amministrativa

    Non specificato nel dettaglio, ma implicitamente rigettato in linea con le conclusioni sulla normativa generale.

  • Inammissibile
    Violazione obbligo di comunicazione avvio procedimento

    Dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Violazione principi trasparenza e conoscibilità dati

    Dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Violazione normativa payback e nota esplicativa Ministero Salute

    Dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Illegittimità derivata degli atti regionali

    Dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Illegittimità per contrasto normativa payback con IVA

    Dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Inammissibile
    Illegittimità dell'accordo sui tetti di spesa regionali

    Dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

  • Improcedibile
    Illegittimità costituzionale art. 8 D.L. 34/2023

    Dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce del successivo D.L. 95/2025 che ha introdotto un nuovo regime di pagamento ridotto.

  • Improcedibile
    Illegittimità derivata atti impugnati

    Dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, alla luce del successivo D.L. 95/2025.

  • Inammissibile
    Impugnazione atti regionali di rettifica

    Dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 1922
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1922
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo