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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 20/11/2025, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 485/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il 1°.10.1965, cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Alfio Daniele Sarpietro (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliato,
Appellante
contro
: in persona del procuratore speciale dott.ssa Controparte_1
Pa
, con sede in Roma (P. IVA 885 741 009), rappresentata e difesa Controparte_2
per procura in atti dall'Avv. Mara Mandrè (del Foro di Roma) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellata
OGGETTO: assicurazione.
In esito all'udienza di discussione finale del 10.11.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE adiva con ricorso ex art. 702bis c.p.c. del 29.11.2022 il Tribunale di Parte_1
Catania, premettendo di svolgere attività imprenditoriale di commercio di generi alimentari e che del compendio aziendale facesse pure parte capannone di sua proprietà - sito in BI, c.da Trigona-Rinazze - che nel corso del 2019 era stato depredato da ignoti ladri per tre volte, rispettivamente addì 17.02.2019, addì
18.06.2019 ed addì 7.11.2019, come pure emergente dalle denunce di reato che aveva ogni volta presentato presso l'Arma di BI.
Ciò premesso, allegava di aver provvisto detto capannone di garanzia assicurativa avendo, infatti, acceso il 28.3.2019 presso la polizza, Controparte_1
denominata “Dinamica Plus commercio”, n. 109136059 valida dal 29.03.2019 al
28.03.2020, i cui premi aveva regolarmente corrisposto.
E poiché detta compagnia assicurativa – nonostante, in seguito alla denuncia dei sinistri, avesse in data 16.01.2020 proceduto a mezzo di proprio fiduciario (l'ing.
) a sopralluogo e stima dei danni ed avesse poi provveduto, addì Persona_1
9.6.2021, a compiere accertamento conservativo del danno per € 5.000,00 – si era, tuttavia, infine rifiutata di erogare alcun indennizzo, chiedeva pertanto esso Pt_1
che la stessa fosse condannata “al pagamento della Controparte_1
complessiva somma di € 16.685,62 o della maggior somma che risulterà dalle evidenze del giudizio e dalle prove esibende, nei limiti dello scaglione previsto per legge e cioè € 26.000,00”.
§§§
Costituitasi in contraddittorio la eccepiva, in limine Controparte_1
litis, la prescrizione della pretesa risarcitoria azionata dal Pt_1
Nel merito, obiettava:
- anzitutto, che il primo sinistro del 17.2.2019 si fosse registrato prima che fosse accesa la polizza anzidetta,
- che ai sensi dell'art. 1892 c.c. nulla dovesse pagare al neppure in Pt_1
relazione agli ulteriori due sinistri: infatti, “il sig. sottoscriveva la Pt_1
polizza in oggetto in data 28.03.2019, e nell'occasione nulla dichiarava alla Compagnia in merito al primo episodio di furto subito nel capannone assicurato. Se ne deduce, quindi, che all'atto di sottoscrivere la polizza il sottaceva oculatamente una circostanza in grado di incidere sulla Pt_1
conclusione del contratto. La reticenza dell'Assicurato rileva ai sensi dell'art. 1892 c.c., a mente del quale “Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave”. È di tutta evidenza che, se la Compagnia avesse saputo che il capannone assicurato era stato già oggetto di un furto di poco precedente, non avrebbe evidentemente concluso il contratto, ovvero l'avrebbe fatto a condizioni sicuramente diverse. La reticenza è tanto più grave se si considera che il fatto sottaciuto coincide proprio con la tipologia di rischio assicurato e, pertanto, assume particolare rilevanza nella valutazione di convenienza del contratto”,
- in subordine, che dovesse trovare applicazione quantomeno il disposto dell'art. 1893 c.c. e che, pertanto, l'indennizzo altrimenti dovuto andasse ridotto in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Sotto diverso profilo, eccepiva inoltre la resistente compagnia che nessuna reale prova fosse stata offerta del reale accadimento dei furti denunciati, “atteso che le sole querele ex adverso prodotte non si appalesano prova sufficiente. Infatti, è principio pacifico che il giudice non possa trarre dalla sola denuncia elementi di convincimento ai fini della ricostruzione storica della vicenda, talché “utilizzarne il contenuto come "prova" è illegittimo e costituisce violazione della legge processuale” (in tal senso, Cass. pen. 41193/2012)”.
In subordine, si eccepiva l'eccessività del quantum preteso da controparte tenendosi in conto, per un verso, “l'art. 69 delle C.G.A. (che onera l di “fornire Parte_2
dimostrazione dei danni subiti predisponendo un elenco dettagliato con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la eventuale riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a), nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai
Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle merci, deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione””) e, per altro verso, i limiti di risarcimento previsti in polizza per le singole voci di danno.
§§§
Venuti in udienza, essendo la causa definibile per tabulas il giudice designato rimetteva prontamente le parti ad altra udienza per la decisione della causa.
E con ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del 5.3.2024 (cron. 3077/2024) rigettava la domanda di indennizzo del dopo aver osservato, con valenza troncante, che Pt_1
“Nel caso in esame il ricorrente avrebbe dovuto fornire, ma non lo ha fatto, la prova della verificazione del furto posto a fondamento della domanda di adempimento del contratto di assicurazione e oggetto di contestazione da parte resistente. Occorre evidenziare che, secondo la prospettazione dell'assicurato, tale onere probatorio dovrebbe ritenersi assolto sulla scorta dei documenti versati in atti e, precisamente, delle copie delle denunce di furto presentate presso la Stazione dei Carabinieri di
BI e di alcune fatture e preventivi attinenti ad alcuni interventi di riparazione eseguiti nel capannone. Si osserva che la denuncia di furto costituisce una dichiarazione unilaterale resa dalla stessa parte interessata ad ottenere l'indennizzo e pertanto, in assenza di ulteriori elementi, non può costituire prova dell'avvenuto furto. La denuncia può costituire uno degli elementi valutabili dal giudice unitamente a tutte le altre risultanze processuali. Ritiene questo giudicante che l'attore non abbia fornito la prova, di cui era onerato, del fatto costitutivo del diritto all'indennizzo assicurativo, ossia la verificazione del furto e dell'ammontare dei danni eventualmente subiti per la sottrazione del materiale e per i danneggiamenti alla struttura essendosi limitato a produrre le copie delle tre denunce di furto - la prima, tra l'altro, attinente ad un furto che si sarebbe verificato antecedentemente alla stipula della polizza assicurativa - e le copie di alcuni preventivi e fatture relative ad interventi di riparazione eseguiti nel capannone. Nulla ha prodotto relativamente ai beni che ha sostenuto siano stati sottratti dal capannone da ignoti ladri”.
§§§
Avverso quanto così statuito in prime cure di giudizio interponeva Parte_1
appello con citazione tempestivamente notificata il 4.4.2024.
Denunciando che fosse “di palmare evidenza l'abbaglio in cui è incorso il decidente, che ritiene non provato il danno per cui si è agito in primo grado: ma la compagnia non ha mai contestato l'an, non ha bensì liquidato il sinistro ma ha compiuto tutte le attività propedeutiche tese al risarcimento del danno, inviando un proprio perito a visionare i luoghi. Proprio nel verbale di sopralluogo dell'ing. , riferito al Per_1
furto del 7.11.2019, lo stesso perito dichiara di aver ispezionato l'area antistante il fabbricato e rileva danni alle serrature delle ante esterne a protezione degli accessi ai locali (cfr. verbale di sopralluogo del 16.01.2020 in atti). A seguito di tale attività istruttoria la compagnia ha predisposto un atto di accertamento conservativo del danno seppur parziale. Tale atto come è del tutto lapalissiano costituisce un riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. che dispensa colui a favore del quale è fatto dall'onere di provare il rapporto fondamentale (v. ex multis Cass. Civile n.
26334 del 20.12.2016). L'ordinanza impugnata non contiene poi una sola parola sulla richiesta formulata dallo scrivente in primo grado di esibizione, su ordine del giudice ex art. 210 c.p.c., delle perizie redatte dall'ing. per la Compagnia Per_1
dopo i sopralluoghi effettuati. Sul punto il decidente ha omesso del tutto di argomentare, né nel corso della causa aveva provveduto sulla richiesta istruttoria;
di talchè l'ordinanza appellata è viziata in maniera irreparabile giacchè il Supremo Collegio ha più volte ribadito (Cfr. Cass. Civile ord. n. 28102 del 27/9/2022) che “… la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benchè la parte abbia offerto di adempierlo”.
Inoltre – si lamentava ulteriormente - “il decidente non ha ritenuto di considerare come probanti i preventivi forniti dall'odierno appellante né tantomeno le denunce versate in atti, raccolte dai CC di BI;
è evidente l'errore compiuto dal giudice di prime cure perché tali prove acquistano pregnanza perché concordanti e anche dal punto di vista logico non si capisce perché un cittadino debba rischiare dichiarando il falso ai pubblici ufficiali che raccolgono la denuncia, laddove il fatto non si sia verificato”.
A fugare ogni dubbio esso appellante, “a mente della pronuncia della Suprema Corte sulla possibilità di fornire nuove prove in appello quando sono indispensabili (Cass.
Civile sez. VI ord. n. 37220 del 29.11.2021), deposita in questa sede foto e video (all.
1 fascicolo d'appello) che provano in maniera incontrovertibile che si è verificato il sinistro”.
E per quanto così riassunto concludeva chiedendo alla Corte adita – Parte_1
previa acquisizione, dietro ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., di dette perizie del fiduciario della appellata compagnia assicurativa – che la sua domanda di indennizzo, già disattesa dal Tribunale, fosse infine accolta.
§§§
Costituitasi in seconda istanza, la contestava Controparte_1
l'appello del che chiedeva infine che fosse rigettato. Pt_1
In particolare replicando: che “controparte rivendica l'efficacia ricognitiva dell'accertamento conservativo predisposto dalla Compagnia in fase istruttoria: ma l'atto conservativo non è che una valutazione ipotetica del danno, che prescinde dall'accertamento degli obblighi contrattuali. In tal senso, quindi, è pacifico che l'accertamento non possa assurgere a riconoscimento del debito (ex multis, Cass. Civ. Ordinanza del 05-02-2021). Per essere più chiari, l'accertamento conservativo del danno non può assurgere – nemmeno indirettamente – a riconoscimento di un debito, risolvendosi in una valutazione ipotetica comunque condizionata all'accertata operatività della polizza e al buon esito dell'istruttoria. Piuttosto, la predetta scrittura altro non è che un accertamento diretto a concordare in modo "conservativo" l'ammontare complessivo del danno, con il solo fine di determinare, in modo vincolante tra le parti, l'entità del danno indennizzabile, restando da stabilirsi se ed in quale misura sussistesse il diritto dell'assicurato, sotto riserva di eventuali eccezioni al risarcimento sollevate dalla società assicuratrice in relazione alle condizioni contrattuali”, che “Nel dichiarato tentativo di ovviare alle evidenziate lacune probatorie l'appellante produce per la prima volta in questa sede le foto e i video dei luoghi, assumendone l'assoluta indispensabilità ai fini della decisione. Ebbene, la produzione è clamorosamente inammissibile ai sensi del novellato articolo 345 c.p.c, applicabile ratione temporis”, che “In ultimo, la difesa del contesta la mancata ammissione dell'ordine di Pt_1
esibizione ex art. 210 c.p.c. chiesto in relazione alla perizia dell'ing. durante Per_1
l'istruzione del sinistro. Nemmeno questa doglianza ha fondamento atteso che l'odierno appellante non può aggirare l'incombente probatorio strumentalizzando l'ordine di esibizione a scopo meramente esplorativo. Ciò è tanto più vero nella fattispecie, considerato che la controparte avrebbe potuto chiedere l'ostensione del documento direttamente alla Compagnia, ed invece nulla ha fatto in tal senso. Anche secondo gli la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare Parte_3
alla parte o ad un terzo l'esibizione di un documento sufficientemente individuato - non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori - rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e
210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., “ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa” (Cass. civ. n. 38062/2021). Nella specie, è fin troppo evidente che la parte avrebbe potuto procurarsi autonomamente la perizia del fiduciario, mentre nulla ha fatto a tale scopo (salvo, poi, domandarne l'esibizione sub judice)”.
§§§
Venuti all'udienza già fissata direttamente, ex art. 349bis c.p.c., innanzi al collegio la
Corte, in esito alla trattazione della causa, con ordinanza del 30.9.2024 rigettava la formulata istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata.
Indi rinviando le parti ad udienza di discussione finale ex artt. 350bis e 281sexies
c.p.c.
Udienza tolta la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
Posto il superiore riassunto dei fatti di causa e dello svolgimento del giudizio, mette previamente conto di dare atto che (al di là della inammissibilità comunque correttamente eccepita, al riguardo, dalla compagnia appellata ai sensi dell'art. 345
c.p.c. nel testo cui fare ratione temporis riferimento: e che avrebbe, pertanto, dovuto sanzionarsi) non v'è traccia nel fascicolo telematico di causa delle foto e dei video anzidetti che il sostiene di aver accluso, quale allegato 1), alla propria Pt_1
citazione introduttiva del giudizio di secondo grado.
In ordine poi all'ordine di esibizione oggetto della reiterata istanza del ex art. Pt_1
210 c.p.c., non coglie bensì nel segno quanto al riguardo fatto valere da parte appellata – stante, in materia di assicurazione contro i danni, la mancata previsione nel diritto positivo di un diritto di accesso analogo a quello previsto, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, dall'art. 146 del T.U. 209/2005: ciò nondimeno, l'istanza ridetta appare realmente inammissibile a mente dell'indirizzo interpretativo, costituente jus receptum, secondo cui può essere adottato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. soltanto se sia certa l'esistenza del documento di cui si chieda l'acquisizione e se, in simil guisa, l'ordine medesimo non riveli finalità meramente esplorative (conf. ex pluribus Cass. 27412/2021). E che la compagnia appellata, oltre che all'accertamento conservativo suddetto e sul quale dovrà tornarsi, abbia provveduto – in seguito alla denuncia di sinistro a suo tempo inoltrata dal - ad ulteriori analoghe attività di Pt_1
accertamento non è stato, invero, neppure allegato;
né, d'altro canto, alcunchè consente di ipotizzarlo.
Al netto di quanto così rimane in disparte, ritiene di seguito la Corte che la lapidaria asserzione del primo giudice che negava al alcun indennizzo poiché “Nel caso Pt_1
in esame il ricorrente avrebbe dovuto fornire, ma non lo ha fatto, la prova della verificazione del furto posto a fondamento della domanda di adempimento del contratto di assicurazione e oggetto di contestazione da parte resistente” non possa essere mantenuta ferma in relazione, se non altro, al sinistro in seguito al quale fiduciario della odierna appellata procedeva a detto sopralluogo del 16.01.2020 e, a seguire, a detto accertamento conservativo del danno del 9.6.2021. Anche la giurisprudenza di legittimità invocata dalla appellata (Cass. 12880/2003; in seguito confermata da Cass. 21881/2004 e Cass. 19998/2011) riconosce, infatti, che “In tema di assicurazione contro i danni, quando in virtù di espressa convenzione le parti stabiliscono che si possa procedere al cd. accordo conservativo in ordine all'accertamento dell'entità del danno dell'assicurato, un siffatto accordo non realizza una transazione e non preclude eventuali contestazioni fra le parti stesse circa le conseguenze, sul diritto all'indennizzo, di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti secondo la disciplina degli artt. 1892 e 1893 cod. civ.”: e tuttavia, lo stesso accordo “ha la funzione di fissare un elemento di integrazione dell'eventuale transazione non ancora perfezionata (ovvero di determinare definitivamente il
"quantum" del danno complessivamente indennizzabile, salvo a stabilire se, ed in quale misura, sussista il diritto dell'assicurato) con effetti obbligatori tra le parti”.
Ciò che vale quando dire che l'assicuratore che addivenga ad un accertamento, in contraddittorio, dell'entità del danno dell'assicurato - quale quello cui nella specie si dava luogo in quel 9.6.2021 – venga con ciò a riconoscere, anzitutto, il reale accadimento del sinistro: restando a tal punto da prendere posizione soltanto sull'operatività della polizza ovvero, ed in particolare, sulla sussistenza, o non, di dichiarazioni inesatte o reticenti agli eventuali effetti di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c.
Nel caso in esame, come s'è visto, la ha ritenuto di poter Controparte_1
opporre al di non aver costui dichiarato, all'atto in cui addì 28.3.2019 Pt_1
accendeva la polizza de qua, che soltanto un mese prima (vale a dire il 17.2.2019) il suo capannone nelle campagne di BI fosse stato già visitato da ignoti ladri.
Al riguardo ritiene la Corte – dopo aver dato atto che mai il ha negato di non Pt_1
avere dunque dichiarato che il capannone che andava a provvedere di copertura assicurativa avesse, in tempi recenti, già patito un furto - che l'assunto secondo cui
(come si ripete) “È di tutta evidenza che, se la Compagnia avesse saputo che il capannone assicurato era stato già oggetto di un furto di poco precedente, non avrebbe evidentemente concluso il contratto, ovvero l'avrebbe fatto a condizioni sicuramente diverse. La reticenza è tanto più grave se si considera che il fatto sottaciuto coincide proprio con la tipologia di rischio assicurato e, pertanto, assume particolare rilevanza nella valutazione di convenienza del contratto” non sia revocabile in dubbio: in termini, ha affermato la Suprema Corte che “Nel caso di un'assicurazione contro il furto e l'incendio, ove sia taciuta una circostanza la quale sia, in via di normalità, idonea a dare luogo ad una maggiore probabilità del verificarsi dell'evento dannoso assicurato ed a produrre un'alterazione della rappresentazione del rischio reale rispetto a quello desumibile dalle dichiarazioni dell'assicurato, non può escludersi il ricorrere della causa di annullamento prevista dall'art. 1892 c.c.” (Cass. 6147/92).
E poiché va pertanto fatta applicazione dell'art. 1892 c.c., rimane da dire che prevede bensì il secondo comma della disposizione codicistica che “L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione”: decadenza che, tuttavia, se non eccepita dalla parte (e nulla sul punto mai eccepiva l'appellante) non può ex art. 2969 c.c. essere rilevata d'ufficio. Di talchè rimane nella specie persistentemente applicabile il terzo comma della stessa disposizione codicistica secondo cui “Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata”.
§§§
Conclusivamente, per tutto quanto sopra pur concisamente osservato e ritenuto l'appello proposto da deve essere dunque rigettato. Le spese vanno Parte_1
fatte seguire alla soccombenza, e si liquidano - sulla base dei parametri ex D.M.
147/2022 (al cui scaglione di valore compreso tra gli importi di € 5.200,01 ed €
26.000,00 deve, stante il valore della causa, farsi riferimento), e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà della controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata – nel complessivo importo (cui si perviene – fatta applicazione dei valori medi tranne che, in assenza di alcuna attività istruttoria, per le fasi di trattazione ed istruzione nonché di decisione - sommando € 1.134,00 x fase studio + €
921,00 x per fase introduttiva + € 921,50 x fase di trattazione + € 955,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico del dell'obbligo di Pt_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del Tribunale di Catania del 5.3.2024, cron. 3077, proposto con citazione del 4.4.2024 da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
– così provvede:
[...]
- rigetta l'appello,
- condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano Parte_1
in complessivi € 3.932,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di versamento Parte_1
di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 20.XI.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 485/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il 1°.10.1965, cod. fisc. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Alfio Daniele Sarpietro (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliato,
Appellante
contro
: in persona del procuratore speciale dott.ssa Controparte_1
Pa
, con sede in Roma (P. IVA 885 741 009), rappresentata e difesa Controparte_2
per procura in atti dall'Avv. Mara Mandrè (del Foro di Roma) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliata,
Appellata
OGGETTO: assicurazione.
In esito all'udienza di discussione finale del 10.11.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE adiva con ricorso ex art. 702bis c.p.c. del 29.11.2022 il Tribunale di Parte_1
Catania, premettendo di svolgere attività imprenditoriale di commercio di generi alimentari e che del compendio aziendale facesse pure parte capannone di sua proprietà - sito in BI, c.da Trigona-Rinazze - che nel corso del 2019 era stato depredato da ignoti ladri per tre volte, rispettivamente addì 17.02.2019, addì
18.06.2019 ed addì 7.11.2019, come pure emergente dalle denunce di reato che aveva ogni volta presentato presso l'Arma di BI.
Ciò premesso, allegava di aver provvisto detto capannone di garanzia assicurativa avendo, infatti, acceso il 28.3.2019 presso la polizza, Controparte_1
denominata “Dinamica Plus commercio”, n. 109136059 valida dal 29.03.2019 al
28.03.2020, i cui premi aveva regolarmente corrisposto.
E poiché detta compagnia assicurativa – nonostante, in seguito alla denuncia dei sinistri, avesse in data 16.01.2020 proceduto a mezzo di proprio fiduciario (l'ing.
) a sopralluogo e stima dei danni ed avesse poi provveduto, addì Persona_1
9.6.2021, a compiere accertamento conservativo del danno per € 5.000,00 – si era, tuttavia, infine rifiutata di erogare alcun indennizzo, chiedeva pertanto esso Pt_1
che la stessa fosse condannata “al pagamento della Controparte_1
complessiva somma di € 16.685,62 o della maggior somma che risulterà dalle evidenze del giudizio e dalle prove esibende, nei limiti dello scaglione previsto per legge e cioè € 26.000,00”.
§§§
Costituitasi in contraddittorio la eccepiva, in limine Controparte_1
litis, la prescrizione della pretesa risarcitoria azionata dal Pt_1
Nel merito, obiettava:
- anzitutto, che il primo sinistro del 17.2.2019 si fosse registrato prima che fosse accesa la polizza anzidetta,
- che ai sensi dell'art. 1892 c.c. nulla dovesse pagare al neppure in Pt_1
relazione agli ulteriori due sinistri: infatti, “il sig. sottoscriveva la Pt_1
polizza in oggetto in data 28.03.2019, e nell'occasione nulla dichiarava alla Compagnia in merito al primo episodio di furto subito nel capannone assicurato. Se ne deduce, quindi, che all'atto di sottoscrivere la polizza il sottaceva oculatamente una circostanza in grado di incidere sulla Pt_1
conclusione del contratto. La reticenza dell'Assicurato rileva ai sensi dell'art. 1892 c.c., a mente del quale “Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni, se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave”. È di tutta evidenza che, se la Compagnia avesse saputo che il capannone assicurato era stato già oggetto di un furto di poco precedente, non avrebbe evidentemente concluso il contratto, ovvero l'avrebbe fatto a condizioni sicuramente diverse. La reticenza è tanto più grave se si considera che il fatto sottaciuto coincide proprio con la tipologia di rischio assicurato e, pertanto, assume particolare rilevanza nella valutazione di convenienza del contratto”,
- in subordine, che dovesse trovare applicazione quantomeno il disposto dell'art. 1893 c.c. e che, pertanto, l'indennizzo altrimenti dovuto andasse ridotto in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Sotto diverso profilo, eccepiva inoltre la resistente compagnia che nessuna reale prova fosse stata offerta del reale accadimento dei furti denunciati, “atteso che le sole querele ex adverso prodotte non si appalesano prova sufficiente. Infatti, è principio pacifico che il giudice non possa trarre dalla sola denuncia elementi di convincimento ai fini della ricostruzione storica della vicenda, talché “utilizzarne il contenuto come "prova" è illegittimo e costituisce violazione della legge processuale” (in tal senso, Cass. pen. 41193/2012)”.
In subordine, si eccepiva l'eccessività del quantum preteso da controparte tenendosi in conto, per un verso, “l'art. 69 delle C.G.A. (che onera l di “fornire Parte_2
dimostrazione dei danni subiti predisponendo un elenco dettagliato con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la eventuale riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a), nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai
Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle merci, deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione””) e, per altro verso, i limiti di risarcimento previsti in polizza per le singole voci di danno.
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Venuti in udienza, essendo la causa definibile per tabulas il giudice designato rimetteva prontamente le parti ad altra udienza per la decisione della causa.
E con ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del 5.3.2024 (cron. 3077/2024) rigettava la domanda di indennizzo del dopo aver osservato, con valenza troncante, che Pt_1
“Nel caso in esame il ricorrente avrebbe dovuto fornire, ma non lo ha fatto, la prova della verificazione del furto posto a fondamento della domanda di adempimento del contratto di assicurazione e oggetto di contestazione da parte resistente. Occorre evidenziare che, secondo la prospettazione dell'assicurato, tale onere probatorio dovrebbe ritenersi assolto sulla scorta dei documenti versati in atti e, precisamente, delle copie delle denunce di furto presentate presso la Stazione dei Carabinieri di
BI e di alcune fatture e preventivi attinenti ad alcuni interventi di riparazione eseguiti nel capannone. Si osserva che la denuncia di furto costituisce una dichiarazione unilaterale resa dalla stessa parte interessata ad ottenere l'indennizzo e pertanto, in assenza di ulteriori elementi, non può costituire prova dell'avvenuto furto. La denuncia può costituire uno degli elementi valutabili dal giudice unitamente a tutte le altre risultanze processuali. Ritiene questo giudicante che l'attore non abbia fornito la prova, di cui era onerato, del fatto costitutivo del diritto all'indennizzo assicurativo, ossia la verificazione del furto e dell'ammontare dei danni eventualmente subiti per la sottrazione del materiale e per i danneggiamenti alla struttura essendosi limitato a produrre le copie delle tre denunce di furto - la prima, tra l'altro, attinente ad un furto che si sarebbe verificato antecedentemente alla stipula della polizza assicurativa - e le copie di alcuni preventivi e fatture relative ad interventi di riparazione eseguiti nel capannone. Nulla ha prodotto relativamente ai beni che ha sostenuto siano stati sottratti dal capannone da ignoti ladri”.
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Avverso quanto così statuito in prime cure di giudizio interponeva Parte_1
appello con citazione tempestivamente notificata il 4.4.2024.
Denunciando che fosse “di palmare evidenza l'abbaglio in cui è incorso il decidente, che ritiene non provato il danno per cui si è agito in primo grado: ma la compagnia non ha mai contestato l'an, non ha bensì liquidato il sinistro ma ha compiuto tutte le attività propedeutiche tese al risarcimento del danno, inviando un proprio perito a visionare i luoghi. Proprio nel verbale di sopralluogo dell'ing. , riferito al Per_1
furto del 7.11.2019, lo stesso perito dichiara di aver ispezionato l'area antistante il fabbricato e rileva danni alle serrature delle ante esterne a protezione degli accessi ai locali (cfr. verbale di sopralluogo del 16.01.2020 in atti). A seguito di tale attività istruttoria la compagnia ha predisposto un atto di accertamento conservativo del danno seppur parziale. Tale atto come è del tutto lapalissiano costituisce un riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. che dispensa colui a favore del quale è fatto dall'onere di provare il rapporto fondamentale (v. ex multis Cass. Civile n.
26334 del 20.12.2016). L'ordinanza impugnata non contiene poi una sola parola sulla richiesta formulata dallo scrivente in primo grado di esibizione, su ordine del giudice ex art. 210 c.p.c., delle perizie redatte dall'ing. per la Compagnia Per_1
dopo i sopralluoghi effettuati. Sul punto il decidente ha omesso del tutto di argomentare, né nel corso della causa aveva provveduto sulla richiesta istruttoria;
di talchè l'ordinanza appellata è viziata in maniera irreparabile giacchè il Supremo Collegio ha più volte ribadito (Cfr. Cass. Civile ord. n. 28102 del 27/9/2022) che “… la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se il giudice pone a fondamento della propria decisione l'inosservanza dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c., benchè la parte abbia offerto di adempierlo”.
Inoltre – si lamentava ulteriormente - “il decidente non ha ritenuto di considerare come probanti i preventivi forniti dall'odierno appellante né tantomeno le denunce versate in atti, raccolte dai CC di BI;
è evidente l'errore compiuto dal giudice di prime cure perché tali prove acquistano pregnanza perché concordanti e anche dal punto di vista logico non si capisce perché un cittadino debba rischiare dichiarando il falso ai pubblici ufficiali che raccolgono la denuncia, laddove il fatto non si sia verificato”.
A fugare ogni dubbio esso appellante, “a mente della pronuncia della Suprema Corte sulla possibilità di fornire nuove prove in appello quando sono indispensabili (Cass.
Civile sez. VI ord. n. 37220 del 29.11.2021), deposita in questa sede foto e video (all.
1 fascicolo d'appello) che provano in maniera incontrovertibile che si è verificato il sinistro”.
E per quanto così riassunto concludeva chiedendo alla Corte adita – Parte_1
previa acquisizione, dietro ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., di dette perizie del fiduciario della appellata compagnia assicurativa – che la sua domanda di indennizzo, già disattesa dal Tribunale, fosse infine accolta.
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Costituitasi in seconda istanza, la contestava Controparte_1
l'appello del che chiedeva infine che fosse rigettato. Pt_1
In particolare replicando: che “controparte rivendica l'efficacia ricognitiva dell'accertamento conservativo predisposto dalla Compagnia in fase istruttoria: ma l'atto conservativo non è che una valutazione ipotetica del danno, che prescinde dall'accertamento degli obblighi contrattuali. In tal senso, quindi, è pacifico che l'accertamento non possa assurgere a riconoscimento del debito (ex multis, Cass. Civ. Ordinanza del 05-02-2021). Per essere più chiari, l'accertamento conservativo del danno non può assurgere – nemmeno indirettamente – a riconoscimento di un debito, risolvendosi in una valutazione ipotetica comunque condizionata all'accertata operatività della polizza e al buon esito dell'istruttoria. Piuttosto, la predetta scrittura altro non è che un accertamento diretto a concordare in modo "conservativo" l'ammontare complessivo del danno, con il solo fine di determinare, in modo vincolante tra le parti, l'entità del danno indennizzabile, restando da stabilirsi se ed in quale misura sussistesse il diritto dell'assicurato, sotto riserva di eventuali eccezioni al risarcimento sollevate dalla società assicuratrice in relazione alle condizioni contrattuali”, che “Nel dichiarato tentativo di ovviare alle evidenziate lacune probatorie l'appellante produce per la prima volta in questa sede le foto e i video dei luoghi, assumendone l'assoluta indispensabilità ai fini della decisione. Ebbene, la produzione è clamorosamente inammissibile ai sensi del novellato articolo 345 c.p.c, applicabile ratione temporis”, che “In ultimo, la difesa del contesta la mancata ammissione dell'ordine di Pt_1
esibizione ex art. 210 c.p.c. chiesto in relazione alla perizia dell'ing. durante Per_1
l'istruzione del sinistro. Nemmeno questa doglianza ha fondamento atteso che l'odierno appellante non può aggirare l'incombente probatorio strumentalizzando l'ordine di esibizione a scopo meramente esplorativo. Ciò è tanto più vero nella fattispecie, considerato che la controparte avrebbe potuto chiedere l'ostensione del documento direttamente alla Compagnia, ed invece nulla ha fatto in tal senso. Anche secondo gli la discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare Parte_3
alla parte o ad un terzo l'esibizione di un documento sufficientemente individuato - non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori - rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e
210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., “ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa” (Cass. civ. n. 38062/2021). Nella specie, è fin troppo evidente che la parte avrebbe potuto procurarsi autonomamente la perizia del fiduciario, mentre nulla ha fatto a tale scopo (salvo, poi, domandarne l'esibizione sub judice)”.
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Venuti all'udienza già fissata direttamente, ex art. 349bis c.p.c., innanzi al collegio la
Corte, in esito alla trattazione della causa, con ordinanza del 30.9.2024 rigettava la formulata istanza di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata.
Indi rinviando le parti ad udienza di discussione finale ex artt. 350bis e 281sexies
c.p.c.
Udienza tolta la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza ai sensi del nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
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Posto il superiore riassunto dei fatti di causa e dello svolgimento del giudizio, mette previamente conto di dare atto che (al di là della inammissibilità comunque correttamente eccepita, al riguardo, dalla compagnia appellata ai sensi dell'art. 345
c.p.c. nel testo cui fare ratione temporis riferimento: e che avrebbe, pertanto, dovuto sanzionarsi) non v'è traccia nel fascicolo telematico di causa delle foto e dei video anzidetti che il sostiene di aver accluso, quale allegato 1), alla propria Pt_1
citazione introduttiva del giudizio di secondo grado.
In ordine poi all'ordine di esibizione oggetto della reiterata istanza del ex art. Pt_1
210 c.p.c., non coglie bensì nel segno quanto al riguardo fatto valere da parte appellata – stante, in materia di assicurazione contro i danni, la mancata previsione nel diritto positivo di un diritto di accesso analogo a quello previsto, in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, dall'art. 146 del T.U. 209/2005: ciò nondimeno, l'istanza ridetta appare realmente inammissibile a mente dell'indirizzo interpretativo, costituente jus receptum, secondo cui può essere adottato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. soltanto se sia certa l'esistenza del documento di cui si chieda l'acquisizione e se, in simil guisa, l'ordine medesimo non riveli finalità meramente esplorative (conf. ex pluribus Cass. 27412/2021). E che la compagnia appellata, oltre che all'accertamento conservativo suddetto e sul quale dovrà tornarsi, abbia provveduto – in seguito alla denuncia di sinistro a suo tempo inoltrata dal - ad ulteriori analoghe attività di Pt_1
accertamento non è stato, invero, neppure allegato;
né, d'altro canto, alcunchè consente di ipotizzarlo.
Al netto di quanto così rimane in disparte, ritiene di seguito la Corte che la lapidaria asserzione del primo giudice che negava al alcun indennizzo poiché “Nel caso Pt_1
in esame il ricorrente avrebbe dovuto fornire, ma non lo ha fatto, la prova della verificazione del furto posto a fondamento della domanda di adempimento del contratto di assicurazione e oggetto di contestazione da parte resistente” non possa essere mantenuta ferma in relazione, se non altro, al sinistro in seguito al quale fiduciario della odierna appellata procedeva a detto sopralluogo del 16.01.2020 e, a seguire, a detto accertamento conservativo del danno del 9.6.2021. Anche la giurisprudenza di legittimità invocata dalla appellata (Cass. 12880/2003; in seguito confermata da Cass. 21881/2004 e Cass. 19998/2011) riconosce, infatti, che “In tema di assicurazione contro i danni, quando in virtù di espressa convenzione le parti stabiliscono che si possa procedere al cd. accordo conservativo in ordine all'accertamento dell'entità del danno dell'assicurato, un siffatto accordo non realizza una transazione e non preclude eventuali contestazioni fra le parti stesse circa le conseguenze, sul diritto all'indennizzo, di eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti secondo la disciplina degli artt. 1892 e 1893 cod. civ.”: e tuttavia, lo stesso accordo “ha la funzione di fissare un elemento di integrazione dell'eventuale transazione non ancora perfezionata (ovvero di determinare definitivamente il
"quantum" del danno complessivamente indennizzabile, salvo a stabilire se, ed in quale misura, sussista il diritto dell'assicurato) con effetti obbligatori tra le parti”.
Ciò che vale quando dire che l'assicuratore che addivenga ad un accertamento, in contraddittorio, dell'entità del danno dell'assicurato - quale quello cui nella specie si dava luogo in quel 9.6.2021 – venga con ciò a riconoscere, anzitutto, il reale accadimento del sinistro: restando a tal punto da prendere posizione soltanto sull'operatività della polizza ovvero, ed in particolare, sulla sussistenza, o non, di dichiarazioni inesatte o reticenti agli eventuali effetti di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c.
Nel caso in esame, come s'è visto, la ha ritenuto di poter Controparte_1
opporre al di non aver costui dichiarato, all'atto in cui addì 28.3.2019 Pt_1
accendeva la polizza de qua, che soltanto un mese prima (vale a dire il 17.2.2019) il suo capannone nelle campagne di BI fosse stato già visitato da ignoti ladri.
Al riguardo ritiene la Corte – dopo aver dato atto che mai il ha negato di non Pt_1
avere dunque dichiarato che il capannone che andava a provvedere di copertura assicurativa avesse, in tempi recenti, già patito un furto - che l'assunto secondo cui
(come si ripete) “È di tutta evidenza che, se la Compagnia avesse saputo che il capannone assicurato era stato già oggetto di un furto di poco precedente, non avrebbe evidentemente concluso il contratto, ovvero l'avrebbe fatto a condizioni sicuramente diverse. La reticenza è tanto più grave se si considera che il fatto sottaciuto coincide proprio con la tipologia di rischio assicurato e, pertanto, assume particolare rilevanza nella valutazione di convenienza del contratto” non sia revocabile in dubbio: in termini, ha affermato la Suprema Corte che “Nel caso di un'assicurazione contro il furto e l'incendio, ove sia taciuta una circostanza la quale sia, in via di normalità, idonea a dare luogo ad una maggiore probabilità del verificarsi dell'evento dannoso assicurato ed a produrre un'alterazione della rappresentazione del rischio reale rispetto a quello desumibile dalle dichiarazioni dell'assicurato, non può escludersi il ricorrere della causa di annullamento prevista dall'art. 1892 c.c.” (Cass. 6147/92).
E poiché va pertanto fatta applicazione dell'art. 1892 c.c., rimane da dire che prevede bensì il secondo comma della disposizione codicistica che “L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione”: decadenza che, tuttavia, se non eccepita dalla parte (e nulla sul punto mai eccepiva l'appellante) non può ex art. 2969 c.c. essere rilevata d'ufficio. Di talchè rimane nella specie persistentemente applicabile il terzo comma della stessa disposizione codicistica secondo cui “Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata”.
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Conclusivamente, per tutto quanto sopra pur concisamente osservato e ritenuto l'appello proposto da deve essere dunque rigettato. Le spese vanno Parte_1
fatte seguire alla soccombenza, e si liquidano - sulla base dei parametri ex D.M.
147/2022 (al cui scaglione di valore compreso tra gli importi di € 5.200,01 ed €
26.000,00 deve, stante il valore della causa, farsi riferimento), e valutati l'importanza, la natura e la difficoltà della controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività prestata – nel complessivo importo (cui si perviene – fatta applicazione dei valori medi tranne che, in assenza di alcuna attività istruttoria, per le fasi di trattazione ed istruzione nonché di decisione - sommando € 1.134,00 x fase studio + €
921,00 x per fase introduttiva + € 921,50 x fase di trattazione + € 955,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
Deve, inoltre, darsi atto della sussistenza a carico del dell'obbligo di Pt_1
versamento di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza ex art. 702ter c.p.c. del Tribunale di Catania del 5.3.2024, cron. 3077, proposto con citazione del 4.4.2024 da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
– così provvede:
[...]
- rigetta l'appello,
- condanna al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano Parte_1
in complessivi € 3.932,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge,
- dà atto della sussistenza a carico di dell'obbligo di versamento Parte_1
di cui all'art. 13, comma 1quater, T.U. 115/2002. Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 20.XI.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)