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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/02/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. PU 170-1/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giuliana Filippello Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice rel.
Dott. Andrea Marani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la liquidazione giudiziale N.R.G. PU 170-1/2024 promosso dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale;
nei confronti di
(C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in VIA TIZIANO 11 ANCONA, n. REA: AN - 199415 letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio.
La Procura della Repubblica in sede, con il ricorso introduttivo ha evidenziato e documentato la sussistenza dei presupposti di legge necessari ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale.
In particolare, nel ricorso è stato evidenziato come già nel contratto di affitto di azienda stipulato con la società (rappresentata da Parte_1 Persona_1 consigliere della società ) fosse stata indicata la impossibilità di Controparte_1 prosecuzione diretta dell'attività aziendale attesa la situazione di squilibrio economico e finanziario, ciò nell'ottica di preservare l'integrità del patrimonio nelle more della nomina dei liquidatori. Sotto diverso profilo risulta come la società resistente sia debitrice, per ruoli
Pagina 1 definitivamente accertati, dell'Agenzia delle Entrate per un importo di € 3.000.000 circa, circostanza che evidenzia l'impossibilità della società di fare fronte alle obbligazioni assunte mediante la liquidazione volontaria, come ulteriormente evidenziabile dalle perdite di esercizio inerenti le tre annualità anteriori al 2023.
La società resistente costituendosi ha chiesto il rigetto del ricorso valorizzando la buona fede tenuta dagli amministratori, ora liquidatori della società, nella gestione di detta fase, nonché precisando come la messa in liquidazione volontaria potrebbe essere idonea ad inibire l'apertura della liquidazione giudiziale.
Ritiene il Tribunale come le argomentazioni della resistente siano del tutto irrilevanti ai fini dell'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale atteso che, fermo il principio di possibile coesistenza delle procedure di liquidazione volontaria prima e giudiziale poi, nella specie emerge lo stato di insolvenza della società
[...]
, dal che discende la manifesta incapacità della società di soddisfare i Controparte_1 creditori, presupposto che consente al Tribunale di dichiarare la liquidazione giudiziale.
Nella specie, peraltro, l'estrema ratio della procedura liquidatoria è ulteriormente giustificata dalla mancata omologazione del concordato semplificato liquidatorio ex art. 25 sexies CCII da parte dell'intestato Tribunale, oggetto di conferma anche in sede di reclamo da parte della Corte d'Appello.
Nel merito, il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCI, atteso il superamento dei limiti di cui all'articolo all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII come evincibile dai bilanci di esercizio dal 2020 al 2023.
La società versa, peraltro, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere con liquidazione dell'attivo alle obbligazioni assunte, come desumibile dalla mancata soddisfazione dei creditori e dal sostanziale stallo nella gestione dell'iter liquidatorio volontario.
Le risultanze documentali in atti consentono di attestare il superamento di cui all'art. 49, comma 5, CCII.
Alla luce delle suesposte considerazioni ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1
VIA TIZIANO 11 ANCONA, n. REA: AN - 199415
Pagina 2 NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale la Dott.ssa
Mantovani Maria Letizia
NOMINA curatore Avv. LUCA RICOTTILLI il cui nominativo è stato individuato attingendo dall'Albo nazionale istituito dal Ministero della Giustizia e all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA il curatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
FISSA per il giorno, 27/05/2025, ore 10:30 l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine sino a trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, unitamente alla documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
Pagina 3 AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa qualora presenti;
ORDINA la pubblicazione per estratto della presente sentenza, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 13/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani dott.ssa Giuliana Filippello
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II Civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giuliana Filippello Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice rel.
Dott. Andrea Marani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per la liquidazione giudiziale N.R.G. PU 170-1/2024 promosso dalla
Procura della Repubblica presso il Tribunale;
nei confronti di
(C.F.: ), in persona del suo legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con sede in VIA TIZIANO 11 ANCONA, n. REA: AN - 199415 letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio.
La Procura della Repubblica in sede, con il ricorso introduttivo ha evidenziato e documentato la sussistenza dei presupposti di legge necessari ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale.
In particolare, nel ricorso è stato evidenziato come già nel contratto di affitto di azienda stipulato con la società (rappresentata da Parte_1 Persona_1 consigliere della società ) fosse stata indicata la impossibilità di Controparte_1 prosecuzione diretta dell'attività aziendale attesa la situazione di squilibrio economico e finanziario, ciò nell'ottica di preservare l'integrità del patrimonio nelle more della nomina dei liquidatori. Sotto diverso profilo risulta come la società resistente sia debitrice, per ruoli
Pagina 1 definitivamente accertati, dell'Agenzia delle Entrate per un importo di € 3.000.000 circa, circostanza che evidenzia l'impossibilità della società di fare fronte alle obbligazioni assunte mediante la liquidazione volontaria, come ulteriormente evidenziabile dalle perdite di esercizio inerenti le tre annualità anteriori al 2023.
La società resistente costituendosi ha chiesto il rigetto del ricorso valorizzando la buona fede tenuta dagli amministratori, ora liquidatori della società, nella gestione di detta fase, nonché precisando come la messa in liquidazione volontaria potrebbe essere idonea ad inibire l'apertura della liquidazione giudiziale.
Ritiene il Tribunale come le argomentazioni della resistente siano del tutto irrilevanti ai fini dell'accertamento dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale atteso che, fermo il principio di possibile coesistenza delle procedure di liquidazione volontaria prima e giudiziale poi, nella specie emerge lo stato di insolvenza della società
[...]
, dal che discende la manifesta incapacità della società di soddisfare i Controparte_1 creditori, presupposto che consente al Tribunale di dichiarare la liquidazione giudiziale.
Nella specie, peraltro, l'estrema ratio della procedura liquidatoria è ulteriormente giustificata dalla mancata omologazione del concordato semplificato liquidatorio ex art. 25 sexies CCII da parte dell'intestato Tribunale, oggetto di conferma anche in sede di reclamo da parte della Corte d'Appello.
Nel merito, il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e
121 CCI, atteso il superamento dei limiti di cui all'articolo all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII come evincibile dai bilanci di esercizio dal 2020 al 2023.
La società versa, peraltro, in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere con liquidazione dell'attivo alle obbligazioni assunte, come desumibile dalla mancata soddisfazione dei creditori e dal sostanziale stallo nella gestione dell'iter liquidatorio volontario.
Le risultanze documentali in atti consentono di attestare il superamento di cui all'art. 49, comma 5, CCII.
Alla luce delle suesposte considerazioni ricorrono i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
(C.F.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_1
VIA TIZIANO 11 ANCONA, n. REA: AN - 199415
Pagina 2 NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione giudiziale la Dott.ssa
Mantovani Maria Letizia
NOMINA curatore Avv. LUCA RICOTTILLI il cui nominativo è stato individuato attingendo dall'Albo nazionale istituito dal Ministero della Giustizia e all'esito della verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 358 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155- sexies disp. att. c.p.c.:
1. ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2. ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3. ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4. ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5. ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
AUTORIZZA il curatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
FISSA per il giorno, 27/05/2025, ore 10:30 l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo che avrà luogo innanzi al giudice delegato;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore termine sino a trenta giorni prima della suddetta udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione, unitamente alla documentazione allegata, con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
Pagina 3 AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI;
SEGNALA al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore, al Pubblico Ministero e ai richiedenti la liquidazione giudiziale dell'impresa qualora presenti;
ORDINA la pubblicazione per estratto della presente sentenza, a cura della cancelleria, nel Registro delle Imprese, ai sensi degli artt. 45 e 49 comma 4 CCII;
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 13/02/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani dott.ssa Giuliana Filippello
Pagina 4