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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 14/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Gop Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 2993/2022 R.G., promossa da:
, C.F. , nato a [...] l'[...], TE C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Coccia, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione del 2 novembre 2021, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Norcia, Via delle Cascine n. 1;
ATTORE
Contro
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede provvisoria in Norcia, Viale Controparte_1
XX Settembre e c.f. , e per il Controparte_2 P.IVA_1
suo organo straordinario il Sindaco del , C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del pro tempore, rappresentati e difesi per legge dalla Controparte_3
Avvocatura dello Stato di Perugia, presso i cui uffici ope legis è domiciliato in Perugia, Via degli
Offici n. 14;
CONVENUTO
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il 15 novembre 2021 conveniva in TE giudizio il e perché, accertata e dichiarata l'esistenza del diritto, in qualità di Controparte_1 soggetto richiedente il contributo di di cui all'art. 3 OCDPC 388/2016 per Controparte_4
sé e per la propria famiglia a far data dal 24 agosto 2016e sino al ripristino della agibilità dell'immobile di Via Germania n. 4 e/o al termine dello stato di emergenza, adottando ogni provvedimento opportuno, privando di ogni effetto la determinazione dirigenziale dei Servizi
del n. 84 del 26 febbraio 2021 con la quale era Controparte_5 Controparte_1 stato richiesto il rimborso della somma di € 6.054,86 oltre interessi per mancanza dei presupposti.
Chiedeva che in via subordinata venisse accertato e dichiarato che nulla è dovuto dall'attore al a titolo di restituzione CAS erogato per i motivi evidenziati. Controparte_1 Deduceva a sostegno delle proprie ragioni di avere citato in giudizio il dinanzi il Controparte_1
Tribunale di Spoleto che si era dichiarato incompetente territorialmente.
Riassumeva quindi il procedimento innanzi l'intestato Tribunale, competente territorialmente, ed invitava la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il suo organo straordinario Sindaco del
[...]
a costituirsi in giudizio. CP_1
La parte attrice a sostegno delle proprie ragioni deduceva di essere di origine campana, di essersi sposato con residente in [...]e di avere stabilito la propria residenza e quella del Controparte_6
nucleo familiare in Norcia, Via Germania n.
4. Deduce di avere acquistato l'immobile dopo avere acceso un mutuo fondiario.
Riferiva che il 9 dicembre 2005 era nato a [...] il primo figlio non essendoci più a Norcia il punto nascite e il 13 agosto 2011 il secondogenito.
Riferiva che in detto periodo la famiglia restava a Norcia potendo contare nell'aiuto della famiglia della moglie. Riferiva che il figlio maggiore nel 2010 iniziava a frequentare la scuola Per_1 dell'obbligo a Norcia ed ivi rimaneva fino al 2012.
Asseriva che successivamente negli anni 2013/2014 l'attore venne ingaggiato dalla squadra di Serie
C2 del Castel Rigone Calcio in provincia di Perugia così che la distanza dalla famiglia lo induceva a prendere in locazione un appartamento a Perugia per poter trascorre più tempo con i familiari che ivi si trasferivano.
Riferiva che per le stagioni successive 2014/2015 e 2015/2016 cessata l'attività di calciatore venne ingaggiato da una società di calcio indiana, dove entrava a far parte dello staff tecnico quale preparatore dei portieri con impegno limitato al periodo agosto-dicembre. Riferiva di avere mantenuto l'appartamento di Perugia ove il figlio si appoggiava dovendo completare il percorso scolastico.
Riferiva che la famiglia pur trascorrendo dei giorni della settimana a Perugia la maggior parte del tempo la trascorreva a Norcia, così come nei periodi in cui non era all'estero e TE
sicuramente dal venerdì al lunedì e il periodo da maggio a settembre, oltre ai periodi di chiusura della scuola.
Riferisce che in data 24 agosto 2016 quando Norcia è stata colpita dal terremoto si trovava con la propria famiglia a Norcia all'interno dell'immobile di Via Germania. Immobile che ha subito gravi danni tanto che è stato dichiarato inagibile.
Riferiva di avere presentato la domanda per ottenere il CAS e dopo la corresponsione della provvidenza con diversi mandati di pagamento il interrompeva ogni versamento Controparte_1
comunicando il 20 settembre 2018 che erano sorti dubbi sulla effettiva dimora del nucleo familiare presso l'abitazione di Norcia Via Germania n. 4 al momento del sisma. Riferiva di essersi attivato per dare la prova che l'abitazione di Via Germania fosse la reale abitazione della famiglia senza ottenere alcunché tanto che con determinazione n. 84 del 26 febbraio 2021 veniva revocata l'erogazione del contributo e l'attore veniva invitato a restituire la somma di € 6.128,43 comprensiva di interessi.
Deduceva di avere contestato la determinazione del Controparte_1
ritiene di possedere i requisiti per il riconoscimento del CAS essendo stato reso TE inagibile dal sisma l'immobile dove vive con il nucleo familiare. A tale ultimo proposito riferisce che alla data del terremoto l'abitazione suddetta costituisce l'abitazione principale stabile e continuativa di tutta la famiglia. A suffragio di ciò riferisce che la moglie è residente in [...]dalla nascita così come i loro figli, mentre l'attore stava lontano dalla famiglia per dei periodi a causa del suo lavoro.
Ritiene che la stessa Polizia Municipale abbia confermato che la famiglia dell'attore ha la dimora abituale in Norcia. Deduce che di dette circostanze il non ha tenuto conto non Controparte_1
avendo espletato una adeguata istruttoria.
Insisteva nelle proprie conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano ritualmente le parti convenute le quali concludevano per l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande attoree.
I convenuti premettevano che il contributo per l'autonoma sistemazione è stato previsto dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388/2016, quale forma di assistenza per i soggetti che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione principale a causa del sisma del 2016. Riferivano che detta ordinanza stabilisce i requisiti per la percezione del contributo di autonoma sistemazione, inteso come“misura eccezionale finalizzata a fronteggiare le prime necessità alloggiative della popolazione colpita dal sisma durante lo stato di emergenza”. Evidenziavano che nell'individuare i soggetti incaricati della gestione del CAS, l'ordinanza 388/2016, in primo luogo indica quali
“soggetti attuatori” i “Presidenti delle Regioni, i Prefetti, i sindaci dei comuni interessati dall'evento sismico autorizzati ad avvalersi per l'espletamento dei loro compiti “delle rispettive strutture organizzative”. Rilevavano anche che la suddetta ordinanza demanda ai Comuni interessati
“l'istruttoria e la gestione delle attività volte all'assegnazione del CAS ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte”.
A dire dei convenuti, quindi, deve ritenersi che gli atti di gestione del CAS, adottati dai Comuni interessati, siano atti riferibili allo Stato. La revoca, quindi, promana da un organo straordinario dello
Stato ed è dunque riferibile non al ma all'Amministrazione Statale e segnatamente alla CP_1
Presidenza del Consiglio dei Ministeri quale vertice del sistema di protezione civile in cui, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza a norma dell'art. 5 legge 225/1992, il Sindaco è inserito quale soggetto attuatore e dunque organo straordinario dello Stato.
Deduceva poi che l'ordinanza in questione prevede espressamente i requisiti necessari per l'ottenimento del CAS che sono: l'abitazione del nucleo familiare del richiedente, risulti distrutta in tutto o in parte ovvero sia oggetto di provvedimento di sgombero da parte delle competenti autorità;
l'abitazione deve essere per il richiedente principale, ossia deve avere un ruolo prevalente su altre eventuali abitazioni e la permanenza nella stessa deve essere abituale, ossia consueta e non saltuaria o occasionale e continuativa, ossia stabile e duratura nel tempo.
Quanto alla eccezione di difetto di istruttoria e di motivazione sostenevano che ila documentazione integrativa depositata dall'attore non è idonea a dimostrare il possesso del requisito della principale, abituale e continuativa dimora alla data del sisma presso l'abitazione dichiarata, ma al contrario detta documentazione dimostrerebbe la legittimità del provvedimento assunto dall'Ente, stante la mancata stabile residenza nella abitazione di Norcia in Via Germania.
In merito al difetto di istruttoria riferiscono di avere dato la possibilità con l'integrazione della documentazione di fornire ulteriore documentazione che dimostri la sussistenza dei requisiti richiesti.
In via riconvenzionale la parte convenuta ha chiesto la condanna di alla TE restituzione della somma di € 6.128,43 percepita a titolo di CAS non sussistendo il requisito essenziale della dimora principale abituale e continuativa nel Comune di Norcia alla data del sisma del 2016.
Eccepivano poi il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale in quanto ai sensi dell'art. 133 CPA spettano alla giurisdizione esclusiva del G.A.“le controversie aventi ad oggetto le ordinanze ed i provvedimenti adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5 comma 1 legge 225/1992”. Essendo stato contestato un atto adottato dal Sindaco, quale organo straordinario dello Stato, è operativa l'ipotesi di giurisdizione del G.A. a norma dell'articolo sopra detto. Deduce che anche sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva la giurisdizione è di spettanza del G.A. per la configurabilità della situazione soggettiva dell'attore quale interesse legittimo.
Nel merito evidenziavano inoltre che la domanda attorea è infondata in quanto contrariamente a quanto affermato dall'attore è la stessa ordinanza 388/16 che individua il presupposto per l'ottenimento del contributo postulando una verifica in sede istruttoria da parte del senza CP_1 alcun margine di discrezionalità. Evidenziavano che nel caso di specie l'ordinanza 388/22016 in quanto atto amministrativo ha carattere generale che, come tale, ha il valore di predeterminazione dei criteri promananti dalla stessa autorità amministrativa.
Alla prima udienza del 16 novembre 2022 la causa veniva trattenuta in riserva sulla eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione previa concessione di termini per note.
Con provvedimento del 13 dicembre 2022 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto co cpc, ritenuto che l'eccezione potesse essere decisa unitamente al merito. La causa veniva rinviata all'udienza del 3 maggio 2023 per la discussione sulle richieste istruttorie. A detta udienza la causa veniva trattenuta in riserva sulle richieste istruttorie. Con provvedimento del 30 maggio 2023 venivano ammesse le prove richieste dalle parti e veniva fissata l'udienza del 24 gennaio 2024 per il loro espletamento.
Esperita tutta l'attività istruttoria veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'11 settembre 2024. A detta udienza le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie e repliche conclusionali.
Motivi della decisione
La domanda proposta dall'attore non è fondata e deve essere rigettata.
Sulla eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice
Amministrativo.
Detta eccezione va disattesa in quanto il riparto tra la giurisdizione del giudice ordinario e di quello amministrativo è retto dagli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione e in applicazione di dette norme le cause che hanno ad oggetto diritti soggettivi sono devolute al giudice ordinario, mentre quelle che hanno ad oggetto interessi legittimi vanno proposte innanzi al giudice amministrativo, salvo che non rientrino nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Nel caso di specie si è in presenza di una causa relativa al riconoscimento di diritti soggettivi avendo ad oggetto il diritto al contributo di autonoma sistemazione per le popolazioni interessate dal sisma del 2016.
Per quanto sin qui brevemente detto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Passando al merito deve evidenziarsi che il creditore che agisce per accertare l'inadempimento altrui
è tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione, dovendo solo allegare l'inadempimento del debitore che invece dovrà fornire la prova del fatto estintivo costituito dall'adempimento. Nel caso di specie ha chiesto di accertare il diritto al TE versamento del residuo contributo di autonoma sistemazione all'attore e conseguentemente di dichiarare la nullità e/o annullabilità della determinazione emessa dal
[...]
n. 84 del 26, febbraio 2021. Controparte_7
Deve quindi verificarsi se ha fornito la prova del presupposto per il TE
riconoscimento del diritto da individuarsi nella circostanza di avere dimorato continuamente nel
Comune di Norcia al momento del verificarsi del terremoto.
La nozione di abitualità e continuità della dimora impone di stabilire, verificando, se gli allontanamenti dalla abitazione siano stati idonei ad interrompere o a escludere l'abitualità, la stabilità
e la continuità della abitazione. In tale contesto va evidenziato che le risultanze anagrafiche relative alla residenza di e dei suoi familiari nel Comune di Norcia non sono sufficienti a TE
dimostrare il possesso, al momento del verificarsi degli eventi, del requisito in questione che richiede una valutazione in concreto. Diversamente la norma che riconosce il contributo suddetto avrebbe subordinato il riconoscimento al possesso della residenza anagrafica.
Seppure dalla documentazione anagrafica prodotta dall'attore risulta che il nucleo familiare la residenza nell'immobile di Norcia Via Germania e sebbene abbia depositato al momento della costituzione in giudizio alcune fatture delle utenze intestate alla moglie relative a periodi precedenti al sisma e qualche bolletta relativa a periodi successivi deve ritenersi con ragionevole certezza che al momento del sisma del 2016 il nucleo familiare non dimorasse abitualmente e continuativamente sui luoghi.
Al riguardo debbono essere considerate non solo le bollette delle utenze domestiche che portano tutte importi irrisori, ma anche la documentazione prodotta dalla parte convenuta e segnatamente quella attestante che i figli dell'attore non sono iscritti presso l'istituto omnicomprensivo di Norcia. Da detta documentazione risulta che il figlio maggiore dell'attore, , è stato iscritto negli anni Persona_2
2010/2011 e 2011/2012, mentre il figlio Minore non è mai stato iscritto presso detto Persona_3
istituto.
Sulla base di detta documentazione non può ragionevolmente ritenersi che il nucleo familiare fosse dimorante stabilmente al momento del sisma del 2016 nella abitazione di Via Germania resa inagibile a seguito del sisma.
Va poi considerato che anche sulla scorta delle prove testimoniali espletate non è emerso che TE
e la sua famiglia al momento dei fatti dimorassero stabilmente in Norcia. Ed invero il teste
[...]
, Maresciallo della Polizia Municipale di Norcia, ha confermato Testimone_1 Tes_2
che dagli accertamenti svolti e la sua famiglia non abitassero sui luoghi al TE momento del sisma. Il teste ha riferito che nel primo accertamento c'era stato un errore di superficialità in quanto la palazzina era abitata e non era “andato a chiedere chi ci fosse”. Ha riferito che a seguito della richiesta di un accertamento più approfondito ha verificato che TE
e la sua famiglia non abitassero a Norcia. Il teste ha riferito che le circostanze gli sono state confermate anche dai coinquilini dell'immobile, precisando che l'attore è proprietario dell'immobile di cui all'interno 3.
Anche la teste , dirigente dell'Istituto scolastico omnicomprensivo De Gasperi Testimone_3
Battaglia di Norcia ha riferito che il figlio maggiore dell'attore, , è stato iscritto presso l'istituto Per_1
negli anni 2010/2011 e 2011/2012. Ha aggiunto che venne concesso il nulla osta per il trasferimento nel 2012.
Il teste non residente a [...]non ha saputo riferire se abitasse tutto Tes_4 TE
l'anno a Norcia in quanto si recava a Norcia durante le festività natalizie e pasquali, oltre che nel periodo estivo. La teste ha riferito che nei periodi in cui si recava a Norcia sentiva i Testimone_5 rumori provenire dalla casa dell'attore e che era presente il giorno del terremoto. TE
Mentre il medico di base ha riferito che è stato suo paziente sino al 2022, perché TE
poi si è trasferito a Perugia.
I testi non hanno quindi confermato in alcun modo che l'attore e la sua famiglia abitassero in modo continuativo e abituale presso l'abitazione di Norcia in Via Germania.
In definitiva e sulla base dei motivi sopra esposti non appaiono integrati i requisiti previsti dalla normativa sopra esaminata ai fini del riconoscimento del beneficio in esame e in particolare non è emersa la abituale e continuativa dimora del nucleo familiare nell'immobile reso inagibile dal terremoto del 2016.
La domanda attorea va quindi rigettata.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta deve essere accolta.
deve essere condannato alla restituzione dell'importo ricevuto a titolo di CAS TE pari ad € 6.128.43. A detta somma vanno aggiunti gli interessi dalla erogazione sino al saldo effettivo.
Stante la peculiarità e la novità delle questioni trattate sono ravvisabili giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2993/2022, ogni altra eccezione, deduzione disattesa
- rigetta la domanda attorea;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta condanna TE
alla restituzione in favore del della somma di € 6.128,43, oltre gli
[...] Controparte_1
interessi dalle singole erogazioni sino al saldo effettivo;
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Si comunichi.
Perugia 9 gennaio 2025
Il giudice
L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Gop Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 2993/2022 R.G., promossa da:
, C.F. , nato a [...] l'[...], TE C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Coccia, in virtù di mandato a margine dell'atto di citazione del 2 novembre 2021, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Norcia, Via delle Cascine n. 1;
ATTORE
Contro
, in persona del Sindaco pro tempore, con sede provvisoria in Norcia, Viale Controparte_1
XX Settembre e c.f. , e per il Controparte_2 P.IVA_1
suo organo straordinario il Sindaco del , C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_2
del pro tempore, rappresentati e difesi per legge dalla Controparte_3
Avvocatura dello Stato di Perugia, presso i cui uffici ope legis è domiciliato in Perugia, Via degli
Offici n. 14;
CONVENUTO
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato il 15 novembre 2021 conveniva in TE giudizio il e perché, accertata e dichiarata l'esistenza del diritto, in qualità di Controparte_1 soggetto richiedente il contributo di di cui all'art. 3 OCDPC 388/2016 per Controparte_4
sé e per la propria famiglia a far data dal 24 agosto 2016e sino al ripristino della agibilità dell'immobile di Via Germania n. 4 e/o al termine dello stato di emergenza, adottando ogni provvedimento opportuno, privando di ogni effetto la determinazione dirigenziale dei Servizi
del n. 84 del 26 febbraio 2021 con la quale era Controparte_5 Controparte_1 stato richiesto il rimborso della somma di € 6.054,86 oltre interessi per mancanza dei presupposti.
Chiedeva che in via subordinata venisse accertato e dichiarato che nulla è dovuto dall'attore al a titolo di restituzione CAS erogato per i motivi evidenziati. Controparte_1 Deduceva a sostegno delle proprie ragioni di avere citato in giudizio il dinanzi il Controparte_1
Tribunale di Spoleto che si era dichiarato incompetente territorialmente.
Riassumeva quindi il procedimento innanzi l'intestato Tribunale, competente territorialmente, ed invitava la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il suo organo straordinario Sindaco del
[...]
a costituirsi in giudizio. CP_1
La parte attrice a sostegno delle proprie ragioni deduceva di essere di origine campana, di essersi sposato con residente in [...]e di avere stabilito la propria residenza e quella del Controparte_6
nucleo familiare in Norcia, Via Germania n.
4. Deduce di avere acquistato l'immobile dopo avere acceso un mutuo fondiario.
Riferiva che il 9 dicembre 2005 era nato a [...] il primo figlio non essendoci più a Norcia il punto nascite e il 13 agosto 2011 il secondogenito.
Riferiva che in detto periodo la famiglia restava a Norcia potendo contare nell'aiuto della famiglia della moglie. Riferiva che il figlio maggiore nel 2010 iniziava a frequentare la scuola Per_1 dell'obbligo a Norcia ed ivi rimaneva fino al 2012.
Asseriva che successivamente negli anni 2013/2014 l'attore venne ingaggiato dalla squadra di Serie
C2 del Castel Rigone Calcio in provincia di Perugia così che la distanza dalla famiglia lo induceva a prendere in locazione un appartamento a Perugia per poter trascorre più tempo con i familiari che ivi si trasferivano.
Riferiva che per le stagioni successive 2014/2015 e 2015/2016 cessata l'attività di calciatore venne ingaggiato da una società di calcio indiana, dove entrava a far parte dello staff tecnico quale preparatore dei portieri con impegno limitato al periodo agosto-dicembre. Riferiva di avere mantenuto l'appartamento di Perugia ove il figlio si appoggiava dovendo completare il percorso scolastico.
Riferiva che la famiglia pur trascorrendo dei giorni della settimana a Perugia la maggior parte del tempo la trascorreva a Norcia, così come nei periodi in cui non era all'estero e TE
sicuramente dal venerdì al lunedì e il periodo da maggio a settembre, oltre ai periodi di chiusura della scuola.
Riferisce che in data 24 agosto 2016 quando Norcia è stata colpita dal terremoto si trovava con la propria famiglia a Norcia all'interno dell'immobile di Via Germania. Immobile che ha subito gravi danni tanto che è stato dichiarato inagibile.
Riferiva di avere presentato la domanda per ottenere il CAS e dopo la corresponsione della provvidenza con diversi mandati di pagamento il interrompeva ogni versamento Controparte_1
comunicando il 20 settembre 2018 che erano sorti dubbi sulla effettiva dimora del nucleo familiare presso l'abitazione di Norcia Via Germania n. 4 al momento del sisma. Riferiva di essersi attivato per dare la prova che l'abitazione di Via Germania fosse la reale abitazione della famiglia senza ottenere alcunché tanto che con determinazione n. 84 del 26 febbraio 2021 veniva revocata l'erogazione del contributo e l'attore veniva invitato a restituire la somma di € 6.128,43 comprensiva di interessi.
Deduceva di avere contestato la determinazione del Controparte_1
ritiene di possedere i requisiti per il riconoscimento del CAS essendo stato reso TE inagibile dal sisma l'immobile dove vive con il nucleo familiare. A tale ultimo proposito riferisce che alla data del terremoto l'abitazione suddetta costituisce l'abitazione principale stabile e continuativa di tutta la famiglia. A suffragio di ciò riferisce che la moglie è residente in [...]dalla nascita così come i loro figli, mentre l'attore stava lontano dalla famiglia per dei periodi a causa del suo lavoro.
Ritiene che la stessa Polizia Municipale abbia confermato che la famiglia dell'attore ha la dimora abituale in Norcia. Deduce che di dette circostanze il non ha tenuto conto non Controparte_1
avendo espletato una adeguata istruttoria.
Insisteva nelle proprie conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituivano ritualmente le parti convenute le quali concludevano per l'inammissibilità e l'infondatezza delle domande attoree.
I convenuti premettevano che il contributo per l'autonoma sistemazione è stato previsto dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388/2016, quale forma di assistenza per i soggetti che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione principale a causa del sisma del 2016. Riferivano che detta ordinanza stabilisce i requisiti per la percezione del contributo di autonoma sistemazione, inteso come“misura eccezionale finalizzata a fronteggiare le prime necessità alloggiative della popolazione colpita dal sisma durante lo stato di emergenza”. Evidenziavano che nell'individuare i soggetti incaricati della gestione del CAS, l'ordinanza 388/2016, in primo luogo indica quali
“soggetti attuatori” i “Presidenti delle Regioni, i Prefetti, i sindaci dei comuni interessati dall'evento sismico autorizzati ad avvalersi per l'espletamento dei loro compiti “delle rispettive strutture organizzative”. Rilevavano anche che la suddetta ordinanza demanda ai Comuni interessati
“l'istruttoria e la gestione delle attività volte all'assegnazione del CAS ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte”.
A dire dei convenuti, quindi, deve ritenersi che gli atti di gestione del CAS, adottati dai Comuni interessati, siano atti riferibili allo Stato. La revoca, quindi, promana da un organo straordinario dello
Stato ed è dunque riferibile non al ma all'Amministrazione Statale e segnatamente alla CP_1
Presidenza del Consiglio dei Ministeri quale vertice del sistema di protezione civile in cui, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza a norma dell'art. 5 legge 225/1992, il Sindaco è inserito quale soggetto attuatore e dunque organo straordinario dello Stato.
Deduceva poi che l'ordinanza in questione prevede espressamente i requisiti necessari per l'ottenimento del CAS che sono: l'abitazione del nucleo familiare del richiedente, risulti distrutta in tutto o in parte ovvero sia oggetto di provvedimento di sgombero da parte delle competenti autorità;
l'abitazione deve essere per il richiedente principale, ossia deve avere un ruolo prevalente su altre eventuali abitazioni e la permanenza nella stessa deve essere abituale, ossia consueta e non saltuaria o occasionale e continuativa, ossia stabile e duratura nel tempo.
Quanto alla eccezione di difetto di istruttoria e di motivazione sostenevano che ila documentazione integrativa depositata dall'attore non è idonea a dimostrare il possesso del requisito della principale, abituale e continuativa dimora alla data del sisma presso l'abitazione dichiarata, ma al contrario detta documentazione dimostrerebbe la legittimità del provvedimento assunto dall'Ente, stante la mancata stabile residenza nella abitazione di Norcia in Via Germania.
In merito al difetto di istruttoria riferiscono di avere dato la possibilità con l'integrazione della documentazione di fornire ulteriore documentazione che dimostri la sussistenza dei requisiti richiesti.
In via riconvenzionale la parte convenuta ha chiesto la condanna di alla TE restituzione della somma di € 6.128,43 percepita a titolo di CAS non sussistendo il requisito essenziale della dimora principale abituale e continuativa nel Comune di Norcia alla data del sisma del 2016.
Eccepivano poi il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale in quanto ai sensi dell'art. 133 CPA spettano alla giurisdizione esclusiva del G.A.“le controversie aventi ad oggetto le ordinanze ed i provvedimenti adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5 comma 1 legge 225/1992”. Essendo stato contestato un atto adottato dal Sindaco, quale organo straordinario dello Stato, è operativa l'ipotesi di giurisdizione del G.A. a norma dell'articolo sopra detto. Deduce che anche sulla base del generale criterio di riparto fondato sulla natura della situazione soggettiva la giurisdizione è di spettanza del G.A. per la configurabilità della situazione soggettiva dell'attore quale interesse legittimo.
Nel merito evidenziavano inoltre che la domanda attorea è infondata in quanto contrariamente a quanto affermato dall'attore è la stessa ordinanza 388/16 che individua il presupposto per l'ottenimento del contributo postulando una verifica in sede istruttoria da parte del senza CP_1 alcun margine di discrezionalità. Evidenziavano che nel caso di specie l'ordinanza 388/22016 in quanto atto amministrativo ha carattere generale che, come tale, ha il valore di predeterminazione dei criteri promananti dalla stessa autorità amministrativa.
Alla prima udienza del 16 novembre 2022 la causa veniva trattenuta in riserva sulla eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione previa concessione di termini per note.
Con provvedimento del 13 dicembre 2022 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto co cpc, ritenuto che l'eccezione potesse essere decisa unitamente al merito. La causa veniva rinviata all'udienza del 3 maggio 2023 per la discussione sulle richieste istruttorie. A detta udienza la causa veniva trattenuta in riserva sulle richieste istruttorie. Con provvedimento del 30 maggio 2023 venivano ammesse le prove richieste dalle parti e veniva fissata l'udienza del 24 gennaio 2024 per il loro espletamento.
Esperita tutta l'attività istruttoria veniva fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'11 settembre 2024. A detta udienza le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc per il deposito di memorie e repliche conclusionali.
Motivi della decisione
La domanda proposta dall'attore non è fondata e deve essere rigettata.
Sulla eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice
Amministrativo.
Detta eccezione va disattesa in quanto il riparto tra la giurisdizione del giudice ordinario e di quello amministrativo è retto dagli artt. 24, 103 e 113 della Costituzione e in applicazione di dette norme le cause che hanno ad oggetto diritti soggettivi sono devolute al giudice ordinario, mentre quelle che hanno ad oggetto interessi legittimi vanno proposte innanzi al giudice amministrativo, salvo che non rientrino nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Nel caso di specie si è in presenza di una causa relativa al riconoscimento di diritti soggettivi avendo ad oggetto il diritto al contributo di autonoma sistemazione per le popolazioni interessate dal sisma del 2016.
Per quanto sin qui brevemente detto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
Passando al merito deve evidenziarsi che il creditore che agisce per accertare l'inadempimento altrui
è tenuto a fornire la prova del titolo e della esigibilità della prestazione, dovendo solo allegare l'inadempimento del debitore che invece dovrà fornire la prova del fatto estintivo costituito dall'adempimento. Nel caso di specie ha chiesto di accertare il diritto al TE versamento del residuo contributo di autonoma sistemazione all'attore e conseguentemente di dichiarare la nullità e/o annullabilità della determinazione emessa dal
[...]
n. 84 del 26, febbraio 2021. Controparte_7
Deve quindi verificarsi se ha fornito la prova del presupposto per il TE
riconoscimento del diritto da individuarsi nella circostanza di avere dimorato continuamente nel
Comune di Norcia al momento del verificarsi del terremoto.
La nozione di abitualità e continuità della dimora impone di stabilire, verificando, se gli allontanamenti dalla abitazione siano stati idonei ad interrompere o a escludere l'abitualità, la stabilità
e la continuità della abitazione. In tale contesto va evidenziato che le risultanze anagrafiche relative alla residenza di e dei suoi familiari nel Comune di Norcia non sono sufficienti a TE
dimostrare il possesso, al momento del verificarsi degli eventi, del requisito in questione che richiede una valutazione in concreto. Diversamente la norma che riconosce il contributo suddetto avrebbe subordinato il riconoscimento al possesso della residenza anagrafica.
Seppure dalla documentazione anagrafica prodotta dall'attore risulta che il nucleo familiare la residenza nell'immobile di Norcia Via Germania e sebbene abbia depositato al momento della costituzione in giudizio alcune fatture delle utenze intestate alla moglie relative a periodi precedenti al sisma e qualche bolletta relativa a periodi successivi deve ritenersi con ragionevole certezza che al momento del sisma del 2016 il nucleo familiare non dimorasse abitualmente e continuativamente sui luoghi.
Al riguardo debbono essere considerate non solo le bollette delle utenze domestiche che portano tutte importi irrisori, ma anche la documentazione prodotta dalla parte convenuta e segnatamente quella attestante che i figli dell'attore non sono iscritti presso l'istituto omnicomprensivo di Norcia. Da detta documentazione risulta che il figlio maggiore dell'attore, , è stato iscritto negli anni Persona_2
2010/2011 e 2011/2012, mentre il figlio Minore non è mai stato iscritto presso detto Persona_3
istituto.
Sulla base di detta documentazione non può ragionevolmente ritenersi che il nucleo familiare fosse dimorante stabilmente al momento del sisma del 2016 nella abitazione di Via Germania resa inagibile a seguito del sisma.
Va poi considerato che anche sulla scorta delle prove testimoniali espletate non è emerso che TE
e la sua famiglia al momento dei fatti dimorassero stabilmente in Norcia. Ed invero il teste
[...]
, Maresciallo della Polizia Municipale di Norcia, ha confermato Testimone_1 Tes_2
che dagli accertamenti svolti e la sua famiglia non abitassero sui luoghi al TE momento del sisma. Il teste ha riferito che nel primo accertamento c'era stato un errore di superficialità in quanto la palazzina era abitata e non era “andato a chiedere chi ci fosse”. Ha riferito che a seguito della richiesta di un accertamento più approfondito ha verificato che TE
e la sua famiglia non abitassero a Norcia. Il teste ha riferito che le circostanze gli sono state confermate anche dai coinquilini dell'immobile, precisando che l'attore è proprietario dell'immobile di cui all'interno 3.
Anche la teste , dirigente dell'Istituto scolastico omnicomprensivo De Gasperi Testimone_3
Battaglia di Norcia ha riferito che il figlio maggiore dell'attore, , è stato iscritto presso l'istituto Per_1
negli anni 2010/2011 e 2011/2012. Ha aggiunto che venne concesso il nulla osta per il trasferimento nel 2012.
Il teste non residente a [...]non ha saputo riferire se abitasse tutto Tes_4 TE
l'anno a Norcia in quanto si recava a Norcia durante le festività natalizie e pasquali, oltre che nel periodo estivo. La teste ha riferito che nei periodi in cui si recava a Norcia sentiva i Testimone_5 rumori provenire dalla casa dell'attore e che era presente il giorno del terremoto. TE
Mentre il medico di base ha riferito che è stato suo paziente sino al 2022, perché TE
poi si è trasferito a Perugia.
I testi non hanno quindi confermato in alcun modo che l'attore e la sua famiglia abitassero in modo continuativo e abituale presso l'abitazione di Norcia in Via Germania.
In definitiva e sulla base dei motivi sopra esposti non appaiono integrati i requisiti previsti dalla normativa sopra esaminata ai fini del riconoscimento del beneficio in esame e in particolare non è emersa la abituale e continuativa dimora del nucleo familiare nell'immobile reso inagibile dal terremoto del 2016.
La domanda attorea va quindi rigettata.
Quanto alla domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta deve essere accolta.
deve essere condannato alla restituzione dell'importo ricevuto a titolo di CAS TE pari ad € 6.128.43. A detta somma vanno aggiunti gli interessi dalla erogazione sino al saldo effettivo.
Stante la peculiarità e la novità delle questioni trattate sono ravvisabili giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al n. 2993/2022, ogni altra eccezione, deduzione disattesa
- rigetta la domanda attorea;
- in accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta condanna TE
alla restituzione in favore del della somma di € 6.128,43, oltre gli
[...] Controparte_1
interessi dalle singole erogazioni sino al saldo effettivo;
- compensa integralmente le spese tra le parti.
Si comunichi.
Perugia 9 gennaio 2025
Il giudice
L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)