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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 02/07/2025, n. 1054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1054 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione I Civile
In Nome Del Popolo Italiano
composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente rel.
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Emma Manzionna - Consigliere
ha pronunziato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2024 col numero d'ordine
56/2024 la seguente
SENTENZA
Tra: , (C.F: ), rappresentato e difeso dall'avv. ME Parte_1 CodiceFiscale_1
PREZIOSA;
-appellante
avverso la sentenza n. 1678/2023 pubbl. il 15/11/2023 emessa dal Tribunale di Trani a definizione del giudizio RG n. 6734/2018
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco DE Parte_2 C.F._2
MARINIS
-appellata -
All'udienza del 17/06/2025 la causa è stata riservata per la decisione previa concessione alle parti di termini per il deposito di memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'11.12.20218 conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Trani, la figlia , chiedendo di ottenere la revocazione per ingratitudine delle Pt_2 donazioni indirette di immobili, effettuate in favore della medesima negli anni 2015-2017.
Deduceva l'attore: ✓ che con atto di compravendita del 03.09.2015 aveva acquistato dalla Art Parte_2
Edil S.r.l. il terreno sito in Bitetto alla Via Benedetto Croce s.n.c., meglio descritto nell'atto introduttivo, dietro il corrispettivo pattuito di euro 13.000,00, corrisposto dal medesimo attore, che aveva incassato le somme dalla stessa alienante, sua debitrice e le aveva “girate” alla figlia;
✓ che con atto del 15.10.2015 la convenuta aveva acquistato dalla n. 5 Controparte_1 immobili siti in Bisceglie in Via Molino Gramegna, meglio descritti nell'atto introduttivo, e che il prezzo della vendita, pari ad euro 57.500,00, era stato corrisposto dal medesimo, che aveva ceduto alla figlia un credito di Euro 27.500,00 verso l'alienante, che era stato oggetto di parziale compensazione, e aveva corrisposto le ulteriori somme in favore dei creditori della Controparte_1
✓ che con decreto di trasferimento del 22.02.2016, emanato all'esito della procedura esecutiva n. 54/2011 R.G.E. di codesto Tribunale, si era aggiudicata gli Parte_2 immobili siti in Trani alla Vicinale Lama Paterna, al prezzo di Euro 20.950,00, versato “in parte da , la quale riceveva da le somme in contanti Parte_2 Parte_1 necessarie all'emissione degli assegni circolari necessari al pagamento, e per la somma di
Euro 2.095,00 direttamente da ”; Parte_1
✓ che la convenuta aveva altresì acquistato la comproprietà e la proprietà di ulteriori beni immobili, siti in Bisceglie e meglio descritti in citazione, in forza della compravendita del
25.05.2016 stipulata con la e che la provvista per il pagamento del Controparte_1 prezzo, pari ad euro 85.000,00, era stata fornita da esso attore, che aveva già sottoscritto preliminare di compravendita con ed aveva successivamente intestato gli Controparte_1 immobili alla figlia e che aveva ceduto alla stessa il proprio credito vantato nei riguardi dell'alienante;
✓ che con decreto di trasferimento del 14.09.2017, emanato all'esito della procedura esecutiva n. 188/2012 R.G.E. del Tribunale di Trani, si era aggiudicata gli Parte_2 ulteriori beni immobili siti in Via Molino Gramegna in Bisceglie, e che la somma corrisposta, pari ad Euro 38.025,00, era stata materialmente fornita sempre dallo stesso attore, che l'aveva ricevuta in prestito o in adempimento di pregressi rapporti da ME e PT
;
[...]
✓ che la figlia , in data 20.05.2018 aveva avuto una violenta discussione col padre Pt_2 Pt_1
e con la madre – per la gestione delle società di cui la stessa era legale CP_2 rappresentante – dopo la quale si era allontanata dalla casa paterna assumendo atteggiamenti irriguardosi ed offensivi nei confronti dei genitori, accusati “di avere «fatto schifo e non poco», di avere una «madre snaturata», di non volerli frequentare perché si
«vergogna di esservi figlia per quei cinque minuti di cose che ha fatto mio padre e per nove mesi e basta»”;
✓ che, inoltre, nel mese di luglio del 2018, aveva denunciato la detenzione di armi e la Pt_2 sottrazione di beni da parte dei genitori, cui era seguita una perquisizione domiciliare presso l'abitazione ed i locali di proprietà dell'attore, che si era conclusa con esito negativo;
✓ che tali condotte integrerebbero gli estremi dell'“ingiuria grave”, del pregiudizio al patrimonio del donante nonché l'ipotesi della denuncia calunniosa ex art. 463 c.c., e giustificavano la revocazione per ingratitudine di cui all'art. 801 cod. civ.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere: 1) ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 800, 801 ed 802 c.c., per ingratitudine della donataria
, revocare la donazione indiretta del suolo sito in Bitetto alla Via Benedetto Croce Parte_2
s.n.c., contraddistinto in catasto terreni del Comune di Bitetto al foglio 17, particelle 3527 e 3528, effettuata con atto rogato a ministero della dott.ssa , notaio in Bisceglie Controparte_3
(repertorio n. 79576 – raccolta n. 14256) in data 03.09.2015, e per l'effetto condannare
[...]
alla restituzione del bene;
2) ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 800, Parte_2
801 ed 802 c.c., per ingratitudine della donataria , revocare la donazione indiretta Parte_2 della casa di abitazione con due vani sottotetto pertinenziali nonché due stallette di piano terra, in
Bisceglie ai civici 9, 16/A e s.n.c. di Via Molino Gramegna, contraddistinti in catasto fabbricati al foglio 2, particella 184, subalterno 7, piano 1, categoria A/4, classe 3, al foglio 2, particella 184, subalterno 8, piano 1, categoria A/4, classe 3, al foglio 2, particella 184, subalterno 11, piano 2, categoria C/2, classe 8, al foglio 2, particella 538, subalterno 2, piano terra, categoria C/6, classe 1, al foglio 2, particella 542, subalterno 2, piano terra, categoria C/6, classe 1, effettuata con atto rogato a ministero della dott.ssa , notaio in Bisceglie (repertorio n. 79767 – Controparte_3 raccolta n. 14349), in data 15.10.2015, e per l'effetto condannare alla restituzione Parte_2 dei beni;
3) ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 800, 801 ed 802 c.c., per ingratitudine della donataria , revocare la donazione indiretta dei beni immobili in Parte_2
Trani alla Vicinale Lama Paterna, contraddistinti in catasto terreni del Comune di Trani al foglio 3, particella 359, ed in catasto fabbricati del Comune di Trani al foglio 3, particella 607, subalterno 1, effettuata con decreto di trasferimento del 22.02.2016 emanato all'esito della procedura esecutiva
n. 54/2011 R.G.E. del Tribunale di Trani, e per l'effetto condannare alla Parte_2 restituzione dei beni;
4) ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 800, 801 ed 802 c.c., per ingratitudine della donataria , revocare la donazione indiretta del diritto di Parte_2 proprietà per due sesti dell'immobile con pertinenziale stalletta e del terreno ubicati in Bisceglie alla
Via ed alla Contrada Fragatella, contraddistinti in catasto fabbricati del Comune di Bisceglie al foglio
2, particella 544, subalterno 1, piano interrato e piano terra, categoria A/5, classe 5, ed in catasto terreni del Comune di Bisceglie al foglio 2, particella 647, nonché revocare la donazione indiretta della piena proprietà del lastrico solare sito in Bisceglie alla Via Fragatella, contraddistinto in catasto fabbricati del Comune di Bisceglie al foglio 2, particella 544, subalterno 3, piano 1, effettuata con atto rogato a ministero della dott.ssa , notaio in Bisceglie (repertorio n. 80780 – Controparte_3 raccolta n. 14892), in data 25.05.2016, e per l'effetto condannare alla restituzione Parte_2 dei beni;
5) ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 800, 801 ed 802 c.c., per ingratitudine della donataria , revocare la donazione indiretta dell'abitazione sita Parte_2 al civico 18 di Via Molino Gramegna in Bisceglie, contraddistinta in catasto fabbricati del Comune di
Bisceglie al foglio 2, particella 542, subalterno 5, categoria A/4, classe 6, piano terra, dell'abitazione sita al civico 19-20 di Via Molino Gramegna in Bisceglie, contraddistinta in catasto fabbricati del
Comune di Bisceglie al foglio 2, particella 542, subalterno 4, categoria A/4, classe 6, e del deposito sito in Bisceglie alla Via Molino Gramegna s.n.c., contraddistinta in catasto fabbricati del Comune di
Bisceglie al foglio 2, particella 538, subalterno 3, categoria C/6, classe 6, effettuata con decreto di trasferimento del 14.09.2017 emanato all'esito della procedura esecutiva n. 188/2012 R.G.E. del
Tribunale di Trani, e per l'effetto condannare alla restituzione dei ridetti beni;
6) Parte_2 in ogni caso col favore di spese processuali, compensi di difensore, rimborso delle spese generali e degli oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, con distrazione in favore del difensore che se ne dichiara antistatario”.
si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della Parte_2 domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nonché invocandone il rigetto nel merito, deducendo l'assenza dei presupposti normativi per la revoca della donazione per ingratitudine.
Replicava in proposito rilevando che:
✓ la discussione menzionata dall'attore “in realtà è consistita in un attacco di panico e conseguente pianto disperato della sig.ra , allorquando presso lo studio del Parte_2 commercialista aveva parziale contezza che le società Abu DH srls e IZ srls -
“costituite e gestite” dal sig. , ma intestate alla odierna convenuta - erano Parte_1 fortemente indebitate, con cospicui debiti fiscali e commerciali scaduti, risultando perfino
l'emissione di assegni senza autorizzazione”;
✓ le accuse attribuite alla medesima non potevano essere ritenute ingiurie gravi, mancando la manifestazione esteriorizzata resa palese a terzi, trattandosi di registrazione vocale inviata su WhatsApp alla madre, ; Controparte_4
✓ l'allontanamento da parte della stessa dalla casa paterna era stato dovuto al timore di ritorsioni da parte del padre, spesso aggressivo, minaccioso nei suoi confronti;
✓ nessuna delle compravendite, inoltre, sarebbe stata configurabile come donazione indiretta, mancandone i presupposti e l'animus donandi, posto che il credito ceduto il 15.10.15 era stato preceduto dalla corresponsione di € 5.000,00 e trovava la sua fonte in un decreto ingiuntivo ancora opponibile;
la cessione del 26.04.2016, sempre corrispettiva, era antecendente e indipendente dalla successiva compravendita immobiliare, mentre i vaglia/assegni erano stati emessi dalla convenuta.
Concludeva, dunque, come segue:
“1) In via preliminare dichiarare improcedibile la domanda proposta per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
2) In via principale rigettare l'avversa domanda promossa dall'attrice, poiché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
3) In ragione dell'infondatezza della domanda, condannare controparte al pagamento delle spese e competenze legali”.
La causa veniva istruita a mezzo di prove testimoniali e documentali e decisa dal Tribunale di Trani col rigetto della domanda dell'attore e spese di lite a suo carico.
Il Tribunale, infatti, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, in ordine alla revocabilità, in astratto, solo degli acquisti degli immobili qualificabili come donazione indiretta, aveva svolto una indagine in ordine alla fattispecie complessa e alla voluntas del donante, per verificare se egli avesse inteso arricchire il beneficiario del denaro (risultando in tal caso irrilevante il successivo reimpiego dello stesso da parte del donatario), ovvero se, pur avendo corrisposto il denaro direttamente al beneficiario, l'avesse fatto allo specifico scopo di far acquistare allo stesso la proprietà del bene immobile, così acquisendo la dazione del denaro un valore semplicemente strumentale, rispetto al conseguimento di quel risultato¸cosicché, richiamando, quali indici sintomatici di rilevante pregnanza probatoria, la stipula di un preliminare tra donante e alienante, la presenza del donante in sede di stipulazione dell'atto, la corresponsione diretta del denaro in favore dell'alienante dal donante stesso, la stretta correlazione temporale tra corresponsione in favore del donatario e reimpiego da parte di quest'ultimo ai fini della vendita, etc., aveva concluso, applicando tali criteri, che solo la compravendita del 3.9.2015 e la compravendita del 15.10.2015 potessero ritenersi donazioni indirette fra il e la figlia , stante la conforme deposizione del Parte_1 Pt_2 teste , legale rappresentante anche della Tecknocostruzioni, e la mancata specifica Tes_1 contestazione della convenuta, che, in merito, alcun elemento di prova aveva addotto per contrastare le affermazioni paterne.
Quanto agli altri acquisti non risultava la prova che fossero anch'esse donazioni indirette.
Tanto premesso e con precipuo riferimento alle prime due compravendite, il Tribunale escludeva che i comportamenti di , indicati dal potessero inquadrarsi fra quelli Pt_2 Parte_1 indicati dall'art. 801 cod. civ., ai sensi del quale «La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 463, ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, [435] e 436”, non ritenendo che gli stessi costituissero segno di una ingratitudine esteriorizzata, in modo da rendere palese ai terzi l'opinione irriguardosa, maturata nei confronti del donante, considerati, peraltro, gli aspri contrasti tra le parti e l'ambito ristretto dei percettori dell'offesa.
Neppure erano ravvisabili il grave pregiudizio al patrimonio del donante e l'ipotesi di cui all'art. 463,
n. 3, cod. civ. in assenza di qualsivoglia dichiarazione giudiziale di falsità della denunzia proposta dalla appellata nei confronti del padre.
Con atto di citazione notificato in data 3 gennaio 2024, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1678/2023 del Tribunale di Trani, chiedendo che, in riforma della stessa, questa Corte accogliesse le conclusioni così come avanzate nel giudizio di primo grado, vinte le spese del doppio grado.
Costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello, col favore delle spese. CP_5
All'udienza del 17.06.2025, visto il deposito telematico delle note scritte di udienza, la causa è stata riservata per la decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche alle parti, all'esito della quale solo l'appellata depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha censurato la sentenza per i seguenti motivi:
A) ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE
B) VIOLAZIONE DI NORME SOSTANZIALI E PROCESSUALI Ha allegato a sostegno dell'appello, oltre a quelli già prodotti in primo grado, una serie di atti, fra i quali una denuncia querela dal medesimo proposta contro la figlia ed altre persone il 18.12.2023, successivamente alla notifica della sentenza oggetto di impugnazione (6.12.2023) ed altri atti giudiziari già esistenti o venuti ad esistenza del corso del giudizio di primo grado e mai prodotti in quella sede.
L'acquisizione di tali documenti è inammissibile, perché relativa a fatti successivi a quelli oggetto del giudizio e comunque, in violazione dell'art. 345 cpc.
Passando all'esame del merito, a giudizio della Corte l'appello è infondato e va respinto.
Col primo motivo oppone alla sentenza il mancato apprezzamento del Giudice Parte_1 ai sensi dell'art. 2729 c.c. che presuntivamente avrebbe dovuto far concludere per l'accoglimento della domanda vertendosi, a suo dire, “nell'ambito di rapporti familiari strettissimi fra padre e figlia… erogazioni di denaro in favore della figlia”.
Rileva la Corte, in disparte la circostanza che l'appellante non ha fornito prova della propria capacità reddituale, risultando inoccupato e nullatenente dal 2003, che egli non ha neppure indicato, se non genericamente, sulla base di quali indizi, gravi, precisi e concordanti, se non unicamente il rapporto padre-figlia, il Tribunale avrebbe dovuto giudicare gli atti dispositivi richiamati come donazioni indirette, soprattutto in presenza di atti pubblici, di decreti di trasferimento, della sottoscrizione di prestiti e scritture private (procura e preliminare di vendita) e documentazione bancaria.
Non coglie nel segno neppure il secondo motivo col quale il si duole della violazioni di Parte_2 legge sostanziali e processuali, laddove, nei limiti degli atti del 03.09.2015 e del 15.10.2015, relativamente alla verifica dei presupposti della revocazione, il Giudice di primo grado aveva ritenuto l'insussistenza dei presupposti per la revocazione, risultando la fattispecie manchevole degli elementi giuridici necessari alla sua configurazione, vista la casistica prevista per la declaratoria di indegnità di cui all'art. 801 c.c. e ss. e la mancanza delle condizioni previste dall'art. 463 commi nn. 1, 2, 3 c.c..
E', infatti, principio consolidato nella giurisprudenza della SC che “L'ingiuria grave richiesta, ex art.
801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne
l'atteggiamento. Peraltro, in presenza di tali presupposti, resta indifferente la legittimità del comportamento del donatario.”. (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 20722 del 13/08/2018, Rv. 650019
- 01).
L'art.801 c.c. richiama, inoltre l'art. 463 c.c. nn. 1, 2,3, cc.
Il concetto giuridico d'indegnità a succedere si applica, quindi, all'indegnità che può dare adito alla revoca della donazione.
Nella specie è escluso che abbia ucciso chicchessia o commesso, in danno di del Parte_2 donante, un fatto al quale la legge [penale] dichiara applicabili le disposizioni dell'omicidio e neppure “denunciato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in un giudizio penale;
ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata nei confronti di lui, falsa in un giudizio penale”.
In caso di denuncia proposta dal donatario è infatti necessario che vi sia un procedimento penale che dichiari tale denuncia calunniosa (Cass. Civ. del 28.04.2022 n. 13266).
La presentazione, come è avvenuto nella specie, da parte del donatario di un esposto all'autorità di pubblica sicurezza contro il donante non costituisce offesa grave ai sensi dell'art. 801 cod. civ., se l'iniziativa è volta a far cessare un comportamento illegittimo del donante nei confronti del donatario e quindi, in definitiva, alla tutela dei diritti di quest'ultimo.
L'audio whatsapp indirizzato alla madre in cui l'accusa di avere «fatto schifo e non poco», di essere una «madre snaturata», di vergognarsi di essere figlia «per quei cinque minuti di cose che ha fatto mio padre e per nove mesi e basta» – “, è rimasto nella sfera di conoscenza del mittente e del destinatario e nessun terzo ne poteva venire a conoscenza salvo divulgazione da parte del mittente o il destinatario, cosa peraltro mai accaduta nel caso di specie;
neppure rileva il rifiuto di recarsi al capezzale della madre.
Tali fatti, intanto erano indirizzati a persona diversa dal donatario, ma altresì, a tutto voler concedere non si ritiene costituiscano “atteggiamenti irriguardosi e offensivi” e soprattutto non configurano alcuna ipotesi di ingratitudine esteriorizzata che possa configurare “l'ingiuria grave” richiesta ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, mancando, nella specie, “la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, e costituisce, peraltro formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali” - cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22013 del
31/10/2016 (Rv. 641570 - 01); conformi Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 20722 del 13/08/2018 (Rv.
650019 - 01); Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 32682 del 16/12/2024 (Rv. 673457 - 01)-.
Neppure rileva, agli stessi fini l'allontanamento da parte della convenuta dalla casa paterna, per rifugiarsi presso l'abitazione degli zii.
Dagli atti emerge piuttosto una situazione familiare deteriorata anche a causa di un comportamento non proprio cristallino tenuto da che per ragioni rimaste sullo sfondo, aveva Parte_1 usato la giovane figlia per intestarle società che però autonomamente gestiva, approfittando della sua fiducia.
L'appello va pertanto respinto e confermata la sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico di nei limiti Parte_1 di cui al DM 147/22 (valore indeterminabile complessità bassa, valori minimi, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente espletata e della non complessità delle questioni giuridiche trattate)
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1678/2023 Parte_1 pubbl. il 15/11/2023 emessa dal tribunale di Trani, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Condanna al pagamento in favore di delle spese del grado Parte_1 Parte_2 che liquida in € 3.473,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Va disposto il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Così deciso in Bari il 17.06.2025
Il Presidente relatore
Maria Mitola
CORTE D'APPELLO DI BARI
Sezione I Civile
In Nome Del Popolo Italiano
composta dai signori magistrati:
Dott. Maria Mitola - Presidente rel.
Dott. Michele Prencipe - Consigliere
Dott. Emma Manzionna - Consigliere
ha pronunziato, nella causa iscritta nel registro generale dell'anno 2024 col numero d'ordine
56/2024 la seguente
SENTENZA
Tra: , (C.F: ), rappresentato e difeso dall'avv. ME Parte_1 CodiceFiscale_1
PREZIOSA;
-appellante
avverso la sentenza n. 1678/2023 pubbl. il 15/11/2023 emessa dal Tribunale di Trani a definizione del giudizio RG n. 6734/2018
E
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco DE Parte_2 C.F._2
MARINIS
-appellata -
All'udienza del 17/06/2025 la causa è stata riservata per la decisione previa concessione alle parti di termini per il deposito di memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato l'11.12.20218 conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Trani, la figlia , chiedendo di ottenere la revocazione per ingratitudine delle Pt_2 donazioni indirette di immobili, effettuate in favore della medesima negli anni 2015-2017.
Deduceva l'attore: ✓ che con atto di compravendita del 03.09.2015 aveva acquistato dalla Art Parte_2
Edil S.r.l. il terreno sito in Bitetto alla Via Benedetto Croce s.n.c., meglio descritto nell'atto introduttivo, dietro il corrispettivo pattuito di euro 13.000,00, corrisposto dal medesimo attore, che aveva incassato le somme dalla stessa alienante, sua debitrice e le aveva “girate” alla figlia;
✓ che con atto del 15.10.2015 la convenuta aveva acquistato dalla n. 5 Controparte_1 immobili siti in Bisceglie in Via Molino Gramegna, meglio descritti nell'atto introduttivo, e che il prezzo della vendita, pari ad euro 57.500,00, era stato corrisposto dal medesimo, che aveva ceduto alla figlia un credito di Euro 27.500,00 verso l'alienante, che era stato oggetto di parziale compensazione, e aveva corrisposto le ulteriori somme in favore dei creditori della Controparte_1
✓ che con decreto di trasferimento del 22.02.2016, emanato all'esito della procedura esecutiva n. 54/2011 R.G.E. di codesto Tribunale, si era aggiudicata gli Parte_2 immobili siti in Trani alla Vicinale Lama Paterna, al prezzo di Euro 20.950,00, versato “in parte da , la quale riceveva da le somme in contanti Parte_2 Parte_1 necessarie all'emissione degli assegni circolari necessari al pagamento, e per la somma di
Euro 2.095,00 direttamente da ”; Parte_1
✓ che la convenuta aveva altresì acquistato la comproprietà e la proprietà di ulteriori beni immobili, siti in Bisceglie e meglio descritti in citazione, in forza della compravendita del
25.05.2016 stipulata con la e che la provvista per il pagamento del Controparte_1 prezzo, pari ad euro 85.000,00, era stata fornita da esso attore, che aveva già sottoscritto preliminare di compravendita con ed aveva successivamente intestato gli Controparte_1 immobili alla figlia e che aveva ceduto alla stessa il proprio credito vantato nei riguardi dell'alienante;
✓ che con decreto di trasferimento del 14.09.2017, emanato all'esito della procedura esecutiva n. 188/2012 R.G.E. del Tribunale di Trani, si era aggiudicata gli Parte_2 ulteriori beni immobili siti in Via Molino Gramegna in Bisceglie, e che la somma corrisposta, pari ad Euro 38.025,00, era stata materialmente fornita sempre dallo stesso attore, che l'aveva ricevuta in prestito o in adempimento di pregressi rapporti da ME e PT
;
[...]
✓ che la figlia , in data 20.05.2018 aveva avuto una violenta discussione col padre Pt_2 Pt_1
e con la madre – per la gestione delle società di cui la stessa era legale CP_2 rappresentante – dopo la quale si era allontanata dalla casa paterna assumendo atteggiamenti irriguardosi ed offensivi nei confronti dei genitori, accusati “di avere «fatto schifo e non poco», di avere una «madre snaturata», di non volerli frequentare perché si
«vergogna di esservi figlia per quei cinque minuti di cose che ha fatto mio padre e per nove mesi e basta»”;
✓ che, inoltre, nel mese di luglio del 2018, aveva denunciato la detenzione di armi e la Pt_2 sottrazione di beni da parte dei genitori, cui era seguita una perquisizione domiciliare presso l'abitazione ed i locali di proprietà dell'attore, che si era conclusa con esito negativo;
✓ che tali condotte integrerebbero gli estremi dell'“ingiuria grave”, del pregiudizio al patrimonio del donante nonché l'ipotesi della denuncia calunniosa ex art. 463 c.c., e giustificavano la revocazione per ingratitudine di cui all'art. 801 cod. civ.
Rassegnava, dunque, le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, così provvedere: 1) ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 800, 801 ed 802 c.c., per ingratitudine della donataria
, revocare la donazione indiretta del suolo sito in Bitetto alla Via Benedetto Croce Parte_2
s.n.c., contraddistinto in catasto terreni del Comune di Bitetto al foglio 17, particelle 3527 e 3528, effettuata con atto rogato a ministero della dott.ssa , notaio in Bisceglie Controparte_3
(repertorio n. 79576 – raccolta n. 14256) in data 03.09.2015, e per l'effetto condannare
[...]
alla restituzione del bene;
2) ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 800, Parte_2
801 ed 802 c.c., per ingratitudine della donataria , revocare la donazione indiretta Parte_2 della casa di abitazione con due vani sottotetto pertinenziali nonché due stallette di piano terra, in
Bisceglie ai civici 9, 16/A e s.n.c. di Via Molino Gramegna, contraddistinti in catasto fabbricati al foglio 2, particella 184, subalterno 7, piano 1, categoria A/4, classe 3, al foglio 2, particella 184, subalterno 8, piano 1, categoria A/4, classe 3, al foglio 2, particella 184, subalterno 11, piano 2, categoria C/2, classe 8, al foglio 2, particella 538, subalterno 2, piano terra, categoria C/6, classe 1, al foglio 2, particella 542, subalterno 2, piano terra, categoria C/6, classe 1, effettuata con atto rogato a ministero della dott.ssa , notaio in Bisceglie (repertorio n. 79767 – Controparte_3 raccolta n. 14349), in data 15.10.2015, e per l'effetto condannare alla restituzione Parte_2 dei beni;
3) ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 800, 801 ed 802 c.c., per ingratitudine della donataria , revocare la donazione indiretta dei beni immobili in Parte_2
Trani alla Vicinale Lama Paterna, contraddistinti in catasto terreni del Comune di Trani al foglio 3, particella 359, ed in catasto fabbricati del Comune di Trani al foglio 3, particella 607, subalterno 1, effettuata con decreto di trasferimento del 22.02.2016 emanato all'esito della procedura esecutiva
n. 54/2011 R.G.E. del Tribunale di Trani, e per l'effetto condannare alla Parte_2 restituzione dei beni;
4) ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 800, 801 ed 802 c.c., per ingratitudine della donataria , revocare la donazione indiretta del diritto di Parte_2 proprietà per due sesti dell'immobile con pertinenziale stalletta e del terreno ubicati in Bisceglie alla
Via ed alla Contrada Fragatella, contraddistinti in catasto fabbricati del Comune di Bisceglie al foglio
2, particella 544, subalterno 1, piano interrato e piano terra, categoria A/5, classe 5, ed in catasto terreni del Comune di Bisceglie al foglio 2, particella 647, nonché revocare la donazione indiretta della piena proprietà del lastrico solare sito in Bisceglie alla Via Fragatella, contraddistinto in catasto fabbricati del Comune di Bisceglie al foglio 2, particella 544, subalterno 3, piano 1, effettuata con atto rogato a ministero della dott.ssa , notaio in Bisceglie (repertorio n. 80780 – Controparte_3 raccolta n. 14892), in data 25.05.2016, e per l'effetto condannare alla restituzione Parte_2 dei beni;
5) ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 800, 801 ed 802 c.c., per ingratitudine della donataria , revocare la donazione indiretta dell'abitazione sita Parte_2 al civico 18 di Via Molino Gramegna in Bisceglie, contraddistinta in catasto fabbricati del Comune di
Bisceglie al foglio 2, particella 542, subalterno 5, categoria A/4, classe 6, piano terra, dell'abitazione sita al civico 19-20 di Via Molino Gramegna in Bisceglie, contraddistinta in catasto fabbricati del
Comune di Bisceglie al foglio 2, particella 542, subalterno 4, categoria A/4, classe 6, e del deposito sito in Bisceglie alla Via Molino Gramegna s.n.c., contraddistinta in catasto fabbricati del Comune di
Bisceglie al foglio 2, particella 538, subalterno 3, categoria C/6, classe 6, effettuata con decreto di trasferimento del 14.09.2017 emanato all'esito della procedura esecutiva n. 188/2012 R.G.E. del
Tribunale di Trani, e per l'effetto condannare alla restituzione dei ridetti beni;
6) Parte_2 in ogni caso col favore di spese processuali, compensi di difensore, rimborso delle spese generali e degli oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge, con distrazione in favore del difensore che se ne dichiara antistatario”.
si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della Parte_2 domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, nonché invocandone il rigetto nel merito, deducendo l'assenza dei presupposti normativi per la revoca della donazione per ingratitudine.
Replicava in proposito rilevando che:
✓ la discussione menzionata dall'attore “in realtà è consistita in un attacco di panico e conseguente pianto disperato della sig.ra , allorquando presso lo studio del Parte_2 commercialista aveva parziale contezza che le società Abu DH srls e IZ srls -
“costituite e gestite” dal sig. , ma intestate alla odierna convenuta - erano Parte_1 fortemente indebitate, con cospicui debiti fiscali e commerciali scaduti, risultando perfino
l'emissione di assegni senza autorizzazione”;
✓ le accuse attribuite alla medesima non potevano essere ritenute ingiurie gravi, mancando la manifestazione esteriorizzata resa palese a terzi, trattandosi di registrazione vocale inviata su WhatsApp alla madre, ; Controparte_4
✓ l'allontanamento da parte della stessa dalla casa paterna era stato dovuto al timore di ritorsioni da parte del padre, spesso aggressivo, minaccioso nei suoi confronti;
✓ nessuna delle compravendite, inoltre, sarebbe stata configurabile come donazione indiretta, mancandone i presupposti e l'animus donandi, posto che il credito ceduto il 15.10.15 era stato preceduto dalla corresponsione di € 5.000,00 e trovava la sua fonte in un decreto ingiuntivo ancora opponibile;
la cessione del 26.04.2016, sempre corrispettiva, era antecendente e indipendente dalla successiva compravendita immobiliare, mentre i vaglia/assegni erano stati emessi dalla convenuta.
Concludeva, dunque, come segue:
“1) In via preliminare dichiarare improcedibile la domanda proposta per mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
2) In via principale rigettare l'avversa domanda promossa dall'attrice, poiché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
3) In ragione dell'infondatezza della domanda, condannare controparte al pagamento delle spese e competenze legali”.
La causa veniva istruita a mezzo di prove testimoniali e documentali e decisa dal Tribunale di Trani col rigetto della domanda dell'attore e spese di lite a suo carico.
Il Tribunale, infatti, richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, in ordine alla revocabilità, in astratto, solo degli acquisti degli immobili qualificabili come donazione indiretta, aveva svolto una indagine in ordine alla fattispecie complessa e alla voluntas del donante, per verificare se egli avesse inteso arricchire il beneficiario del denaro (risultando in tal caso irrilevante il successivo reimpiego dello stesso da parte del donatario), ovvero se, pur avendo corrisposto il denaro direttamente al beneficiario, l'avesse fatto allo specifico scopo di far acquistare allo stesso la proprietà del bene immobile, così acquisendo la dazione del denaro un valore semplicemente strumentale, rispetto al conseguimento di quel risultato¸cosicché, richiamando, quali indici sintomatici di rilevante pregnanza probatoria, la stipula di un preliminare tra donante e alienante, la presenza del donante in sede di stipulazione dell'atto, la corresponsione diretta del denaro in favore dell'alienante dal donante stesso, la stretta correlazione temporale tra corresponsione in favore del donatario e reimpiego da parte di quest'ultimo ai fini della vendita, etc., aveva concluso, applicando tali criteri, che solo la compravendita del 3.9.2015 e la compravendita del 15.10.2015 potessero ritenersi donazioni indirette fra il e la figlia , stante la conforme deposizione del Parte_1 Pt_2 teste , legale rappresentante anche della Tecknocostruzioni, e la mancata specifica Tes_1 contestazione della convenuta, che, in merito, alcun elemento di prova aveva addotto per contrastare le affermazioni paterne.
Quanto agli altri acquisti non risultava la prova che fossero anch'esse donazioni indirette.
Tanto premesso e con precipuo riferimento alle prime due compravendite, il Tribunale escludeva che i comportamenti di , indicati dal potessero inquadrarsi fra quelli Pt_2 Parte_1 indicati dall'art. 801 cod. civ., ai sensi del quale «La domanda di revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 463, ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433, [435] e 436”, non ritenendo che gli stessi costituissero segno di una ingratitudine esteriorizzata, in modo da rendere palese ai terzi l'opinione irriguardosa, maturata nei confronti del donante, considerati, peraltro, gli aspri contrasti tra le parti e l'ambito ristretto dei percettori dell'offesa.
Neppure erano ravvisabili il grave pregiudizio al patrimonio del donante e l'ipotesi di cui all'art. 463,
n. 3, cod. civ. in assenza di qualsivoglia dichiarazione giudiziale di falsità della denunzia proposta dalla appellata nei confronti del padre.
Con atto di citazione notificato in data 3 gennaio 2024, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1678/2023 del Tribunale di Trani, chiedendo che, in riforma della stessa, questa Corte accogliesse le conclusioni così come avanzate nel giudizio di primo grado, vinte le spese del doppio grado.
Costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello, col favore delle spese. CP_5
All'udienza del 17.06.2025, visto il deposito telematico delle note scritte di udienza, la causa è stata riservata per la decisione previa assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche alle parti, all'esito della quale solo l'appellata depositava memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha censurato la sentenza per i seguenti motivi:
A) ERRONEA VALUTAZIONE DELLE PROVE
B) VIOLAZIONE DI NORME SOSTANZIALI E PROCESSUALI Ha allegato a sostegno dell'appello, oltre a quelli già prodotti in primo grado, una serie di atti, fra i quali una denuncia querela dal medesimo proposta contro la figlia ed altre persone il 18.12.2023, successivamente alla notifica della sentenza oggetto di impugnazione (6.12.2023) ed altri atti giudiziari già esistenti o venuti ad esistenza del corso del giudizio di primo grado e mai prodotti in quella sede.
L'acquisizione di tali documenti è inammissibile, perché relativa a fatti successivi a quelli oggetto del giudizio e comunque, in violazione dell'art. 345 cpc.
Passando all'esame del merito, a giudizio della Corte l'appello è infondato e va respinto.
Col primo motivo oppone alla sentenza il mancato apprezzamento del Giudice Parte_1 ai sensi dell'art. 2729 c.c. che presuntivamente avrebbe dovuto far concludere per l'accoglimento della domanda vertendosi, a suo dire, “nell'ambito di rapporti familiari strettissimi fra padre e figlia… erogazioni di denaro in favore della figlia”.
Rileva la Corte, in disparte la circostanza che l'appellante non ha fornito prova della propria capacità reddituale, risultando inoccupato e nullatenente dal 2003, che egli non ha neppure indicato, se non genericamente, sulla base di quali indizi, gravi, precisi e concordanti, se non unicamente il rapporto padre-figlia, il Tribunale avrebbe dovuto giudicare gli atti dispositivi richiamati come donazioni indirette, soprattutto in presenza di atti pubblici, di decreti di trasferimento, della sottoscrizione di prestiti e scritture private (procura e preliminare di vendita) e documentazione bancaria.
Non coglie nel segno neppure il secondo motivo col quale il si duole della violazioni di Parte_2 legge sostanziali e processuali, laddove, nei limiti degli atti del 03.09.2015 e del 15.10.2015, relativamente alla verifica dei presupposti della revocazione, il Giudice di primo grado aveva ritenuto l'insussistenza dei presupposti per la revocazione, risultando la fattispecie manchevole degli elementi giuridici necessari alla sua configurazione, vista la casistica prevista per la declaratoria di indegnità di cui all'art. 801 c.c. e ss. e la mancanza delle condizioni previste dall'art. 463 commi nn. 1, 2, 3 c.c..
E', infatti, principio consolidato nella giurisprudenza della SC che “L'ingiuria grave richiesta, ex art.
801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne
l'atteggiamento. Peraltro, in presenza di tali presupposti, resta indifferente la legittimità del comportamento del donatario.”. (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 20722 del 13/08/2018, Rv. 650019
- 01).
L'art.801 c.c. richiama, inoltre l'art. 463 c.c. nn. 1, 2,3, cc.
Il concetto giuridico d'indegnità a succedere si applica, quindi, all'indegnità che può dare adito alla revoca della donazione.
Nella specie è escluso che abbia ucciso chicchessia o commesso, in danno di del Parte_2 donante, un fatto al quale la legge [penale] dichiara applicabili le disposizioni dell'omicidio e neppure “denunciato una di tali persone per reato punibile con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a tre anni, se la denunzia è stata dichiarata calunniosa in un giudizio penale;
ovvero ha testimoniato contro le persone medesime imputate dei predetti reati, se la testimonianza è stata dichiarata nei confronti di lui, falsa in un giudizio penale”.
In caso di denuncia proposta dal donatario è infatti necessario che vi sia un procedimento penale che dichiari tale denuncia calunniosa (Cass. Civ. del 28.04.2022 n. 13266).
La presentazione, come è avvenuto nella specie, da parte del donatario di un esposto all'autorità di pubblica sicurezza contro il donante non costituisce offesa grave ai sensi dell'art. 801 cod. civ., se l'iniziativa è volta a far cessare un comportamento illegittimo del donante nei confronti del donatario e quindi, in definitiva, alla tutela dei diritti di quest'ultimo.
L'audio whatsapp indirizzato alla madre in cui l'accusa di avere «fatto schifo e non poco», di essere una «madre snaturata», di vergognarsi di essere figlia «per quei cinque minuti di cose che ha fatto mio padre e per nove mesi e basta» – “, è rimasto nella sfera di conoscenza del mittente e del destinatario e nessun terzo ne poteva venire a conoscenza salvo divulgazione da parte del mittente o il destinatario, cosa peraltro mai accaduta nel caso di specie;
neppure rileva il rifiuto di recarsi al capezzale della madre.
Tali fatti, intanto erano indirizzati a persona diversa dal donatario, ma altresì, a tutto voler concedere non si ritiene costituiscano “atteggiamenti irriguardosi e offensivi” e soprattutto non configurano alcuna ipotesi di ingratitudine esteriorizzata che possa configurare “l'ingiuria grave” richiesta ex art. 801 c.c., quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, mancando, nella specie, “la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che secondo la coscienza comune, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento, e costituisce, peraltro formula aperta ai mutamenti dei costumi sociali” - cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22013 del
31/10/2016 (Rv. 641570 - 01); conformi Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 20722 del 13/08/2018 (Rv.
650019 - 01); Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 32682 del 16/12/2024 (Rv. 673457 - 01)-.
Neppure rileva, agli stessi fini l'allontanamento da parte della convenuta dalla casa paterna, per rifugiarsi presso l'abitazione degli zii.
Dagli atti emerge piuttosto una situazione familiare deteriorata anche a causa di un comportamento non proprio cristallino tenuto da che per ragioni rimaste sullo sfondo, aveva Parte_1 usato la giovane figlia per intestarle società che però autonomamente gestiva, approfittando della sua fiducia.
L'appello va pertanto respinto e confermata la sentenza impugnata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico di nei limiti Parte_1 di cui al DM 147/22 (valore indeterminabile complessità bassa, valori minimi, tenendo conto dell'attività difensiva concretamente espletata e della non complessità delle questioni giuridiche trattate)
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1678/2023 Parte_1 pubbl. il 15/11/2023 emessa dal tribunale di Trani, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Condanna al pagamento in favore di delle spese del grado Parte_1 Parte_2 che liquida in € 3.473,00, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Va disposto il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012.
Così deciso in Bari il 17.06.2025
Il Presidente relatore
Maria Mitola