Articolo 12 della Legge 2 aprile 1952, n. 232
Articolo 11Articolo 13
Versione
3 maggio 1952
Art. 12.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1939-40 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese accertate
per la competenza propria dell'esercizio 1939-
40 (articolo 8)................................ L. 214.414.562,98 Somme rimaste da pagare sui residui degli e-

sercizi precedenti (art. 10)................... " 61.635.208,51 Residui passivi al 30 giugno 1940............. L. 276.049.771,49
Esercizio 1940-41.
Entrata in vigore il 3 maggio 1952