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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/10/2025, n. 4333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4333 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11047/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 11047/2025 promossa da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Elena Parte_1
Gontero
-ricorrente- contro in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha così concluso:
“Nel merito: accertata e dichiarata l'illegittimita' per difetto di motivazione e violazione di legge dell'impugnato decreto del Questore di Torino n. 64/2025 emesso e notificato in data 20.05.2025, voglia annullarlo ed ordinare e disporre, di conseguenza, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia in favore del richiedente sig. sopra generalizzato o di altro diverso titolo che gli Parte_1 consenta di permanere sul Territorio Nazionale. Nelle more del presente giudizio, si chiede che in ogni caso l'adito Tribunale voglia sospendere l'efficacia esecutiva del decreto questorile di espulsione Prot n. 432 emesso in data 22/05/2025 impugnato, sussistendo i presupposti del fumus boni iuris per le motivazioni esposte in narrativa e qui richiamate e quelle del periculum in mora, atteso il grave pregiudizio che subirebbe l'esponente in caso di espulsione dal territorio nazionale italiano, situazione questa che lo priverebbe degli affetti familiari
1 avuto riguardo soprattutto all'età infantile del figlio nonchè della propria attivita' lavorativa. Spese come per legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31.5.2025 il sig. cittadino moldavo, ha Parte_1 impugnato il provvedimento del Questore di Torino n. 1208/2025 del 20.5.2025
(erroneamente indicato nelle conclusioni del ricorso come decreto n. 64/2025), notificato in pari data, che ha rigettato la sua istanza di rilascio della carta di soggiorno per familiare extra
UE di cittadino dell'UE ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 30/2007, fondata sul rapporto di coniugio con la cittadina romena nata il [...], regolarmente Parte_2 soggiornante sul territorio italiano, chiedendone l'annullamento e, conseguentemente, il rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadini dell'U.E.
Il Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato l'udienza di comparizione.
Il , nonostante la regolarità e tempestività delle notificazioni, non si è Controparte_2 costituito in giudizio.
All'udienza del 29.9.2025, il Giudice ha proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e discutere la lite;
all'esito, ha trattenuto la causa in decisione.
2. Oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente al rilascio della carta di soggiorno per familiare extra UE di cittadino dell'UE ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 30/2007, in quanto marito di cittadina romena regolarmente soggiornate su territorio italiano.
Il provvedimento questorile di rigetto si fonda esclusivamente sull'irregolarità del ricorrente sul territorio nazionale al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno per familiare extra UE di cittadino dell'UE. Come si legge nel provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 5 co. 2 d.lgs. n. 30/07 “i familiari non aventi cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso”; difettando nella specie tale requisito di carattere formale, secondo la Questura di non sussisterebbe in capo al ricorrente il diritto al CP_1 rilascio dell'invocata carta di soggiorno.
3. Il ricorso è fondato, e merita accoglimento.
Costituisce invero circostanza incontestata e pacifica che il ricorrente non fosse regolarmente soggiornante in Italia al momento della sua richiesta di rilascio della carta di soggiorno per familiari extra UE di cittadini UE.
2 Si ritiene, tuttavia, che l'irregolare presenza sul territorio del richiedente al momento della presentazione della domanda non ne comporti automaticamente l'inammissibilità, vertendosi in materia di diritto al soggiorno del coniuge di un cittadino comunitario.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza italiana ed europea, “una normativa interna che imponga al coniuge del cittadino dell'Unione la condizione del previo soggiorno regolare in uno Stato membro prima dell'arrivo nello Stato ospitante, è incompatibile con la
Direttiva citata, in considerazione del diritto al rispetto della vita familiare stabilito all'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo” (così testualmente Cass. civ., 9 febbraio
2011, n. 3210; nello stesso senso, cfr. anche Corte di Giustizia UE, 25 luglio 2008, Metock,
C-127/08 e Corte di Giustizia UE, 10 luglio 2014, Ogieriakhi, C-244/13).
In altri termini, come si legge nella menzionata sentenza della CGUE Metock, il coniuge extracomunitario di un cittadino dell'Unione “gode delle disposizioni di tale direttiva, a prescindere dal luogo e dalla data del loro matrimonio nonché dalla modalità secondo la quale il detto cittadino di un Paese terzo ha fatto ingresso nello Stato membro ospitante”. Ciò significa che il diritto di circolazione e soggiorno del cittadino dell'Unione è automaticamente esteso al suo coniuge extracomunitario per il solo fatto dell'essere regolarmente sposati, senza che sia possibile introdurre ulteriori requisiti (quali la previa convivenza, la capacità reddituale o altri).
Per tali motivi, dunque, la domanda di rilascio della carta di soggiorno ex art. 10 D.lgs. 30/07 presentata dal ricorrente va dichiarata ammissibile.
4. Tanto premesso, a sostegno della propria domanda, il ricorrente ha allegato: di aver sposato in data 9.11.2024 a la cittadina romena di aver avuto da CP_1 Controparte_3 quest'ultima un figlio, nato a [...] [...]; di risiedere con la Persona_1 CP_1 moglie e il figlio nel Comune di;
di avere lavorato sino al marzo 2025 come CP_1 apprendista palchettista per una società di Grugliasco.
Il , come detto, non si è costituito in giudizio. In assenza di richieste di Controparte_2 prova contraria, i fatti allegati – tutti supportati da prova documentale – devono pertanto essere ritenuti provati.
Il ricorso deve dunque essere accolto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
3 − accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che nato in [...] Parte_1 il 19.7.1996, ha diritto al rilascio della carta di soggiorno in favore di familiare di cittadino dell'UE ai sensi degli artt. 2 c. 1 lett. b) n. 1), 10 d.lgs. 30/2007;
− condanna il a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si Controparte_2 liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, il 2 ottobre 2025
Il Giudice
IO SA
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C. nella causa civile iscritta al n. r.g. 11047/2025 promossa da:
nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Elena Parte_1
Gontero
-ricorrente- contro in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di CP_1
-convenuto contumace-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente ha così concluso:
“Nel merito: accertata e dichiarata l'illegittimita' per difetto di motivazione e violazione di legge dell'impugnato decreto del Questore di Torino n. 64/2025 emesso e notificato in data 20.05.2025, voglia annullarlo ed ordinare e disporre, di conseguenza, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia in favore del richiedente sig. sopra generalizzato o di altro diverso titolo che gli Parte_1 consenta di permanere sul Territorio Nazionale. Nelle more del presente giudizio, si chiede che in ogni caso l'adito Tribunale voglia sospendere l'efficacia esecutiva del decreto questorile di espulsione Prot n. 432 emesso in data 22/05/2025 impugnato, sussistendo i presupposti del fumus boni iuris per le motivazioni esposte in narrativa e qui richiamate e quelle del periculum in mora, atteso il grave pregiudizio che subirebbe l'esponente in caso di espulsione dal territorio nazionale italiano, situazione questa che lo priverebbe degli affetti familiari
1 avuto riguardo soprattutto all'età infantile del figlio nonchè della propria attivita' lavorativa. Spese come per legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 31.5.2025 il sig. cittadino moldavo, ha Parte_1 impugnato il provvedimento del Questore di Torino n. 1208/2025 del 20.5.2025
(erroneamente indicato nelle conclusioni del ricorso come decreto n. 64/2025), notificato in pari data, che ha rigettato la sua istanza di rilascio della carta di soggiorno per familiare extra
UE di cittadino dell'UE ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 30/2007, fondata sul rapporto di coniugio con la cittadina romena nata il [...], regolarmente Parte_2 soggiornante sul territorio italiano, chiedendone l'annullamento e, conseguentemente, il rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadini dell'U.E.
Il Giudice ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato l'udienza di comparizione.
Il , nonostante la regolarità e tempestività delle notificazioni, non si è Controparte_2 costituito in giudizio.
All'udienza del 29.9.2025, il Giudice ha proceduto all'interrogatorio libero del ricorrente e, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore istruttoria, ha invitato le parti a precisare le conclusioni e discutere la lite;
all'esito, ha trattenuto la causa in decisione.
2. Oggetto del giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente al rilascio della carta di soggiorno per familiare extra UE di cittadino dell'UE ai sensi dell'art. 10 d.lgs. n. 30/2007, in quanto marito di cittadina romena regolarmente soggiornate su territorio italiano.
Il provvedimento questorile di rigetto si fonda esclusivamente sull'irregolarità del ricorrente sul territorio nazionale al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno per familiare extra UE di cittadino dell'UE. Come si legge nel provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 5 co. 2 d.lgs. n. 30/07 “i familiari non aventi cittadinanza di uno Stato membro sono assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso”; difettando nella specie tale requisito di carattere formale, secondo la Questura di non sussisterebbe in capo al ricorrente il diritto al CP_1 rilascio dell'invocata carta di soggiorno.
3. Il ricorso è fondato, e merita accoglimento.
Costituisce invero circostanza incontestata e pacifica che il ricorrente non fosse regolarmente soggiornante in Italia al momento della sua richiesta di rilascio della carta di soggiorno per familiari extra UE di cittadini UE.
2 Si ritiene, tuttavia, che l'irregolare presenza sul territorio del richiedente al momento della presentazione della domanda non ne comporti automaticamente l'inammissibilità, vertendosi in materia di diritto al soggiorno del coniuge di un cittadino comunitario.
Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza italiana ed europea, “una normativa interna che imponga al coniuge del cittadino dell'Unione la condizione del previo soggiorno regolare in uno Stato membro prima dell'arrivo nello Stato ospitante, è incompatibile con la
Direttiva citata, in considerazione del diritto al rispetto della vita familiare stabilito all'art. 8 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo” (così testualmente Cass. civ., 9 febbraio
2011, n. 3210; nello stesso senso, cfr. anche Corte di Giustizia UE, 25 luglio 2008, Metock,
C-127/08 e Corte di Giustizia UE, 10 luglio 2014, Ogieriakhi, C-244/13).
In altri termini, come si legge nella menzionata sentenza della CGUE Metock, il coniuge extracomunitario di un cittadino dell'Unione “gode delle disposizioni di tale direttiva, a prescindere dal luogo e dalla data del loro matrimonio nonché dalla modalità secondo la quale il detto cittadino di un Paese terzo ha fatto ingresso nello Stato membro ospitante”. Ciò significa che il diritto di circolazione e soggiorno del cittadino dell'Unione è automaticamente esteso al suo coniuge extracomunitario per il solo fatto dell'essere regolarmente sposati, senza che sia possibile introdurre ulteriori requisiti (quali la previa convivenza, la capacità reddituale o altri).
Per tali motivi, dunque, la domanda di rilascio della carta di soggiorno ex art. 10 D.lgs. 30/07 presentata dal ricorrente va dichiarata ammissibile.
4. Tanto premesso, a sostegno della propria domanda, il ricorrente ha allegato: di aver sposato in data 9.11.2024 a la cittadina romena di aver avuto da CP_1 Controparte_3 quest'ultima un figlio, nato a [...] [...]; di risiedere con la Persona_1 CP_1 moglie e il figlio nel Comune di;
di avere lavorato sino al marzo 2025 come CP_1 apprendista palchettista per una società di Grugliasco.
Il , come detto, non si è costituito in giudizio. In assenza di richieste di Controparte_2 prova contraria, i fatti allegati – tutti supportati da prova documentale – devono pertanto essere ritenuti provati.
Il ricorso deve dunque essere accolto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
3 − accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara che nato in [...] Parte_1 il 19.7.1996, ha diritto al rilascio della carta di soggiorno in favore di familiare di cittadino dell'UE ai sensi degli artt. 2 c. 1 lett. b) n. 1), 10 d.lgs. 30/2007;
− condanna il a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che si Controparte_2 liquidano in complessivi € 1.500,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, il 2 ottobre 2025
Il Giudice
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