Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/01/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4042/2023
Tribunale Ordinario di Palermo
SEZIONE TERZA CIVILE
All'udienza del 23 gennaio 2025, alle ore 11:13, sono comparsi il procuratore dello Stato dott.
, per il Ministero opponente, le dott.sse e per la Parte_1 Parte_2 Parte_3
pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, e l'avv. Andrea Benigno per la società opposta, i quali discutono la causa chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere per pagamento integrale delle fatture impagate oggetto del d.i. in data successiva alla notifica del d.i. e per rinuncia di parte opposta alla domanda agli interessi, con conseguente revoca del d.i..
L'avv. Benigno chiede la condanna di parte opponente alle spese legali del procedimento monitorio e del presente giudizio, con spese di c.t.u. a carico del , in base al principio CP_1
della soccombenza virtuale.
Il Giudice
Si riserva di provvedere all'esito della camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio, dà lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Terza Sezione Civile
nella persona del dott.ssa Angela Notaro, in funzione di Giudice monocratico,
ha pronunciato – ad esito della discussione orale svolta dalle parti ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.-, sulle conclusioni precisate all'odierna udienza – la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 4042 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023
promossa
DA
, in persona del Ministro pro tempore, e Parte_4
[...]
Controparte_2
in personale del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...]
domiciliati ex lege in , via Alcide De Gasperi presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale CP_2
dello Stato di dalla quale sono rappresentati e difesi;
CP_2
ATTORI – OPPONENTI
CONTRO
con sede legale in , Via Volturno 2, in persona del legale CP_3 CP_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio in , via CP_2
Via Alessandro La Marmora, n. 72, presso lo studio dell'avv. Andrea Benigno (PEC
), dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce Email_1
al ricorso per decreto ingiuntivo;
CONVENUTA – OPPOSTA
2
P.Q.M.
Il Tribunale,
ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando,
dichiara cessata la materia del contendere;
revoca il d.i. opposto n. 525/2023 emesso dal Tribunale di Palermo il giorno 25 gennaio 2023
su ricorso della società contro il CP_3 Controparte_4 [...]
, , Controparte_2 Controparte_2 Controparte_2
”;
[...] Controparte_2
condanna parte opponente al pagamento in favore di delle spese di lite CP_3
dell'intero procedimento da quest'ultima sostenute, che liquida in € 870,00 per spese vive ed in €
25.000,00 per compenso, oltre rimborso spese generali del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, avv. Andrea Benigno;
pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di parte opponente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione debitamente notificato il 3 marzo 2023, il e il Parte_4
, , Controparte_2 Controparte_2 [...]
in persona dei rispettivi legali Controparte_2
rappresentanti pro tempore, proponevano opposizione avverso il d.i. n.525/2023, emesso dal
Tribunale di Palermo il 25 gennaio 2023, con cui era stato ingiunto al Parte_5
citato, su ricorso della società (d'ora innanzi denominata soltanto
[...] CP_3
, il pagamento della somma di € 1.207.431,50, a titolo di corrispettivo per erogazioni idriche CP_3
di cui alle fatture n.2936/2022 e n.7062/2022 emesse, rispettivamente, il 25 maggio e il 6 dicembre
2022, oltre interessi al tasso previsto dall'art. 1284, quarto comma, c.c. con decorrenza dalla notifica del d.i. sino all'effettivo soddisfo, ed oltre spese legali del monitorio, liquidate in € 8.296,00, di cui €
870,00 per esborsi ed € 7.426,00 per compenso professionale, oltre accessori, distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
3 Deducevano, infatti, che la fattura n.2936/2022 di complessivi € 1.027.962,50 si riferiva, in realtà, a n.6 fatture collegate per un totale complessivo di € 604.558,95 regolarmente pagato e che il sollecito bonario e la costituzione in mora prodotti da in sede monitoria riguardavano CP_3
fatture precedenti diverse da quelle poste a base del ricorso per decreto ingiuntivo, anche queste regolarmente pagate.
La società opposta, costituitasi in giudizio, dopo avere rilevato che gli opponenti non CP_3
avevano contestato l'esistenza del rapporto contrattuale, i consumi fatturati e la fattura n.7062/2022 di € 179.469,00, negava qualsiasi duplicazione di pagamento, deducendo che la fattura n. 2936/2022 costituiva una fattura di saldo per il periodo di consumi dal 23-01-2019 alla data di emissione della stessa fattura e che erano state detratte le voci di acconto delle fatture collegate pari a complessivi € 446.271,02 e non ad € 604.558,95, contenendo le fatture collegate anche altre voci non riferibili agli acconti.
Chiedeva, pertanto, la provvisoria esecuzione del d.i. per le somme non contestate da controparte.
Con ordinanza del 7 luglio 2023 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione e successivamente disposta c.t.u. tecnica.
All'udienza del 27.11.2024, all'esito del deposito della relazione di c.t.u., il difensore della società opposta dava atto che nel corso del giudizio il aveva provveduto all'integrale CP_1
pagamento di quanto dovuto, ritenuto satisfattivo dall con rinuncia alla domanda CP_3
monitoria per interessi, sicché chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, con condanna alle spese legali del monitorio e del presente giudizio, di cui chiedeva la distrazione,
dichiarandosi procuratore antistatario. Il procuratore dello Stato accettava la rinuncia alla domanda per interessi e si associava alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Quindi, all'udienza odierna del 23 gennaio 2025, la causa è stata posta in decisione all'esito della discussione orale ex art.281 sexies.
4 Ciò premesso, in conformità alla concorde richiesta delle parti, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con conseguente revoca del d.i., stante l'intervenuto pagamento delle fatture da parte del in data successiva alla notifica del ricorso monitorio e del pedissequo CP_1
decreto ingiuntivo e la rinuncia alla domanda per ulteriori interessi da parte della società opposta.
La causa prosegue, dunque, soltanto per la regolamentazione delle spese di lite.
Occorre, a tal fine, stabilire la soccombenza virtuale.
Ora, la domanda monitoria è fondata.
Invero, il c.t.u. nominato nel corso del giudizio, dott. dopo un attento Persona_1
esame di tutte le voci delle fatture in questione, ha concluso che “Alla luce di quanto esposto ne segue
la somma ingiunta con il D.I. n. 525/2023 del 25.01.2023 emesso dal Tribunale di Palermo, nel giudizio
iscritto al R.G. n. 1008/2023 pari ad euro 1.207.431,50, corrisponde all'importo dovuto
dall'Amministrazione Penitenziaria per le fatture nn. 2936/2022 e 7062/2022, rispettivamente pari ad euro
1.027.962,50 ed ad euro 179.469,00 (cfr. capitolo 11).” (vedi pag. 74 della relazione di c.t.u.).
Inoltre, è pacifico che il abbia provveduto al pagamento delle fatture soltanto in CP_1
epoca successiva alla notifica del d.i..
Ora, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice - “In tema di spese legali del procedimento di ingiunzione, la revoca del decreto ingiuntivo
in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le
spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la
valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali
spese.” (in termini la massima di Cass. n.24482/2022; conforme Cass. n.18125/2017).
Il superiore principio della regolamentazione delle spese di lite in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, è stato affermato anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, con la precisazione che in tal caso il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento
5 ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio (vedi Cass. citata n.18125/2017).
Inoltre, deve evidenziarsi che il procedimento monitorio e il giudizio di opposizione al d.i.
costituiscono mere fasi di un procedimento unitario, dove la domanda che sostiene l'intero procedimento deve individuarsi nel ricorso monitorio del creditore e la regolamentazione delle spese di lite deve avere riguardo all'intero procedimento.
Nella specie, il d.i. viene revocato per intervenuta cessazione della materia del contendere a seguito di pagamenti tutti eseguiti dopo la notifica del d.i., con la conseguenza che la società
opposta non può ritenersi in alcun modo soccombente in senso virtuale, avendo formulato la domanda monitoria per l'importo corretto del credito.
La liquidazione delle spese per l'intero procedimento (fase monitoria e di merito) viene effettuata, nella misura indicata in dispositivo, in base alla tabella n.2 dei parametri ex ultimo D.M.
147/2022, in conformità alla disposizione temporale di cui all'art. 6 dello stesso D.M e del consolidato principio della applicazione della normativa vigente al momento del completamento dell'incarico.
Si ritiene congruo applicare, sulla fascia di valore in cui è compresa la domanda monitoria (da €
1.000.001,00 ad € 2.000.000,00) i valori prossimi ai minimi per le fasi di studio e introduttiva (in cui rientra anche la fase monitoria), e i valori minimi per le fasi istruttoria e decisionale, in considerazione della particolare semplicità del procedimento, e applicare, poi, l'aumento del 30 %
per utilizzo di tecniche informatiche che agevolano la consultazione o la fruizione di atti e allegati nell'ambito del PCT ex art. 4, comma 1 bis D.M. 147/2022.
Occorre, infine, riconoscere anche le spese vive sostenute da per la proposizione CP_3
del ricorso monitorio, pari ad € 870,00.
Le spese di lite liquidate devono essere infine distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario, avv. Andrea Benigno.
Le spese di c.t.u.. vengono poste in via definitiva a carico degli opponenti.
6 Così deciso a Palermo il 23 gennaio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Angela Notaro
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dott.ssa Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e
succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n.
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