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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/09/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 2097/2024
Udienza dell'11/09/2025
Il Giudice del Lavoro
viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.;
ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile - Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2097/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Felice Gianluca Belluzzi
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
(C.F. ) - Società di Controparte_2 P.IVA_2 ca crediti art. 13 della legge CP_1
n. 448/1998, in persona del legale rappresentante pro tempore
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Muscari Pagina 1 di 11 R.G. LAV. N. 2097/2024
e Silvia Parisi Pt_2
NONCHÈ CONTRO
(C.F. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Attinà
- RESISTENTI -
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
- avvisi di addebito - prescrizione.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 02/08/2024,
[...]
ha convenuto in giudizio l' , e l' Parte_1 CP_1 CP_2 [...]
proponendo opposizione avverso Controparte_3
l'intimazione di pagamento n. 030 2023 90022077 76/000, notificata dall' nel mese di Controparte_4 febbraio 2024, relativamente e limitatamente ai seguenti titoli esecutivi in essa riportati:
a) avviso di addebito n. 33020170000623045000, dell'importo di € 5.398,05, notificato in data 05/10/2017;
b) avviso di addebito n. 33020180001067711000, dell'importo di € 4.001,52, notificato in data 12/07/2018;
c) avviso di addebito n. 33020180002527003000, dell'importo di € 2.607,00, notificato in data 18/01/2019.
1.1. A fondamento della spiegata opposizione, il ricorrente ha eccepito l'avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione dei crediti riportati negli atti opposti.
1.2. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 030
2023 90022077 76/000 in ragione dell'intervenuta prescrizione del credito contributivo asseritamente vantato dall' con gli CP_1
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avvisi di addebito sopra specificati (sub a), b) e c)).
2. Si è costituito l' , in proprio e quale mandatario di CP_1 [...]
che ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia: CP_2
- in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della e l'inammissibilità o l'improponibilità CP_2 dell'opposizione;
- in via subordinata, nel merito, rigettare l'opposizione;
- in via ulteriormente gradata, comunque condannare il ricorrente al pagamento di tutto quanto risulterà dovuto in corso di causa;
- infine, per l'ipotesi di accertata violazione delle disposizioni sull'esecuzione, che venga esclusa ogni sua responsabilità anche per eventuali spese di lite.
3. Si è altresì costituita l' che Controparte_3 ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- in via pregiudiziale, ritenere e dichiarare la tardività del ricorso introduttivo risultando lo stesso iscritto a ruolo in data
02/08/2024 e quindi oltre il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'atto impugnato (eseguita in data 12/02/2024) e, per l'effetto, dichiararlo improcedibile e/o inammissibile;
- nel merito: i) ritenere e dichiarare la legittimità della procedura di riscossione;
ii) ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile il ricorso, stante la regolare notifica sia degli atti prodromici sia dei successivi atti interruttivi;
iii) rigettare, in ogni caso, l'eccezione di prescrizione in applicazione della normativa emergenziale (-1); iv) rigettare integralmente l'opposizione.
4. In primo luogo, si deve rilevare la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' CP_1 nell'interesse di CP_2
La Suprema Corte ha infatti statuito che in tema di cessione dei crediti contributivi vantati dall' , il litisconsorzio CP_1
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necessario previsto dall'art. 13, comma 8, seconda parte, della legge n. 448 del 1998 opera alla duplice condizione che il giudizio sia stato promosso successivamente alla cessione del credito e alla conseguente trasmissione del ruolo all'esattore, dovendosi ritenere che la conoscibilità di tali eventi sia agevole per la parte privata solo con riguardo alla trasmissione del ruolo, restando, invece, fuori dalla disponibilità della stessa, in mancanza di precisazioni apposte sulla cartella esattoriale, la cognizione della data di cessione del credito. Ne consegue che, qualora l' CP_1 eccepisca la violazione del contraddittorio, è onere dell' CP_1 provare l'avvenuta cessione del credito previdenziale in data anteriore alla proposizione della domanda giudiziale da parte del privato (Cass. ord. n. 26038/2009).
4.1. Poiché, nel caso di specie, è lo stesso Istituto previdenziale a negare l'intervenuta cessione dei crediti oggetto di controversia alla citata Società di cartolarizzazione (trattandosi di crediti maturati ed accertati successivamente al 31/12/2005), ne consegue che quest'ultima è priva di legittimazione a resistere nel presente giudizio.
5. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto, limitatamente all'avviso di addebito n.
33020170000623045000 (sub a)), essendo invece infondato per i restanti due avvisi di addebito (sub b) e c))
6. Preliminarmente, deve essere affermata la legittimazione passiva dell' (Ente previdenziale titolare delle pretese CP_1 creditorie) atteso che la domanda (accertamento della prescrizione) attiene al merito della pretesa creditoria (in tal caso, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte nella sentenza n. 7514/2022, la legittimazione a contraddire compete al solo Ente impositore).
Le stesse Sezioni Unite hanno poi precisato che non sussiste litisconsorzio necessario con il concessionario della riscossione, il
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quale assume la veste di mero destinatario del pagamento ex art. 1188 cod. civ.
6.1. Nel caso di specie si profila, poi, anche la legittimazione passiva dell' , avendo il Controparte_3 ricorrente chiesto la declaratoria di nullità (parziale) dell'intimazione di pagamento da essa emessa (sicché l' CP_3
è il contraddittore, legittimato passivo, correttamente chiamato a rispondere dell'atto da essa formato).
7. Sono altresì infondati i rilievi sollevati dai resistenti circa la tardività dell'opposizione, basati sul mancato rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. n. 46/1999 (art. 24) o, alternativamente, di quelli previsti ai sensi dell'art. 617 c.p.c., limitatamente all'azione diretta a far valere la prescrizione, sicché essi devono essere disattesi.
Difatti, l'azione spiegata nei confronti dell' , essendo CP_1 finalizzata a discutere l'esistenza stessa del credito, nonché il diritto dell'intimante a procedere ad esecuzione forzata, deve essere qualificata, in relazione alla domanda diretta a far valere la prescrizione, come opposizione (all'esecuzione) ai sensi dell'art. 615, comma 1, cod. proc. civ., non soggetta, sotto tale profilo, a termini di decadenza (Cass., Sez. Un., n. 7514 del 2022 cit.).
8. Superate le questioni preliminari, si deve dare atto che i tre avvisi di addebito oggetto di opposizione sono stati tutti notificati dall' nelle date indicate nell'intimazione di pagamento (si CP_1 vedano gli avvisi di ricevimento delle raccomandate prodotte dall' nella cartella compressa .zip - doc. n.
3 - allegata alla CP_1 memoria di costituzione).
Ciò premesso, si rileva come la notifica dell'AVA sub a), ovvero quello più risalente nel tempo, risale al 05/10/2017, sicché, pur considerando i 311 giorni di sospensione disposta dalla legge per l'emergenza epidemiologica da -1, la prescrizione è
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maturata in data 12/08/2023 (05/10/2022 + 311 giorni).
8.1. Al contrario di quanto sostenuto dai resistenti, non si rinvengono atti interruttivi della prescrizione in relazione a detto avviso di addebito.
In particolare, gli unici atti potenzialmente interruttivi, tra quelli indicati da nella sua memoria di costituzione (a pag. CP_5
3), sarebbero i seguenti:
- l'intimazione di pagamento n. 03020199006529928000, notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 13/03/2020 (doc. n.
5 allegato alla memoria di costituzione);
- l'intimazione di pagamento n. 03020219001726238000 notificata in data 04/10/2022 (doc. n. 6 allegato alla memoria di costituzione).
Non sarebbero utili, invece, le ulteriori due intimazioni pure indicate dall' (n. 03020229003494029000 e n. CP_3
03020229000595257000), in quanto esse sono state notificate in data successiva al 12/08/2023 (rispettivamente in data
13/09/2023 e in data 20/09/2023, per come argomentato nella stessa memoria difensiva a pag. 3).
Tuttavia, nessuno dei resistenti ha prodotto la prima delle due intimazioni di pagamento (n. 03020199006529928000) astrattamente utile ai fini interruttivi, sicché non è dato sapere se essa richiamasse o meno anche l'avviso di addebito n.
33020170000623045000 notificato il 05/10/2017.
Invero, il doc. n. 5 allegato alla memoria costitutiva dell' CP_5
(una cartella compressa) contiene al suo interno unicamente gli atti relativi alla notifica di detta intimazione, ma non anche una copia di essa, sicché è impossibile effettuare la verifica di cui si è detto, indispensabile per accertare la natura interruttiva asseritamente conferita all'atto.
È invece presente una copia dell'intimazione di pagamento n.
030 2021 90017262 38/000 (doc. n. 9 allegato alla memoria di
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costituzione dell' . CP_5
Tuttavia, sebbene tale intimazione richiami anche l'avviso di addebito n. 33020170000623045000 notificato il 05/10/2017, essa non è stata in realtà mai notificata al ricorrente. Dalla relazione di notificazione di detta intimazione (doc. n. 6 allegato alla memoria difensiva di ) si evince, infatti, che il messo CP_5 notificatore effettuò un tentativo di consegna in data 16/06/2023
(in quanto il destinatario era “assente”) e, per il resto, la relata
è completamente in bianco.
9. Né è, infine, applicabile, al fine di escludere la maturazione della prescrizione del credito sotteso all'avviso di addebito in esame, l'art. 68, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020
(invocato da entrambi i resistenti), che ha disposto
(esclusivamente) la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione “in scadenza” nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (per un totale di 542 giorni).
Nel caso di specie, il credito sotteso all'avviso di addebito in esame non era “in scadenza” in detto periodo, ma era già ampiamente scaduto, essendo detto avviso stato notificato - come detto - in data 05/10/2017 (sicché non era possibile beneficiare della citata proroga del versamento e non può, conseguentemente, trovare applicazione neppure l'art. 12 del D.
Lgs. n. 159/2015 richiamato dal comma 1 dell'art. 68 cit.).
In altre parole, tale sospensione si applica solo ai termini di versamento che scadevano in quell'intervallo temporale: se, ad esempio, una cartella o un avviso erano stati notificati in data 28 febbraio 2020, il termine di versamento della somma ivi richiesta, scadente il 28 aprile 2020 (ovvero il 60° giorno dalla notifica, ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602/1973), restava sospeso per tutto il periodo indicato dalla disposizione normativa (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021). Il contribuente
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avrebbe, quindi, dovuto effettuare il versamento, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
La sospensione dei termini di versamento riguarda, in definitiva, solo le cartelle/avvisi notificati a partire dall'8 gennaio 2020 (i cui termini di versamento sarebbero scaduti l'8 marzo 2020, primo giorno di sospensione) e fino al 2 luglio
2021 (i cui termini di versamento sono scaduti il 31 agosto 2021, ultimo giorno di sospensione del termine di versamento).
Non vi rientrano, pertanto, le cartelle/gli avvisi notificati prima dell'8 gennaio 2020 e dopo il 2 luglio 2021, atteso che per tali atti la scadenza del pagamento (60° giorno successivo alla notifica) non rientra nel citato periodo (8 marzo 2020 – 31 agosto
2021), ma cade prima o dopo di esso.
Correlativamente, è solo con riferimento a queste cartelle/avvisi che scatta anche la sospensione del decorso della prescrizione prevista dall'art. 12, comma 1, del
D. Lgs. n. 159/2015 (secondo cui: «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese
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successivo al termine del periodo di sospensione»).
D'altronde, nello stesso decreto-legge n. 18/2020 (all'art. 37, comma 2), il Legislatore aveva previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria (di cui all'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335) per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 ovvero per un arco temporale che si verrebbe a sovrapporre (quasi per intero), del tutto illogicamente, con quello previsto dall'art. 68, comma 1, del medesimo decreto-legge (8 marzo 2020 - 31 agosto 2021).
Accedendo all'interpretazione dei resistenti, tale disposizione non avrebbe senso alcuno e sarebbe una sorta di duplicato di quella di cui all'art. 68.
In realtà, non vi è però alcuna sovrapposizione, poiché le due disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge n. 18/2020, hanno diversi ambiti oggettivi di applicazione:
- l'art. 37, comma 2, si applica, infatti, alle contribuzioni previdenziali per le quali i termini di versamento erano già scaduti oppure non erano ancora iniziati a decorrere, semplicemente perché non era stato ancora notificato l'avviso di addebito da parte dell' ; CP_1
- l'art. 68, comma 1, assume un carattere di specialità e si applica unicamente alle cartelle e agli avvisi di addebito per i quali i termini di versamento (pari a 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso) scadevano nel periodo ivi indicato (8 marzo 2020
- 31 agosto 2021).
Le due disposizioni hanno, d'altronde, finalità e ratio diverse.
La disposizione di cui all'art. 68, comma 1, aveva, infatti, la finalità di agevolare i contribuenti che, per evitare l'esecuzione forzata, avrebbero dovuto pagare le cartelle o gli avvisi nel citato periodo di scadenza, notoriamente caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da -1 (consentendo di pagare, senza
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sanzione alcuna, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione).
Tale finalità non si ravvisa, invece, nella disposizione di cui all'art. 37, comma 2, del medesimo decreto-legge che, per contro, ha voluto agevolare solo gli Enti previdenziali e l'Agente per la riscossione che avevano sospeso le attività di accertamento e di riscossione dei contributi previdenziali nel periodo di emergenza epidemiologica, evitando che da tale inattività forzata potesse scaturirne la prescrizione.
10. Non sono, invece, prescritti i crediti sottesi agli avvisi di addebito sub b) e c).
Considerando, infatti, quello più remoto tra i due ovvero quello
(sub b)) notificato in data 12/07/2018, il credito ad esso sotteso si sarebbe naturalmente prescritto in data 12/07/2023 (cinque anni dopo).
Prolungando detta data dei 311 giorni di sospensione del decorso della prescrizione (disposta per l'emergenza epidemiologica da -1), si perviene alla data del
18/05/2024, sicché l'odierna intimazione, pacificamente notificata nel mese di febbraio 2024, ha tempestivamente interrotto il decorso della prescrizione.
A fortiori non è prescritto il credito sotteso all'avviso di addebito n. 33020180002527003000 (sub c)), in quanto notificato in data successiva al precedente (precisamente in data
18/01/2019).
11. L'intimazione di pagamento opposta, in conclusione, deve essere annullata limitatamente all'avviso di addebito n.
33020170000623045000 (sub a)).
12. Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, devono essere integralmente compensate tra le parti.
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Le spese devono essere compensate anche nei rapporti con che, seppur priva di legittimazione passiva, non ha CP_2 svolto un'autonoma attività difensiva.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di
[...]
CP_2
- accoglie il ricorso nei limiti specificati in parte motiva e, per l'effetto, dichiara che non sono più dovute all dal ricorrente le somme CP_1 Parte_1 sottese all'avviso di addebito n. 33020170000623045000, essendo il relativo credito prescritto;
- annulla parzialmente l'intimazione di pagamento n.
030 2023 90022077 76/000 ovvero limitatamente all'avviso di addebito di cui al punto che precede;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, in data 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
Pagina 11 di 11
Udienza dell'11/09/2025
Il Giudice del Lavoro
viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.;
ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile - Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 2097/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Felice Gianluca Belluzzi
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
(C.F. ) - Società di Controparte_2 P.IVA_2 ca crediti art. 13 della legge CP_1
n. 448/1998, in persona del legale rappresentante pro tempore
entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Muscari Pagina 1 di 11 R.G. LAV. N. 2097/2024
e Silvia Parisi Pt_2
NONCHÈ CONTRO
(C.F. Controparte_3
), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_3
rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Attinà
- RESISTENTI -
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
- avvisi di addebito - prescrizione.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 02/08/2024,
[...]
ha convenuto in giudizio l' , e l' Parte_1 CP_1 CP_2 [...]
proponendo opposizione avverso Controparte_3
l'intimazione di pagamento n. 030 2023 90022077 76/000, notificata dall' nel mese di Controparte_4 febbraio 2024, relativamente e limitatamente ai seguenti titoli esecutivi in essa riportati:
a) avviso di addebito n. 33020170000623045000, dell'importo di € 5.398,05, notificato in data 05/10/2017;
b) avviso di addebito n. 33020180001067711000, dell'importo di € 4.001,52, notificato in data 12/07/2018;
c) avviso di addebito n. 33020180002527003000, dell'importo di € 2.607,00, notificato in data 18/01/2019.
1.1. A fondamento della spiegata opposizione, il ricorrente ha eccepito l'avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione dei crediti riportati negli atti opposti.
1.2. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 030
2023 90022077 76/000 in ragione dell'intervenuta prescrizione del credito contributivo asseritamente vantato dall' con gli CP_1
Pagina 2 di 11 R.G. LAV. N. 2097/2024
avvisi di addebito sopra specificati (sub a), b) e c)).
2. Si è costituito l' , in proprio e quale mandatario di CP_1 [...]
che ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia: CP_2
- in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della e l'inammissibilità o l'improponibilità CP_2 dell'opposizione;
- in via subordinata, nel merito, rigettare l'opposizione;
- in via ulteriormente gradata, comunque condannare il ricorrente al pagamento di tutto quanto risulterà dovuto in corso di causa;
- infine, per l'ipotesi di accertata violazione delle disposizioni sull'esecuzione, che venga esclusa ogni sua responsabilità anche per eventuali spese di lite.
3. Si è altresì costituita l' che Controparte_3 ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
- in via pregiudiziale, ritenere e dichiarare la tardività del ricorso introduttivo risultando lo stesso iscritto a ruolo in data
02/08/2024 e quindi oltre il termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'atto impugnato (eseguita in data 12/02/2024) e, per l'effetto, dichiararlo improcedibile e/o inammissibile;
- nel merito: i) ritenere e dichiarare la legittimità della procedura di riscossione;
ii) ritenere e dichiarare inammissibile, improcedibile il ricorso, stante la regolare notifica sia degli atti prodromici sia dei successivi atti interruttivi;
iii) rigettare, in ogni caso, l'eccezione di prescrizione in applicazione della normativa emergenziale (-1); iv) rigettare integralmente l'opposizione.
4. In primo luogo, si deve rilevare la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' CP_1 nell'interesse di CP_2
La Suprema Corte ha infatti statuito che in tema di cessione dei crediti contributivi vantati dall' , il litisconsorzio CP_1
Pagina 3 di 11 R.G. LAV. N. 2097/2024
necessario previsto dall'art. 13, comma 8, seconda parte, della legge n. 448 del 1998 opera alla duplice condizione che il giudizio sia stato promosso successivamente alla cessione del credito e alla conseguente trasmissione del ruolo all'esattore, dovendosi ritenere che la conoscibilità di tali eventi sia agevole per la parte privata solo con riguardo alla trasmissione del ruolo, restando, invece, fuori dalla disponibilità della stessa, in mancanza di precisazioni apposte sulla cartella esattoriale, la cognizione della data di cessione del credito. Ne consegue che, qualora l' CP_1 eccepisca la violazione del contraddittorio, è onere dell' CP_1 provare l'avvenuta cessione del credito previdenziale in data anteriore alla proposizione della domanda giudiziale da parte del privato (Cass. ord. n. 26038/2009).
4.1. Poiché, nel caso di specie, è lo stesso Istituto previdenziale a negare l'intervenuta cessione dei crediti oggetto di controversia alla citata Società di cartolarizzazione (trattandosi di crediti maturati ed accertati successivamente al 31/12/2005), ne consegue che quest'ultima è priva di legittimazione a resistere nel presente giudizio.
5. Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere, pertanto, accolto, limitatamente all'avviso di addebito n.
33020170000623045000 (sub a)), essendo invece infondato per i restanti due avvisi di addebito (sub b) e c))
6. Preliminarmente, deve essere affermata la legittimazione passiva dell' (Ente previdenziale titolare delle pretese CP_1 creditorie) atteso che la domanda (accertamento della prescrizione) attiene al merito della pretesa creditoria (in tal caso, secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema
Corte nella sentenza n. 7514/2022, la legittimazione a contraddire compete al solo Ente impositore).
Le stesse Sezioni Unite hanno poi precisato che non sussiste litisconsorzio necessario con il concessionario della riscossione, il
Pagina 4 di 11 R.G. LAV. N. 2097/2024
quale assume la veste di mero destinatario del pagamento ex art. 1188 cod. civ.
6.1. Nel caso di specie si profila, poi, anche la legittimazione passiva dell' , avendo il Controparte_3 ricorrente chiesto la declaratoria di nullità (parziale) dell'intimazione di pagamento da essa emessa (sicché l' CP_3
è il contraddittore, legittimato passivo, correttamente chiamato a rispondere dell'atto da essa formato).
7. Sono altresì infondati i rilievi sollevati dai resistenti circa la tardività dell'opposizione, basati sul mancato rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. n. 46/1999 (art. 24) o, alternativamente, di quelli previsti ai sensi dell'art. 617 c.p.c., limitatamente all'azione diretta a far valere la prescrizione, sicché essi devono essere disattesi.
Difatti, l'azione spiegata nei confronti dell' , essendo CP_1 finalizzata a discutere l'esistenza stessa del credito, nonché il diritto dell'intimante a procedere ad esecuzione forzata, deve essere qualificata, in relazione alla domanda diretta a far valere la prescrizione, come opposizione (all'esecuzione) ai sensi dell'art. 615, comma 1, cod. proc. civ., non soggetta, sotto tale profilo, a termini di decadenza (Cass., Sez. Un., n. 7514 del 2022 cit.).
8. Superate le questioni preliminari, si deve dare atto che i tre avvisi di addebito oggetto di opposizione sono stati tutti notificati dall' nelle date indicate nell'intimazione di pagamento (si CP_1 vedano gli avvisi di ricevimento delle raccomandate prodotte dall' nella cartella compressa .zip - doc. n.
3 - allegata alla CP_1 memoria di costituzione).
Ciò premesso, si rileva come la notifica dell'AVA sub a), ovvero quello più risalente nel tempo, risale al 05/10/2017, sicché, pur considerando i 311 giorni di sospensione disposta dalla legge per l'emergenza epidemiologica da -1, la prescrizione è
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maturata in data 12/08/2023 (05/10/2022 + 311 giorni).
8.1. Al contrario di quanto sostenuto dai resistenti, non si rinvengono atti interruttivi della prescrizione in relazione a detto avviso di addebito.
In particolare, gli unici atti potenzialmente interruttivi, tra quelli indicati da nella sua memoria di costituzione (a pag. CP_5
3), sarebbero i seguenti:
- l'intimazione di pagamento n. 03020199006529928000, notificata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 13/03/2020 (doc. n.
5 allegato alla memoria di costituzione);
- l'intimazione di pagamento n. 03020219001726238000 notificata in data 04/10/2022 (doc. n. 6 allegato alla memoria di costituzione).
Non sarebbero utili, invece, le ulteriori due intimazioni pure indicate dall' (n. 03020229003494029000 e n. CP_3
03020229000595257000), in quanto esse sono state notificate in data successiva al 12/08/2023 (rispettivamente in data
13/09/2023 e in data 20/09/2023, per come argomentato nella stessa memoria difensiva a pag. 3).
Tuttavia, nessuno dei resistenti ha prodotto la prima delle due intimazioni di pagamento (n. 03020199006529928000) astrattamente utile ai fini interruttivi, sicché non è dato sapere se essa richiamasse o meno anche l'avviso di addebito n.
33020170000623045000 notificato il 05/10/2017.
Invero, il doc. n. 5 allegato alla memoria costitutiva dell' CP_5
(una cartella compressa) contiene al suo interno unicamente gli atti relativi alla notifica di detta intimazione, ma non anche una copia di essa, sicché è impossibile effettuare la verifica di cui si è detto, indispensabile per accertare la natura interruttiva asseritamente conferita all'atto.
È invece presente una copia dell'intimazione di pagamento n.
030 2021 90017262 38/000 (doc. n. 9 allegato alla memoria di
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costituzione dell' . CP_5
Tuttavia, sebbene tale intimazione richiami anche l'avviso di addebito n. 33020170000623045000 notificato il 05/10/2017, essa non è stata in realtà mai notificata al ricorrente. Dalla relazione di notificazione di detta intimazione (doc. n. 6 allegato alla memoria difensiva di ) si evince, infatti, che il messo CP_5 notificatore effettuò un tentativo di consegna in data 16/06/2023
(in quanto il destinatario era “assente”) e, per il resto, la relata
è completamente in bianco.
9. Né è, infine, applicabile, al fine di escludere la maturazione della prescrizione del credito sotteso all'avviso di addebito in esame, l'art. 68, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020
(invocato da entrambi i resistenti), che ha disposto
(esclusivamente) la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione “in scadenza” nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (per un totale di 542 giorni).
Nel caso di specie, il credito sotteso all'avviso di addebito in esame non era “in scadenza” in detto periodo, ma era già ampiamente scaduto, essendo detto avviso stato notificato - come detto - in data 05/10/2017 (sicché non era possibile beneficiare della citata proroga del versamento e non può, conseguentemente, trovare applicazione neppure l'art. 12 del D.
Lgs. n. 159/2015 richiamato dal comma 1 dell'art. 68 cit.).
In altre parole, tale sospensione si applica solo ai termini di versamento che scadevano in quell'intervallo temporale: se, ad esempio, una cartella o un avviso erano stati notificati in data 28 febbraio 2020, il termine di versamento della somma ivi richiesta, scadente il 28 aprile 2020 (ovvero il 60° giorno dalla notifica, ai sensi dell'art. 25, comma 2, d.P.R. n. 602/1973), restava sospeso per tutto il periodo indicato dalla disposizione normativa (8 marzo 2020 – 31 agosto 2021). Il contribuente
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avrebbe, quindi, dovuto effettuare il versamento, in unica soluzione, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.
La sospensione dei termini di versamento riguarda, in definitiva, solo le cartelle/avvisi notificati a partire dall'8 gennaio 2020 (i cui termini di versamento sarebbero scaduti l'8 marzo 2020, primo giorno di sospensione) e fino al 2 luglio
2021 (i cui termini di versamento sono scaduti il 31 agosto 2021, ultimo giorno di sospensione del termine di versamento).
Non vi rientrano, pertanto, le cartelle/gli avvisi notificati prima dell'8 gennaio 2020 e dopo il 2 luglio 2021, atteso che per tali atti la scadenza del pagamento (60° giorno successivo alla notifica) non rientra nel citato periodo (8 marzo 2020 – 31 agosto
2021), ma cade prima o dopo di esso.
Correlativamente, è solo con riferimento a queste cartelle/avvisi che scatta anche la sospensione del decorso della prescrizione prevista dall'art. 12, comma 1, del
D. Lgs. n. 159/2015 (secondo cui: «Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo
3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese
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successivo al termine del periodo di sospensione»).
D'altronde, nello stesso decreto-legge n. 18/2020 (all'art. 37, comma 2), il Legislatore aveva previsto la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria (di cui all'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335) per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 ovvero per un arco temporale che si verrebbe a sovrapporre (quasi per intero), del tutto illogicamente, con quello previsto dall'art. 68, comma 1, del medesimo decreto-legge (8 marzo 2020 - 31 agosto 2021).
Accedendo all'interpretazione dei resistenti, tale disposizione non avrebbe senso alcuno e sarebbe una sorta di duplicato di quella di cui all'art. 68.
In realtà, non vi è però alcuna sovrapposizione, poiché le due disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge n. 18/2020, hanno diversi ambiti oggettivi di applicazione:
- l'art. 37, comma 2, si applica, infatti, alle contribuzioni previdenziali per le quali i termini di versamento erano già scaduti oppure non erano ancora iniziati a decorrere, semplicemente perché non era stato ancora notificato l'avviso di addebito da parte dell' ; CP_1
- l'art. 68, comma 1, assume un carattere di specialità e si applica unicamente alle cartelle e agli avvisi di addebito per i quali i termini di versamento (pari a 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso) scadevano nel periodo ivi indicato (8 marzo 2020
- 31 agosto 2021).
Le due disposizioni hanno, d'altronde, finalità e ratio diverse.
La disposizione di cui all'art. 68, comma 1, aveva, infatti, la finalità di agevolare i contribuenti che, per evitare l'esecuzione forzata, avrebbero dovuto pagare le cartelle o gli avvisi nel citato periodo di scadenza, notoriamente caratterizzato dall'emergenza epidemiologica da -1 (consentendo di pagare, senza
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sanzione alcuna, entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione).
Tale finalità non si ravvisa, invece, nella disposizione di cui all'art. 37, comma 2, del medesimo decreto-legge che, per contro, ha voluto agevolare solo gli Enti previdenziali e l'Agente per la riscossione che avevano sospeso le attività di accertamento e di riscossione dei contributi previdenziali nel periodo di emergenza epidemiologica, evitando che da tale inattività forzata potesse scaturirne la prescrizione.
10. Non sono, invece, prescritti i crediti sottesi agli avvisi di addebito sub b) e c).
Considerando, infatti, quello più remoto tra i due ovvero quello
(sub b)) notificato in data 12/07/2018, il credito ad esso sotteso si sarebbe naturalmente prescritto in data 12/07/2023 (cinque anni dopo).
Prolungando detta data dei 311 giorni di sospensione del decorso della prescrizione (disposta per l'emergenza epidemiologica da -1), si perviene alla data del
18/05/2024, sicché l'odierna intimazione, pacificamente notificata nel mese di febbraio 2024, ha tempestivamente interrotto il decorso della prescrizione.
A fortiori non è prescritto il credito sotteso all'avviso di addebito n. 33020180002527003000 (sub c)), in quanto notificato in data successiva al precedente (precisamente in data
18/01/2019).
11. L'intimazione di pagamento opposta, in conclusione, deve essere annullata limitatamente all'avviso di addebito n.
33020170000623045000 (sub a)).
12. Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, devono essere integralmente compensate tra le parti.
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Le spese devono essere compensate anche nei rapporti con che, seppur priva di legittimazione passiva, non ha CP_2 svolto un'autonoma attività difensiva.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di
[...]
CP_2
- accoglie il ricorso nei limiti specificati in parte motiva e, per l'effetto, dichiara che non sono più dovute all dal ricorrente le somme CP_1 Parte_1 sottese all'avviso di addebito n. 33020170000623045000, essendo il relativo credito prescritto;
- annulla parzialmente l'intimazione di pagamento n.
030 2023 90022077 76/000 ovvero limitatamente all'avviso di addebito di cui al punto che precede;
- rigetta nel resto il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, in data 11 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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