Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/05/2025, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 5959/2023
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5959/2023 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, (CF. ), rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ù di
RICORRENTE
E Con
( ), rapp.to e difeso come in atti CP_1 C.F._2 dall'Avv. Angelo Petraglia, in virtù di procura in atti
RESISTENTE
C O N
AVV. , quale curatore speciale dei minori CP_3 Persona_1
(17/11/2009) e (16/01/2013) Persona_2
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 8.5.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.8.2023 [nata a [...] Parte_2
(LVA) il 26.04.1983, C.F. ], premesso di aver contratto C.F._1 matrimonio con [nato a [...] il [...], CF. CP_1
] in data 6.06.2019 in Salerno e che dall'unione erano nati C.F._3 due figli, (17.11.2009) e (16.01.2013), chiedeva di Persona_1 Per_2 pronunciarsi la separazione personale dal coniuge. La ricorrente domandava, inoltre: 1) l'affido congiunto dei figli minori con collocazione presso di sé nella casa familiare di cui chiedeva l'assegnazione e regolamentazione del diritto di visita padre-figli; 2) la previsione a carico del di un assegno di € 400,00 CP_1
(€200,00 per ciascun figlio) per il mantenimento della prole, oltra alla sua contribuzione al 50% delle spese straordinarie sostenute nel loro interesse;
3) la disposizione di un assegno di € 200,00 mensili per il suo mantenimento da porre a carico del . CP_1
Con comparsa del 3.11.2023 si costituiva , il quale aderiva alla CP_1 domanda di separazione e contestualmente chiedeva: 1) l'affido congiunto dei figli minori con residenza privilegiata presso la madre e regolamentazione della frequentazione padre-figli; 2) il proprio esonero dalla contribuzione al mantenimento ordinario e straordinario per la prole, stante il suo stato di disoccupazione.
All'udienza del 5.12.2023, ascoltate le parti e fallito il tentativo di conciliazione, il
G.D. - attesa la pendenza dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Salerno di un procedimento ex art. 330 c.c. nei confronti del resistente proposto dal PM minorile (R.G. n. 182/2023) - procedeva alla nomina del curatore speciale Avv.
(che già rivestiva tale ufficio dinanzi al TM). CP_3
Alla udienza del 21.12.2023 veniva effettuato l'ascolto dei minori e Persona_1
e, all'esito, con ordinanza del 22.12.2023 venivano emessi i Persona_2 provvedimenti provvisori ed urgenti.
Veniva di seguito espletata una CTU onde valutare le competenze genitoriali di entrambe le parti.
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Con sentenza non definitiva n. 1064/2024 del 26.2.2024 il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Con sentenza n. 36/2024 del 29.3.2024 il Tribunale per i Minorenni di Salerno dichiarava la propria incompetenza funzionale attesa la pendenza del presente procedimento e disponeva la trasmissione degli atti.
Alla udienza del 8.5.2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473-bis.28 c.p.c.
A) Il thema decidendum della presente controversia, attesa la sentenza dichiarativa della separazione dei coniugi n. 1064/2024 del 26.2.2024, afferisce alle ulteriori domande proposte dalle parti.
Dal matrimonio sono nati i figli (17/11/2009) e (16/01/2013), Persona_1 Per_2 attualmente di 15 e 12 anni.
È noto che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis primo comma c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
L'affidamento esclusivo della prole minorenne è oggi disciplinato dall'art. 337- quater c.c. e rappresenta la forma di affidamento residuale da disporre solo in via rigorosamente subordinata e qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario agli interessi del minore. L'affidamento monogenitoriale deve essere adottato nell'esclusivo interesse della prole e non deve perseguire alcuna finalità punitiva o sanzionatoria nei confronti del genitore non affidatario.
Va poi ricordato che l'art. 330 c.c. attribuisce al giudice il potere di pronunciare la decadenza del genitore dalla responsabilità genitoriale nell'ipotesi in cui il genitore violi o trascuri i doveri ad essa inerenti o abusi dei relativi poteri con grave pregiudizio per i figli: il fondamento della norma è ravvisabile nell'esigenza di assicurare al figlio adeguata protezione nel caso in cui coloro i quali siano
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chiamati alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'assistenza morale dello stesso, trascurino siffatti doveri cagionando al minore un grave pregiudizio e ledendo il diritto dello stesso alla famiglia. Per aversi la sanzione della decadenza
è, dunque, necessario che la condotta del genitore si sia risolta in un grave pregiudizio per il figlio non essendo sufficiente il mero inadempimento dei genitori (cfr. Cass. civ., sez. I, 03/08/2023, n. 23669; Cass. civ., sez. I, 07/06/2017,
n. 14145).
La decadenza rappresenta invero una misura estrema, che implica una valutazione di non affidabilità del genitore a curare gli interessi del figlio, fondata su fatti concreti, desunti da indizi gravi, precisi e concordanti (cfr. Cass. civ., sez. I, 16/09/2024, n. 24708).
Ebbene, nel caso di specie entrambi i minori ascoltati alla udienza del 14.12.2023 hanno riferito di un generale clima di violenza domestico causato dalle condotte del padre che era solito punirli utilizzando una mazza di ferro o di legno, narrando una pluralità di episodi di aggressione subiti o di cui sono stati spettatori (“Papà è volubile, spesso si arrabbia. A volte quando stava a casa se lo facevo arrabbiare mi picchiava. In alcune occasioni mi ha picchiato con una mazza di ferro, io cercavo di scappare ma a volte mi riusciva a prendere e mi colpiva. Papà a volte ha preso a botte anche mio fratello Oltre a me e Per_3
e mamma, in casa vive con noi anche che è mio fratello ed il primo Per_1 Per_4 figlio di mamma… Mio padre una volta ha anche picchiato a sangue mio fratello con una mazza di legno, era la vigilia di Natale credo dello scorso anno. Lo ha picchiato solo perché era tardi e lui non si alzava dal letto” dichiarazioni di VI;
“Mio padre a volte fingeva di essere ubriaco e ogni tanto gli scappava qualche schiaffo con più che con me e . Con lui si arrabbiava solo quando Per_4 Per_2 faceva il cattivo. È vero che a volte papà prendeva una mazza di ferro o di legno e picchiava o Lo scorso non si era alzato subito dal Per_2 Per_4 Persona_5 letto per venire a tavola, mio padre si arrabbiò e prese una mazza di legno e gliela spaccò addosso.” dichiarazioni di ). Persona_1
Atteso il narrato dei minori e le gravi carenze genitoriali emerse a carico del
– anche nell'ambito del procedimento dinanzi al TM avviato su ricorso del CP_1
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PMM – con i provvedimenti provvisori era stato disposto l'affido esclusivo rafforzato dei minori alla madre ed erano stati previsti incontri protetti padre- figli presso i SS.
Tali incontri sono stati sospesi dai SS atteso il rifiuto dei minori di incontrare il padre presso i servizi (cfr. relazione del 30.4.2024) e sono stati avviati percorsi separati per favorire un riavvicinamento alla figura paterna, percorsi che non hanno tuttavia sortito effetti molto limitati essendo rimasti del tutto sporadici gli incontri padre-figli attesa la volontà chiaramente espressa dai minori (cfr. relazione dei SS di Salerno del 14.4.2025).
Vanno a questo punto richiamate le conclusioni della CTU in quanto pienamente condivise dal Tribunale poiché frutto di corretto metodo di indagine e di puntuale adempimento dell'incarico conferito.
Il CTU dott.ssa , all'esito di attenta osservazione del nucleo familiare, ha Per_6 riferito che:
- “Da una valutazione sistemico – relazionale, si è potuto rilevare la presenza di una coppia simmetrica, dove il conflitto, molto evidente, può essere gestito solo alla presenza di un terzo. La coppia, inoltre, tende a triangolare continuamente i minori all'interno del conflitto. Tale situazione si evince chiaramente dagli incontri relazionali, dove mentre la sig.ra riesce maggiormente a Parte_1 seguire le indicazioni del CTU, il sig. , invece, fa più fatica, continuando a CP_1 triangolare i minori. Tale dinamica si è chiaramente palesata a conclusione dell'incontro padre – figli (a registrazione spenta), dove il sig. , pur di far CP_1 valere le proprie opinioni ha continuato a triangolare i minori (chiedendo loro di definirsi circa una questione relativa alla coppia), nonostante venisse redarguito dal CT. A fine incontro il sig. , anziché salutare i minori e cercare di CP_1 mantenere un contatto con loro anche emotivo, chiede a questi ultimi di riavere il proprio pc “ riferendo come “quello è privato e volevo sapere che fine ha fatto”. Nel frattempo i minori, con la madre, sono usciti dallo studio e lo stesso continuava, anche davanti all'uscio della porta, nonostante il CT gli ricordasse l'importanza e la necessità di lavorare per recuperare il rapporto con i figli, a ribadire, in modo ripetitivo e senza alcun contenimento, tale richiesta. Entrambi non riescono ad
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individuare nell'altro aspetti positivi in qualità di genitore: nello specifico Pt_2 lamenta l'assenza fisica ed emotiva, oltre che la difficoltà comunicativa del padre nei confronti dei figli, mentre il disinteressamento della madre nei confronti CP_1 dei figli stessi che, a suo dire, vengono lasciati in balia di se stessi, senza alcuna regola e/o contenimento (“uno scombussolamendo enorme, ognuno faceva quel che voleva, panni buttavano da tutte le parti. Non si capiva niente, una casa che non si puliva più”).” (cfr. pag. 18 della relazione peritale);
- “Da una valutazione storica della situazione - ciò che si è CP_1 Parte_1 evidenziato, ad oggi, oltre alla presenza di una evidente conflittualità di coppia anche una relazione dei minori con la figura paterna di tipo ambivalente poichè se da un lato viene ad essere desiderata dall'altro, come si evince dalla relazione dei
SS, viene rifiutata. Tale modalità appare conseguenza sia della modalità relazionale inadeguata paterna, oltre che della sua assenza negli anni, come da entrambi riferito, sia della triangolazione all'interno della conflittualità di coppia, che avviene in modo esplicito, con un'alleanza nei confronti della madre che, dal canto suo, mantiene informati i figli, in particolar modo , di questioni Per_2 riguardanti la coppia. Inoltre, la modalità relazionale della madre appare altamente ambivalente e poco protettiva poiché se da un lato rileva la presenza di elementi di aggressività nella dinamica relazionale del sig. , anche nei CP_1 riguardi dei figli, dall'altro, invece, rimarca l'importanza e la necessità della presenza della figura paterna stessa… Entrambi i genitori, quindi, seppur con modalità differenti, non hanno presentato e non presentano modalità relazionali e comunicative completamente adeguate nel rapporto con i figli. Tale situazione relazionale all'interno della coppia, caratterizzata da un processo familiare problematico in cui si rileva ostilità e competitività nel sistema co – parentale, associato sia ad una disfunzione nella coordinazione della cogenitorialità con una conseguente triangolazione (triangolo perverso;
1959, 1963) dei figli, in Per_7 particolar modo , nel loro conflitto coniugale, può essere, considerata un Per_2 fattore di rischio predittivo di comportamenti disadattivi da parte dei minori che, ad oggi, presentano un profondo disagio a livello emotivo che i genitori non sono stati in grado di codificare.
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In base alla valutazione effettuata, sebbene non si siano rilevate problematiche psicopatologiche tali da poter andare ad inficiare le loro funzioni genitoriali negli aspetti più pragmatici (capacità di accudimento e di cura ecc.), di fatto, è stato possibile rilevare una struttura di personalità, in entrambi, che evidenzia chiaramente difficoltà psicologiche rispetto agli aspetti emotivo – affettivi e relazionali.” (cfr. pag. 34 - 35della relazione peritale).
Oltre al riferito dei minori ed alle risultanze della espletata CTU, va evidenziato come sia sostanzialmente pacifico che il sig. non abbia mai versato nel corso CP_1 del presente procedimento il mantenimento previsto in favore dei due minori.
Com'è noto, secondo giurisprudenza ormai consolidata, la sistematica violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli costituisce indice altamente sintomatico di inidoneità genitoriale trattandosi di violazione di uno dei fondamentali doveri genitoriali.
Alla luce di quanto sin qui emerso il Tribunale ritiene di dover confermare il regime di affido esclusivo rafforzato dei minori alla madre, recependo le conclusioni sul punto della CTU e del curatore speciale dei minori.
Non sussistono, di contro, elementi tali da consentire l'accoglimento delle domande ex art. 330 e 333 c.c. proposte dalla ricorrente tenuto, in particolare, conto degli esiti della espletata CTU.
Né all'uopo il Collegio può omettere di considerare che a carico della ricorrente pende un procedimento penale per il reato ex artt. 582 – 585 c.p. (lesione personale volontaria) asseritamente commesso in danno del resistente in data
29.7.2023 (“In particolare mentre bloccava il Persona_8 CP_1 cingendone il collo con il proprio braccio, lo percuoteva con Parte_2 pugni sferrati al petto e al viso;
quindi lo colpiva al capo con Persona_9 un oggetto contundente;
per l'effetto, cagionavano alla vittima lesioni personali consistenti “in frattura a becco osteofistosico anteriore C5” giudicate guaribili inizialmente in gg. 30; prognosi poi aumentata di ulteriori 60 gg.” cfr. decreto di citazione diretta a giudizio del 22.5.2024 in atti).
Quanto alla frequentazione padre-figli, va previsto che il possa incontrare i CP_1 figli solo previo loro consenso atteso il permanere del loro rifiuto ad avere
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rapporti con il padre in buona parte ascrivibile alle gravi carenze genitoriali del
. CP_1
Deve, invero, ricordarsi che la natura incoercibile dei rapporti affettivi implica che non si può obbligare un minore a frequentare il genitore, se il medesimo dimostra una chiara avversione ad avere un rapporto continuativo con il genitore
(cfr. Cass. civ., sez. I, 05/08/2024, n. 21969; Cass. civ., sez. I, 23 ottobre 2019, n.
27207). Invero, come pure evidenziato dalla S.C., il diritto del figlio alla bigenitorialità, lo si può esercitare anche nella sua accezione negativa, vale a dire, il diritto di “non mantenere” con un genitore un rapporto continuativo (cfr.
Cass. civ., sez. I, 23 aprile 2019, n. 11170).
Atteso il collocamento dei minori presso la madre va confermata l'assegnazione della casa familiare - sita in Salerno alla Via Casa Scuoppo n. 43 – in favore della ricorrente.
B) In merito, poi, alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per i minori a carico del padre non collocatario, si ricorda che la valutazione non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337 -ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (cfr. da Cass. civ., sez. VI,
16/09/2020, n. 19299).
Ebbene, nel caso di specie è emerso che:
1) la di anni 42, ha dichiarato alla prima udienza di essere Parte_1 attualmente disoccupata;
ha effettuato lavori saltuari in passato;
nell'anno 2022 ha percepito redditi da lavoro inferiori ai duemila euro;
è proprietaria esclusiva della casa familiare alla stessa assegnata;
non ha depositato nessun tipo di documentazione reddituale nel corso del procedimento;
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2) il , di anni 64, è disoccupato;
ha riferito di percepire 700,00 euro di Naspi;
CP_1 vive presso l'immobile della sorella;
alla prima udienza ha riferito di dover far fronte ad un finanziamento con rata mensile di 100,00 euro e di dover versare un mantenimento di euro 300,00 alla ex moglie;
non ha depositato nessun tipo di documentazione reddituale nel corso del procedimento.
Pertanto, tenuto conto di quanto emerso in ordine alla precaria situazione economica delle parti, il Collegio ritiene di dover confermare l'importo di euro
150,00 per figlio a carico del padre per il mantenimento oltre alla contribuzione al
50% delle spese straordinarie.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, CP_4 analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri
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medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in
De Jure).
C) Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così provvede:
- affida in via esclusiva alla madre (CF. ) Parte_1 C.F._1
i figli minori (nato a [...] [...]) e (nato Persona_1 Persona_2
a Salerno 16/01/2013); le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio di ciascun minore potranno essere dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
- dispone che il sig. possa incontrare i figli minori e CP_1 Persona_1
solo previo loro consenso e concordando direttamente con i medesimi Persona_2 tempi e modalità dei loro incontri;
- rigetta le domande ex artt. 330 e 333 c.c. proposte nei confronti di;
CP_1
- assegna la casa familiare sita in Salerno alla Via Casa Scuoppo n. 43 alla sig.ra
Parte_2
- dispone che il sig. versi alla signora entro il 5 di CP_1 Parte_2 ogni mese per il mantenimento dei figli l'importo di euro 300,00 (150,00 per ciascun figlio) da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT;
- dispone che il sig. provveda al pagamento delle spese straordinarie CP_1 contratte nell'interesse dei figli nella misura del 50%;
10 Proc. R.G. n. 5959/2023
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 12.5.2025
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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