TRIB
Sentenza 16 maggio 2025
Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 16/05/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del lavoro, dott. Salvatore La Valle, all'esito dell'udienza del 16 maggio 2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A con motivazione contestuale ex art. 429 cod. proc. civ. nella causa iscritta al n. 1419/2024
R.G. promossa da:
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla C.F._2
minore (C.F.: ) elettivamente domiciliati in Persona_1 C.F._3
Marina di Gioiosa Ionica, via Corrado Alvaro n. 12, presso lo studio dell'avv. Stefano
COMMISSO che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
pec:
Email_1
RICORRENTI
C O N T R O
in persona del l.r.p.t., con sede legale in Roma, alla via Ciro il Grande, elettivamente CP_1
domiciliato in Reggio Calabria, via D. Romeo n. 15, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Angela Maria LAGANÀ e Dario ADORNATO, giusta procura generale alle liti del 22.03.2024, al rogito del notaio in Roma, rep. Persona_2
37875/7313, pec: t;
Email_2
Pag. 1 a 7 RESISTENTE
Oggetto: Giudizio ex art. 445 bis, comma 6, per il riconoscimento dello stato di invalidità ex art. 1 l. n. 289/1990 e della condizione di cui all'art. 3 comma 3 l. n.
104/1992;
Decidendo sulle conclusioni rassegnate in atti, formula le seguenti
RAGIONI DELLE DECISIONI
Con ricorso ai sensi dell'art. 445 bis comma 6 c.p.c., depositato il 22.05.2024, Parte_1
e quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore
[...] Parte_2 Per_1
, hanno chiesto l'accertamento delle condizioni sanitarie della di loro figlia ai fini della
[...]
percezione dell'indennità di frequenza ex art. 1 l. n. 289/1990 e della condizione di handicap di cui all'art. 3 comma 3 l. n. 104/1992, contestando le conclusioni formulate dal consulente tecnico, dott. , in fase di accertamento tecnico preventivo già introdotto. Persona_3
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che ha eccepito CP_1
l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda, insistendo per il rigetto del ricorso.
Il CTU, nella fase di ATPO, ha concluso che la minore non affetta da patologie invalidanti, mentre ha riconosciuto la condizione di handicap di cui all'art. 3 comma 1 l. n.
104/1992, già accertata in sede amministrativa.
I motivi di contestazione posti alla base dell'odierno ricorso si condensano in una critica in ordine alle considerazioni mediche rese dal CTU per ciò che riguarda il deficit cognitivo, causa di scarso rendimento scolastico per come emerso dalla documentazione medica ed amministrativa allegata.
La domanda è infondata.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante
“Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1.Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n.
222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto
Pag. 2 a 7 compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo
10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Appare utile rammentare che l'indennità di frequenza ex art. 1 l. n. 289/1990 è un beneficio economico erogato in favore dei minori che presentano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500,
1.000, 2.000 hertz, e che ai sensi dell'art. 3 comma 3 della l. n. 104/1992 qualora la compromissione fisica o mentale abbia ridotto l'autonomia personale della persona con disabilità, tanto da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è da ritenersi intensivo con priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
Dalla lettura dell'elaborato peritale redatto dalla dott. si evince Persona_3
agevolmente che il CTU ha valutato i singoli apparati compromessi, ha analizzato le patologie e proceduto alla valutazione medico legale.
Il CTU ha dunque mostrato di procedere ad una attenta e complessiva verifica delle condizioni sanitarie dell'istante, arrivando all'esito della valutazione riportata dopo uno scrupoloso e attento excursus diagnostico.
Rispetto alle conclusioni peritali, non oggetto di osservazioni ex art. 195 c.p.c., le critiche mosse all'accertamento non denunciano carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004).
D'altronde, non va trascurato che tali valutazioni sono state espresse non solo in base alla documentazione medica a disposizione, ma anche sulla scorta dell'esame obiettivo, avendo il CTU visitato la minore.
Pag. 3 a 7 Il CTU ha difatti avuto modo di precisare che la minore “collabora alla visita medica, risponde alle domande con esattezza (…) La piccola paziente si presenta calma e tranquilla, non presenta alcun segno di insofferenza, appare curiosa all'ambiente e deambula autonomamente, appare ubbidiente ai comandi della propria madre. La documentazione sanitaria presente agli atti è scarsa, da quanto si apprende dai referti risalenti al 08.02.2022- si tratta di un caso di ritardo cognitivo di grado lieve in soggetto con difficoltà scolastiche”.
Parte ricorrente, altresì, nel corso del presente giudizio ha prodotto nuova documentazione medica, ovvero: referto medico unità operativa di neuropsichiatria infantile del 16.11.2023, referto Asp di Reggio Calabria s.o.c. di neuropsichiatria infantile del
27.03.2024 e relazione rilasciata dallo studio di psicologia PotenziaMente di Reggio Calabria del 19.7.2024.
Tale documentazione è di per sé sovrapponibile a quella versata in atti in corso di
ATPO, laddove, sin dall'unico certificato medico prodotto, risalente al 08.02.2022, rilasciato dall'unità operativa di neuropsichiatria infantile di Reggio Calabria, è stato diagnosticato un
“ritardo cognitivo di grado lieve” con prescrizione di “trattamento riabilitativo estensivo di tipo multidisciplinare. In ambito scolastico utile sostegno didattico”.
Analoga conclusione è contenuta nel referto del 27.3.2024, rilasciato a seguito di visita neuropsichiatrica infantile, nel quale è stata confermata la precedente diagnosi ed è stato prescritto “trattamento di educazione delle funzioni cognitive. Continuare sostegno scolastico”.
Inoltre, nel referto del 16.11.2023 rilasciato dall'u.o.c. di pediatria dell'ospedale
Melacrino Morelli di Reggio Calabria, viene certificato che “la madre riferisce che a parte le competenze scolastiche è autonoma negli atti di vita quotidiana. (…) Non riferiti Per_1
comportamenti disadattivi ma piuttosto un valido aiuto nelle faccende domestiche”.
Orbene, tutti questi elementi sono idonei a rappresentare la capacità della minore di eseguire le funzioni tipiche della sua età e la possibilità di trarre benefici - rispetto alle carenze scolastiche cagionate dal lieve deficit cognitivo - dai trattamenti riabilitativi multidisciplinari prescritti e dalla prosecuzione del sostegno scolastico.
Tali conclusioni si traggono anche dalla lettura della relazione depositata dalla parte ricorrente in data 13.12.2024, nella quale gli specialisti hanno suggerito l'avvio di “un
Pag. 4 a 7 percorso psicologico mirato alla promozione di maggiori autonomie di vita quotidiana, che tenga conto del futuro in autonomia della ragazza e del suo benessere”.
La documentazione medica prodotta in corso di causa non dà luogo quindi all'emersione di alcuna circostanza che comprovi un aggravamento delle condizioni sanitarie della minore.
In tal senso va ricordata la distinzione tra la documentazione sopravvenuta ed aggravamento, rilevando che solo quest'ultimo legittima la valutazione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c.
Al cospetto di tali specifiche valutazioni, le contestazioni contenute in ricorso si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, prive di rigore scientifico, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Pertanto, essendo le contestazioni del tutto infondate, non si fa luogo a nomina di un nuovo consulente.
Quanto esposto in ricorso si traduce dunque in forme di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, o lacune nel processo di valutazione, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (cfr. ass. lav. n. 2151/2004).
In conclusione, può dirsi che la consulenza resa in fase di Atp ex art. 445 bis c.p.c. non risulta censurabile o superata da eventuali sopravvenienze. La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire che il Giudice, per discostarsi legittimamente dalle valutazioni effettuate nella CTU, o per poter procedere ad un rinnovazione della stessa, deve operare “una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico-giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del ctu” (Cass. Civ., sez. I, 03/03/2011 n.5148), rispondendo tale esigenza “a ragioni di economia processuale e dei costi del giudizio oltre a rispetto del canone della ragionevole durata del processo” (Cass. Civ., sez. lavoro, 01/08/2013 n. 18410).
Le asserzioni della parte ricorrente si condensano dunque in un mero dissenso diagnostico più che in una contestazione sulle risultanze mediche della relazione peritale. A
Pag. 5 a 7 tal riguardo, la recente giurisprudenza di legittimità ha affermato che: "Del pari infondato è il secondo motivo, che esprime mero dissenso diagnostico in ordine alla valutazione dell'incidenza funzionale delle patologie in essere (si veda al riguardo, tra le tante, Sez. 6 -
L, Ordinanza n. 1652 del 03/02/2012, Rv. 620903 - 01, secondo la quale nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione” (cfr. Cass. civ. sez. VI, 11/02/2022 n. 4517, principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis c.p.c.).
In definitiva, non emergendo dalle motivazioni dell'opposizione alcuna ulteriore e verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo e nel corso dell'odierno giudizio di opposizione, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate. In conclusione, non si fa luogo a nomina di un nuovo CTU con conseguente reiezione della domanda.
Pertanto, il ricorso va rigettato.
Vista la rituale di dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. nulla per le spese.
P. Q. M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU che si liquidano con separato CP_1
decreto.
Locri, 16 maggio 2025 Il Giudice
Salvatore La Valle
Pag. 6 a 7 Pag. 7 a 7