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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 102/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
OL LUCIANO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 284/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 01777202400006809000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 995/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
Nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di presa in carico n. 011777202400006809000, notificata in data 3.1.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione comunicava alla Sig.ra Ricorrente_1, residente in [...]a Cupolo di aver ricevuto incarico dall'Agenzia delle Entrate per l'attività di riscossione dell'importo di € 2.297,63, scaturente dall'avviso di accertamento n. 250TEHM000653, notificato in data 21.7.2024.
Propone ricorso la Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, sia nei confronti dell'ADER che nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Centro operativo di Pescara e Direzione Provinciale di Benevento, contestando la pretesa impositiva, concludendo per la illegittimità, nullità, annullabilità ed inefficacia o per la riduzione della pretesa, con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione ad esso difensore antistatario.
Preliminarmente ha evidenziato la competenza della Corte di Giustizia Tributaria e la ammissibilità della impugnativa della presa in carico.
A motivi della impugnazione ha eccepito:
- la nullità dell'atto opposto per mancata o irrituale notifica degli atti prodromici, in considerazione che alcun avviso di accertamento risulta ricevuto da essa contribuente, contrariamente a quanto affermato dal
Concessionario. Ribadisce che la nullità o inesistenza della notifica dell'atto presupposto comporta la nullità dell'atto conseguenziale, per violazione del principio di tipicità delle forme di riscossione.
Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara, rilevando la inammissibilità della impugnazione della presa in carico stante l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
Rileva che la notifica dell'avviso di accertamento risulta regolare, essendosi perfezionata in data 21.7.2024 per compiuta giacenza, risultando la spedizione a mezzo posta della raccomandata presso il domicilio fiscale di Indirizzo_1, con tentativo di consegna in data 8.7.2024 ed immissione dell'avviso in cassetta da parte dell'agente postale, stante l'assenza della destinataria, con conseguente perfezionamento della notifica in data 21.7.2024 decorsi i dieci giorni senza il ritiro dell'atto, come da documentazione allegata in atti.
Ne deriva che la corretta notifica dell'avviso di accertamento e la sua mancata impugnazione ha dato luogo alla cristallizzazione del debito, per cui risulta inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente sotto tale aspetto.
Ritiene che alcuna decadenza si sia verificata risultando la notifica dell'atto avvenuta nei termini di legge. Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate di Benevento ribadendo la stessa posizione assunta dal
Centro operativo di Pescara, rilevando l'avvenuta regolare notifica dell'avviso di accertamento e la sua mancata impugnazione.
Conclude per la inammissibilità del ricorso con vittoria delle spese di lite.
In data 15.11.2025 produce memorie illustrative la ricorrente prendendo posizione in ordine a quanto affermato dalla resistente ed in ordine alla documentazione prodotta rilevandone la inconferenza.
Evidenzia che non risulta in atti l'avvenuta spedizione della raccomandata informativa ( CAD) in violazione di quanto previsto dall'art.140 cpc, ritenuta obbligatoria, principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3141/2022.
All'udienza di discussione pubblica, la Corte, in funzione monocratica, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Con avviso di presa in carico l'Agenzia delle Entrate Riscossione avvisava la Sig.ra Ricorrente_1 della trasmissione da parte dell'Agenzia delle Entrate della pretesa avanzata nei suoi confronti in riferimento all'avviso di accertamento emesso dal Centro Operativo di Pescara relativo all'omesso pagamento della cedolare secca per il periodo di imposta 2018.
In via preliminare, la Corte rileva l'ammissibilità della impugnazione dell'avviso di presa in carico allorquando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario ( Cass. Ord.
n. 6589/2025).
Non vi è dubbio che nel caso di specie la prospettazione fornita dalla ricorrente è proprio relativa alla omessa notifica dell'avviso di accertamento, atto presupposto alla presa in carico.
Con il motivo di ricorso la contribuente contestava la omessa notifica dell'avviso di accertamento, con conseguente nullità anche dell'atto impugnato.
La doglianza non è fondata, avendo l'Agenzia delle Entrate dimostrato la regolare notifica dell'avviso di accertamento perfezionatasi in data 21.7.2024 per compiuta giacenza, risultando che a seguito di spedizione a mezzo posta in data 8.7.2024, presso il domicilio fiscale della contribuente, sito alla Indirizzo_1 , l'agente postale, stante l'assenza temporanea della destinataria, aveva lasciato in cassetta l'avviso di tentato recapito dell'atto.
Con le memorie integrative la ricorrente ha ritenuto nulla o inesistente la predetta notifica per mancata spedizione della raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito ( CAD), con violazione di quanto disposto dall'art.140 cpc.
Viene in rilievo che la notifica degli atti impositivi senza intermediazione dell'Ufficiale Giudiziario, in caso di temporanea assenza del destinatario, si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito del plico presso l'Ufficio postale ( Cass. n.16183/2021).
La stessa Corte di Cassazione con la ordinanza n.10131/2020 intervenendo in tema di notifica degli atti tributari ha statuito che in caso di mancata recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale, applicandosi a tale procedimento le norme relative al servizio postale ordinario, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza.
Da tanto ne deriva che a seguito della regolarità della notifica dell'avviso di accertamento, deve considerarsi legittimo l'avviso di presa in carico oggetto del presente giudizio.
Alla luce di quanto esposto il ricorso risulta non accoglibile, con compensazione delle spese del giudizio stante la particolarità e complessità della questione affrontata in tema di notifiche, con pronuncie di legittimità contrastanti.
P.Q.M.
La Corte, in funzione monocratica, rigetta il ricorso. Compensa le spese. Il Giudice monocratico
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 1, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
OL LUCIANO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 284/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Benevento
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 01777202400006809000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 995/2025 depositato il
01/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti.
Resistente/Appellato: come in atti.
Nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di presa in carico n. 011777202400006809000, notificata in data 3.1.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione comunicava alla Sig.ra Ricorrente_1, residente in [...]a Cupolo di aver ricevuto incarico dall'Agenzia delle Entrate per l'attività di riscossione dell'importo di € 2.297,63, scaturente dall'avviso di accertamento n. 250TEHM000653, notificato in data 21.7.2024.
Propone ricorso la Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, sia nei confronti dell'ADER che nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Centro operativo di Pescara e Direzione Provinciale di Benevento, contestando la pretesa impositiva, concludendo per la illegittimità, nullità, annullabilità ed inefficacia o per la riduzione della pretesa, con vittoria di spese e competenze del giudizio, con attribuzione ad esso difensore antistatario.
Preliminarmente ha evidenziato la competenza della Corte di Giustizia Tributaria e la ammissibilità della impugnativa della presa in carico.
A motivi della impugnazione ha eccepito:
- la nullità dell'atto opposto per mancata o irrituale notifica degli atti prodromici, in considerazione che alcun avviso di accertamento risulta ricevuto da essa contribuente, contrariamente a quanto affermato dal
Concessionario. Ribadisce che la nullità o inesistenza della notifica dell'atto presupposto comporta la nullità dell'atto conseguenziale, per violazione del principio di tipicità delle forme di riscossione.
Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate – centro operativo di Pescara, rilevando la inammissibilità della impugnazione della presa in carico stante l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.
Rileva che la notifica dell'avviso di accertamento risulta regolare, essendosi perfezionata in data 21.7.2024 per compiuta giacenza, risultando la spedizione a mezzo posta della raccomandata presso il domicilio fiscale di Indirizzo_1, con tentativo di consegna in data 8.7.2024 ed immissione dell'avviso in cassetta da parte dell'agente postale, stante l'assenza della destinataria, con conseguente perfezionamento della notifica in data 21.7.2024 decorsi i dieci giorni senza il ritiro dell'atto, come da documentazione allegata in atti.
Ne deriva che la corretta notifica dell'avviso di accertamento e la sua mancata impugnazione ha dato luogo alla cristallizzazione del debito, per cui risulta inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente sotto tale aspetto.
Ritiene che alcuna decadenza si sia verificata risultando la notifica dell'atto avvenuta nei termini di legge. Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituisce nel giudizio l'Agenzia delle Entrate di Benevento ribadendo la stessa posizione assunta dal
Centro operativo di Pescara, rilevando l'avvenuta regolare notifica dell'avviso di accertamento e la sua mancata impugnazione.
Conclude per la inammissibilità del ricorso con vittoria delle spese di lite.
In data 15.11.2025 produce memorie illustrative la ricorrente prendendo posizione in ordine a quanto affermato dalla resistente ed in ordine alla documentazione prodotta rilevandone la inconferenza.
Evidenzia che non risulta in atti l'avvenuta spedizione della raccomandata informativa ( CAD) in violazione di quanto previsto dall'art.140 cpc, ritenuta obbligatoria, principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3141/2022.
All'udienza di discussione pubblica, la Corte, in funzione monocratica, ha emesso la seguente pronuncia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Con avviso di presa in carico l'Agenzia delle Entrate Riscossione avvisava la Sig.ra Ricorrente_1 della trasmissione da parte dell'Agenzia delle Entrate della pretesa avanzata nei suoi confronti in riferimento all'avviso di accertamento emesso dal Centro Operativo di Pescara relativo all'omesso pagamento della cedolare secca per il periodo di imposta 2018.
In via preliminare, la Corte rileva l'ammissibilità della impugnazione dell'avviso di presa in carico allorquando costituisce il primo atto con il quale il contribuente viene messo al corrente del debito tributario ( Cass. Ord.
n. 6589/2025).
Non vi è dubbio che nel caso di specie la prospettazione fornita dalla ricorrente è proprio relativa alla omessa notifica dell'avviso di accertamento, atto presupposto alla presa in carico.
Con il motivo di ricorso la contribuente contestava la omessa notifica dell'avviso di accertamento, con conseguente nullità anche dell'atto impugnato.
La doglianza non è fondata, avendo l'Agenzia delle Entrate dimostrato la regolare notifica dell'avviso di accertamento perfezionatasi in data 21.7.2024 per compiuta giacenza, risultando che a seguito di spedizione a mezzo posta in data 8.7.2024, presso il domicilio fiscale della contribuente, sito alla Indirizzo_1 , l'agente postale, stante l'assenza temporanea della destinataria, aveva lasciato in cassetta l'avviso di tentato recapito dell'atto.
Con le memorie integrative la ricorrente ha ritenuto nulla o inesistente la predetta notifica per mancata spedizione della raccomandata di comunicazione di avvenuto deposito ( CAD), con violazione di quanto disposto dall'art.140 cpc.
Viene in rilievo che la notifica degli atti impositivi senza intermediazione dell'Ufficiale Giudiziario, in caso di temporanea assenza del destinatario, si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito del plico presso l'Ufficio postale ( Cass. n.16183/2021).
La stessa Corte di Cassazione con la ordinanza n.10131/2020 intervenendo in tema di notifica degli atti tributari ha statuito che in caso di mancata recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale, applicandosi a tale procedimento le norme relative al servizio postale ordinario, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza.
Da tanto ne deriva che a seguito della regolarità della notifica dell'avviso di accertamento, deve considerarsi legittimo l'avviso di presa in carico oggetto del presente giudizio.
Alla luce di quanto esposto il ricorso risulta non accoglibile, con compensazione delle spese del giudizio stante la particolarità e complessità della questione affrontata in tema di notifiche, con pronuncie di legittimità contrastanti.
P.Q.M.
La Corte, in funzione monocratica, rigetta il ricorso. Compensa le spese. Il Giudice monocratico