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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/11/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In Nome Del Popolo Italiano TRIBUNALE DI AVELLINO Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3853/2024,
TRA
, (c.f.: ) rappresentato e difeso dall'Avv.Colucci Parte_1 C.F._1
Antonio, presso il cui studio domicilia;
RICORRENTE in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall' avvocato Renato CP_1 Vestini;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 24 D.Lgs. 46/1999, il sig. ha proposto opposizione avverso Parte_1 l'avviso di addebito n. 312 2024 00012945 59 000, notificato in data 14.11.2024, con cui l' CP_1 richiedeva il pagamento di contributi previdenziali per la Gestione Commercianti per il periodo 10/2018 – 09/2023. L'opponente ha dedotto, tra l'altro, l'illegittimità dell'iscrizione alla Gestione Commercianti, l'esistenza di un giudicato formatosi sulla medesima questione (sentenza n. 283/2021 del Tribunale di Avellino), nonché vizi formali e sostanziali dell'atto impugnato. Nelle more del giudizio, l' ha provveduto allo sgravio integrale dell'avviso di addebito CP_1 impugnato, come da provvedimento che si allega alla presente memoria (All. 1); Si costituiva in giudizio l' e dava atto di aver provveduto allo sgravio integrale dell'avviso di CP_1 addebito, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Considerata la natura documentale della controversia, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, concesso il termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti in sintesi le sole istanze e conclusioni, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta come da seguente sentenza. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Dagli atti di causa è stato provato che con sentenza N. 283/2021 del Tribunale di Avellino, mai oggetto di impugnazione, e, quindi, con efficacia di giudicato formale e sostanziale, dichiarava l'illegittimità dell'iscrizione del ricorrente nella gestione separata e disponeva l'annullamento degli avvisi di addebito impugnati.
1
Pertanto, deve ritenersi che tale circostanza abbia determinato la fine della lite e quindi la cessazione della materia del contendere: è quindi, intervenuta una situazione sostanziale che ha privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia. Pertanto, può essere dichiarata cessata la materia del contendere. La cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav., 6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333), che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez.un., 28.9.2000, n.1048). Tale situazione, certamente, oggi ricorre, essendo venuta meno la res litigiosa del giudizio, avendo l' provveduto a sgravare i rispettivi crediti contributivi vantati nei confronti della opponente e CP_1 da questa contestati. In punto di regolamentazione delle spese di lite, il contraddittorio instaurato tra le parti si è arrestato subito dopo il suo incardinamento, in assenza di svolgimento di qualsiasi attività istruttoria. Di conseguenza, non può essere operato, in questa sede, alcun vaglio circa l'eventuale infondatezza della domanda, né rilevare la soccombenza virtuale del ricorrente. Pertanto, ritiene il giudicante che sussistano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza Cost. 77/2018, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
1. Dichiara la sopravvenuta carenza di interesse ad agire della parte ricorrente;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, il 19.11.2025 Il Giudice del Lavoro Monica d'Agostino
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Il Giudice del lavoro, dott.ssa Monica d'Agostino, all'esito dell'udienza ex art 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3853/2024,
TRA
, (c.f.: ) rappresentato e difeso dall'Avv.Colucci Parte_1 C.F._1
Antonio, presso il cui studio domicilia;
RICORRENTE in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa giusta procura in atti dall' avvocato Renato CP_1 Vestini;
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 24 D.Lgs. 46/1999, il sig. ha proposto opposizione avverso Parte_1 l'avviso di addebito n. 312 2024 00012945 59 000, notificato in data 14.11.2024, con cui l' CP_1 richiedeva il pagamento di contributi previdenziali per la Gestione Commercianti per il periodo 10/2018 – 09/2023. L'opponente ha dedotto, tra l'altro, l'illegittimità dell'iscrizione alla Gestione Commercianti, l'esistenza di un giudicato formatosi sulla medesima questione (sentenza n. 283/2021 del Tribunale di Avellino), nonché vizi formali e sostanziali dell'atto impugnato. Nelle more del giudizio, l' ha provveduto allo sgravio integrale dell'avviso di addebito CP_1 impugnato, come da provvedimento che si allega alla presente memoria (All. 1); Si costituiva in giudizio l' e dava atto di aver provveduto allo sgravio integrale dell'avviso di CP_1 addebito, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Considerata la natura documentale della controversia, acquisita la documentazione prodotta dalle parti, concesso il termine per il deposito in telematico di note scritte contenenti in sintesi le sole istanze e conclusioni, la causa viene decisa all'esito della trattazione scritta come da seguente sentenza. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. Dagli atti di causa è stato provato che con sentenza N. 283/2021 del Tribunale di Avellino, mai oggetto di impugnazione, e, quindi, con efficacia di giudicato formale e sostanziale, dichiarava l'illegittimità dell'iscrizione del ricorrente nella gestione separata e disponeva l'annullamento degli avvisi di addebito impugnati.
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Pertanto, deve ritenersi che tale circostanza abbia determinato la fine della lite e quindi la cessazione della materia del contendere: è quindi, intervenuta una situazione sostanziale che ha privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla pronuncia. Pertanto, può essere dichiarata cessata la materia del contendere. La cessazione della materia del contendere, sebbene non espressamente contemplata dal codice di rito, costituisce il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito (Cass., Sez. lav., 13.3.1999, n. 2268). I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., Sez.lav., 6.5.1998, n.4583; Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333), che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass. civ., Sez.un., 28.9.2000, n.1048). Tale situazione, certamente, oggi ricorre, essendo venuta meno la res litigiosa del giudizio, avendo l' provveduto a sgravare i rispettivi crediti contributivi vantati nei confronti della opponente e CP_1 da questa contestati. In punto di regolamentazione delle spese di lite, il contraddittorio instaurato tra le parti si è arrestato subito dopo il suo incardinamento, in assenza di svolgimento di qualsiasi attività istruttoria. Di conseguenza, non può essere operato, in questa sede, alcun vaglio circa l'eventuale infondatezza della domanda, né rilevare la soccombenza virtuale del ricorrente. Pertanto, ritiene il giudicante che sussistano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza Cost. 77/2018, per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
1. Dichiara la sopravvenuta carenza di interesse ad agire della parte ricorrente;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Avellino, il 19.11.2025 Il Giudice del Lavoro Monica d'Agostino
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