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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 21/01/2026, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 471/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
RUSSO MASSIMO, RE
BARBIERA SERGIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3524/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Stefano Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303V500275 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303V500275 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303V500275 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso, richiamando quest'ultimo ed i documenti depositati.
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso. Precisa che con sentenza n. 406/2026 la Corte di Giustizia
Tributaria di II grado della Sicilia, Sezione III, ha rigettato l'appello avverso un analogo ricorso.
La Corte pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, la società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Rappresentante_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. . TY303V500275/2024, notificato in data 23 aprile 2024, relativo all'anno d'imposta 2020, con cui l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Palermo - ha contestato il recupero di maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni, per un ammontare complessivo di € 6.620.186,85.
Il provvedimento impositivo trae origine dal processo verbale di constatazione redatto in data 5 aprile 2023 dalla Guardia di Finanza, a seguito del nulla osta rilasciato dall'Autorità giudiziaria nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 24862/2012.
La società ricorrente, assistita dal difensore Prof. Avv. Difensore_1 , ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese ed onorari, deducendone la nullità e illegittimità sulla base dei seguenti motivi:
1)Nullità dell'avviso di accertamento per vizi genetici del p.v.c. del 5 aprile 2023, redatto e notificato in violazione dell'art. 52 D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 12 L. n. 212/2000.
2)Illegittimità dell'avviso di accertamento e conseguente sua nullità per violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 4 bis, della legge n. 537 del 1993
3)Illegittimità dell'avviso di accertamento e conseguente sua nullità per illegittima estensione della portata applicativa dell'art. 14, comma 4 bis, della legge n. 537 del 1993
4)Illegittimità dell'avviso di accertamento per infondatezza giuridica del recupero dell'IVA e delle relative sanzioni
5)In ordine alla presunta consapevolezza da parte della Ricorrente_1 SRL dell'asserita inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture ricevute. Infondatezza giuridica dell'avviso di accertamento.
6)Illegittimità dell'avviso impugnato per la mancata prova, da parte dell'amministrazione finanziaria, dell'inesistenza delle operazioni riportate nelle fatture
7)Illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per insufficienza di motivazione, consistente nel mero richiamo al contenuto del p.v.c. del 5 aprile 2023
8)Illegittimità delle sanzioni applicate
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, confermando la fondatezza della pretesa tributaria sulla base delle risultanze dell'indagine penale e del p.v.c. del 5 aprile 2023. Secondo l'Ufficio, il pvc è stato legittimamente notificato all'amministratore giudiziario, i rappresentanti della società avrebbero stabilmente messo l'attività d'impresa al servizio dell'associazione mafiosa denominata “Cosa
Nostra”, fungendo da collettori dell'oro di provenienza illecita e simulando l'acquisto dello stesso mediante fatture emesse da fornitori compiacenti. L'indetraibilità dell'IVA è stata ricollegata al carattere fraudolento delle operazioni e alla non effettività degli acquisti. Le sanzioni sarebbero giustificate dalla sistematicità del comportamento elusivo e dalla consapevole partecipazione al disegno criminoso.
La difesa della ricorrente ha presentato note illustrative a sostegno del ricorso e delle conclusioni ivi adottate
All'odierna udienza il giudizio è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è fondato.
In via preliminare devono essere rassegnate le risultanze di fatto al fine di meglio delineare le questioni di diritto implicate nella doglianza espressa con il primo motivo del ricorso.
Risulta pacifico che l'atto impositivo impugnato trova fondamento nelle risultanze del processo verbale di constatazione redatto in data 5 aprile 2023 dalla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Palermo, in esito alla verifica fiscale eseguita nei confronti della Ricorrente_1 S.r.l., svolta in prosecuzione della verifica fiscale esterna precedentemente iniziata in data 28.6.22, i cui esiti furono compendiati nel processo verbale di constatazione redatto in data 19 gennaio 2023 relativamente all'anno di imposta 2016.
È parimenti pacifico che, nel corso delle operazioni ispettive, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 24862/2012, dispose con provvedimento del 19 aprile 2023, il sequestro preventivo delle quote e del complesso aziendale della suddetta società ai sensi dell'art. 321 c.p.p., nominando quale amministratore giudiziario il dott. Rappresentante_1
Dal testo del provvedimento emerge che il Giudice si limitò a disporre il sequestro dell'azienda e a nominare l'amministratore giudiziario per la gestione del compendio sequestrato, senza prevedere alcuna disposizione di revoca, sostituzione o decadenza dell'organo amministrativo della società, né alcun espresso trasferimento della rappresentanza legale della compagine sociale che all'epoca era rappresentata, per nomina assembleare, dal sig. Nominativo_1 (cfr. visura camerale allegata).
Solo successivamente l'amministratore giudiziario dott. Rappresentante_1 chiese al Giudice l'autorizzazione a convocare l'assemblea dei soci al fine di deliberare l'eventuale sostituzione del legale rappresentante;
ed infatti con verbale di assemblea dell'8.05.2023, il dott. Rappresentante_1, previa revoca del precedente, venne nominato quale nuovo rappresentante legale della società (vds. visura camerale e autorizzazione del
Tribunale del 20.04.2023 alla nomina del nuovo rappresentate legale e verbale di assemblea dei soci dell'8.05.2023 da dove si evince la revoca del precedente rappresentante amministratore – il sig. LU
ZO – e la nomina del dott. Rappresentante_1 e visura camerale).
Questa circostanza sul piano logico e giuridico presuppone necessariamente che, fino a tale deliberazione, la rappresentanza legale della società permanesse in capo all'amministratore assembleare originario, sig. Nominativo_1.
Non è controverso, dunque, che, alla data della redazione del PVC (5 aprile 2023) e fino alla deliberazione assembleare dell'8 maggio 2023, il sig. Nominativo_1 risultava essere a tutti gi effetti il legale rappresentante della Ricorrente_1 S.r.l.
E' pacifico, infine, che il suddetto il processo verbale di constatazione del 5 aprile 2023 fu notificato esclusivamente al dott. Rappresentante_1 nella qualità di amministratore giudiziario, presso la sede sociale, senza che alcuna copia dello stesso venisse rilasciata o notificata al sig. Nominativo_1, (che all'epoca si trovava in vinculis) quale legale rappresentante assembleare della società per il periodo d'imposta oggetto di verifica.
Tanto premesso in punto di fatto va rilevato che la questione di diritto sottoposta all'esame del Collegio attiene:
1) alla corretta individuazione del soggetto legittimato a ricevere il processo verbale di constatazione nell'ipotesi di sequestro preventivo dell'azienda e, conseguentemente,
2) agli effetti della mancata notifica del PVC al legale rappresentante della società sulla validità dell'avviso di accertamento impugnato.
Preliminarmente va ricordato che, ai sensi dell'art. 105 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, alle misure reali disposte ex art. 321 c.p.p. si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) in tema di amministrazione dei beni sequestrati.
Le norme del codice antimafia ( d.lgs. n. 159/2011) che vengono in rilievo nella prospettata questione sono l'art. 34 comma 3 e l'art. 35 bis comma 2: il primo prevede che l'amministratore giudiziario “esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura” e, nel caso di imprese societarie, “può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale”; il secondo, richiamato in sede di controdeduzioni da ADE, prevede che
“gli accertamenti a qualsiasi titolo disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni … sono notificati all'amministratore giudiziario.”
Con riferimento al citato art. 34, Il Collegio osserva che la disposizione disciplina i poteri gestori sul compendio aziendale sequestrato, finalizzati alla conservazione e prosecuzione dell'attività d'impresa, ma non incide sulla struttura soggettiva dell'ente, né modifica il regime civilistico della rappresentanza legale, che resta regolato dagli artt. 2475-bis e 2384 c.c., non attribuendo all'amministratore giudiziario la qualità di legale rappresentante della società, né determinando la decadenza automatica degli amministratori assembleari.
Tale interpretazione è peraltro coerente con la giurisprudenza di legittimità secondo cui:
<< Il sequestro – come la dichiarazione di fallimento – non determina, però, la modificazione del contratto di società o la sostituzione degli organi della persona giuridica, la quale rimane in vita e viene semplicemente privata del potere di gestire la sua azienda;
il custode delle quote o dell'azienda non è il legale rappresentante della società interessata al sequestro, né è il suo nuovo amministratore, così come non lo è il curatore fallimentare rispetto alla società dichiarata fallita” (in questi termini Cass. pen., sez. V, 12 maggio 2020, n.
14689).
L'amministratore giudiziario, secondo la Corte di cassazione (Ordinanza 21 aprile 2022, n. 12696 della
Sezione Tributaria), “pur ripetendo i propri poteri di amministrazione dal perimetro del provvedimento giudiziale di nomina (o dalla legge, ove previsto), ha quale funzione peculiare, di regola, quella di garantire la corretta e proficua prosecuzione dell'attività aziendale…>>
Dunque, l'art. 34, comma 3, attribuisce all'amministratore giudiziario poteri sostitutivi nella gestione materiale dell'impresa, ma non trasferisce la rappresentanza legale dell'ente, che permane in capo all'amministratore assembleare sino a formale revoca o sostituzione deliberata dall'assemblea o disposta dal tribunale.
Nel caso concreto, e a comprova della ricostruzione in esame, lo stesso amministratore giudiziario ha chiesto al G.I.P. l'autorizzazione a convocare l'assemblea per procedere alla sostituzione del legale rappresentante, riconoscendo così che, fino a tale momento, la rappresentanza permaneva in capo al sig. Nominativo_1.
L'Agenzia a sostegno delle proprie argomentazioni difensive ha in particolare richiamato l'art. 35-bis del Codice antimafia, secondo cui gli accertamenti disposti dalle pubbliche amministrazioni sull'azienda sequestrata sono notificati all'amministratore giudiziario.
Tale disposizione, tuttavia, non può essere letta disgiuntamente dal contesto sistematico in cui si inserisce, né può essere interpretata in senso derogatorio rispetto alle norme tributarie e civilistiche. Essa disciplina la fase successiva all'emissione di un atto amministrativo nei confronti del bene sequestrato, consentendo all'amministratore giudiziario di conoscere l'impatto degli accertamenti sull'impresa e di valutare eventuali azioni di regolarizzazione.
Essa, infatti, risponde a una ratio esclusivamente gestoria e conservativa del patrimonio sequestrato e deve, dunque, circoscriversi alla notifica degli accertamenti amministrativi aventi ad oggetto il bene sequestrato nella fase di gestione della misura, ma non incide sulla individuazione del soggetto legittimato a ricevere il processo verbale di constatazione relativo a verifiche fiscali su annualità anteriori al sequestro.
La disposizione, invero ,non contiene alcuna deroga né alle norme civilistiche sulla rappresentanza legale della società né opera in deroga alle norme di diritto tributario e segnatamente dei commi 6 e 7 dell'art. 52 del DPR n. 633/72 (espressamente richiamato dal primo comma dell'art 33 DPR n. 600/73) i quali dispongono che “Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione”
e che “Il contribuente ha diritto di averne copia”.
Dunque, il soggetto che, a norma di legge deve essere coinvolto nell'attività di accesso e verifica è il contribuente, così come è lui che deve sottoscrivere il relativo processo verbale. Nel caso in esame, trattandosi di una società, esso era da identificare nel legale rappresentante della stessa e non nell'amministratore giudiziario.
La difesa erariale ha richiamato a sostegno delle proprie argomentazioni anche l'art. 33, ultimo comma, D.
P.R. 600/1973, secondo cui le ispezioni e le rilevazioni devono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o di un suo delegato, con obbligo di notizia al diretto interessato, rimarcando che la disposizione non prevede come necessaria la presenza del legale rappresentante della società sottoposta ad accertamento, ma soltanto che le ispezioni e le rilevazioni debbano essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'Ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e che delle stesse sia data immediata notizia a cura del predetto responsabile al diretto interessato.
Nel caso di specie, l'attività svolta dal Nucleo operativo della G.d.F. è consistita nell'acquisizione di documentazione contabile attraverso non il legale rappresentante della società, al momento dell'accertamento detenuto in custodia cautelare, bensì attraverso l'amministratore giudiziario, ossia il un soggetto avente certamente un diretto interesse, per via dell'ufficio che ricopre, a partecipare alle operazioni.
Le implicazioni giuridiche che si vogliono trarre da tale ricostruzione non sono condivisibili.
La norma in esame disciplina le modalità operative delle attività ispettive, ma non regola né sostituisce le garanzie partecipative previste dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, che attengono alla fase successiva di chiusura della verifica e alla consegna del processo verbale di constatazione. La presenza del responsabile della sede, nel caso in esame l'amministratore giudiziario, durante le operazioni materiali di acquisizione documentale non equivale né può surrogare il diritto del contribuente, nella persona del suo legale rappresentante trattandosi di società di capitali, a ricevere il PVC e a formulare osservazioni entro il termine dilatorio di sessanta giorni.
Pertanto, il richiamo all'art. 33 D.P.R. 600/1973 è inconferente rispetto alla questione centrale, che riguarda la valida individuazione del soggetto legittimato a ricevere il processo verbale di constatazione quale atto presupposto dell'accertamento. In ogni caso, anche a voler ritenere legittima la notifica all'amministratore giudiziario quale soggetto gestore del bene, ciò non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di assicurare il contraddittorio con il soggetto che conserva la rappresentanza legale della società per i periodi d'imposta accertati.
Sul punto va ricordato che << il soggetto passivo delle imposte concernenti il periodo immediatamente precedente non può che essere il contribuente che, per effetto del sequestro – avuto riguardo al detto periodo d'imposta – non subisce alcuna deminutio sul piano della capacità giuridica, di agire e anche della rappresentanza processuale” (Cass. 21 aprile 2022, n. 12696 ; 21/10/2021 n. 29487, Cass., 01/03/2019 n.
6111, Cass., 11/11/2011 n. 23620 in motivazione).
Nel caso di specie, risulta che, alla data di redazione e notifica del PVC, il sig. Nominativo_1 era ancora legale rappresentante della Ricorrente_1 S.r.l., non essendo intervenuto alcun atto di revoca o sostituzione.
Consegue da ciò che, alla stregua delle norme esaminate, il processo verbale di constatazione non poteva essere validamente notificato al solo amministratore giudiziario, non essendo questi il legale rappresentante della società per il periodo d'imposta oggetto di verifica.
Va ora affrontata, quale naturale sviluppo delle considerazioni che precedono, la questione dell'invalidità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione delle garanzie procedimentali sancite dall'art. 12 della legge n. 212/2000, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti (anno 2023).
Va in premessa evidenziato che secondo la giurisprudenza di legittimità ed, in ultimo, secondo la sentenza n. 21271 del 25 luglio 2025 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, le predette garanzie operano certamente per le verifiche esterne che si concludono con la redazione di un pvc mentre si atteggiano diversamente in relazione alla natura del tributo accertato in caso delle cosiddette verifiche a tavolino: < garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali cc.dd. a tavolino, l'Amministrazione finanziaria è gravata da un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale esclusivamente per i tributi armonizzati mentre, per quelli non armonizzati, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito. Inoltre, sempre con riguardo alla disciplina previgente ed alle verifiche a tavolino su tributi armonizzati, la violazione dell'obbligo di contraddittorio procedimentale comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito, a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo>>.
Nella vicenda in esame è indubitabile che si sia trattato di una verifica esterna iniziata con accesso diretto ai locali del contribuente come emerge chiaramente dall'analisi dei documenti in atti.
Sono stati, infatti, effettuati controlli contabili e controlli sostanziali, con attività ispettive complesse:
controllo delle scritture contabili;
riconciliazioni tra bilanci, dichiarazioni e liquidazioni IVA;
analisi di operazioni con soggetti economici “di comodo”; contestazioni in materia di costi da reato ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993; ricostruzione del volume d'affari e dei redditi attraverso il metodo analitico-induttivo.
Il PVC, in particolare, fa riferimento a molteplici annualità d'imposta (2014-2021), evidenziando un'attività di accertamento complessa e di ampia portata, che ha portato a rilevazioni anche di natura penale, con comunicazioni alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 331 c.p.p.
Inoltre, viene richiamata l'applicazione dell'art. 39, secondo comma, lett. d) del D.P.R. n. 600/1973, norma cardine per l'accertamento induttivo del reddito d'impresa, tipica delle verifiche in loco quando vi sia inattendibilità delle scritture contabili.
Si è trattato, dunque, di una verifica generale esterna ex art. 52 del D.P.R. 633/1972 e art. 33 del D.P.R.
600/1973, avente ad oggetto anche tributi armonizzati assoggettati al diritto UE, condotta con accesso diretto presso la sede del contribuente, con poteri ispettivi completi, accertamenti analitici, induttivi e riconducibilità ad ipotesi di reati che radica il presupposto per l'applicazione, ratione temporis, del comma 7 dell'art. 12 dello statuto del contribuente (legge n. 212/2000)
Il comma 7 della disposizione stabili(va)sce che, nel rispetto del principio di cooperazione tra Amministrazione
e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che devono essere valutate dall'ufficio impositore, e che l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
La norma configura il contraddittorio endoprocedimentale quale presidio indefettibile del diritto di difesa del contribuente, ponendo in capo all'Amministrazione l'obbligo di instaurare un'interlocuzione effettiva prima dell'adozione dell'atto impositivo fondato su accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente.
La notifica del PVC al solo amministratore giudiziario, soggetto privo della qualità di rappresentante legale, ha impedito il rispetto delle garanzie previste dall'art. 52 del D.P.R. n. 633/1972, determinando una grave compressione del diritto di difesa in quanto ha impedito alla società di esercitare il diritto al contraddittorio endoprocedimentale, diritto che l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente riconosce quale presidio essenziale del principio di collaborazione e buona fede tra amministrazione finanziaria e contribuente.
Ne consegue che il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, non ha mai iniziato a decorrere, con conseguente radicale preclusione dell'esercizio del diritto di presentare osservazioni e richieste difensive.
Tale omissione ha determinato una lesione diretta del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., e comporta la nullità dell'avviso di accertamento impugnato, in quanto adottato in violazione di una garanzia procedimentale essenziale;
tale violazione risulta ancor più grave, poiché non si è in presenza di una mera anticipazione dell'atto rispetto alla scadenza del termine, ma della totale omissione della consegna del processo verbale al soggetto legittimato, con conseguente impossibilità assoluta di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale.
Non possono, infine, ritenersi fondate le difese spiegate dall'Agenzia delle Entrate – anche in sede di discussione orale – circa la necessità della prova di resistenza.
Secondo quanto ribadito dalla recente sentenza della Cassazione a sezioni unite, la c.d. prova di resistenza riguarda esclusivamente gli accertamenti a tavolino avente ad oggetto tributi armonizzati mentre nel caso in esame si è in presenza di una verifica fiscale esterna conclusasi con un pvc.
In ogni caso, la sola mancata notificazione del PVC al legale rappresentante comporta ex se la nullità dell'atto impositivo, per violazione procedurale insanabile in quanto è proprio la notifica del PVC al legale rappresentante l' atto presupposto indispensabile per l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000.
La disciplina del contraddittorio prevede infatti una tempistica legalmente predeterminata: il PVC deve essere validamente consegnato al contribuente o a chi lo rappresenta, dando così natura e decorrenza al termine di 60 giorni per la presentazione di osservazioni e richieste. La mancata notifica di tale atto presupposto impedisce l'instaurazione del contraddittorio facendo venire meno la base stessa su cui il termine di 60 giorni decorre. Su questo specifico vizio non si applica l'onere della prova di resistenza: l'atto impugnato è illegittimo ipso iure in quanto adottato in difetto di precondizione procedimentale essenziale, senza che la mancata instaurazione del contraddittorio possa essere sanata o “giustificata” dalla dimostrazione di un possibile impatto delle difese non svolte.
La prova di resistenza trova pieno rilievo solo quando l'atto impugnato, l'avviso di accertamento, è stato adottato dopo che il PVC è stato validamente notificato, ma il contraddittorio è stato carente per altri motivi
(ad es. perché non sono state prese in considerazione osservazioni che il contribuente avrebbe potuto fare, perché l'avviso è stato emesso ante tempus).
In altre parole: la prova di resistenza attiene alla fase successiva del contraddittorio effettivamente instaurato;
non può essere richiesta e non ha alcuna rilevanza giuridica quando il contraddittorio non si è mai potuto attivare per la mancata consegna del PVC. In questi casi il vizio è di natura procedimentale assoluta, e determina la nullità dell'atto impositivo senza ulteriori oneri
Pertanto, non sussistono in tal caso i presupposti per la prova di resistenza, poiché manca la base procedimentale su cui tale onere potrebbe innestarsi. Il vizio è perciò insanabile e comporta la nullità del provvedimento impositivo emesso ante tempus e in violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
Pertanto, l'accertamento impugnato risulta illegittimo in via assoluta per violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 e degli artt. 52, commi 6 e 7, del D.P.R. n. 633/1972, indipendentemente da qualsiasi prova di resistenza.
L'accoglimento del presente motivo, di natura preliminare e assorbente, rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di ricorso attinenti al merito della pretesa tributaria.
Tuttavia, in ragione della particolarità e complessità delle questioni trattate e di un orientamento giurisprudenziale consolidato, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dl 16 gennaio 2026
Il Giudice RE Il Presidente
Dott. Massimo Russo Dott. Carlo Lo Monaco
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LO MONACO CARLO, Presidente
RUSSO MASSIMO, RE
BARBIERA SERGIO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3524/2024 depositato il 19/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Stefano Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303V500275 IRES-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303V500275 IVA-ALTRO 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY303V500275 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore del ricorrente insiste nei motivi del ricorso, richiamando quest'ultimo ed i documenti depositati.
Resistente/Appellato: Il rappresentante dell'Agenzia delle Entrate si riporta ai motivi delle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso. Precisa che con sentenza n. 406/2026 la Corte di Giustizia
Tributaria di II grado della Sicilia, Sezione III, ha rigettato l'appello avverso un analogo ricorso.
La Corte pone la causa in decisione, riservandosi il deposito del dispositivo nel termine di sette giorni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, la società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Rappresentante_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. . TY303V500275/2024, notificato in data 23 aprile 2024, relativo all'anno d'imposta 2020, con cui l'Agenzia delle Entrate – Direzione
Provinciale di Palermo - ha contestato il recupero di maggiori imposte ai fini IRES, IRAP e IVA, oltre interessi e sanzioni, per un ammontare complessivo di € 6.620.186,85.
Il provvedimento impositivo trae origine dal processo verbale di constatazione redatto in data 5 aprile 2023 dalla Guardia di Finanza, a seguito del nulla osta rilasciato dall'Autorità giudiziaria nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 24862/2012.
La società ricorrente, assistita dal difensore Prof. Avv. Difensore_1 , ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese ed onorari, deducendone la nullità e illegittimità sulla base dei seguenti motivi:
1)Nullità dell'avviso di accertamento per vizi genetici del p.v.c. del 5 aprile 2023, redatto e notificato in violazione dell'art. 52 D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 12 L. n. 212/2000.
2)Illegittimità dell'avviso di accertamento e conseguente sua nullità per violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 4 bis, della legge n. 537 del 1993
3)Illegittimità dell'avviso di accertamento e conseguente sua nullità per illegittima estensione della portata applicativa dell'art. 14, comma 4 bis, della legge n. 537 del 1993
4)Illegittimità dell'avviso di accertamento per infondatezza giuridica del recupero dell'IVA e delle relative sanzioni
5)In ordine alla presunta consapevolezza da parte della Ricorrente_1 SRL dell'asserita inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture ricevute. Infondatezza giuridica dell'avviso di accertamento.
6)Illegittimità dell'avviso impugnato per la mancata prova, da parte dell'amministrazione finanziaria, dell'inesistenza delle operazioni riportate nelle fatture
7)Illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato per insufficienza di motivazione, consistente nel mero richiamo al contenuto del p.v.c. del 5 aprile 2023
8)Illegittimità delle sanzioni applicate
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso, confermando la fondatezza della pretesa tributaria sulla base delle risultanze dell'indagine penale e del p.v.c. del 5 aprile 2023. Secondo l'Ufficio, il pvc è stato legittimamente notificato all'amministratore giudiziario, i rappresentanti della società avrebbero stabilmente messo l'attività d'impresa al servizio dell'associazione mafiosa denominata “Cosa
Nostra”, fungendo da collettori dell'oro di provenienza illecita e simulando l'acquisto dello stesso mediante fatture emesse da fornitori compiacenti. L'indetraibilità dell'IVA è stata ricollegata al carattere fraudolento delle operazioni e alla non effettività degli acquisti. Le sanzioni sarebbero giustificate dalla sistematicità del comportamento elusivo e dalla consapevole partecipazione al disegno criminoso.
La difesa della ricorrente ha presentato note illustrative a sostegno del ricorso e delle conclusioni ivi adottate
All'odierna udienza il giudizio è stato trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo è fondato.
In via preliminare devono essere rassegnate le risultanze di fatto al fine di meglio delineare le questioni di diritto implicate nella doglianza espressa con il primo motivo del ricorso.
Risulta pacifico che l'atto impositivo impugnato trova fondamento nelle risultanze del processo verbale di constatazione redatto in data 5 aprile 2023 dalla Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Palermo, in esito alla verifica fiscale eseguita nei confronti della Ricorrente_1 S.r.l., svolta in prosecuzione della verifica fiscale esterna precedentemente iniziata in data 28.6.22, i cui esiti furono compendiati nel processo verbale di constatazione redatto in data 19 gennaio 2023 relativamente all'anno di imposta 2016.
È parimenti pacifico che, nel corso delle operazioni ispettive, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 24862/2012, dispose con provvedimento del 19 aprile 2023, il sequestro preventivo delle quote e del complesso aziendale della suddetta società ai sensi dell'art. 321 c.p.p., nominando quale amministratore giudiziario il dott. Rappresentante_1
Dal testo del provvedimento emerge che il Giudice si limitò a disporre il sequestro dell'azienda e a nominare l'amministratore giudiziario per la gestione del compendio sequestrato, senza prevedere alcuna disposizione di revoca, sostituzione o decadenza dell'organo amministrativo della società, né alcun espresso trasferimento della rappresentanza legale della compagine sociale che all'epoca era rappresentata, per nomina assembleare, dal sig. Nominativo_1 (cfr. visura camerale allegata).
Solo successivamente l'amministratore giudiziario dott. Rappresentante_1 chiese al Giudice l'autorizzazione a convocare l'assemblea dei soci al fine di deliberare l'eventuale sostituzione del legale rappresentante;
ed infatti con verbale di assemblea dell'8.05.2023, il dott. Rappresentante_1, previa revoca del precedente, venne nominato quale nuovo rappresentante legale della società (vds. visura camerale e autorizzazione del
Tribunale del 20.04.2023 alla nomina del nuovo rappresentate legale e verbale di assemblea dei soci dell'8.05.2023 da dove si evince la revoca del precedente rappresentante amministratore – il sig. LU
ZO – e la nomina del dott. Rappresentante_1 e visura camerale).
Questa circostanza sul piano logico e giuridico presuppone necessariamente che, fino a tale deliberazione, la rappresentanza legale della società permanesse in capo all'amministratore assembleare originario, sig. Nominativo_1.
Non è controverso, dunque, che, alla data della redazione del PVC (5 aprile 2023) e fino alla deliberazione assembleare dell'8 maggio 2023, il sig. Nominativo_1 risultava essere a tutti gi effetti il legale rappresentante della Ricorrente_1 S.r.l.
E' pacifico, infine, che il suddetto il processo verbale di constatazione del 5 aprile 2023 fu notificato esclusivamente al dott. Rappresentante_1 nella qualità di amministratore giudiziario, presso la sede sociale, senza che alcuna copia dello stesso venisse rilasciata o notificata al sig. Nominativo_1, (che all'epoca si trovava in vinculis) quale legale rappresentante assembleare della società per il periodo d'imposta oggetto di verifica.
Tanto premesso in punto di fatto va rilevato che la questione di diritto sottoposta all'esame del Collegio attiene:
1) alla corretta individuazione del soggetto legittimato a ricevere il processo verbale di constatazione nell'ipotesi di sequestro preventivo dell'azienda e, conseguentemente,
2) agli effetti della mancata notifica del PVC al legale rappresentante della società sulla validità dell'avviso di accertamento impugnato.
Preliminarmente va ricordato che, ai sensi dell'art. 105 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, alle misure reali disposte ex art. 321 c.p.p. si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia) in tema di amministrazione dei beni sequestrati.
Le norme del codice antimafia ( d.lgs. n. 159/2011) che vengono in rilievo nella prospettata questione sono l'art. 34 comma 3 e l'art. 35 bis comma 2: il primo prevede che l'amministratore giudiziario “esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura” e, nel caso di imprese societarie, “può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale”; il secondo, richiamato in sede di controdeduzioni da ADE, prevede che
“gli accertamenti a qualsiasi titolo disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni … sono notificati all'amministratore giudiziario.”
Con riferimento al citato art. 34, Il Collegio osserva che la disposizione disciplina i poteri gestori sul compendio aziendale sequestrato, finalizzati alla conservazione e prosecuzione dell'attività d'impresa, ma non incide sulla struttura soggettiva dell'ente, né modifica il regime civilistico della rappresentanza legale, che resta regolato dagli artt. 2475-bis e 2384 c.c., non attribuendo all'amministratore giudiziario la qualità di legale rappresentante della società, né determinando la decadenza automatica degli amministratori assembleari.
Tale interpretazione è peraltro coerente con la giurisprudenza di legittimità secondo cui:
<< Il sequestro – come la dichiarazione di fallimento – non determina, però, la modificazione del contratto di società o la sostituzione degli organi della persona giuridica, la quale rimane in vita e viene semplicemente privata del potere di gestire la sua azienda;
il custode delle quote o dell'azienda non è il legale rappresentante della società interessata al sequestro, né è il suo nuovo amministratore, così come non lo è il curatore fallimentare rispetto alla società dichiarata fallita” (in questi termini Cass. pen., sez. V, 12 maggio 2020, n.
14689).
L'amministratore giudiziario, secondo la Corte di cassazione (Ordinanza 21 aprile 2022, n. 12696 della
Sezione Tributaria), “pur ripetendo i propri poteri di amministrazione dal perimetro del provvedimento giudiziale di nomina (o dalla legge, ove previsto), ha quale funzione peculiare, di regola, quella di garantire la corretta e proficua prosecuzione dell'attività aziendale…>>
Dunque, l'art. 34, comma 3, attribuisce all'amministratore giudiziario poteri sostitutivi nella gestione materiale dell'impresa, ma non trasferisce la rappresentanza legale dell'ente, che permane in capo all'amministratore assembleare sino a formale revoca o sostituzione deliberata dall'assemblea o disposta dal tribunale.
Nel caso concreto, e a comprova della ricostruzione in esame, lo stesso amministratore giudiziario ha chiesto al G.I.P. l'autorizzazione a convocare l'assemblea per procedere alla sostituzione del legale rappresentante, riconoscendo così che, fino a tale momento, la rappresentanza permaneva in capo al sig. Nominativo_1.
L'Agenzia a sostegno delle proprie argomentazioni difensive ha in particolare richiamato l'art. 35-bis del Codice antimafia, secondo cui gli accertamenti disposti dalle pubbliche amministrazioni sull'azienda sequestrata sono notificati all'amministratore giudiziario.
Tale disposizione, tuttavia, non può essere letta disgiuntamente dal contesto sistematico in cui si inserisce, né può essere interpretata in senso derogatorio rispetto alle norme tributarie e civilistiche. Essa disciplina la fase successiva all'emissione di un atto amministrativo nei confronti del bene sequestrato, consentendo all'amministratore giudiziario di conoscere l'impatto degli accertamenti sull'impresa e di valutare eventuali azioni di regolarizzazione.
Essa, infatti, risponde a una ratio esclusivamente gestoria e conservativa del patrimonio sequestrato e deve, dunque, circoscriversi alla notifica degli accertamenti amministrativi aventi ad oggetto il bene sequestrato nella fase di gestione della misura, ma non incide sulla individuazione del soggetto legittimato a ricevere il processo verbale di constatazione relativo a verifiche fiscali su annualità anteriori al sequestro.
La disposizione, invero ,non contiene alcuna deroga né alle norme civilistiche sulla rappresentanza legale della società né opera in deroga alle norme di diritto tributario e segnatamente dei commi 6 e 7 dell'art. 52 del DPR n. 633/72 (espressamente richiamato dal primo comma dell'art 33 DPR n. 600/73) i quali dispongono che “Di ogni accesso deve essere redatto processo verbale da cui risultino le ispezioni e le rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta e le risposte ricevute. Il verbale deve essere sottoscritto dal contribuente o da chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione”
e che “Il contribuente ha diritto di averne copia”.
Dunque, il soggetto che, a norma di legge deve essere coinvolto nell'attività di accesso e verifica è il contribuente, così come è lui che deve sottoscrivere il relativo processo verbale. Nel caso in esame, trattandosi di una società, esso era da identificare nel legale rappresentante della stessa e non nell'amministratore giudiziario.
La difesa erariale ha richiamato a sostegno delle proprie argomentazioni anche l'art. 33, ultimo comma, D.
P.R. 600/1973, secondo cui le ispezioni e le rilevazioni devono essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o di un suo delegato, con obbligo di notizia al diretto interessato, rimarcando che la disposizione non prevede come necessaria la presenza del legale rappresentante della società sottoposta ad accertamento, ma soltanto che le ispezioni e le rilevazioni debbano essere eseguite alla presenza del responsabile della sede o dell'Ufficio presso cui avvengono o di un suo delegato e che delle stesse sia data immediata notizia a cura del predetto responsabile al diretto interessato.
Nel caso di specie, l'attività svolta dal Nucleo operativo della G.d.F. è consistita nell'acquisizione di documentazione contabile attraverso non il legale rappresentante della società, al momento dell'accertamento detenuto in custodia cautelare, bensì attraverso l'amministratore giudiziario, ossia il un soggetto avente certamente un diretto interesse, per via dell'ufficio che ricopre, a partecipare alle operazioni.
Le implicazioni giuridiche che si vogliono trarre da tale ricostruzione non sono condivisibili.
La norma in esame disciplina le modalità operative delle attività ispettive, ma non regola né sostituisce le garanzie partecipative previste dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, che attengono alla fase successiva di chiusura della verifica e alla consegna del processo verbale di constatazione. La presenza del responsabile della sede, nel caso in esame l'amministratore giudiziario, durante le operazioni materiali di acquisizione documentale non equivale né può surrogare il diritto del contribuente, nella persona del suo legale rappresentante trattandosi di società di capitali, a ricevere il PVC e a formulare osservazioni entro il termine dilatorio di sessanta giorni.
Pertanto, il richiamo all'art. 33 D.P.R. 600/1973 è inconferente rispetto alla questione centrale, che riguarda la valida individuazione del soggetto legittimato a ricevere il processo verbale di constatazione quale atto presupposto dell'accertamento. In ogni caso, anche a voler ritenere legittima la notifica all'amministratore giudiziario quale soggetto gestore del bene, ciò non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di assicurare il contraddittorio con il soggetto che conserva la rappresentanza legale della società per i periodi d'imposta accertati.
Sul punto va ricordato che << il soggetto passivo delle imposte concernenti il periodo immediatamente precedente non può che essere il contribuente che, per effetto del sequestro – avuto riguardo al detto periodo d'imposta – non subisce alcuna deminutio sul piano della capacità giuridica, di agire e anche della rappresentanza processuale” (Cass. 21 aprile 2022, n. 12696 ; 21/10/2021 n. 29487, Cass., 01/03/2019 n.
6111, Cass., 11/11/2011 n. 23620 in motivazione).
Nel caso di specie, risulta che, alla data di redazione e notifica del PVC, il sig. Nominativo_1 era ancora legale rappresentante della Ricorrente_1 S.r.l., non essendo intervenuto alcun atto di revoca o sostituzione.
Consegue da ciò che, alla stregua delle norme esaminate, il processo verbale di constatazione non poteva essere validamente notificato al solo amministratore giudiziario, non essendo questi il legale rappresentante della società per il periodo d'imposta oggetto di verifica.
Va ora affrontata, quale naturale sviluppo delle considerazioni che precedono, la questione dell'invalidità dell'avviso di accertamento impugnato per violazione delle garanzie procedimentali sancite dall'art. 12 della legge n. 212/2000, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti (anno 2023).
Va in premessa evidenziato che secondo la giurisprudenza di legittimità ed, in ultimo, secondo la sentenza n. 21271 del 25 luglio 2025 della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, le predette garanzie operano certamente per le verifiche esterne che si concludono con la redazione di un pvc mentre si atteggiano diversamente in relazione alla natura del tributo accertato in caso delle cosiddette verifiche a tavolino: < garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali cc.dd. a tavolino, l'Amministrazione finanziaria è gravata da un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale esclusivamente per i tributi armonizzati mentre, per quelli non armonizzati, non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito. Inoltre, sempre con riguardo alla disciplina previgente ed alle verifiche a tavolino su tributi armonizzati, la violazione dell'obbligo di contraddittorio procedimentale comporta l'invalidità dell'atto purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto gli elementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia proposto un'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, tale essendo quella non idonea, secondo una valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito, a determinare un risultato diverso del procedimento impositivo>>.
Nella vicenda in esame è indubitabile che si sia trattato di una verifica esterna iniziata con accesso diretto ai locali del contribuente come emerge chiaramente dall'analisi dei documenti in atti.
Sono stati, infatti, effettuati controlli contabili e controlli sostanziali, con attività ispettive complesse:
controllo delle scritture contabili;
riconciliazioni tra bilanci, dichiarazioni e liquidazioni IVA;
analisi di operazioni con soggetti economici “di comodo”; contestazioni in materia di costi da reato ai sensi dell'art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993; ricostruzione del volume d'affari e dei redditi attraverso il metodo analitico-induttivo.
Il PVC, in particolare, fa riferimento a molteplici annualità d'imposta (2014-2021), evidenziando un'attività di accertamento complessa e di ampia portata, che ha portato a rilevazioni anche di natura penale, con comunicazioni alla Procura della Repubblica ai sensi dell'art. 331 c.p.p.
Inoltre, viene richiamata l'applicazione dell'art. 39, secondo comma, lett. d) del D.P.R. n. 600/1973, norma cardine per l'accertamento induttivo del reddito d'impresa, tipica delle verifiche in loco quando vi sia inattendibilità delle scritture contabili.
Si è trattato, dunque, di una verifica generale esterna ex art. 52 del D.P.R. 633/1972 e art. 33 del D.P.R.
600/1973, avente ad oggetto anche tributi armonizzati assoggettati al diritto UE, condotta con accesso diretto presso la sede del contribuente, con poteri ispettivi completi, accertamenti analitici, induttivi e riconducibilità ad ipotesi di reati che radica il presupposto per l'applicazione, ratione temporis, del comma 7 dell'art. 12 dello statuto del contribuente (legge n. 212/2000)
Il comma 7 della disposizione stabili(va)sce che, nel rispetto del principio di cooperazione tra Amministrazione
e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che devono essere valutate dall'ufficio impositore, e che l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
La norma configura il contraddittorio endoprocedimentale quale presidio indefettibile del diritto di difesa del contribuente, ponendo in capo all'Amministrazione l'obbligo di instaurare un'interlocuzione effettiva prima dell'adozione dell'atto impositivo fondato su accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente.
La notifica del PVC al solo amministratore giudiziario, soggetto privo della qualità di rappresentante legale, ha impedito il rispetto delle garanzie previste dall'art. 52 del D.P.R. n. 633/1972, determinando una grave compressione del diritto di difesa in quanto ha impedito alla società di esercitare il diritto al contraddittorio endoprocedimentale, diritto che l'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente riconosce quale presidio essenziale del principio di collaborazione e buona fede tra amministrazione finanziaria e contribuente.
Ne consegue che il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, non ha mai iniziato a decorrere, con conseguente radicale preclusione dell'esercizio del diritto di presentare osservazioni e richieste difensive.
Tale omissione ha determinato una lesione diretta del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., e comporta la nullità dell'avviso di accertamento impugnato, in quanto adottato in violazione di una garanzia procedimentale essenziale;
tale violazione risulta ancor più grave, poiché non si è in presenza di una mera anticipazione dell'atto rispetto alla scadenza del termine, ma della totale omissione della consegna del processo verbale al soggetto legittimato, con conseguente impossibilità assoluta di instaurare il contraddittorio endoprocedimentale.
Non possono, infine, ritenersi fondate le difese spiegate dall'Agenzia delle Entrate – anche in sede di discussione orale – circa la necessità della prova di resistenza.
Secondo quanto ribadito dalla recente sentenza della Cassazione a sezioni unite, la c.d. prova di resistenza riguarda esclusivamente gli accertamenti a tavolino avente ad oggetto tributi armonizzati mentre nel caso in esame si è in presenza di una verifica fiscale esterna conclusasi con un pvc.
In ogni caso, la sola mancata notificazione del PVC al legale rappresentante comporta ex se la nullità dell'atto impositivo, per violazione procedurale insanabile in quanto è proprio la notifica del PVC al legale rappresentante l' atto presupposto indispensabile per l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000.
La disciplina del contraddittorio prevede infatti una tempistica legalmente predeterminata: il PVC deve essere validamente consegnato al contribuente o a chi lo rappresenta, dando così natura e decorrenza al termine di 60 giorni per la presentazione di osservazioni e richieste. La mancata notifica di tale atto presupposto impedisce l'instaurazione del contraddittorio facendo venire meno la base stessa su cui il termine di 60 giorni decorre. Su questo specifico vizio non si applica l'onere della prova di resistenza: l'atto impugnato è illegittimo ipso iure in quanto adottato in difetto di precondizione procedimentale essenziale, senza che la mancata instaurazione del contraddittorio possa essere sanata o “giustificata” dalla dimostrazione di un possibile impatto delle difese non svolte.
La prova di resistenza trova pieno rilievo solo quando l'atto impugnato, l'avviso di accertamento, è stato adottato dopo che il PVC è stato validamente notificato, ma il contraddittorio è stato carente per altri motivi
(ad es. perché non sono state prese in considerazione osservazioni che il contribuente avrebbe potuto fare, perché l'avviso è stato emesso ante tempus).
In altre parole: la prova di resistenza attiene alla fase successiva del contraddittorio effettivamente instaurato;
non può essere richiesta e non ha alcuna rilevanza giuridica quando il contraddittorio non si è mai potuto attivare per la mancata consegna del PVC. In questi casi il vizio è di natura procedimentale assoluta, e determina la nullità dell'atto impositivo senza ulteriori oneri
Pertanto, non sussistono in tal caso i presupposti per la prova di resistenza, poiché manca la base procedimentale su cui tale onere potrebbe innestarsi. Il vizio è perciò insanabile e comporta la nullità del provvedimento impositivo emesso ante tempus e in violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
Pertanto, l'accertamento impugnato risulta illegittimo in via assoluta per violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 e degli artt. 52, commi 6 e 7, del D.P.R. n. 633/1972, indipendentemente da qualsiasi prova di resistenza.
L'accoglimento del presente motivo, di natura preliminare e assorbente, rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di ricorso attinenti al merito della pretesa tributaria.
Tuttavia, in ragione della particolarità e complessità delle questioni trattate e di un orientamento giurisprudenziale consolidato, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.
Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dl 16 gennaio 2026
Il Giudice RE Il Presidente
Dott. Massimo Russo Dott. Carlo Lo Monaco