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Sentenza breve 2 luglio 2025
Sentenza breve 2 luglio 2025
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Rigetto
Sentenza 13 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 13/02/2026, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07788/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 13/02/2026
N. 01186 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07788/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7788 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Cunsolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE V BIS n.
13076/2025, resa tra le parti N. 07788/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il press. Rosanna De
NI e viste le conclusioni delle parti come in atti;
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente appello, notificato il 17/9/2025 e depositato il 10/102025, è impugnata parzialmente, limitatamente al capo che dispone la compensazione delle spese di lite, la sentenza 2/7/2025 n. 13076 con cui il Tar Lazio – Roma, in relazione a un ricorso avverso un provvedimento di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito dell'adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento favorevole.
2. Si è costituita l'Amministrazione intimata.
3. La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 12/2/2026.
4. La compensazione delle spese è così motivata dal Tar: “Ravvisata la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, essendosi
l'Amministrazione prontamente rideterminata in autotutela, sulla base di nuovi elementi emersi in sede di ricorso, realizzando così l'utilità finale invocata in giudizio”.
4.1. Con i motivi di appello si lamenta l'illegittimità della compensazione delle spese, che non rientrerebbe in nessuno dei casi in cui la legge processuale consente la compensazione, il difetto di adeguata motivazione sulla compensazione, la sussistenza della soccombenza sostanziale e virtuale dell'Amministrazione, atteso che l'originario diniego della cittadinanza sarebbe stato illegittimo e che il nuovo provvedimento di concessione della cittadinanza non si basa su elementi sopravvenuti. N. 07788/2025 REG.RIC.
4.2. L'appello è infondato.
E' vero che l'art. 92 c.p.c., richiamato dall'art. 26 c.p.a., prevede la compensazione delle spese di lite solo in casi tassativi.
Sicché nei casi in cui il giudizio viene definito con una pronuncia di improcedibilità o di cessazione della materia del contendere, occorre, nel liquidare le spese, avere riguardo alla soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, difetta la soccombenza sostanziale o virtuale dell'Amministrazione, che avrebbe imposto la condanna alle spese.
Si evince infatti dal giudizio di primo grado che, a seguito di un diniego di cittadinanza, l'Amministrazione si è rideterminata. L'originario diniego si fonda su un apprezzamento discrezionale, basato sul legame parentale della richiedente la cittadinanza con soggetto con pregiudizi penali. Tale apprezzamento discrezionale, contrariamente a quanto afferma l'appellante, non poteva ritenersi illegittimo. Né la illegittimità può desumersi dal fatto che l'Amministrazione, nel riesercizio della discrezionalità, ha compiuto un diverso apprezzamento e ha concesso la cittadinanza.
Si ricade in entrambi i casi nella sfera dell'opportunità amministrativa che sfugge al sindacato del giudice amministrativo. Il solo fatto che l'Amministrazione, dopo un diniego, si ridetermini e adotti un provvedimento favorevole non è di per sé indice dell'illegittimità dell'originario provvedimento; infatti, nella specie non risulta che con l'autotutela si sia inteso emendare un vizio di legittimità, ma solo che vi è stata una diversa valutazione del merito amministrativo.
4.3. Conclusivamente, nella specie non vi sono affatto elementi per ritenere che l'originario diniego di cittadinanza fosse illegittimo.
Pertanto, correttamente il Tar, nel dichiarare cessata la materia del contendere sulla base di fatti sopravvenuti, non ha ravvisato la soccombenza virtuale dell'Amministrazione e non ne ha disposto la condanna alle spese di lite. N. 07788/2025 REG.RIC.
5. L'appello va pertanto respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l'appellante alle spese di lite che si liquidano in euro 500 (cinquecento) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De NI, Presidente, Estensore
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 07788/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 13/02/2026
N. 01186 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07788/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7788 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Cunsolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE V BIS n.
13076/2025, resa tra le parti N. 07788/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il press. Rosanna De
NI e viste le conclusioni delle parti come in atti;
FATTO e DIRITTO
1. Con il presente appello, notificato il 17/9/2025 e depositato il 10/102025, è impugnata parzialmente, limitatamente al capo che dispone la compensazione delle spese di lite, la sentenza 2/7/2025 n. 13076 con cui il Tar Lazio – Roma, in relazione a un ricorso avverso un provvedimento di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere a seguito dell'adozione, da parte dell'Amministrazione, di un provvedimento favorevole.
2. Si è costituita l'Amministrazione intimata.
3. La causa è passata in decisione alla pubblica udienza del 12/2/2026.
4. La compensazione delle spese è così motivata dal Tar: “Ravvisata la sussistenza di giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, essendosi
l'Amministrazione prontamente rideterminata in autotutela, sulla base di nuovi elementi emersi in sede di ricorso, realizzando così l'utilità finale invocata in giudizio”.
4.1. Con i motivi di appello si lamenta l'illegittimità della compensazione delle spese, che non rientrerebbe in nessuno dei casi in cui la legge processuale consente la compensazione, il difetto di adeguata motivazione sulla compensazione, la sussistenza della soccombenza sostanziale e virtuale dell'Amministrazione, atteso che l'originario diniego della cittadinanza sarebbe stato illegittimo e che il nuovo provvedimento di concessione della cittadinanza non si basa su elementi sopravvenuti. N. 07788/2025 REG.RIC.
4.2. L'appello è infondato.
E' vero che l'art. 92 c.p.c., richiamato dall'art. 26 c.p.a., prevede la compensazione delle spese di lite solo in casi tassativi.
Sicché nei casi in cui il giudizio viene definito con una pronuncia di improcedibilità o di cessazione della materia del contendere, occorre, nel liquidare le spese, avere riguardo alla soccombenza virtuale.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, difetta la soccombenza sostanziale o virtuale dell'Amministrazione, che avrebbe imposto la condanna alle spese.
Si evince infatti dal giudizio di primo grado che, a seguito di un diniego di cittadinanza, l'Amministrazione si è rideterminata. L'originario diniego si fonda su un apprezzamento discrezionale, basato sul legame parentale della richiedente la cittadinanza con soggetto con pregiudizi penali. Tale apprezzamento discrezionale, contrariamente a quanto afferma l'appellante, non poteva ritenersi illegittimo. Né la illegittimità può desumersi dal fatto che l'Amministrazione, nel riesercizio della discrezionalità, ha compiuto un diverso apprezzamento e ha concesso la cittadinanza.
Si ricade in entrambi i casi nella sfera dell'opportunità amministrativa che sfugge al sindacato del giudice amministrativo. Il solo fatto che l'Amministrazione, dopo un diniego, si ridetermini e adotti un provvedimento favorevole non è di per sé indice dell'illegittimità dell'originario provvedimento; infatti, nella specie non risulta che con l'autotutela si sia inteso emendare un vizio di legittimità, ma solo che vi è stata una diversa valutazione del merito amministrativo.
4.3. Conclusivamente, nella specie non vi sono affatto elementi per ritenere che l'originario diniego di cittadinanza fosse illegittimo.
Pertanto, correttamente il Tar, nel dichiarare cessata la materia del contendere sulla base di fatti sopravvenuti, non ha ravvisato la soccombenza virtuale dell'Amministrazione e non ne ha disposto la condanna alle spese di lite. N. 07788/2025 REG.RIC.
5. L'appello va pertanto respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l'appellante alle spese di lite che si liquidano in euro 500 (cinquecento) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De NI, Presidente, Estensore
Giovanni Pescatore, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Antonio Massimo Marra, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE N. 07788/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO