Sentenza breve 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 19/02/2026, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00828/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00498/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 498 del 2026, proposto da
YM WZ AH MO AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Imma Cirelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via San Mamete, 18;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento di archiviazione della domanda di flussi al lavoro subordinato emesso dalla Prefettura di Milano datato 19.11.2025, codice P-MI/L/Q/2025/107042;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 la dott.ssa SI TT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che
con il provvedimento impugnato la Prefettura di Milano ha archiviato il procedimento di rilascio di un permesso di soggiorno in favore del ricorrente per la mancata trasmissione nei termini di legge del contratto firmato digitalmente (artt. 22, c. 5 ter e 6, d.lgs. n. 286/1998);
la censura con cui è stata dedotta la violazione dell’art. 10 bis, l. n. 241/1990 è fondata;
il provvedimento impugnato non è stato, difatti, preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
l’utilizzo di una procedura telematica non può certo giustificare la mancata instaurazione di un contraddittorio procedimentale;
una interlocuzione con il datore di lavoro e il lavoratore è doverosa anche poiché l’amministrazione, in forza di quanto disposto dall’art. 22, c. 5 ter, d.lgs. n. 286/1998, è tenuta a valutare le ragioni del ritardo nella trasmissione del contratto di soggiorno allo sportello unico per l’immigrazione, se cioè esso possa essere dipeso “ da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore ”;
per le ragioni esposte il ricorso è fondato e deve essere accolto;
la novità e la peculiarità della questione giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AD RU, Presidente
SI TT, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SI TT | AR AD RU |
IL SEGRETARIO