Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 27/03/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZ. Civile
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1341/24 del Ruolo Generale dell'anno 2024, posta in deliberazione il 12.02.2025 e vertente tra
, C.F. 1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marina Parte 1 C.F.
Cattaneo del foro di Alessandria e domiciliata presso il difensore, come da mandato telematicamente allegato all'atto di citazione
Ricorrente
contro
Controparte_1 , C.F. C.F. 2
Resistente contumace
OGGETTO: occupazione senza titolo di beni immobili
CONCLUSIONI: per parte ricorrente: vedi ricorso introduttivo datato 4 giugno 2024
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. regolarmente notificato alla controparte la signora [...] Parte 1 allegava di essere proprietaria di tre garage siti in Tortona e facenti parte del
Condominio "La Villula", come da contratto di compravendita del 13.11.2006 a rogito Notaio Dott. Persona 1 N. Prog. 29350 - Rep. Not. N. 277456, da visura dell'Agenzia del Territorio e da piantine allegate (docc. n.1-2-3).
I tre immobili venivano così identificati:
1) Foglio 40, mappale 519, sub. 23, Corso Camillo Cavour n. 21, piano S1, cat. C6, classe 4, mq.
16/17, R.C.E. 68,59;
2) Foglio 40, mappale 519, sub. 24, Corso Camillo Cavour n. 21, piano S1, cat. C6, classe 4, mq.
20/22, R.C.E. 85,73;
3) Foglio 40, mappale 519, sub. 25, Corso Camillo Cavour n. 21, piano S1, cat. C6, classe 4, mq.
19/20, R.C.E. 81,45;
La proprietaria affermava altresì di aver sottoscritto con il convenuto in data 28.05.2010 un contratto con cui veniva concesso a quest'ultimo in locazione per la durata di un solo anno dal
01.06.2010 il garage di cui al mappale 519 sub. 24 (doc. n. 4). Nell'accordo veniva previsto che alla data del 31.05.2011 il contratto si intendeva risolto automaticamente senza possibilità di rinnovo tacito e che il locatario si impegnava sin da subito a rilasciare in pari data l'immobile libero di ogni bene e nello stato in cui lo aveva ricevuto, ciò che avveniva al termine della locazione.
Nel febbraio dell'anno 2017 poi il sig. Controparte 1 , dovendosi trasferire in Spagna ed avendo urgente necessità di ricoverare gli arredi della sua casa di abitazione, chiedeva e otteneva dalla proprietaria la consegna di tutti e tre i garage suddetti, con impegno a sottoscrivere successivamente il relativo contratto di locazione. Tuttavia, in seguito al ritiro delle chiavi d'accesso, l'uomo si rendeva irreperibile e non provvedeva neppure a comunicare alla proprietaria il suo nuovo indirizzo di residenza estero. Sempre a detta di parte ricorrente, infatti, dopo quell'evento, il sig. CA non sottoscriveva nessun contratto di locazione con la stessa, né
provvedeva al rilascio degli immobili né tantomeno versava alcunché a titolo di indennità di occupazione.
Soltanto in data 22.01.2022 l'odierno resistente contattava la proprietaria degli immobili per chiedere spiegazioni circa lo stato delle tre autorimesse e trasmetteva i suoi nuovi recapiti (doc. n.
6). La ricorrente rispondeva con due mail (docc. 7-8) riferendo di non essere in grado di verificare le condizioni degli immobili, avendo il sig. CP 1 cambiato le serrature d'accesso ai medesimi. Il resistente inviava quindi una mail, indirizzata al marito della ricorrente, ove si doleva del fatto di aver riscontrato dei danni alle cose mobili di sua proprietà lasciate all'interno dei garage e ne domandava il risarcimento. La ricorrente, per il tramite del suo avvocato, contestava in data
04.10.2022 tutte le affermazioni del sig. CP 1 e in tale occasione chiedeva il rilascio immediato dei tre garage.
Trovandosi nella impossibilità di accedere agli immobili de quo a causa dell'intervenuta
sostituzione delle serrature di accesso ad opera del convenuto e, al contempo, dovendo sostenere tutti i costi relativi agli immobili, senza ricevere indennità di occupazione, la sig.ra Pt_1 adiva
codesto Tribunale dapprima depositando un ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c., che però veniva rigettato in quanto il Giudice non riteneva ravvisabile un periculum in mora ai fini della concessione del provvedimento di rilascio, avendo il ricorrente domandato la restituzione dopo oltre cinque anni dalla consegna delle chiavi.
Successivamente, la sig.ra Pt 1 incardinava la presente causa depositando ricorso semplificato ex art. 281 decies chiedendo all'odierno Giudicante, in via principale, di dichiarare l'occupazione senza titolo degli immobili e quindi condannare il sig. CP_1 all'immediata restituzione e al loro rilascio in favore della proprietaria, sgombri di ogni cosa, o, in via subordinata, dichiarare che gli immobili erano detenuti dal convenuto a titolo di comodato e conseguentemente condannare il convenuto all'immediata restituzione e al loro rilascio in favore della stessa.
Il convenuto, regolarmente citato, non si costituiva nel presente giudizio entro il termine previsto dalla legge e pertanto veniva dichiarato contumace.
La causa veniva trattenuta in decisione.
La domanda di parte ricorrente è fondata e dunque meritevole di accoglimento.
Parte ricorrente ha dimostrato di essere proprietaria dei suddetti immobili in virtù del contratto di compravendita immobiliare quasi ventennale di cui al n. progressivo 29350, rep. n. 277456 del 13
novembre 2006 (doc. 1). Ciò è anche confermato dalla visura dell'Agenzia del Territorio del
Comune di Tortona (doc. 2).
È altresì evidente che, a partire dal mese in cui ha ricevuto le chiavi di accesso ai garage, il sig.
CP 1 ha continuato a possedere i beni de quo fino ad oggi, senza tuttavia stipulare un regolare contratto di locazione con la proprietaria e quindi senza versare nessun canone. Anzi si rendeva irreperibile trasferendosi all'estero e non comunicava l'indirizzo di residenza aggiornato, né
indicava un valido recapito telefonico al quale essere contattato. Al contempo, non aveva alcuna intenzione di restituire i beni, dal momento che aveva persino provveduto a sostituire la serratura senza avvisare la ricorrente, il che lasciava chiaramente intendere sin da allora la sua volontà di disporre liberamente dei beni, come se ne fosse il proprietario.
Dunque, il resistente sta attualmente occupando senza titolo gli immobili di proprietà della ricorrente e deve provvedere al loro rilascio. Infatti, anche se inizialmente tali beni sono stati concessi al convenuto per volontà della proprietaria, che ne ha consegnato le chiavi di accesso, sia pure in vista di una imminente locazione poi mai stipulata - la stessa ne ha richiesto
-
formalmente la restituzione in data 04.10.2022 e dunque l'occupazione è divenuta senz'altro sine titulo.
Per le ragioni sopra esposte si accoglie la domanda di restituzione e, di conseguenza, il convenuto deve essere condannato all'immediato rilascio dei tre garage oggetto di causa, liberi da persone e cose.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano in dispositivo in base al D.M.
55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, causa di valore compreso fra € 5.200 e € 26.000, valori minimi, tenuto conto dell'attività difensionale effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nella causa civile in epigrafe, così decide:
Accertata l'occupazione senza titolo dei tre immobili oggetto di causa siti in Tortona, Corso
Camillo Cavour n. 21, identificati catastalmente al foglio 40, mappali 519, sub. 23, sub. 24 e sub. 25, c da parte del convenuto Controparte 1 , condanna il medesimo all'immediata restituzione in favore della proprietaria dei suddetti immobili, liberi eParte 1
vuoti di persone e cose, disponendo che, in difetto di rilascio spontaneo, la ricorrente possa procedere coattivamente allo sgombero degli immobili anche con l'ausilio della
Forza Pubblica e con l'applicazione di quanto disposto dall'art. 609 c.p.c. per quanto attiene ai beni mobili presenti all'interno dei locali oggetto del rilascio;
Condanna il sig. Controparte_1 a rifondere alla sig.ra Parte 1 le spese di lite che liquida in € 2.538,50 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi,
Iva e CPA nelle percentuali di legge.
Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 25 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Dragotto