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Sentenza 27 luglio 2025
Sentenza 27 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/07/2025, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 27 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, presso la Corte di Appello di Palermo, composto da:
dr. IU Lupo Presidente
dr. Alfonso PI Giudice delegato ing. Michele Fabio Ruffo Giudice tecnico riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 903 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Stefano Lucido ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trapani Via Spalti n. 42
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, e P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 dell'Assessore pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo (C.F. ), presso i cui uffici, in Via M. Stabile n. 182, sono ex lege P.IVA_2 domiciliati
RESISTENTI
Conclusioni delle parti: Per il ricorrente: “VOGLIA IL DECIDENTE Rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa.
1.Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti ex art. 2051 c.c. per i danni subiti dall'attore a causa della mancata manutenzione e pulizia degli argini del torrente Verderame;
2.Accertare e dichiarare l' Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante, obbligato in solido con
[...]
l' in persana del assessore Controparte_4 pro tempore, a risarcire i danni subite dall'attore a seguito dell' esondazione del canale
Verderame per cause a loro imputabili, nella misura di €.9.890,00 come accertato dal C.T.U. nominato dal Tribunale di Trapani, oltre a quei beni mobili non rivenute perché portate a macero dopo l'alluvione, per complessive euro 26.000,00, o in quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
3.Per l'effetto, condannare i convenuti in solido, in persona dei loro rispettivi legali rappresentanti, al pagamento della già menzionata somma o che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'occorso al saldo effettivo;
4.Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento nonché le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo, come da nota spese che si produce”.
Per le resistenti: “Voglia l'On.le Tribunale adito, reiectis adversis: in via pregiudiziale, dichiarare l'estinzione del giudizio;
in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione dell' ; nel merito, rigettare l'avversa Controparte_2 domanda, in quanto infondata;
in subordine, diminuire l'importo dell'eventuale risarcimento, considerato l'inadempimento dell'onere ricadente sull'attore ai sensi dell'art. 1227, comma secondo, c.c. Con vittoria di spese, onorari e compensi di giudizio e salve le spese prenotate a debito”.
Motivi della decisione
1. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Trapani, Parte_1
l' e l' Controparte_5 Controparte_4
chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni occorsi al
[...] proprio fabbricato a tre elevazioni fuori terra, sito nel territorio comunale di Trapani, ora
Misiliscemi, c/da Salinagrande, Strada Marausa n. 58, in occasione dell'evento meteorico del 13 ottobre 2022.
Dedusse che i suddetti danni erano stati provocati dall'esondazione del torrente
Verderame, i cui argini si erano rotti a causa della cattiva manutenzione e pulizia dello stesso da parte degli enti preposti. Aggiunse di avere chiesto al Tribunale di Trapani, con ricorso del 22 novembre 2022, un accertamento tecnico preventivo ai sensi degli art. 696 e ss c.p.c. al fine di quantificare e accertare l'entità dei danni subiti.
Si costituirono in giudizio gli enti convenuti eccependo preliminarmente l'incompetenza per materia del Tribunale di Trapani in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, in subordine l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Palermo ed il difetto di legittimazione passiva dell' convenuto, e, comunque, nel merito, CP_2 contestando le pretese avverse di cui hanno chiesto il rigetto.
Il con le note di udienza del 19 marzo 2024, aderì all'eccezione di CP_6 incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale delle Acque Pubbliche.
Quindi, il Giudice monocratico, con ordinanza del 21 marzo 2024, dichiarò
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trapani per essere competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, assegnando il termine di giorni 60 per la riassunzione del giudizio innanzi a quest'ultimo.
2. con ricorso depositato in data 17 maggio 2024, notificato alle Parte_1 controparti in data 22 maggio 2024, ha riassunto il procedimento innanzi a questo Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche.
3. Si sono costituiti l' e l'Assessorato convenuti, eccependo Controparte_1 preliminarmente l'estinzione del giudizio poiché tardivamente riassunto da controparte, ai sensi dell'art. 50, comma secondo, c.p.c.
In particolare, hanno dedotto che parte attrice avrebbe notificato il ricorso in data posteriore al decorso del termine di 60 gg fissato nell'ordinanza del Tribunale di Trapani, in violazione dell'art. 125, comma terzo, disp. att. c.p.c., a mente del quale la comparsa di riassunzione deve essere “notificata a norma dell'articolo 170 del codice, ed alle parti non costituite deve essere notificata personalmente”.
Sempre in via preliminare, hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva dell' a seguito della istituzione presso la Controparte_2
Presidenza della Regione dell' , cui erano Controparte_1 transitate tutte le competenze in materia di demanio idrico.
Nel merito, hanno dedotto l'infondatezza della domanda attorea e l'insussistenza dei presupposti per la responsabilità dell' , attesa l'eccezionalità dell'evento Controparte_1 meteorologico che avrebbe determinato l'esondazione lamentata dal ricorrente. Hanno conclusivamente chiesto il rigetto della domanda risarcitoria – contestandone peraltro l'ammontare in quanto non del tutto suffragato dalla consulenza tecnica richiamata nell'atto di citazione - ed in subordine, la riduzione, ai sensi dell'art. 1227, comma 2 c.c., per concorso colposo del danneggiato nella causazione delle conseguenze dannose.
4. In assenza di incombenti istruttori, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza del 17 giugno 2025, tenutasi dinanzi al Tribunale in composizione collegiale – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione.
5. Il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 50 comma 2 c.p.c. in quanto la riassunzione da parte del non è avvenuta nel termine fissato nell''ordinanza Pt_1 declinatoria della competenza del 21 marzo 2024
Ed invero, malgrado il Tribunale di Trapani avesse assegnato al il termine di CP_6 sessanta giorni per la riassunzione del giudizio innanzi al competente Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, lo stesso ha notificato l'atto riassuntivo alle controparti soltanto in data 22 maggio 2024 e dunque ben oltre il termine perentorio che, nella fattispecie in esame, era spirato il 20 maggio 2024.
Non vale a sanare il vizio della tardività l'iscrizione a ruolo della causa con contestuale deposito telematico del ricorso avvenuti in data 17 maggio 2024; come noto, infatti, in base al combinato disposto dell'art. 170 c.p.c. e dell'art. 125, comma 3, disp. att. c..p.c, la riassunzione deve essere effettuata mediante notificazione dell'atto riassuntivo al procuratore della parte già costituito dinanzi al giudice incompetente.
Sul punto, laddove sia stata adoperata una forma diversa da quella prevista (ricorso anziché citazione) la sanatoria dell'atto nullo è certamente possibile ma, laddove sia previsto un termine, lo stesso si intende rispettato solo se, nell'ambito dello stesso, sia avvenuta anche la notifica dell'atto introduttivo.
Così in materia di riassunzione: “la riassunzione del giudizio di opposizione a cartella esattoriale per spese di giustizia, a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice tributario, deve avvenire nella forma prevista per l'atto introduttivo del giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile, con la conseguenza che, laddove sia prevista la forma dell'atto di citazione ed invece sia adottata quella del ricorso, l'atto stesso può ritenersi tempestivamente intervenuto solo in caso di sua notifica entro il termine previsto” (Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 33138 del 18/12/2024).
Ed ancora, in fattispecie analoga, “in tema di opposizioni esecutive, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in ragione del rito applicabile alla fase di cognizione piena;
pertanto, nell'ipotesi in cui sia applicabile il rito ordinario, l'erronea instaurazione del processo con ricorso anziché con citazione è suscettibile di sanatoria a condizione che, nel suddetto termine, l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice ma anche notificato alla controparte” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6237 del 02/03/2023).
Identico è l'orientamento in tema di impugnazione, affine alla materia che ci occupa per via della necessità di rispetto del termine: “L'appello erroneamente proposto con ricorso, anziché con atto di citazione, è ammissibile ove sia notificato entro il termine di impugnazione;
né rileva, in senso ostativo alla maturazione della decadenza dalla facoltà di proporre gravame, la circostanza che il decreto di fissazione dell'udienza sia stato emesso e comunicato dopo lo spirare di tale termine, poiché il tempestivo deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla potenziale sanatoria dell'errore nella scelta del rito, non potendo la parte, relativamente agli altri elementi che non sono nella propria disponibilità, pretendere che l'ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria, né, tantomeno, invocare il diritto alla rimessione in termini, giacché l'errore sulla forma dell'atto di appello non è sussumibile nella causa non imputabile (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello avverso la decisione su un'opposizione ad ordinanza ingiunzione - instaurata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.
150 del 2011 – proposta con ricorso anziché con citazione e notificata oltre il termine di 60 giorni)” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 24386 del 05/08/2022; Sez. 3 - , Ordinanza n. 6237 del
02/03/2023).
In conclusione, l'eccezione di tardività dell'atto riassuntivo è fondata e deve essere posta a base della decisione, con preclusione di ogni valutazione nel merito.
Deve essere qui sottolineato che il non ha inteso, neanche in via subordinata, CP_6 introdurre un nuovo giudizio, ma solo riassumere quello a suo tempo introdotto innanzi al
Tribunale di Trapani.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede:
dichiara l'estinzione del giudizio;
condanna l'attore a pagare alle resistenti le spese di lite, liquidate in complessivi euro
1701,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale il 23 luglio 2025
Il giudice delegato estensore Il Presidente
Alfonso PI IU Lupo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, presso la Corte di Appello di Palermo, composto da:
dr. IU Lupo Presidente
dr. Alfonso PI Giudice delegato ing. Michele Fabio Ruffo Giudice tecnico riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 903 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Stefano Lucido ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trapani Via Spalti n. 42
RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, e P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 dell'Assessore pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo (C.F. ), presso i cui uffici, in Via M. Stabile n. 182, sono ex lege P.IVA_2 domiciliati
RESISTENTI
Conclusioni delle parti: Per il ricorrente: “VOGLIA IL DECIDENTE Rigettata ogni contraria istanza eccezione e difesa.
1.Accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti ex art. 2051 c.c. per i danni subiti dall'attore a causa della mancata manutenzione e pulizia degli argini del torrente Verderame;
2.Accertare e dichiarare l' Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante, obbligato in solido con
[...]
l' in persana del assessore Controparte_4 pro tempore, a risarcire i danni subite dall'attore a seguito dell' esondazione del canale
Verderame per cause a loro imputabili, nella misura di €.9.890,00 come accertato dal C.T.U. nominato dal Tribunale di Trapani, oltre a quei beni mobili non rivenute perché portate a macero dopo l'alluvione, per complessive euro 26.000,00, o in quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
3.Per l'effetto, condannare i convenuti in solido, in persona dei loro rispettivi legali rappresentanti, al pagamento della già menzionata somma o che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'occorso al saldo effettivo;
4.Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento nonché le spese del procedimento di accertamento tecnico preventivo, come da nota spese che si produce”.
Per le resistenti: “Voglia l'On.le Tribunale adito, reiectis adversis: in via pregiudiziale, dichiarare l'estinzione del giudizio;
in via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione dell' ; nel merito, rigettare l'avversa Controparte_2 domanda, in quanto infondata;
in subordine, diminuire l'importo dell'eventuale risarcimento, considerato l'inadempimento dell'onere ricadente sull'attore ai sensi dell'art. 1227, comma secondo, c.c. Con vittoria di spese, onorari e compensi di giudizio e salve le spese prenotate a debito”.
Motivi della decisione
1. convenne in giudizio, innanzi al Tribunale Civile di Trapani, Parte_1
l' e l' Controparte_5 Controparte_4
chiedendone la condanna, in solido, al risarcimento dei danni occorsi al
[...] proprio fabbricato a tre elevazioni fuori terra, sito nel territorio comunale di Trapani, ora
Misiliscemi, c/da Salinagrande, Strada Marausa n. 58, in occasione dell'evento meteorico del 13 ottobre 2022.
Dedusse che i suddetti danni erano stati provocati dall'esondazione del torrente
Verderame, i cui argini si erano rotti a causa della cattiva manutenzione e pulizia dello stesso da parte degli enti preposti. Aggiunse di avere chiesto al Tribunale di Trapani, con ricorso del 22 novembre 2022, un accertamento tecnico preventivo ai sensi degli art. 696 e ss c.p.c. al fine di quantificare e accertare l'entità dei danni subiti.
Si costituirono in giudizio gli enti convenuti eccependo preliminarmente l'incompetenza per materia del Tribunale di Trapani in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, in subordine l'incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale di Palermo ed il difetto di legittimazione passiva dell' convenuto, e, comunque, nel merito, CP_2 contestando le pretese avverse di cui hanno chiesto il rigetto.
Il con le note di udienza del 19 marzo 2024, aderì all'eccezione di CP_6 incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale delle Acque Pubbliche.
Quindi, il Giudice monocratico, con ordinanza del 21 marzo 2024, dichiarò
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Trapani per essere competente il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, assegnando il termine di giorni 60 per la riassunzione del giudizio innanzi a quest'ultimo.
2. con ricorso depositato in data 17 maggio 2024, notificato alle Parte_1 controparti in data 22 maggio 2024, ha riassunto il procedimento innanzi a questo Tribunale
Regionale delle Acque Pubbliche.
3. Si sono costituiti l' e l'Assessorato convenuti, eccependo Controparte_1 preliminarmente l'estinzione del giudizio poiché tardivamente riassunto da controparte, ai sensi dell'art. 50, comma secondo, c.p.c.
In particolare, hanno dedotto che parte attrice avrebbe notificato il ricorso in data posteriore al decorso del termine di 60 gg fissato nell'ordinanza del Tribunale di Trapani, in violazione dell'art. 125, comma terzo, disp. att. c.p.c., a mente del quale la comparsa di riassunzione deve essere “notificata a norma dell'articolo 170 del codice, ed alle parti non costituite deve essere notificata personalmente”.
Sempre in via preliminare, hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva dell' a seguito della istituzione presso la Controparte_2
Presidenza della Regione dell' , cui erano Controparte_1 transitate tutte le competenze in materia di demanio idrico.
Nel merito, hanno dedotto l'infondatezza della domanda attorea e l'insussistenza dei presupposti per la responsabilità dell' , attesa l'eccezionalità dell'evento Controparte_1 meteorologico che avrebbe determinato l'esondazione lamentata dal ricorrente. Hanno conclusivamente chiesto il rigetto della domanda risarcitoria – contestandone peraltro l'ammontare in quanto non del tutto suffragato dalla consulenza tecnica richiamata nell'atto di citazione - ed in subordine, la riduzione, ai sensi dell'art. 1227, comma 2 c.c., per concorso colposo del danneggiato nella causazione delle conseguenze dannose.
4. In assenza di incombenti istruttori, precisate le conclusioni davanti al giudice delegato ai sensi dell'art. 180 R.D. 1775/1933, all'esito dell'udienza del 17 giugno 2025, tenutasi dinanzi al Tribunale in composizione collegiale – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione.
5. Il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell'art. 50 comma 2 c.p.c. in quanto la riassunzione da parte del non è avvenuta nel termine fissato nell''ordinanza Pt_1 declinatoria della competenza del 21 marzo 2024
Ed invero, malgrado il Tribunale di Trapani avesse assegnato al il termine di CP_6 sessanta giorni per la riassunzione del giudizio innanzi al competente Tribunale Regionale delle
Acque Pubbliche, lo stesso ha notificato l'atto riassuntivo alle controparti soltanto in data 22 maggio 2024 e dunque ben oltre il termine perentorio che, nella fattispecie in esame, era spirato il 20 maggio 2024.
Non vale a sanare il vizio della tardività l'iscrizione a ruolo della causa con contestuale deposito telematico del ricorso avvenuti in data 17 maggio 2024; come noto, infatti, in base al combinato disposto dell'art. 170 c.p.c. e dell'art. 125, comma 3, disp. att. c..p.c, la riassunzione deve essere effettuata mediante notificazione dell'atto riassuntivo al procuratore della parte già costituito dinanzi al giudice incompetente.
Sul punto, laddove sia stata adoperata una forma diversa da quella prevista (ricorso anziché citazione) la sanatoria dell'atto nullo è certamente possibile ma, laddove sia previsto un termine, lo stesso si intende rispettato solo se, nell'ambito dello stesso, sia avvenuta anche la notifica dell'atto introduttivo.
Così in materia di riassunzione: “la riassunzione del giudizio di opposizione a cartella esattoriale per spese di giustizia, a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice tributario, deve avvenire nella forma prevista per l'atto introduttivo del giudizio davanti al giudice adito in relazione al rito applicabile, con la conseguenza che, laddove sia prevista la forma dell'atto di citazione ed invece sia adottata quella del ricorso, l'atto stesso può ritenersi tempestivamente intervenuto solo in caso di sua notifica entro il termine previsto” (Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 33138 del 18/12/2024).
Ed ancora, in fattispecie analoga, “in tema di opposizioni esecutive, l'introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell'esecuzione deve avvenire con la forma dell'atto introduttivo richiesta in ragione del rito applicabile alla fase di cognizione piena;
pertanto, nell'ipotesi in cui sia applicabile il rito ordinario, l'erronea instaurazione del processo con ricorso anziché con citazione è suscettibile di sanatoria a condizione che, nel suddetto termine, l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice ma anche notificato alla controparte” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 6237 del 02/03/2023).
Identico è l'orientamento in tema di impugnazione, affine alla materia che ci occupa per via della necessità di rispetto del termine: “L'appello erroneamente proposto con ricorso, anziché con atto di citazione, è ammissibile ove sia notificato entro il termine di impugnazione;
né rileva, in senso ostativo alla maturazione della decadenza dalla facoltà di proporre gravame, la circostanza che il decreto di fissazione dell'udienza sia stato emesso e comunicato dopo lo spirare di tale termine, poiché il tempestivo deposito del ricorso è soltanto uno degli elementi che concorre alla potenziale sanatoria dell'errore nella scelta del rito, non potendo la parte, relativamente agli altri elementi che non sono nella propria disponibilità, pretendere che l'ufficio provveda in tempi sufficienti a garantire detta sanatoria, né, tantomeno, invocare il diritto alla rimessione in termini, giacché l'errore sulla forma dell'atto di appello non è sussumibile nella causa non imputabile (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, l'appello avverso la decisione su un'opposizione ad ordinanza ingiunzione - instaurata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n.
150 del 2011 – proposta con ricorso anziché con citazione e notificata oltre il termine di 60 giorni)” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 24386 del 05/08/2022; Sez. 3 - , Ordinanza n. 6237 del
02/03/2023).
In conclusione, l'eccezione di tardività dell'atto riassuntivo è fondata e deve essere posta a base della decisione, con preclusione di ogni valutazione nel merito.
Deve essere qui sottolineato che il non ha inteso, neanche in via subordinata, CP_6 introdurre un nuovo giudizio, ma solo riassumere quello a suo tempo introdotto innanzi al
Tribunale di Trapani.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche per la Regione Sicilia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, così provvede:
dichiara l'estinzione del giudizio;
condanna l'attore a pagare alle resistenti le spese di lite, liquidate in complessivi euro
1701,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale il 23 luglio 2025
Il giudice delegato estensore Il Presidente
Alfonso PI IU Lupo