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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/07/2025, n. 2652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2652 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Alessandro Rizzieri Presidente
Dott. Federico Bressan
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 03/11/2022 al n. 2042/2022
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
nato a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentato e difeso in causa dagli avv. ti Dei CodiceFiscale_1
Rossi Fabio e Burighel Marco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Dolo (VE), via G. Mazzini n. 44, come da procura in calce all'atto di citazione di primo grado
-appellante principale-
CONTRO pagina 1 di 19
AR
(C.F. ), con sede in Torino, Piazza San Carlo n.
[...] P.IVA_1
156, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Bugaro Federica ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Trieste n. 49 in Padova come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata/appellante incidentale-
avente per oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
12/09/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Voglia l'Ill.ma Corte d'appello di Venezia, per le causali tutte esposte e di cui
agli atti, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di
Padova n. 553/2022 pubblicata il 22/03/2022 resa nel procedimento n.
2264/2018 r.g.:
- in via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale avversario perché tardivo
e/o perché infondato ai sensi dell'art. 348 bis cpc e pertanto non avendo alcuna
ragionevole possibilità di accoglimento.
- disporre la rinnovazione della CTU tenendo conto delle osservazioni svolte
nell'atto di appello.
- nel merito:
pagina 2 di 19 a) accertata e dichiarata l'illegittimità e/o l'inesistenza e/o la nullità e/o
inefficacia dell'applicazione, degli addebiti e delle pattuizioni e/o clausole
relative a interessi passivi, ovvero a interessi passivi (entro e fuori fido)
ultralegali, alle commissioni di massimo scoperto ovvero alle commissioni sulle
somme affidate e sugli scoperti oltre fido, alle commissioni di indennità di
sconfinamento, alle commissioni per corrispettivo di disponibilità creditizia, e
alle altre a vario titolo denominate, nonché alle spese e agli oneri come le spese
di tenuta conto, le spese di chiusura periodica del conto, di chiusura del conto,
le spese per istruttoria fido e le spese di gestione fidi, agli oneri di indennità di
affidamento e di istruttoria veloce, alle spese di invio dell'estratto conto, nonché
per giorni di valuta sulle singole operazioni di accredito e addebito, di prelievo
e versamento applicate per l'imputazione degli interessi a debito e a credito dei
cliente e diverse dalle date di esecuzioni delle operazioni, tutti relativi, applicati
e addebitati sul conto contraddistinto dal n. 8996-10 e successivamente dal n.
0000/899610 intestato al sig. e acceso in data 23.5.1990 presso Parte_1
oggi divenuta , Controparte_2 AR
dalla sua apertura alla sua chiusura, e alle collegate aperture di credito e
affidamenti per anticipi su fatture ovvero sconto effetti s.b.f.;
b) accertata e dichiarata l'illegittimità e/o l'inesistenza e/o la nullità e/o
inefficacia dell'applicazione, degli addebiti e delle pattuzioni e/o clausole
relative alla chiusura del conto e alla capitalizzazione (trimestrale e/o annuale)
degli addebiti effettuati e relativi al conto contraddistinto dal n. 8996-10 e
successivamente dal n. 0000/899610 intestato al sig. e acceso Parte_1
in data 23.5.1990 presso oggi divenuta Controparte_2 CP_1
pagina 3 di 19 , dalla sua apertura alla sua chiusura, per interessi AR
passivi (entro e fuori fido), per commissioni di massimo scoperto ovvero per
ogni altra commissione a vario titolo addebita, nonché alle spese e per oneri a
qualsiasi titolo addebitati, nonché per giorni di valuta;
c) per l'effetto di quanto chiesto sub a) e b) rideterminare i saldi e i numeri
debitori, del conto contraddistinto dal n. 8996-10 e successivamente dal n.
0000/899610 intestato al sig. e acceso in data 23.5.1990 presso Parte_1
oggi divenuta , e Controparte_2 AR
quindi rideterminare i rapporti dare / avere tra le parti dalla sua apertura alla
sua chiusura, applicando gli interessi attivi pattuiti ovvero legali anche ex art.
117 TUB (senza alcuna ritenuta), ed eliminando ogni forma di capitalizzazione
di interessi passivi, commissioni, dalla sua apertura alla sua chiusura spese e/o
onori e valute, gli effetti negativi e gli addebiti a titolo di interessi passivi (entro
e fuori fido) ovvero degli interessi passivi ultra legali sostituendoli con il saggio
legale, ovvero, in via subordinata, applicando in luogo del superiore saggio
ultralegale addebitato dalla quanto previsto dall'art. 5 della legge CP_2
154/1992 e dell'art. 117 TUB (per il periodo successivo all'entrata in vigore
della prima norma 9.7.1992), di commissioni di massimo scoperto, di
commissioni sulle somme affidate e sugli scoperti oltre fido, di commissioni di
indennità di sconfinamento, di commissioni per corrispettivo di disponibilità
creditizia, e per altre a vario titolo denominate, nonché a titolo di spese e oneri
come spese di tenuta conto, spese di chiusura periodica del conto, spese per
istruttoria fido e spese di gestione fidi, oneri di indennità di affidamento e di
istruttoria veloce, spese di invio dell'estratto conto, ed eliminando i giorni di
pagina 4 di 19 valuta fittizi sulle singole operazioni e sostituendoli con i giorni di effettiva
esecuzione delle operazioni stesse per il calcolo degli interessi a debito e a
credito;
d) per l'effetto di quanto chiesto sub a) e b) e della rettifica chiesta sub c)
calcolare il saldo finale del conto contraddistinto dal n. 8996-10 e
successivamente dal n. 0000/899610 intestato al sig. e acceso Parte_1
in data 23.5.1990 presso oggi divenuta Controparte_2 [...]
alla sua chiusura;
AR
e) per l'effetto dell'accoglimento di quanto chiesto sub a) e b) e della rettifica
chiesta sub c) e dell'accertamento sub d) condannare la AR
, in persona del suo legale rapp. p.t., al pagamento in favore di
[...]
della somma risultante quale saldo positivo finale attivo del Parte_1
conto contraddistinto dal n. 8996-10 e successivamente dal n. 0000/899610
intestato al sig. e acceso in data 23.5.1990 presso Parte_1 [...]
oggi divenuta , e quindi Controparte_2 AR
al pagamento della somma complessiva di € 207.896,79, salva diversa anche
maggiore quantificazione che dovesse essere effettuata in corso di causa ovvero
ritenuta di giustizia, con gli interessi dal dovuto al saldo;
f) per l'effetto dell'accoglimento di quanto chiesto sub a) e b) e della rettifica
chiesta sub c) condannare la (P.Iva AR
), in persona del suo legale rapp. p.t., al pagamento in favore di P._2
, a titolo di ripetizione ovvero di arricchimento senza giusta Parte_1
causa, di tutte le somme indebitamente addebitate e pagate dall'attore a fronte
dell'accertamento dell'illegittimità e/o dell'inesistenza e/o delle nullità e/o
pagina 5 di 19 inefficacia indicate sub a) e b), e ciò in relazione al conto corrente
contraddistinto dal n. 8996-10 e successivamente dal n. 0000/899610 intestato al
sig. e acceso in data 23.5.1990 presso Parte_1 Controparte_2
oggi divenuta , e alle collegate
[...] AR
aperture di credito e affidamenti per anticipi su fatture ovvero sconto effetti
s.b.f., dalla sua apertura alla sua chiusura, e quindi al pagamento della somma
complessiva di € 207.896,79, salva diversa anche maggiore quantificazione che
dovesse essere effettuata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, con gli
interessi dal dovuto al saldo;
- In ogni caso con vittoria di compensi e spese di causa
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
IN VIA PRELIMINARE DI RITO:
Accertata la violazione dell'art. 342 C.p.c. nonché degli artt. 348 bis e 348 ter
C.p.c., dichiararsi per l'effetto l'inammissibilità e/o l'improcedibilità
dell'appello ex adverso proposto;
per l'effetto, confermare la sentenza del
Tribunale di Padova n. 553/2022 pubblicata il 22.3.2022, G.I. Dott. Cantelli,
resa nel procedimento RG 2264/18, salva l'impugnazione incidentale dedotta
dall'appellata AR
NEL MERITO: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello
avversario perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti
e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Padova n. 553/2022
pubblicata il 22.3.2022, G.I. Dott. Cantelli, resa nel procedimento RG 2264/18,
salva l'impugnazione incidentale dedotta dall'appellata AR
pagina 6 di 19 IN VIA D'APPELLO INCIDENTALE Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in
accoglimento dell'appello incidentale dedotto da ed in AR
riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o
erroneità della sentenza del Tribunale di Padova n. 553/2022 pubblicata il
22.3.2022, G.I. Dott. Cantelli, resa nel procedimento RG 2264/18 laddove –
nella ricostruzione del rapporto dedotto in giudizio - non tiene conto del fatto
che il conto corrente n. 899610 veniva estinto in data 16.12.2010 con un
giroconto a debito del correntista per euro 22.668,44 e laddove, in modo
illegittimo ed incorrendo in vizio di ultrapetizione, ritiene di applicare il saggio
degli interessi di cui all'art. 1284 VI co. Cod. Civ. anziché gli interessi al tasso
di cui al primo comma dell'art. 1284 Cod. Civ. Per l'effetto, condannarsi il sig.
alla restituzione in favore della appellata della somma Parte_1 CP_2
di € 51.943,12, ovvero della diversa somma – maggiore o minore – che risulterà
all'esito del giudizio o che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali dalla
data del 6.4.2022 al saldo effettivo. IN VIA ISTRUTTORIA
Rigettarsi ogni istanza istruttoria avversaria siccome inammissibile ed
infondata.
In ogni caso, Voglia l'Ecc.ma Corte adita accogliere le conclusioni siccome
rassegnate nel giudizio di primo grado:
IN VIA PRELIMINARE Accertare l'intervenuta prescrizione di ogni diritto e/o
azione e/o pretesa restitutoria e/o di rideterminazione del rapporto con
riferimento ai rapporti bancari oggetto del presente giudizio per tutte le
operazioni compiute anteriormente il 10.11.2006 o quantomeno per tutti i
pagina 7 di 19 pagamenti indebiti effettuati anteriormente a tale data e per l'effetto respingere
in parte qua le relative domande attoree.
NEL MERITO Rigettare tutte le domande ex adverso formulate perché infondate
in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in atti.
IN VIA ISTRUTTORIA Si contestano ed impugnano le risultanze della CTU
redatta dalla Dott.ssa richiamando le osservazioni tutte del CTP Per_1
Dott. , che debbono ritenersi qui integralmente ritrascritte. In Per_2
particolare, la CTU erroneamente non tiene conto del fatto che il conto corrente
n. 899610 veniva estinto in data 16.12.2010 con un giroconto a debito del
correntista per euro 22.668,44, somma che dovrà necessariamente essere
valorizzata ai fini del riconteggio del saldo. In ogni caso, deve ritenersi legittima
la sola ipotesi di calcolo che tiene conto della dedotta eccezione di prescrizione,
siccome eccepita dalla sin dalla prima difesa. Rigettarsi la richiesta di CP_2
rinnovazione della Consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla parte attrice,
siccome infondata in fatto ed in diritto.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado e
refusione delle spese di CTU. Si dichiara di non accettare il contraddittorio in
ordine ad eventuali nuove e diverse domande eventualmente ex adverso svolte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
, con atto di citazione notificato il 15.03.2018, conveniva Parte_1
davanti al Tribunale di Padova per ottenere, AR
previa rideterminazione del saldo del conto corrente n. 0000/899610, aperto il
23.5.1990 e chiuso il 16.12.2010, la condanna alla restituzione delle competenze pagina 8 di 19 indebitamente addebitate, quantificate in Euro 206.501,66, per interessi debitori,
anche anatocistici, ed altri oneri e spese non pattuiti per iscritto e giorni di valuta fittizi sulle singole operazioni diversi dalle date di effettiva esecuzione delle stesse, dovendo ricalcolarsi gli interessi dovuti ai sensi dell'art. 5 della legge n.
154/992 e dell'art. 117 TUB.
Si costituiva in giudizio la convenuta, che eccepiva la prescrizione del diritto di ripetizione delle rimesse effettuate nel periodo anteriore al decennio dalla notifica dell'atto di citazione e instava comunque per il rigetto di tutte le domande.
In corso di causa veniva disposta consulenza tecnica, con incarico affidato alla dott.ssa . Persona_3
Il Tribunale definiva la causa con sentenza n. 553/2022, pronunciata il
18.03.2022, che accoglieva in parte le domande attoree.
Il giudice, pur accertando l'assenza di contrattualizzazione del rapporto, con conseguente necessità di ricalcolare gli interessi secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 7, TUB, accoglieva l'eccezione di prescrizione della che CP_2
condannava alla restituzione della somma di Euro 30.700,51 al netto della ritenuta d'acconto, oltre interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda al saldo.
Le spese di lite e di C.T.U. seguivano la soccombenza
*****
2. L'APPELLO DI RENZO Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello affidato a Parte_1
quattro motivi.
pagina 9 di 19 2.1 Con il primo ha lamentato l'erroneo accoglimento dell'eccezione di prescrizione con riferimento agli interessi attivi maturati sul conto, avvenuto in violazione dell'art. 112 c.p.c., posto che la aveva limitato la sua eccezione CP_2
alle somme indebitamente pagate dal correntista. Ha sul punto evidenziato che
“il diritto agli interessi dovuti e maturati sul conto corrente non poteva e non
può essere prescritto”, essendo giuridicamente distinti i diritti di credito dai minori accrediti, riguardanti gli interessi in conto corrente, rispetto al diritto di credito derivante dal pagamento di illegittimi addebiti e quindi da ripetizione di indebito. Inoltre, “gli interessi in conto corrente, a mente dell'art. 1823 e ss.
c.c., si liquidano alla chiusura del conto e prima di quel momento sono
inesigibili salvo patto contrario. Vengono, pertanto, annotati sul conto e ne
costituiscono una delle partite che formano il saldo finale”.
Per tali interessi, pertanto, si applica il termine decennale di prescrizione decorrente dalla chiusura del rapporto.
2.2.1 Con il secondo motivo ha innanzitutto criticato il metodo di verifica delle rimesse utilizzato dal C.T.U. e recepito dal Tribunale, in quanto si sarebbe dovuto fare riferimento al saldo del conto rettificato e quindi epurato degli addebiti illegittimi, mentre, invece, la natura solutoria rimesse era stata accertata sulla base del c.d. saldo banca, vale a dire quello risultante dalle movimentazioni indicate negli estratti conto.
2.2.2. Nella seconda parte del motivo ha contestato l'erronea Parte_1
imputazione delle rimesse avvenuta “considerando tutti gli addebiti per
interessi, commissioni, oneri, capitalizzazione illegittimamente, senza
distinguere tra quelli calcolati sul saldo intrafido e quelli calcolati sulla parte di
pagina 10 di 19 capitale extra-fido” (la porzione di rapporto rispetto alla quale è stata accertata la natura solutoria della rimessa) non essendo il credito per gli interessi intrafido esigibile sino alla chiusura del rapporto. Il Tribunale, così facendo, avrebbe violato l'art. 1194 c.c. la cui regola di imputazione (come confermato da Cass. n.
10941/16) presuppone che tanto il credito per capitale quanto il credito per interessi siano simultaneamente liquidi ed esigibili.
2.3. Con il terzo motivo ha lamentato l'erronea decorrenza del termine di prescrizione da individuarsi, senza distinzione in ordine alla natura delle rimesse effettuate, nella data di chiusura del rapporto.
2.4. Ha pertanto, chiesto, previa rinnovazione della C.T.U. su tutti tali aspetti, la condanna della al pagamento della somma di Euro 207.896,79 CP_2
(comprensivi delle somme erroneamente decurtate oggetto del successivo motivo).
2.5. Con il quarto motivo ha denunciato l'erronea detrazione degli interessi attivi sulle somme complessivamente da riconoscersi in base alla C.T.U. svolta in primo grado, pari ad Euro 13.573,30, in quanto il rapporto di conto corrente era stato chiuso prima dell'avvio del giudizio sicché la (come si ricava CP_2
dall'art. 26 del D.P.R. n. 600/73) non avrebbe più potuto operare come sostituto d'imposta.
*****
3. LE DIFESE DI INTESA SANPAOLO S.P.A
Si è costituita , quale incorporante Controparte_3 AR
che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai
[...]
pagina 11 di 19 sensi dell'art. 342 c.p.c. e comunque il suo rigetto, formulando appello incidentale affidato a due motivi.
Con il primo ha lamentato l'erroneo calcolo del saldo finale da parte del C.T.U.,
che non ha tenuto conto dell'avvenuta estinzione del conto avvenuta con un giroconto a debito del correntista per Euro 22.688,44, dovendo, pertanto, ridursi il credito della correntista ad Euro 8.032,27.
Con il secondo ha criticato il riconoscimento degli interessi ex art. 1284, comma
IV, c.c., vertendo la causa su un'obbligazione pecuniaria, nella fattispecie restitutoria, che deriva da una fonte legale, mentre la norma si applica alle sole obbligazioni di natura contrattuale.
*****
4. IL PROCESSO D'APPELLO
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.9.2024, tenutasi in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali come da decreto del Presidente f.f. della Prima Sezione del C.I. del 08.02.2024.
*****
5. DECISIONE SULL'APPELLO PRINCIPALE
5.1 Vanno decise nel merito le questioni oggetto dei motivi di gravame principale in quanto l'eccezione di inammissibilità per carenza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. si appalesa inconsistente, posto che lo ha Parte_1
dedotto elementi di critica senz'altro sufficienti per individuare le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze,
avendo affiancato alla parte volitiva una parte argomentativa idonea a confutare pagina 12 di 19 e a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (come condivisibilmente affermato da Cass. Sez. Un. del 16/11/2017 n. 27199).
5.2. Quanto al primo motivo, osserva il Collegio che AR
nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado ha eccepito
[...]
l'intervenuta prescrizione decennale di “ogni pretesa restitutoria avversaria
avversaria relativa agli addebiti effettuati in conto prima” del 10.11.2006,
instando nelle conclusioni per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione “di
ogni diritto e/o azione pretesa restitutoria e/o rideterminazione del rapporto con
riferimento ai rapporti bancari oggetto del presente giudizio”.
Il Tribunale, pertanto, ha correttamente evidenziato che siffatta eccezione comprende sia gli indebiti sia i “minori accrediti”, trattandosi in entrambi i casi di somme che il correntista vuole ripetere.
La doglianza, nei termini nei quali è stata formulata, risulta altresì illogica e poco comprensibile ( non ha nemmeno effettuato una quantificazione degli Parte_1
interessi attivi in tesi “non prescritti”) dal momento che l'appellante sembra muovere dall'assunto che si possa distinguere tra “somma capitale prescritta” ed
“interesse attivo non prescritto”. Ora, premesso che ciò che si prescrive non è
né il capitale né gli interessi, bensì il diritto alla ripetizione delle rimesse che pagano gli indebiti, deve pure osservarsi che, se in forza della fondatezza dell'eccezione di prescrizione il saldo del conto rimane fino ad un certo momento negativo, non si vede come si possano riconoscere gli interessi attivi che presuppongono pur sempre un saldo creditore (ed una diversa soluzione non
è neppure logicamente immaginabile, posto che gli interessi costituiscono un accessorio del credito).
pagina 13 di 19 Si ricorda, infine, che il motivo non riguarda gli interessi creditori maturati nel periodo non coperto da prescrizione, conteggiati, come risulta dalle tabelle allegate alla consulenza, dalla dott.ssa , che hanno concorso a formare Per_1
il saldo finale.
Il primo motivo è, pertanto, respinto.
5.3. I rilievi, oggetto della prima parte del secondo motivo, in ordine alla necessità di determinare la natura delle rimesse facendo riferimento al saldo rettificato dagli indebiti anziché al c.d. saldo banca non possono avere seguito in quanto, a prescindere da ogni considerazione sulla correttezza di tale metodologia di verifica, l'appellante non ha spiegato la rilevanza dell'accoglimento del motivo. In particolare, non ha fornito alcuna Parte_1
indicazione utile a comprendere in che modo, facendo riferimento a una diversa realtà contabile (il saldo ricalcolato), la natura solutoria delle rimesse ritenute prescritte verrebbe meno. Trattasi di circostanza di assoluto rilievo in quanto, ad esempio, in presenza di un saldo-banca ampiamente negativo, rettifiche di portata ridotta non sono sufficienti a ricondurre le passività entro i limiti dell'affidamento (e, quindi, ad attribuire natura ripristinatoria alle rimesse che hanno ridotto siffatta esposizione debitoria).
5.4 Quanto ai rilievi contenuti nella seconda parte del secondo motivo, ritiene il
Collegio che le considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10941/2016 (la cui motivazione, peraltro, è incentrata sulla tematica dell'imputazione delle rimesse senza che ne venga espressamente affermata la rilevanza ai fini delle verifiche sulla prescrizione) siano prive di effettivo rilievo in quanto l'appellante non ha spiegato in quale modo sarebbe possibile pagina 14 di 19 distinguere, sulla base della documentazione dimessa in causa, la componente
“intra fido” da quella “extra fido” degli interessi pagati.
Trattasi di distinzione che non appare neppure logicamente concepibile, posto che la situazione di eccedenza dall'affidamento è relativa ad un saldo complessivo (formato da capitale ed interessi), senza che assumano rilevanza gli specifici movimenti contabili che lo hanno generato.
Peraltro, le SS.UU., nella sentenza n. 24418/2010, che costituisce ancora oggi il fondamentale punto di riferimento per tutte le verifiche sull'eccezione di prescrizione, hanno fatto riferimento agli interessi senza altra qualificazione,
dovendo il Collegio altresì evidenziare che la distinzione operata dall'appellante si pone in contrasto con la lettera dell'art. 1194 c.c. che stabilisce l'imputazione,
prima del capitale, agli interessi tout court.
Non sembra comunque possibile, ad anni di distanza, ridiscutere l'imputazione di rimesse che è avvenuta con il pieno accordo del correntista, senza che questi abbia contestato le operazioni compiute dalla sotto il profilo contabile nel CP_2
termine di cui all'art. 119 TUB.
Va, infine, evidenziato che, se si assume, come fa appellante, che la verifica della prescrizione debba avvenire con il metodo del c.d. saldo rettificato, la differenziazione auspicata da nei fatti svanisce giacché Parte_1
l'individuazione della parte di rimessa che ha pagato la quota di interessi extra fido - che, secondo l'appellante, sarebbe l'unica a generare un credito immediatamente liquido ed esigibile - non potrebbe che avvenire proprio sullo base dello sviluppo storico delle movimentazioni del rapporto quali risultanti dagli estratti conto bancari: in altre parole, l'art. 1194 c.c. pone l'accento sulla pagina 15 di 19 volontà espressa dal debitore e dal creditore al momento del pagamento, sicché
le scelte operate dai contraenti risultano totalmente prive di rilievo allorché
l'accertamento della natura, solutoria o ripristinatoria, della rimessa viene effettuato ex post con la sentenza che definisce il giudizio.
5.5. La tesi fatta propria con il terzo motivo, peraltro accolta da una giurisprudenza di merito del tutto minoritaria, è in contrasto con quanto osservato dalle SS.UU. con la sentenza n. 24418/10 e da tutta la successiva giurisprudenza di legittimità. Il Collegio non ha motivo per discostarsi dall'orientamento maggioritario, sicché, ribadita la necessità della distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, il motivo è respinto.
5.6. Il quarto motivo, sul quale la non ha svolto alcuna replica, è fondato CP_2
in quanto l'obbligo dell'effettuazione della ritenuta d'acconto è testualmente riferito dall'art. 27 del D.P.R. n. 600/73 agli interessi ed agli altri proventi
“corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi”. Pertanto, la opera CP_2
come sostituto d'imposta solo fino a quando il conto è aperto e, quindi, sussiste un rapporto contrattuale in base al quale è legittimata ad operare le ritenute di legge. Vanno allora riconosciuti gli importi dovuti a titolo di imposta, che sarà
onere dell'appellante versare all' . Controparte_4
Lo , sulla base di quanto indicato dal C.T.U., ha indicato la somma a Parte_1
tale fine dovuta in Euro 13.573,30. non ha contestato la AR
quantificazione. Pertanto, l'appellata va condannata al pagamento di tale ulteriore somma sulla quale sono dovuti gli accessori nella misura di cui si dirà
trattando l'appello incidentale.
*****
pagina 16 di 19
6. DECISIONE SULL'APPELLO INCIDENTALE
6.1 La decisione del Tribunale, investita dal primo motivo, è corretta in quanto,
come già rilevato dal primo giudice, il conto corrente si è chiuso in data
16.12.2010 con un azzeramento del saldo per estinzione e giro su un altro rapporto di conto corrente senza evidenziazione dell'indicazione del passaggio a sofferenza o comunque della chiusura del conto per inadempimento della correntista. Le somme sono, pertanto, transitate in un altro conto e pagate successivamente.
Si aggiunge che, se il conto corrente fosse stato effettivamente girato a sofferenza, la in mancanza di adempimento, nel lungo tempo trascorso CP_2
prima dell'avvio della causa si sarebbe sicuramente attivata per esigere il pagamento e avrebbe conseguentemente potuto documentare le iniziative a tal fine intraprese.
6.2. Sulla misura degli interessi dovuti in caso di ripetizione di indebito si deve fare riferimento a quanto recentemente osservato dalla Suprema Corte
nell'ordinanza n. 61 del 03/01/2023, ossia che il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione.
Deve, quindi, applicarsi il saggio rafforzato quanto meno a tutte le obbligazioni di valuta, tra cui rientrano quelle ex artt. 2033 e ss. c.c.
pagina 17 di 19 Pertanto, il motivo è respinto e gli interessi previsti dal quarto comma vanno riconosciuti anche sul maggior credito dello accertato con la presente Parte_1
sentenza.
*****
7. SPESE DI LITE E PROVVEDIMENTI ACCESSORI
L'accoglimento del gravame richiede una nuova regolamentazione delle spese.
Le spese di lite del primo grado e di C.T.U. vanno poste a carico della CP_2
nella medesima misura già liquidata dal Tribunale in quanto il valore di causa effettivo non muta.
Anche le spese del grado d'appello vanno liquidate, esclusa la fase istruttoria,
applicando i parametri delle cause di valore compreso tra Euro 26.000.01 ed
Euro 52.000,00.
Si specifica che, sulla base dell'esito complessivo della controversia, la è CP_2
pur sempre prevalentemente soccombente e non sussistono i presupposti per la compensazione, dovendosi solo provvedere alla liquidazione delle spese di lite sulla base del valore delle domande effettivamente accolte.
Stante il rigetto dell'appello incidentale, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di un ulteriore AR
importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
nei confronti di e sull'appello incidentale di Parte_1 AR
quest'ultima proposto avverso la sentenza n. 533/2022 pronunciata in data pagina 18 di 19 18.03.2022 dal Tribunale di Padova, accoglie il primo per quanto di ragione,
rigetta il secondo e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
che nel resto conferma:
- condanna la appellata al pagamento in favore dell'appellante CP_2
dell'ulteriore somma di Euro 13.573,30 oltre ad interessi ex art. 1284, comma
IV, cod. civ. dalla data della domanda al saldo;
- condanna alla rifusione delle spese dello , che AR Parte_1
liquida per il primo grado in Euro 7.250,00 per compenso ed Euro 786,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori di legge, e per il grado d'appello in Euro 6.946,00 per compenso ed Euro 1.138,50 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori di legge,
- pone le spese della C.T.U. svolta in primo grado a carico di AR
[...]
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi AR
dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 17 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott. Alessandro Rizzieri
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Alessandro Rizzieri Presidente
Dott. Federico Bressan
Consigliere
Dott. Luca Marani Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al ruolo il 03/11/2022 al n. 2042/2022
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
nato a [...] il [...] Parte_1
( ), rappresentato e difeso in causa dagli avv. ti Dei CodiceFiscale_1
Rossi Fabio e Burighel Marco ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Dolo (VE), via G. Mazzini n. 44, come da procura in calce all'atto di citazione di primo grado
-appellante principale-
CONTRO pagina 1 di 19
AR
(C.F. ), con sede in Torino, Piazza San Carlo n.
[...] P.IVA_1
156, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Bugaro Federica ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via Trieste n. 49 in Padova come da procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello
-appellata/appellante incidentale-
avente per oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario),
rimessa al Collegio in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del
12/09/2024, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
Voglia l'Ill.ma Corte d'appello di Venezia, per le causali tutte esposte e di cui
agli atti, contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di
Padova n. 553/2022 pubblicata il 22/03/2022 resa nel procedimento n.
2264/2018 r.g.:
- in via preliminare:
- dichiarare l'inammissibilità dell'appello incidentale avversario perché tardivo
e/o perché infondato ai sensi dell'art. 348 bis cpc e pertanto non avendo alcuna
ragionevole possibilità di accoglimento.
- disporre la rinnovazione della CTU tenendo conto delle osservazioni svolte
nell'atto di appello.
- nel merito:
pagina 2 di 19 a) accertata e dichiarata l'illegittimità e/o l'inesistenza e/o la nullità e/o
inefficacia dell'applicazione, degli addebiti e delle pattuizioni e/o clausole
relative a interessi passivi, ovvero a interessi passivi (entro e fuori fido)
ultralegali, alle commissioni di massimo scoperto ovvero alle commissioni sulle
somme affidate e sugli scoperti oltre fido, alle commissioni di indennità di
sconfinamento, alle commissioni per corrispettivo di disponibilità creditizia, e
alle altre a vario titolo denominate, nonché alle spese e agli oneri come le spese
di tenuta conto, le spese di chiusura periodica del conto, di chiusura del conto,
le spese per istruttoria fido e le spese di gestione fidi, agli oneri di indennità di
affidamento e di istruttoria veloce, alle spese di invio dell'estratto conto, nonché
per giorni di valuta sulle singole operazioni di accredito e addebito, di prelievo
e versamento applicate per l'imputazione degli interessi a debito e a credito dei
cliente e diverse dalle date di esecuzioni delle operazioni, tutti relativi, applicati
e addebitati sul conto contraddistinto dal n. 8996-10 e successivamente dal n.
0000/899610 intestato al sig. e acceso in data 23.5.1990 presso Parte_1
oggi divenuta , Controparte_2 AR
dalla sua apertura alla sua chiusura, e alle collegate aperture di credito e
affidamenti per anticipi su fatture ovvero sconto effetti s.b.f.;
b) accertata e dichiarata l'illegittimità e/o l'inesistenza e/o la nullità e/o
inefficacia dell'applicazione, degli addebiti e delle pattuzioni e/o clausole
relative alla chiusura del conto e alla capitalizzazione (trimestrale e/o annuale)
degli addebiti effettuati e relativi al conto contraddistinto dal n. 8996-10 e
successivamente dal n. 0000/899610 intestato al sig. e acceso Parte_1
in data 23.5.1990 presso oggi divenuta Controparte_2 CP_1
pagina 3 di 19 , dalla sua apertura alla sua chiusura, per interessi AR
passivi (entro e fuori fido), per commissioni di massimo scoperto ovvero per
ogni altra commissione a vario titolo addebita, nonché alle spese e per oneri a
qualsiasi titolo addebitati, nonché per giorni di valuta;
c) per l'effetto di quanto chiesto sub a) e b) rideterminare i saldi e i numeri
debitori, del conto contraddistinto dal n. 8996-10 e successivamente dal n.
0000/899610 intestato al sig. e acceso in data 23.5.1990 presso Parte_1
oggi divenuta , e Controparte_2 AR
quindi rideterminare i rapporti dare / avere tra le parti dalla sua apertura alla
sua chiusura, applicando gli interessi attivi pattuiti ovvero legali anche ex art.
117 TUB (senza alcuna ritenuta), ed eliminando ogni forma di capitalizzazione
di interessi passivi, commissioni, dalla sua apertura alla sua chiusura spese e/o
onori e valute, gli effetti negativi e gli addebiti a titolo di interessi passivi (entro
e fuori fido) ovvero degli interessi passivi ultra legali sostituendoli con il saggio
legale, ovvero, in via subordinata, applicando in luogo del superiore saggio
ultralegale addebitato dalla quanto previsto dall'art. 5 della legge CP_2
154/1992 e dell'art. 117 TUB (per il periodo successivo all'entrata in vigore
della prima norma 9.7.1992), di commissioni di massimo scoperto, di
commissioni sulle somme affidate e sugli scoperti oltre fido, di commissioni di
indennità di sconfinamento, di commissioni per corrispettivo di disponibilità
creditizia, e per altre a vario titolo denominate, nonché a titolo di spese e oneri
come spese di tenuta conto, spese di chiusura periodica del conto, spese per
istruttoria fido e spese di gestione fidi, oneri di indennità di affidamento e di
istruttoria veloce, spese di invio dell'estratto conto, ed eliminando i giorni di
pagina 4 di 19 valuta fittizi sulle singole operazioni e sostituendoli con i giorni di effettiva
esecuzione delle operazioni stesse per il calcolo degli interessi a debito e a
credito;
d) per l'effetto di quanto chiesto sub a) e b) e della rettifica chiesta sub c)
calcolare il saldo finale del conto contraddistinto dal n. 8996-10 e
successivamente dal n. 0000/899610 intestato al sig. e acceso Parte_1
in data 23.5.1990 presso oggi divenuta Controparte_2 [...]
alla sua chiusura;
AR
e) per l'effetto dell'accoglimento di quanto chiesto sub a) e b) e della rettifica
chiesta sub c) e dell'accertamento sub d) condannare la AR
, in persona del suo legale rapp. p.t., al pagamento in favore di
[...]
della somma risultante quale saldo positivo finale attivo del Parte_1
conto contraddistinto dal n. 8996-10 e successivamente dal n. 0000/899610
intestato al sig. e acceso in data 23.5.1990 presso Parte_1 [...]
oggi divenuta , e quindi Controparte_2 AR
al pagamento della somma complessiva di € 207.896,79, salva diversa anche
maggiore quantificazione che dovesse essere effettuata in corso di causa ovvero
ritenuta di giustizia, con gli interessi dal dovuto al saldo;
f) per l'effetto dell'accoglimento di quanto chiesto sub a) e b) e della rettifica
chiesta sub c) condannare la (P.Iva AR
), in persona del suo legale rapp. p.t., al pagamento in favore di P._2
, a titolo di ripetizione ovvero di arricchimento senza giusta Parte_1
causa, di tutte le somme indebitamente addebitate e pagate dall'attore a fronte
dell'accertamento dell'illegittimità e/o dell'inesistenza e/o delle nullità e/o
pagina 5 di 19 inefficacia indicate sub a) e b), e ciò in relazione al conto corrente
contraddistinto dal n. 8996-10 e successivamente dal n. 0000/899610 intestato al
sig. e acceso in data 23.5.1990 presso Parte_1 Controparte_2
oggi divenuta , e alle collegate
[...] AR
aperture di credito e affidamenti per anticipi su fatture ovvero sconto effetti
s.b.f., dalla sua apertura alla sua chiusura, e quindi al pagamento della somma
complessiva di € 207.896,79, salva diversa anche maggiore quantificazione che
dovesse essere effettuata in corso di causa ovvero ritenuta di giustizia, con gli
interessi dal dovuto al saldo;
- In ogni caso con vittoria di compensi e spese di causa
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
IN VIA PRELIMINARE DI RITO:
Accertata la violazione dell'art. 342 C.p.c. nonché degli artt. 348 bis e 348 ter
C.p.c., dichiararsi per l'effetto l'inammissibilità e/o l'improcedibilità
dell'appello ex adverso proposto;
per l'effetto, confermare la sentenza del
Tribunale di Padova n. 553/2022 pubblicata il 22.3.2022, G.I. Dott. Cantelli,
resa nel procedimento RG 2264/18, salva l'impugnazione incidentale dedotta
dall'appellata AR
NEL MERITO: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita rigettare l'appello
avversario perché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti in atti
e, per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Padova n. 553/2022
pubblicata il 22.3.2022, G.I. Dott. Cantelli, resa nel procedimento RG 2264/18,
salva l'impugnazione incidentale dedotta dall'appellata AR
pagina 6 di 19 IN VIA D'APPELLO INCIDENTALE Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, in
accoglimento dell'appello incidentale dedotto da ed in AR
riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o
erroneità della sentenza del Tribunale di Padova n. 553/2022 pubblicata il
22.3.2022, G.I. Dott. Cantelli, resa nel procedimento RG 2264/18 laddove –
nella ricostruzione del rapporto dedotto in giudizio - non tiene conto del fatto
che il conto corrente n. 899610 veniva estinto in data 16.12.2010 con un
giroconto a debito del correntista per euro 22.668,44 e laddove, in modo
illegittimo ed incorrendo in vizio di ultrapetizione, ritiene di applicare il saggio
degli interessi di cui all'art. 1284 VI co. Cod. Civ. anziché gli interessi al tasso
di cui al primo comma dell'art. 1284 Cod. Civ. Per l'effetto, condannarsi il sig.
alla restituzione in favore della appellata della somma Parte_1 CP_2
di € 51.943,12, ovvero della diversa somma – maggiore o minore – che risulterà
all'esito del giudizio o che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali dalla
data del 6.4.2022 al saldo effettivo. IN VIA ISTRUTTORIA
Rigettarsi ogni istanza istruttoria avversaria siccome inammissibile ed
infondata.
In ogni caso, Voglia l'Ecc.ma Corte adita accogliere le conclusioni siccome
rassegnate nel giudizio di primo grado:
IN VIA PRELIMINARE Accertare l'intervenuta prescrizione di ogni diritto e/o
azione e/o pretesa restitutoria e/o di rideterminazione del rapporto con
riferimento ai rapporti bancari oggetto del presente giudizio per tutte le
operazioni compiute anteriormente il 10.11.2006 o quantomeno per tutti i
pagina 7 di 19 pagamenti indebiti effettuati anteriormente a tale data e per l'effetto respingere
in parte qua le relative domande attoree.
NEL MERITO Rigettare tutte le domande ex adverso formulate perché infondate
in fatto ed in diritto per tutti i motivi dedotti in atti.
IN VIA ISTRUTTORIA Si contestano ed impugnano le risultanze della CTU
redatta dalla Dott.ssa richiamando le osservazioni tutte del CTP Per_1
Dott. , che debbono ritenersi qui integralmente ritrascritte. In Per_2
particolare, la CTU erroneamente non tiene conto del fatto che il conto corrente
n. 899610 veniva estinto in data 16.12.2010 con un giroconto a debito del
correntista per euro 22.668,44, somma che dovrà necessariamente essere
valorizzata ai fini del riconteggio del saldo. In ogni caso, deve ritenersi legittima
la sola ipotesi di calcolo che tiene conto della dedotta eccezione di prescrizione,
siccome eccepita dalla sin dalla prima difesa. Rigettarsi la richiesta di CP_2
rinnovazione della Consulenza tecnica d'ufficio richiesta dalla parte attrice,
siccome infondata in fatto ed in diritto.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado e
refusione delle spese di CTU. Si dichiara di non accettare il contraddittorio in
ordine ad eventuali nuove e diverse domande eventualmente ex adverso svolte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
, con atto di citazione notificato il 15.03.2018, conveniva Parte_1
davanti al Tribunale di Padova per ottenere, AR
previa rideterminazione del saldo del conto corrente n. 0000/899610, aperto il
23.5.1990 e chiuso il 16.12.2010, la condanna alla restituzione delle competenze pagina 8 di 19 indebitamente addebitate, quantificate in Euro 206.501,66, per interessi debitori,
anche anatocistici, ed altri oneri e spese non pattuiti per iscritto e giorni di valuta fittizi sulle singole operazioni diversi dalle date di effettiva esecuzione delle stesse, dovendo ricalcolarsi gli interessi dovuti ai sensi dell'art. 5 della legge n.
154/992 e dell'art. 117 TUB.
Si costituiva in giudizio la convenuta, che eccepiva la prescrizione del diritto di ripetizione delle rimesse effettuate nel periodo anteriore al decennio dalla notifica dell'atto di citazione e instava comunque per il rigetto di tutte le domande.
In corso di causa veniva disposta consulenza tecnica, con incarico affidato alla dott.ssa . Persona_3
Il Tribunale definiva la causa con sentenza n. 553/2022, pronunciata il
18.03.2022, che accoglieva in parte le domande attoree.
Il giudice, pur accertando l'assenza di contrattualizzazione del rapporto, con conseguente necessità di ricalcolare gli interessi secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 7, TUB, accoglieva l'eccezione di prescrizione della che CP_2
condannava alla restituzione della somma di Euro 30.700,51 al netto della ritenuta d'acconto, oltre interessi ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda al saldo.
Le spese di lite e di C.T.U. seguivano la soccombenza
*****
2. L'APPELLO DI RENZO Parte_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello affidato a Parte_1
quattro motivi.
pagina 9 di 19 2.1 Con il primo ha lamentato l'erroneo accoglimento dell'eccezione di prescrizione con riferimento agli interessi attivi maturati sul conto, avvenuto in violazione dell'art. 112 c.p.c., posto che la aveva limitato la sua eccezione CP_2
alle somme indebitamente pagate dal correntista. Ha sul punto evidenziato che
“il diritto agli interessi dovuti e maturati sul conto corrente non poteva e non
può essere prescritto”, essendo giuridicamente distinti i diritti di credito dai minori accrediti, riguardanti gli interessi in conto corrente, rispetto al diritto di credito derivante dal pagamento di illegittimi addebiti e quindi da ripetizione di indebito. Inoltre, “gli interessi in conto corrente, a mente dell'art. 1823 e ss.
c.c., si liquidano alla chiusura del conto e prima di quel momento sono
inesigibili salvo patto contrario. Vengono, pertanto, annotati sul conto e ne
costituiscono una delle partite che formano il saldo finale”.
Per tali interessi, pertanto, si applica il termine decennale di prescrizione decorrente dalla chiusura del rapporto.
2.2.1 Con il secondo motivo ha innanzitutto criticato il metodo di verifica delle rimesse utilizzato dal C.T.U. e recepito dal Tribunale, in quanto si sarebbe dovuto fare riferimento al saldo del conto rettificato e quindi epurato degli addebiti illegittimi, mentre, invece, la natura solutoria rimesse era stata accertata sulla base del c.d. saldo banca, vale a dire quello risultante dalle movimentazioni indicate negli estratti conto.
2.2.2. Nella seconda parte del motivo ha contestato l'erronea Parte_1
imputazione delle rimesse avvenuta “considerando tutti gli addebiti per
interessi, commissioni, oneri, capitalizzazione illegittimamente, senza
distinguere tra quelli calcolati sul saldo intrafido e quelli calcolati sulla parte di
pagina 10 di 19 capitale extra-fido” (la porzione di rapporto rispetto alla quale è stata accertata la natura solutoria della rimessa) non essendo il credito per gli interessi intrafido esigibile sino alla chiusura del rapporto. Il Tribunale, così facendo, avrebbe violato l'art. 1194 c.c. la cui regola di imputazione (come confermato da Cass. n.
10941/16) presuppone che tanto il credito per capitale quanto il credito per interessi siano simultaneamente liquidi ed esigibili.
2.3. Con il terzo motivo ha lamentato l'erronea decorrenza del termine di prescrizione da individuarsi, senza distinzione in ordine alla natura delle rimesse effettuate, nella data di chiusura del rapporto.
2.4. Ha pertanto, chiesto, previa rinnovazione della C.T.U. su tutti tali aspetti, la condanna della al pagamento della somma di Euro 207.896,79 CP_2
(comprensivi delle somme erroneamente decurtate oggetto del successivo motivo).
2.5. Con il quarto motivo ha denunciato l'erronea detrazione degli interessi attivi sulle somme complessivamente da riconoscersi in base alla C.T.U. svolta in primo grado, pari ad Euro 13.573,30, in quanto il rapporto di conto corrente era stato chiuso prima dell'avvio del giudizio sicché la (come si ricava CP_2
dall'art. 26 del D.P.R. n. 600/73) non avrebbe più potuto operare come sostituto d'imposta.
*****
3. LE DIFESE DI INTESA SANPAOLO S.P.A
Si è costituita , quale incorporante Controparte_3 AR
che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai
[...]
pagina 11 di 19 sensi dell'art. 342 c.p.c. e comunque il suo rigetto, formulando appello incidentale affidato a due motivi.
Con il primo ha lamentato l'erroneo calcolo del saldo finale da parte del C.T.U.,
che non ha tenuto conto dell'avvenuta estinzione del conto avvenuta con un giroconto a debito del correntista per Euro 22.688,44, dovendo, pertanto, ridursi il credito della correntista ad Euro 8.032,27.
Con il secondo ha criticato il riconoscimento degli interessi ex art. 1284, comma
IV, c.c., vertendo la causa su un'obbligazione pecuniaria, nella fattispecie restitutoria, che deriva da una fonte legale, mentre la norma si applica alle sole obbligazioni di natura contrattuale.
*****
4. IL PROCESSO D'APPELLO
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.9.2024, tenutasi in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali come da decreto del Presidente f.f. della Prima Sezione del C.I. del 08.02.2024.
*****
5. DECISIONE SULL'APPELLO PRINCIPALE
5.1 Vanno decise nel merito le questioni oggetto dei motivi di gravame principale in quanto l'eccezione di inammissibilità per carenza dei requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c. si appalesa inconsistente, posto che lo ha Parte_1
dedotto elementi di critica senz'altro sufficienti per individuare le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze,
avendo affiancato alla parte volitiva una parte argomentativa idonea a confutare pagina 12 di 19 e a contrastare le ragioni addotte dal primo giudice (come condivisibilmente affermato da Cass. Sez. Un. del 16/11/2017 n. 27199).
5.2. Quanto al primo motivo, osserva il Collegio che AR
nella comparsa di costituzione del giudizio di primo grado ha eccepito
[...]
l'intervenuta prescrizione decennale di “ogni pretesa restitutoria avversaria
avversaria relativa agli addebiti effettuati in conto prima” del 10.11.2006,
instando nelle conclusioni per l'accertamento dell'intervenuta prescrizione “di
ogni diritto e/o azione pretesa restitutoria e/o rideterminazione del rapporto con
riferimento ai rapporti bancari oggetto del presente giudizio”.
Il Tribunale, pertanto, ha correttamente evidenziato che siffatta eccezione comprende sia gli indebiti sia i “minori accrediti”, trattandosi in entrambi i casi di somme che il correntista vuole ripetere.
La doglianza, nei termini nei quali è stata formulata, risulta altresì illogica e poco comprensibile ( non ha nemmeno effettuato una quantificazione degli Parte_1
interessi attivi in tesi “non prescritti”) dal momento che l'appellante sembra muovere dall'assunto che si possa distinguere tra “somma capitale prescritta” ed
“interesse attivo non prescritto”. Ora, premesso che ciò che si prescrive non è
né il capitale né gli interessi, bensì il diritto alla ripetizione delle rimesse che pagano gli indebiti, deve pure osservarsi che, se in forza della fondatezza dell'eccezione di prescrizione il saldo del conto rimane fino ad un certo momento negativo, non si vede come si possano riconoscere gli interessi attivi che presuppongono pur sempre un saldo creditore (ed una diversa soluzione non
è neppure logicamente immaginabile, posto che gli interessi costituiscono un accessorio del credito).
pagina 13 di 19 Si ricorda, infine, che il motivo non riguarda gli interessi creditori maturati nel periodo non coperto da prescrizione, conteggiati, come risulta dalle tabelle allegate alla consulenza, dalla dott.ssa , che hanno concorso a formare Per_1
il saldo finale.
Il primo motivo è, pertanto, respinto.
5.3. I rilievi, oggetto della prima parte del secondo motivo, in ordine alla necessità di determinare la natura delle rimesse facendo riferimento al saldo rettificato dagli indebiti anziché al c.d. saldo banca non possono avere seguito in quanto, a prescindere da ogni considerazione sulla correttezza di tale metodologia di verifica, l'appellante non ha spiegato la rilevanza dell'accoglimento del motivo. In particolare, non ha fornito alcuna Parte_1
indicazione utile a comprendere in che modo, facendo riferimento a una diversa realtà contabile (il saldo ricalcolato), la natura solutoria delle rimesse ritenute prescritte verrebbe meno. Trattasi di circostanza di assoluto rilievo in quanto, ad esempio, in presenza di un saldo-banca ampiamente negativo, rettifiche di portata ridotta non sono sufficienti a ricondurre le passività entro i limiti dell'affidamento (e, quindi, ad attribuire natura ripristinatoria alle rimesse che hanno ridotto siffatta esposizione debitoria).
5.4 Quanto ai rilievi contenuti nella seconda parte del secondo motivo, ritiene il
Collegio che le considerazioni svolte dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 10941/2016 (la cui motivazione, peraltro, è incentrata sulla tematica dell'imputazione delle rimesse senza che ne venga espressamente affermata la rilevanza ai fini delle verifiche sulla prescrizione) siano prive di effettivo rilievo in quanto l'appellante non ha spiegato in quale modo sarebbe possibile pagina 14 di 19 distinguere, sulla base della documentazione dimessa in causa, la componente
“intra fido” da quella “extra fido” degli interessi pagati.
Trattasi di distinzione che non appare neppure logicamente concepibile, posto che la situazione di eccedenza dall'affidamento è relativa ad un saldo complessivo (formato da capitale ed interessi), senza che assumano rilevanza gli specifici movimenti contabili che lo hanno generato.
Peraltro, le SS.UU., nella sentenza n. 24418/2010, che costituisce ancora oggi il fondamentale punto di riferimento per tutte le verifiche sull'eccezione di prescrizione, hanno fatto riferimento agli interessi senza altra qualificazione,
dovendo il Collegio altresì evidenziare che la distinzione operata dall'appellante si pone in contrasto con la lettera dell'art. 1194 c.c. che stabilisce l'imputazione,
prima del capitale, agli interessi tout court.
Non sembra comunque possibile, ad anni di distanza, ridiscutere l'imputazione di rimesse che è avvenuta con il pieno accordo del correntista, senza che questi abbia contestato le operazioni compiute dalla sotto il profilo contabile nel CP_2
termine di cui all'art. 119 TUB.
Va, infine, evidenziato che, se si assume, come fa appellante, che la verifica della prescrizione debba avvenire con il metodo del c.d. saldo rettificato, la differenziazione auspicata da nei fatti svanisce giacché Parte_1
l'individuazione della parte di rimessa che ha pagato la quota di interessi extra fido - che, secondo l'appellante, sarebbe l'unica a generare un credito immediatamente liquido ed esigibile - non potrebbe che avvenire proprio sullo base dello sviluppo storico delle movimentazioni del rapporto quali risultanti dagli estratti conto bancari: in altre parole, l'art. 1194 c.c. pone l'accento sulla pagina 15 di 19 volontà espressa dal debitore e dal creditore al momento del pagamento, sicché
le scelte operate dai contraenti risultano totalmente prive di rilievo allorché
l'accertamento della natura, solutoria o ripristinatoria, della rimessa viene effettuato ex post con la sentenza che definisce il giudizio.
5.5. La tesi fatta propria con il terzo motivo, peraltro accolta da una giurisprudenza di merito del tutto minoritaria, è in contrasto con quanto osservato dalle SS.UU. con la sentenza n. 24418/10 e da tutta la successiva giurisprudenza di legittimità. Il Collegio non ha motivo per discostarsi dall'orientamento maggioritario, sicché, ribadita la necessità della distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie, il motivo è respinto.
5.6. Il quarto motivo, sul quale la non ha svolto alcuna replica, è fondato CP_2
in quanto l'obbligo dell'effettuazione della ritenuta d'acconto è testualmente riferito dall'art. 27 del D.P.R. n. 600/73 agli interessi ed agli altri proventi
“corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi”. Pertanto, la opera CP_2
come sostituto d'imposta solo fino a quando il conto è aperto e, quindi, sussiste un rapporto contrattuale in base al quale è legittimata ad operare le ritenute di legge. Vanno allora riconosciuti gli importi dovuti a titolo di imposta, che sarà
onere dell'appellante versare all' . Controparte_4
Lo , sulla base di quanto indicato dal C.T.U., ha indicato la somma a Parte_1
tale fine dovuta in Euro 13.573,30. non ha contestato la AR
quantificazione. Pertanto, l'appellata va condannata al pagamento di tale ulteriore somma sulla quale sono dovuti gli accessori nella misura di cui si dirà
trattando l'appello incidentale.
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6. DECISIONE SULL'APPELLO INCIDENTALE
6.1 La decisione del Tribunale, investita dal primo motivo, è corretta in quanto,
come già rilevato dal primo giudice, il conto corrente si è chiuso in data
16.12.2010 con un azzeramento del saldo per estinzione e giro su un altro rapporto di conto corrente senza evidenziazione dell'indicazione del passaggio a sofferenza o comunque della chiusura del conto per inadempimento della correntista. Le somme sono, pertanto, transitate in un altro conto e pagate successivamente.
Si aggiunge che, se il conto corrente fosse stato effettivamente girato a sofferenza, la in mancanza di adempimento, nel lungo tempo trascorso CP_2
prima dell'avvio della causa si sarebbe sicuramente attivata per esigere il pagamento e avrebbe conseguentemente potuto documentare le iniziative a tal fine intraprese.
6.2. Sulla misura degli interessi dovuti in caso di ripetizione di indebito si deve fare riferimento a quanto recentemente osservato dalla Suprema Corte
nell'ordinanza n. 61 del 03/01/2023, ossia che il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione.
Deve, quindi, applicarsi il saggio rafforzato quanto meno a tutte le obbligazioni di valuta, tra cui rientrano quelle ex artt. 2033 e ss. c.c.
pagina 17 di 19 Pertanto, il motivo è respinto e gli interessi previsti dal quarto comma vanno riconosciuti anche sul maggior credito dello accertato con la presente Parte_1
sentenza.
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7. SPESE DI LITE E PROVVEDIMENTI ACCESSORI
L'accoglimento del gravame richiede una nuova regolamentazione delle spese.
Le spese di lite del primo grado e di C.T.U. vanno poste a carico della CP_2
nella medesima misura già liquidata dal Tribunale in quanto il valore di causa effettivo non muta.
Anche le spese del grado d'appello vanno liquidate, esclusa la fase istruttoria,
applicando i parametri delle cause di valore compreso tra Euro 26.000.01 ed
Euro 52.000,00.
Si specifica che, sulla base dell'esito complessivo della controversia, la è CP_2
pur sempre prevalentemente soccombente e non sussistono i presupposti per la compensazione, dovendosi solo provvedere alla liquidazione delle spese di lite sulla base del valore delle domande effettivamente accolte.
Stante il rigetto dell'appello incidentale, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di un ulteriore AR
importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del
D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da
[...]
nei confronti di e sull'appello incidentale di Parte_1 AR
quest'ultima proposto avverso la sentenza n. 533/2022 pronunciata in data pagina 18 di 19 18.03.2022 dal Tribunale di Padova, accoglie il primo per quanto di ragione,
rigetta il secondo e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata,
che nel resto conferma:
- condanna la appellata al pagamento in favore dell'appellante CP_2
dell'ulteriore somma di Euro 13.573,30 oltre ad interessi ex art. 1284, comma
IV, cod. civ. dalla data della domanda al saldo;
- condanna alla rifusione delle spese dello , che AR Parte_1
liquida per il primo grado in Euro 7.250,00 per compenso ed Euro 786,00 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori di legge, e per il grado d'appello in Euro 6.946,00 per compenso ed Euro 1.138,50 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori di legge,
- pone le spese della C.T.U. svolta in primo grado a carico di AR
[...]
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di
[...]
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi AR
dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Venezia, 17 luglio 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott. Alessandro Rizzieri
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