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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/10/2025, n. 3009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3009 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa AT SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5767 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, nella causa civile promossa da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Petro Nicolardi e Parte_1
AN TI AR;
- appellante - contro
rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Siciliani;
Controparte_1
- appellato –
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto il gravame promosso da
[...]
avverso la sentenza n. 3572/2024 n. cronol. 18547/2024 sent. del Parte_1
10.07.2024, emessa dal Giudice di Pace di Lecce nel giudizio n. 12548/2023 r.g.
Con la detta sentenza è stata rigettata l'opposizione avverso il verbale di contestazione n. 16855/2023, elevato dalla Polizia Locale del Controparte_1
per violazione dell'art. 142 comma 8 C.d.S. rilevata a mezzo dispositivo elettronico a postazione fissa denominato Kria T-EXSPEED V.2.0.
Segnatamente, l'appellante ha impugnato la decisione del giudice di prime cure proponendo sei motivi di gravame.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il contestando Controparte_1
in fatto e in diritto le pretese del ricorrente, concludendo per il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata.
La causa è stata istruita in forma documentale mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado e all'udienza del 28.10.2025 è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
*********
L'appello è fondato per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui
“In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta dirimente, anche se in ipotesi logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 10/05/2021, n. 12346; conf. Cass. civ. Sez. V Sent., 11/05/2018, n. 11458).
Ciò posto, con il terzo motivo di appello, ha Parte_1
lamentato l'erroneità della prima decisione in quanto il Giudice di Pace avrebbe ritenuto l'apparecchiatura utilizzata idonea agli accertamenti, sulla base della sostanziale equivalenza tra la procedura di omologazione e quella di approvazione.
Il motivo è fondato.
Sul punto, giova richiamare il più recente arresto giurisprudenziale della
Suprema Corte, la quale - chiamata a decidere su una controversia in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità - ha composto la dibattuta questione circa la parificazione tra la procedura di omologazione e la preventiva approvazione dell'apparecchio.
Ed infatti, il Giudice di legittimità ha definitivamente chiarito che “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo
l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del
1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
18/04/2024, n. 10505).
Ciò chiarito, nella specie, va evidenziato come, dall'esame della documentazione versata in atti, l'apparecchiatura utilizzata dal Comune di risulta essere stata solo approvata (cfr. decreto Prot. n. 5072 del CP_1
27.10.2014, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti); viceversa, non vi è prova dell'avvenuta omologazione. Ne consegue, pertanto, l'illegittimità del verbale di contestazione opposto, il quale deve essere annullato.
Attesa la fondatezza del terzo motivo di appello, sono assorbiti gli altri motivi.
Dalla riforma della sentenza gravata discende un nuovo governo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Queste, tuttavia, attesa la novità della questione giuridica esaminata, sono interamente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/07/2024, n.
19534).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3572/2024, emessa dal Giudice di pace di Lecce, annulla il verbale di contestazione n.
16855/2023 – elevato dalla Polizia Municipale di CP_1
- Dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 28.10.2025
La giudice
AT SI
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP
- sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
AT SI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa AT SI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5767 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. n. 689/1981, nella causa civile promossa da
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Petro Nicolardi e Parte_1
AN TI AR;
- appellante - contro
rappresentata e difesa dall'avv. Tiziana Siciliani;
Controparte_1
- appellato –
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto il gravame promosso da
[...]
avverso la sentenza n. 3572/2024 n. cronol. 18547/2024 sent. del Parte_1
10.07.2024, emessa dal Giudice di Pace di Lecce nel giudizio n. 12548/2023 r.g.
Con la detta sentenza è stata rigettata l'opposizione avverso il verbale di contestazione n. 16855/2023, elevato dalla Polizia Locale del Controparte_1
per violazione dell'art. 142 comma 8 C.d.S. rilevata a mezzo dispositivo elettronico a postazione fissa denominato Kria T-EXSPEED V.2.0.
Segnatamente, l'appellante ha impugnato la decisione del giudice di prime cure proponendo sei motivi di gravame.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il contestando Controparte_1
in fatto e in diritto le pretese del ricorrente, concludendo per il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata.
La causa è stata istruita in forma documentale mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado e all'udienza del 28.10.2025 è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
*********
L'appello è fondato per i motivi di seguito esposti.
Preliminarmente, va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui
“In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta dirimente, anche se in ipotesi logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 10/05/2021, n. 12346; conf. Cass. civ. Sez. V Sent., 11/05/2018, n. 11458).
Ciò posto, con il terzo motivo di appello, ha Parte_1
lamentato l'erroneità della prima decisione in quanto il Giudice di Pace avrebbe ritenuto l'apparecchiatura utilizzata idonea agli accertamenti, sulla base della sostanziale equivalenza tra la procedura di omologazione e quella di approvazione.
Il motivo è fondato.
Sul punto, giova richiamare il più recente arresto giurisprudenziale della
Suprema Corte, la quale - chiamata a decidere su una controversia in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità - ha composto la dibattuta questione circa la parificazione tra la procedura di omologazione e la preventiva approvazione dell'apparecchio.
Ed infatti, il Giudice di legittimità ha definitivamente chiarito che “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo
l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del
1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse” (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
18/04/2024, n. 10505).
Ciò chiarito, nella specie, va evidenziato come, dall'esame della documentazione versata in atti, l'apparecchiatura utilizzata dal Comune di risulta essere stata solo approvata (cfr. decreto Prot. n. 5072 del CP_1
27.10.2014, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti); viceversa, non vi è prova dell'avvenuta omologazione. Ne consegue, pertanto, l'illegittimità del verbale di contestazione opposto, il quale deve essere annullato.
Attesa la fondatezza del terzo motivo di appello, sono assorbiti gli altri motivi.
Dalla riforma della sentenza gravata discende un nuovo governo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Queste, tuttavia, attesa la novità della questione giuridica esaminata, sono interamente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/07/2024, n.
19534).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
- Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3572/2024, emessa dal Giudice di pace di Lecce, annulla il verbale di contestazione n.
16855/2023 – elevato dalla Polizia Municipale di CP_1
- Dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 28.10.2025
La giudice
AT SI
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP
- sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
AT SI