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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/02/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2276/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Valerio Guidarelli Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2276 degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. PAOLINELLI LUCIA;
ricorrente
contro
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. PANDOLFI Controparte_1
NICOLA;
resistente
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: modifica condizioni divorzio.
Per_ Per_ CONCLUSIONI: “- i minori e saranno affidati in via esclusiva, nelle forme del Per_1
c.d. affido super-esclusivo, alla madre presso cui resteranno collocati;
Parte_1
- le visite tra il padre e i figli minori resteranno momentaneamente sospese e la loro ripresa sarà subordinata alla positiva valutazione da parte del giudice tutelare, a cui i servizi sociali di Jesi dovranno relazionare semestralmente;
- incarico al Consultorio familiare di Jesi di avviare, tempestivamente e comunque entro 60 giorni, un percorso di supporto psicologico per tutti e tre i minori, al fine di consentire il riavvicinamento alla figura paterna, l'elaborazione del vissuto legato al rapporto tra i genitori e l'eventuale ripresa
1 delle visite con il padre, nelle modalità (eventualmente anche protette) che saranno ritenute opportune dai servizi sociali, previa valutazione da parte del giudice tutelare;
- incarico al Consultorio familiare di Jesi di avviare un percorso di supporto e di sostegno alla genitorialità per il sig. ; CP_1
- conferme delle ulteriori statuizioni contenute nella sentenza di divorzio dell'8 novembre 2023;
- spese di lite compensate”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 26.04.2024, si è rivolta a questo Tribunale per Parte_1
ottenere la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del 08.11.2023, con particolare riferimento ai provvedimenti in ordine all'affidamento dei tre figli minori. A fondamento del ricorso, la NOa ha rappresentato che l'ex coniuge, non avrebbe rispettato Parte_1 Controparte_1
le disposizioni relative ai tempi di visita con i figli né provveduto al regolare versamento dell'assegno di mantenimento e del 50% delle spese straordinarie. Ha riferito che il NO non avrebbe CP_1
avuto più contatti con i figli dall'8 febbraio 2024 e avrebbe tenuto una condotta idonea a destabilizzarne lo sviluppo. Per tali motivi, la ricorrente ha richiesto l'affidamento esclusivo dei minori e la sospensione delle visite con il padre, nonché l'intervento dei servizi sociali.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. Alla prima udienza del 10.10.2024, il NO , pur regolarmente citato, è comparso privo CP_1
di difensore e il giudice relatore ha disposto l'immediato intervento dei servizi sociali territorialmente competenti, cui ha delegato il compito di svolgere un'indagine socio-ambientale.
4. Con memoria depositata in data 23.12.2024, si è formalmente costituito in Controparte_1
giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. In data 14.01.2025, i Servizi Sociali di Jesi hanno trasmesso gli esiti dell'indagine socio- ambientale.
6. All'udienza del 19.02.2025, il giudice ha provveduto all'ascolto dei minori, all'esito del quale le parti hanno raggiunto un accordo nei termini sopra riportati.
7. Il Collegio, alla luce della documentazione in atti, ritiene di poter recepire le condizioni concordate dalle parti.
In relazione alle modalità di affidamento dei minori, va rammentato che la regola generale dell'affidamento condiviso può essere derogata qualora tale regime risulti contrario all'interesse del minore.
2 Nel caso di specie, il comportamento del NO , così come evincibile dalla relazione dei CP_1
servizi sociali e dalle dichiarazioni dei minori, è idoneo a giustificare la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla NOa Il medesimo comportamento giustifica Parte_1
altresì la momentanea sospensione delle visite tra il padre e i minori, la cui ripresa dovrà essere subordinata, così come richiesto espressamente alle parti, alla positiva valutazione da parte del giudice tutelare, sulla base dell'andamento dei percorsi indicati nelle conclusioni congiunte.
In particolare, appare opportuno avviare tempestivamente un percorso di supporto psicologico per i minori, affinché possano rielaborare il vissuto familiare e, eventualmente, ricostruire il rapporto con la figura paterna che, al contempo, si è impegnata ad attivare un percorso di supporto alla genitorialità, necessario per sviluppare una maggiore consapevolezza del proprio ruolo genitoriale e per costruire con i figli una relazione rispettosa delle loro esigenze emotive.
Spetterà dunque al giudice tutelare valutare l'andamento del percorso intrapreso dal NO , CP_1
nonché, soprattutto, verificare se la ripresa degli incontri sia effettivamente opportuna, tenuto conto della necessità primaria di tutelare l'interesse dei minori.
8. Le spese di lite devono essere compensate come da accordo delle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte formulate dalle parti, così provvede: dispone, a parziale modifica della sentenza n. 1501/2023 emessa da questo Tribunale l'8.11.2023, che:
Per_
- i minori e siano affidati in via esclusiva, nelle forme del c.d. affido super- Per_1 Per_3
esclusivo, alla madre presso cui resteranno collocati;
Parte_1
- le visite tra il padre e i figli minori resteranno momentaneamente sospese e la loro ripresa sarà subordinata alla positiva valutazione da parte del giudice tutelare, a cui i servizi sociali di Jesi dovranno relazionare semestralmente;
incarica il Consultorio familiare di Jesi di avviare, tempestivamente e comunque entro 60 giorni, un percorso di supporto psicologico per tutti e tre i minori, al fine di consentire il riavvicinamento alla figura paterna, l'elaborazione del vissuto legato al rapporto tra i genitori e l'eventuale ripresa delle visite con il padre, nelle modalità (eventualmente anche protette) che saranno ritenute opportune dai servizi sociali, previa valutazione da parte del giudice tutelare;
incarica il Consultorio familiare di Jesi di avviare un percorso di supporto e di sostegno alla genitorialità per il sig. ; CP_1
compensa le spese di lite.
3 Si comunichi alle parti, ai Servizi Sociali di Jesi e al Consultorio familiare di Jesi, nonché al giudice tutelare in sede.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 19.02.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Valerio Guidarelli Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2276 degli affari civili contenziosi dell'anno 2024 promosso da:
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. PAOLINELLI LUCIA;
ricorrente
contro
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. PANDOLFI Controparte_1
NICOLA;
resistente
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: modifica condizioni divorzio.
Per_ Per_ CONCLUSIONI: “- i minori e saranno affidati in via esclusiva, nelle forme del Per_1
c.d. affido super-esclusivo, alla madre presso cui resteranno collocati;
Parte_1
- le visite tra il padre e i figli minori resteranno momentaneamente sospese e la loro ripresa sarà subordinata alla positiva valutazione da parte del giudice tutelare, a cui i servizi sociali di Jesi dovranno relazionare semestralmente;
- incarico al Consultorio familiare di Jesi di avviare, tempestivamente e comunque entro 60 giorni, un percorso di supporto psicologico per tutti e tre i minori, al fine di consentire il riavvicinamento alla figura paterna, l'elaborazione del vissuto legato al rapporto tra i genitori e l'eventuale ripresa
1 delle visite con il padre, nelle modalità (eventualmente anche protette) che saranno ritenute opportune dai servizi sociali, previa valutazione da parte del giudice tutelare;
- incarico al Consultorio familiare di Jesi di avviare un percorso di supporto e di sostegno alla genitorialità per il sig. ; CP_1
- conferme delle ulteriori statuizioni contenute nella sentenza di divorzio dell'8 novembre 2023;
- spese di lite compensate”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 26.04.2024, si è rivolta a questo Tribunale per Parte_1
ottenere la modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del 08.11.2023, con particolare riferimento ai provvedimenti in ordine all'affidamento dei tre figli minori. A fondamento del ricorso, la NOa ha rappresentato che l'ex coniuge, non avrebbe rispettato Parte_1 Controparte_1
le disposizioni relative ai tempi di visita con i figli né provveduto al regolare versamento dell'assegno di mantenimento e del 50% delle spese straordinarie. Ha riferito che il NO non avrebbe CP_1
avuto più contatti con i figli dall'8 febbraio 2024 e avrebbe tenuto una condotta idonea a destabilizzarne lo sviluppo. Per tali motivi, la ricorrente ha richiesto l'affidamento esclusivo dei minori e la sospensione delle visite con il padre, nonché l'intervento dei servizi sociali.
2. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al pubblico ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3. Alla prima udienza del 10.10.2024, il NO , pur regolarmente citato, è comparso privo CP_1
di difensore e il giudice relatore ha disposto l'immediato intervento dei servizi sociali territorialmente competenti, cui ha delegato il compito di svolgere un'indagine socio-ambientale.
4. Con memoria depositata in data 23.12.2024, si è formalmente costituito in Controparte_1
giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. In data 14.01.2025, i Servizi Sociali di Jesi hanno trasmesso gli esiti dell'indagine socio- ambientale.
6. All'udienza del 19.02.2025, il giudice ha provveduto all'ascolto dei minori, all'esito del quale le parti hanno raggiunto un accordo nei termini sopra riportati.
7. Il Collegio, alla luce della documentazione in atti, ritiene di poter recepire le condizioni concordate dalle parti.
In relazione alle modalità di affidamento dei minori, va rammentato che la regola generale dell'affidamento condiviso può essere derogata qualora tale regime risulti contrario all'interesse del minore.
2 Nel caso di specie, il comportamento del NO , così come evincibile dalla relazione dei CP_1
servizi sociali e dalle dichiarazioni dei minori, è idoneo a giustificare la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla NOa Il medesimo comportamento giustifica Parte_1
altresì la momentanea sospensione delle visite tra il padre e i minori, la cui ripresa dovrà essere subordinata, così come richiesto espressamente alle parti, alla positiva valutazione da parte del giudice tutelare, sulla base dell'andamento dei percorsi indicati nelle conclusioni congiunte.
In particolare, appare opportuno avviare tempestivamente un percorso di supporto psicologico per i minori, affinché possano rielaborare il vissuto familiare e, eventualmente, ricostruire il rapporto con la figura paterna che, al contempo, si è impegnata ad attivare un percorso di supporto alla genitorialità, necessario per sviluppare una maggiore consapevolezza del proprio ruolo genitoriale e per costruire con i figli una relazione rispettosa delle loro esigenze emotive.
Spetterà dunque al giudice tutelare valutare l'andamento del percorso intrapreso dal NO , CP_1
nonché, soprattutto, verificare se la ripresa degli incontri sia effettivamente opportuna, tenuto conto della necessità primaria di tutelare l'interesse dei minori.
8. Le spese di lite devono essere compensate come da accordo delle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte formulate dalle parti, così provvede: dispone, a parziale modifica della sentenza n. 1501/2023 emessa da questo Tribunale l'8.11.2023, che:
Per_
- i minori e siano affidati in via esclusiva, nelle forme del c.d. affido super- Per_1 Per_3
esclusivo, alla madre presso cui resteranno collocati;
Parte_1
- le visite tra il padre e i figli minori resteranno momentaneamente sospese e la loro ripresa sarà subordinata alla positiva valutazione da parte del giudice tutelare, a cui i servizi sociali di Jesi dovranno relazionare semestralmente;
incarica il Consultorio familiare di Jesi di avviare, tempestivamente e comunque entro 60 giorni, un percorso di supporto psicologico per tutti e tre i minori, al fine di consentire il riavvicinamento alla figura paterna, l'elaborazione del vissuto legato al rapporto tra i genitori e l'eventuale ripresa delle visite con il padre, nelle modalità (eventualmente anche protette) che saranno ritenute opportune dai servizi sociali, previa valutazione da parte del giudice tutelare;
incarica il Consultorio familiare di Jesi di avviare un percorso di supporto e di sostegno alla genitorialità per il sig. ; CP_1
compensa le spese di lite.
3 Si comunichi alle parti, ai Servizi Sociali di Jesi e al Consultorio familiare di Jesi, nonché al giudice tutelare in sede.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 19.02.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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