Art. 2.
L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e' abilitato a destinare 6.200 milioni del citato contributo per corrispondere a favore delle imprese editoriali di giornali quotidiani, nonche' delle agenzie di stampa italiane collegate per telescrivente con almeno dieci quotidiani, una integrazione suppletiva straordinaria sul prezzo della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei fogli di agenzia.
La misura di tale integrazione e' determinata in rapporto alla quantita' di carta utilizzata nel 1973 dalle imprese editoriali di cui al comma precedente, secondo il criterio di proporzionalita' decrescente rispetto al consumo di carta da parte dei singoli giornali quotidiani e delle singole agenzie.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il tesoro, saranno stabilite la misura e le modalita' di erogazione della integrazione secondo il criterio di cui al precedente comma e verra' istituita una commissione con il compito di risolvere eventuali questioni connesse all'applicazione della presente legge.
L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e' abilitato a destinare 6.200 milioni del citato contributo per corrispondere a favore delle imprese editoriali di giornali quotidiani, nonche' delle agenzie di stampa italiane collegate per telescrivente con almeno dieci quotidiani, una integrazione suppletiva straordinaria sul prezzo della carta utilizzata per la stampa dei giornali quotidiani e dei fogli di agenzia.
La misura di tale integrazione e' determinata in rapporto alla quantita' di carta utilizzata nel 1973 dalle imprese editoriali di cui al comma precedente, secondo il criterio di proporzionalita' decrescente rispetto al consumo di carta da parte dei singoli giornali quotidiani e delle singole agenzie.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il tesoro, saranno stabilite la misura e le modalita' di erogazione della integrazione secondo il criterio di cui al precedente comma e verra' istituita una commissione con il compito di risolvere eventuali questioni connesse all'applicazione della presente legge.