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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/07/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio,
nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1710 - 2025 r.g. v.g.
a domanda congiunta di
– rappresentato e difeso dall'avv. DE SARIO Parte_1
GIUSEPPE
E
– rappresentata e difesa dall'avv. POMPIGNA Controparte_1
ANTONIO
con l'intervento del
P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato congiuntamente il 20/05/2025 le parti indicate in epigrafe, premesso che:
- il giorno 14/09/1994 avevano contratto matrimonio in SA (TA) ;
- dalla loro unione era nata la figlia in data 24/1/2003 Persona_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente;
[...]
- l'unione era naufragata e si era addivenuti ad una separazione consensuale omologata dal Tribunale di Taranto con decreto del giorno
25.01.2006;
- era, quindi, decorso il periodo necessario ex art.3 comma 4 l.898-1970
per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione;
adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'atto di ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza camerale dell' 11/07/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti in data 10.07.2025, a parziale modifica ed aggiornamento delle condizioni riportate nel ricorso, ed insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto del Tribunale di
Taranto del giorno 25.01.2006. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno
2 della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, e per un tempo maggiore di quello prescritto ex art.3
comma 4 l.898-1970, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n.
898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché
dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note scritte depositate il 10.07.2025 , a parziale modifica ed aggiornamento delle condizioni riportate nel ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato congiuntamente il 20/05/2025 da e Parte_1
, così provvede: Controparte_1
3 1.DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
14/09/1994 nel Comune di Sava da , nato a [...] Parte_1
il 17/03/1965, e , nata a [...] il Controparte_1
29/01/1969, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Sava dell'anno
1994 , parte 2, serie A , numero 45 ;
2.DISPONE che i rapporti economici tra le parti e le questioni concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e delle successive note di trattazione scritta depositate il 10.07.2025, a parziale modifica ed aggiornamento delle condizioni riportate nel ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sava per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10
L.n.898/'70 ed agli artt. 133 n.2 e 88 n.7 ord. stato civile;
4.COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio dell' 11/7/2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Marcello Maggi)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio,
nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI - Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1710 - 2025 r.g. v.g.
a domanda congiunta di
– rappresentato e difeso dall'avv. DE SARIO Parte_1
GIUSEPPE
E
– rappresentata e difesa dall'avv. POMPIGNA Controparte_1
ANTONIO
con l'intervento del
P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato congiuntamente il 20/05/2025 le parti indicate in epigrafe, premesso che:
- il giorno 14/09/1994 avevano contratto matrimonio in SA (TA) ;
- dalla loro unione era nata la figlia in data 24/1/2003 Persona_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente;
[...]
- l'unione era naufragata e si era addivenuti ad una separazione consensuale omologata dal Tribunale di Taranto con decreto del giorno
25.01.2006;
- era, quindi, decorso il periodo necessario ex art.3 comma 4 l.898-1970
per il divorzio dal momento della loro comparizione innanzi al Presidente del
Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione;
adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'atto di ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che per l'udienza camerale dell' 11/07/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, le parti hanno confermato il contenuto del ricorso e delle successive note depositate in atti in data 10.07.2025, a parziale modifica ed aggiornamento delle condizioni riportate nel ricorso, ed insistito per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto del Tribunale di
Taranto del giorno 25.01.2006. È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno
2 della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, e per un tempo maggiore di quello prescritto ex art.3
comma 4 l.898-1970, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ai sensi dell'art.5 L.n.74/'87.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.n.
898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché
dall'art. 1 della Legge 6 maggio 2015 n.55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va rilevato, inoltre, che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali, nonché quelli concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole, secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso introduttivo di questo giudizio e delle successive note scritte depositate il 10.07.2025 , a parziale modifica ed aggiornamento delle condizioni riportate nel ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Tale accordo, considerando la situazione complessiva delle parti, soddisfa le esigenze della prole. La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato congiuntamente il 20/05/2025 da e Parte_1
, così provvede: Controparte_1
3 1.DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il giorno
14/09/1994 nel Comune di Sava da , nato a [...] Parte_1
il 17/03/1965, e , nata a [...] il Controparte_1
29/01/1969, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Sava dell'anno
1994 , parte 2, serie A , numero 45 ;
2.DISPONE che i rapporti economici tra le parti e le questioni concernenti l'affidamento ed il mantenimento della prole siano disciplinati secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso e delle successive note di trattazione scritta depositate il 10.07.2025, a parziale modifica ed aggiornamento delle condizioni riportate nel ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3.ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Sava per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10
L.n.898/'70 ed agli artt. 133 n.2 e 88 n.7 ord. stato civile;
4.COMPENSA tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio dell' 11/7/2025
IL PRESIDENTE rel.
(dott. Marcello Maggi)
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