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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/10/2025, n. 7951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7951 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa AN VA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21315/2023 promossa da:
(C.F. in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore, sito in Vignate (MI), via San Pedrino 3/7, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrica Caon ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto difensore sito in Milano, via Francesco Sforza
n. 1, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
opponente e
(P.I. in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 pro tempore, con sede legale in Milano (MI), via Pizzoni 7, rappresentata e difesa giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato dall'Avv. Franco Pizzabiocca ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto difensore sito in Napoli, in Piazza degli Artisti n. 27;
opposta pagina 1 di 4
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come risulta dal verbale dell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso per decreto ingiuntivo, dalla società la quale, sul presupposto dell'avvenuta CP_1 stipulazione con il in data 23.7.2019, di un Parte_1 contratto di “servizio energia plus a contabilizzazione di energia” e di un ulteriore contratto per la realizzazione dei lavori di riqualificazione della centrale termina a gas metano, ha instato per la condanna del Parte_1 al pagamento in proprio favore della somma di € 115.510,98, a titolo di corrispettivi contrattuali, oltre agli interessi moratori e alle spese di lite.
Avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale, ha proposto opposizione il , chiedendone la revoca. Parte_1
Disposta da questo Tribunale una consulenza tecnica d'ufficio, durante le operazioni peritali le parti hanno riferito di aver raggiunto un accordo conciliativo e, pertanto, all'odierna udienza, all'uopo fissata, hanno entrambe concluso instando per la declaratoria della cessazione della materia del contendere e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Alla luce di tanto, deve, dunque, ritenersi che, effettivamente, sia venuta meno ogni ragione del contendere tra le parti, e, conseguentemente, sia venuto meno l'interesse delle stesse ad agire e a contraddire, ovvero ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Giova, in proposito, richiamare il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.13085/2008 in motivazione) secondo pagina 2 di 4 cui “con specifico riferimento alla opposizione a decreto ingiuntivo, la prevalente giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio intende prestare adesione, non ravvisando valide ragioni per discostarsene, ha affermato che nel relativo giudizio - che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione (v., tra le altre, Cass. SS.UU., sent. n. 7448 del 1993, e, successivamente, le sentenze n. 5074 del 1999, n. 4531 del 2000; contra, in precedenza, Cass. sent. n. 12521 del 1998 e n. 4804 del 1992)”.
Alla luce di quanto esposto, avuto riguardo al contenuto delle conclusioni precisate dalle parti all'odierna udienza va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere con conseguente caducazione del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite vanno, infine, integralmente compensate tra le parti, così come dalle stesse richiesto all'odierna udienza;
parimenti, per le medesime ragioni, anche le spese di C.T.U., come liquidate con separato provvedimento, vanno poste a carico delle medesime parti nella misura di metà per ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o pagina 3 di 4 assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di C.T.U., come già liquidate con separato provvedimento, a carico di entrambe le parti nella misura di metà per ciascuno.
Milano, 22 ottobre 2025 la Giudice
AN VA
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. Giovanni Pagliano.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa AN VA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21315/2023 promossa da:
(C.F. in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore pro tempore, sito in Vignate (MI), via San Pedrino 3/7, rappresentato e difeso dall'Avv. Enrica Caon ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto difensore sito in Milano, via Francesco Sforza
n. 1, giusta procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
opponente e
(P.I. in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_2 pro tempore, con sede legale in Milano (MI), via Pizzoni 7, rappresentata e difesa giusta procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo depositato dall'Avv. Franco Pizzabiocca ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto difensore sito in Napoli, in Piazza degli Artisti n. 27;
opposta pagina 1 di 4
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come risulta dal verbale dell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso per decreto ingiuntivo, dalla società la quale, sul presupposto dell'avvenuta CP_1 stipulazione con il in data 23.7.2019, di un Parte_1 contratto di “servizio energia plus a contabilizzazione di energia” e di un ulteriore contratto per la realizzazione dei lavori di riqualificazione della centrale termina a gas metano, ha instato per la condanna del Parte_1 al pagamento in proprio favore della somma di € 115.510,98, a titolo di corrispettivi contrattuali, oltre agli interessi moratori e alle spese di lite.
Avverso il decreto ingiuntivo conseguentemente emesso dal Tribunale, ha proposto opposizione il , chiedendone la revoca. Parte_1
Disposta da questo Tribunale una consulenza tecnica d'ufficio, durante le operazioni peritali le parti hanno riferito di aver raggiunto un accordo conciliativo e, pertanto, all'odierna udienza, all'uopo fissata, hanno entrambe concluso instando per la declaratoria della cessazione della materia del contendere e per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Alla luce di tanto, deve, dunque, ritenersi che, effettivamente, sia venuta meno ogni ragione del contendere tra le parti, e, conseguentemente, sia venuto meno l'interesse delle stesse ad agire e a contraddire, ovvero ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.
Giova, in proposito, richiamare il condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. n.13085/2008 in motivazione) secondo pagina 2 di 4 cui “con specifico riferimento alla opposizione a decreto ingiuntivo, la prevalente giurisprudenza di legittimità, cui questo Collegio intende prestare adesione, non ravvisando valide ragioni per discostarsene, ha affermato che nel relativo giudizio - che non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza, la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione della ingiunzione (v., tra le altre, Cass. SS.UU., sent. n. 7448 del 1993, e, successivamente, le sentenze n. 5074 del 1999, n. 4531 del 2000; contra, in precedenza, Cass. sent. n. 12521 del 1998 e n. 4804 del 1992)”.
Alla luce di quanto esposto, avuto riguardo al contenuto delle conclusioni precisate dalle parti all'odierna udienza va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere con conseguente caducazione del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese di lite vanno, infine, integralmente compensate tra le parti, così come dalle stesse richiesto all'odierna udienza;
parimenti, per le medesime ragioni, anche le spese di C.T.U., come liquidate con separato provvedimento, vanno poste a carico delle medesime parti nella misura di metà per ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o pagina 3 di 4 assorbita, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di C.T.U., come già liquidate con separato provvedimento, a carico di entrambe le parti nella misura di metà per ciascuno.
Milano, 22 ottobre 2025 la Giudice
AN VA
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. Giovanni Pagliano.
pagina 4 di 4