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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/04/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3542/2019 del Ruolo Generale, con oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
tra
elettivamente Parte_1
domiciliati presso lo studio dell'Avv. Antonella Pasqua Gravina in Policoro alla Via G. Di
Vittorio n. 27 (già avv. Di Lucchio Vincenzo e avv. Francesco Cirigliano), che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Attori - Opponenti
contro
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa, dall'Avv. Vittoro Colomba , ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Modena Via Gherarda n. 1, giusta procura in atti;
Convenuta - Opposta
Conclusioni: come da atti e verbali di causa del 22.11.2024
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato , parte attrice proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 971/2019 (RGN 2823/2019) emesso dal Tribunale di Potenza in data
16.10.2019 e notificato il 21.10.2019, con il quale veniva chiesto il pagamento della somma di euro 17.868,08 in favore della società opposta, oltre interessi legali come da domanda, nonché le spese di procedura di ingiunzione.
Il procedimento di ingiunzione traeva la propria origine da un contratto di finanziamento n.
44453411 stipulato in data 23.08.2011 tra gli opponenti e l' . Parte_2
Gli attuali opponenti impugnavano e contestavano il ricorso per ingiunzione nonché il decreto ingiuntivo con tutta la documentazione prodotta. Assumevano che l'emesso decreto ingiuntivo fosse improponibile, inammissibile, illegittimo ed infondato. A fondamento delle proprie ragioni eccepivano violazioni in materia di usura e di trasparenza bancaria con notevoli somme non dovute e per l'effetto chiedevano anche in via compensativa la ripetizione delle somme
1 ritenute illegittime. Assumevano che il contratto di finanziamento di cui sopra veniva stipulato per estinguere anticipatamente un altro finanziamento n. 42471985 acceso in data 10.04.2010.
Lamentavano l'esistenza di usura ab origine, interessi di mora, spese di istruttoria. Chiedevano disporsi CTU contabile per un ricalcolo del giusto saldo dei due finanziamenti e, ai sensi dell'art. 210 cpc chiedevano l'acquisizione dell'intera documentazione. Evidenziavano la nullità della pretesa creditoria per la natura usuraria degli interessi richiesti. Contestavano tutta la documentazione posta a base del decreto ingiuntivo, ritenevano non sussistenti i requisiti intrinseci e non confacente alle caratteristiche formali prescritte per la certificazione ex art. 50
TUB. Eccepivano, tra l'altro la nullità del contratto di finanziamento per violazione del TUB
e per palese violazione del Codice del consumo, e lamentavano la vessatorietà delle clausole contrattuali. Ritenevano nullo ed invalido il decreto ingiuntivo per mancanza assoluta di prova scritta e/o titolo idoneo a documentare il credito azionato.
Rilevavano la non corretta applicazione dei tassi di interesse ed eccepivano la nullità delle relative clausole, sostenevano che gli stessi fossero usurari con conseguente applicazione degli effetti di cui all'art. 1815 c.c,
Asserivano che il TAEG applicato fosse diverso, ovvero superiore a quello previsto nel contratto oggetto di causa con conseguente nullità della clausola in questione.
Concludevano, in via principale, per la dichiarazione di inefficacia e nullità del decreto ingiuntivo opposto e per la revoca dello stesso;
in subordine, di compensare le somme illegittimamente corrisposte e di accertare l'effettiva somma dovuta anche a mezzo di CTU.
Con comparsa di risposta depositata il 1.04.2020 si costituiva in giudizio la società opposta in persona del l.r.p.t. per contestare e respingere tutto quanto addotto da parte attrice a sostegno delle proprie ragioni.
Evidenziava che gli opponenti stipulavano il contratto di finanziamento per cui è causa, di aver beneficiato della somma erogata, di essersi resi inadempienti rispetto agli obblighi contrattuali di rimborso delle rate mensili concordate, come emerso dagli estratti conto prodotti a corredo dell'ingiunzione, mai contestati.
Nello specifico, assumeva che la documentazione prodotta in sede monitoria fosse idonea ad ottenere l'ingiunzione perché attestante la sussistenza dei rapporti contrattuali e il credito maturato che risulta essere certo, liquido ed esigibile
Rilevava la genericità delle eccezioni di controparte in merito al presunto superamento del tasso soglia ed evidenziava l'assoluta legittimità dei tassi di interessi applicati al contratto di finanziamento per cui è causa. Sosteneva che il tasso di interesse applicato fosse al di sotto della soglia di usura prevista per il periodo di riferimento, e che nel caso di specie non sono
2 stati applicati interessi superiori al tasso soglia, con conseguente infondatezza dell'eccezione sollevata da controparte.
Asseriva che nel contratto di finanziamento oggetto di causa il tasso effettivo globale applicato
è di molto inferiore al tasso soglia di usura vigente alla sottoscrizione del contratto.
Evidenziava, tra l'altro, la diversa funzione degli interessi, ovvero: gli interessi corrispettivi costituiscono il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro, gli interessi moratori rappresentano una liquidazione anticipata del danno causato dall'inadempimento o dal ritardato adempimento di un'obbligazione pecuniaria. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TAEG perchè non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di inadempimento. Rappresentava che con racc.
a.r. del 27.02.2019 la società finanziaria comunicava la risoluzione e la decadenza dal beneficio del termine intimando il pagamento della somma di 16.234,03 per le rate scadute, interessi e spese. Evidenziava, tra l'altro, che gli opponenti mai negavano l'intervenuta conclusione del contratto e l'interruzione dei pagamenti dovuti.
Si opponeva all'ammissione della CTU ritenendola inammissibile, superflua ed esplorativa.
Concludeva, in via preliminare, per la concessione di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito per il rigetto di ogni domanda avversa e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, in subordine per la condanna di parte opponente al pagamento della somma ingiunta o in quella considerata equa, il tutto con vittoria di spese.
Sulle richieste delle parti con provvedimento del 27.10.2021 il Giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ed assegnava alla convenuta opposta termine di 15 giorni per l'instaurazione del procedimento di mediazione che si concludeva con verbale negativo.
Sulle richieste istruttorie avanzate dalle parti il Giudice designato con ordinanza del
24.02.2023 ammetteva CTU contabile e nominava la dr.ssa a cui Persona_1
conferiva i quesiti pagg.
1-5 dell'ordinanza di cui sopra che qui devono intendersi riportati e trascritti integralmente. In sintesi chiedeva di rielaborare il rapporto di dare – avere tra le parti in virtù del contratto di finanziamento n. 44453411 e di quantificare la somma versata alla società e la somma ancora dovuta in relazione al detto finanziamento. Di verificare l'usura originaria e l'esattezza del TAEG.
Il CTU, previo giuramento ed accettazione dell'incarico depositava la relazione finale in data
11.10.2023 e, all'esito il Giudice fissava udienza di precisazione delle conclusioni.
Dopo diversi rinvii, all'udienza del 22.11.2024 la causa veniva assegnata a sentenza con i termini ex art. 190 cpc.
3 L'opposizione proposta dall'attore è incentrata sulle seguenti eccezioni: inefficacia del decreto ingiuntivo, nullità e revoca dello stesso. Le contestazioni sollevate riguardano: l'usurarietà degli interessi corrispettivi;
divergenza del TAEG indicato in contratto rispetto a quello reale/effettivo; usurarietà degli interessi di mora.
Il CTU alle pag. 24-25 della relazione, nelle conclusioni alla lettera A) evidenzia che gli opponenti hanno pagato le prime 68 rate del finanziamento e risultano inadempienti a partire dalla rata n. 69 con scadenza il 20.07.2018.
L'importo complessivamente versato alla società finanziaria ammonta ad euro 31.528,73 di cui euro 18.713,13 a titolo di quota capitale.
La somma ancora dovuta dai percettori del finanziamento ammonta complessivamente ad euro
18.021,15 di cui euro 15.111,74 a titolo di quota capitale, euro 828,83 a titolo di interessi corrispettivi compresi nelle rate insolute dalla n. 69 alla n. 76; euro 112,08 a titolo di interessi di mora sugli importi complessivamente non pagati sino alla data del 27.02.2019 di decadenza dal beneficio del termine;
euro 1.654,46 a titolo di interessi sul debito residuo dalla data di decadenza dal beneficio del termine alla data del 21.10.2019 di notifica del decreto ingiuntivo n. 971/2019; euro 314,04 a titolo di oneri.
A pag. 13 della consulenza il CTU espone che il tasso di mora applicato dalla società opposta
è pari al 17,70% in luogo del 18% pertanto inferiore a quello pattuito.
Il piano di ammortamento elaborato evidenzia che il capitale residuo alla data del 27.02.2019 di decadenza dal beneficio del termine è pari ad euro 14.190,97.
Alla lettera B) pag 24, deduce il CTU che il TEG determinato è pari al 10,83% e risulta inferiore al tasso soglia (18,00%);
Il tasso di mora pattuito 1,5% mensile, per un tasso annuo del 18% risulta compreso nella soglia d'usura (20,625%).
Alla lettera C) pag. 25 rappresenta che il TAEG accertato nella misura del 9,21% risulta conforme a quello pattuito.
Tali conclusioni venivano confermate dall'ausiliario a pag 29 della relazione a seguito delle osservazioni mosse dal CTP degli opponenti, a cui ritualmente rispondeva.
In ordine all'eccezione relativa alla carenza di prova scritta si può affermare che con numerosi documenti la società opposta ha dimostrato l'esistenza del credito preteso, ha, infatti, prodotto copia del contratto di finanziamento per cui è causa, la documentazione attestante l'effettiva erogazione del finanziamento, l'estratto conto analitico riepilogativo di tutte movimentazioni del finanziamento e del conteggio degli interessi e delle spese ed anche prospetto di calcolo degli interessi.
4 La pretesa usurarietà degli interessi corrispettivi e di mora contestata da parte opponente è stata smentita dalla CTU in atti.
Inoltre, nel calcolo del TAEG il CTU ha incluso tutti gli oneri ad eccezione del premio assicurativo in quanto relativo a servizio accessorio non obbligatorio per ottenere il credito o ottenerlo alle condizioni offerte, e tanto emerge chiaramente dal contratto di credito. Gli oneri inclusi nel calcolo sono: spese di istruttoria, spese di gestione pratica, imposta rendiconto annuale, imposta di bollo su contratto. (pagg. 21 e 22 relazione).
La CTU ha accertato che né il tasso degli interessi corrispettivi né il tasso di mora sono usurari.
Come è noto, secondo la Corte di Giustizia Unione Europea:
“Per un consumatore, il TAEG riveste un'importanza essenziale in quanto costo globale del credito, presentato sotto forma di tasso calcolato secondo una formula matematica unica. Infatti, tale tasso consente al consumatore di valutare, dal punto di vista economico, la portata dell'impegno derivante dalla conclusione del contratto di credito. In tale prospettiva, l'obbligo di informazione enunciato all'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/48, in forza del quale il contratto di credito indica, in modo chiaro e conciso, il TAEG” Corte giustizia Unione
Europea, Sez. VI, 19/12/2019, n. 290/19.
Alla luce della documentazione versata in atti e della CTU redatta in corso di causa, ogni eccezione sollevata dai consumatori opponenti vanno, inesorabilmente respinte in quanto manifestamente infondate.
Il credito azionato è ampiamente provato dal contratto di finanziamento.
La clausola relativa agli interessi di mora non è affatto vessatoria né prevede un tasso usurario, come confermato dalla relazione di consulenza tecnica d'ufficio.
Pertanto, da quanto analiticamente verificato ed accertato risulta che la somma versata alla società finanziaria è di euro 31.528,73 e la somma ancora dovuta è pari ad euro 18.021,15 come dalla conclusioni della CTU che questo Giudice condivide, ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto va revocato e gli opponenti vanno condannati, in solido, al pagamento della somma residua di euro 18.021,15 in favore della società opposta, oltre interessi legali dalla notifica del decreto ingiuntivo 21.10.2019 all'effettivo soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidati come da dispositivo, con applicazione dei minimi tariffari dello scaglione di valore della domanda per la non particolare complessità delle questioni trattate e per la modesta attività espletata.
Le spese di CTU liquidate con decreto del 25.10.2023 sono poste, definitivamente, a carico delle parti in misura del 50% e in solido tra le stesse.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dr.ssa Caterina Genzano, definitivamente pronunziando sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo di cui in epigrafe, nonché sulle domande ed eccezioni formulate delle parti, così provvede:
-Revoca il decreto ingiuntivo opposto N. 971/2019 (RGN 2823/2019) emesso dal Tribunale di Potenza in data 16.10.2019 e notificato il 21.10.2019;
-Determina l'importo di euro 18.021,15 oltre interessi legali dal 21.10.2019 all'effettivo soddisfo. quale somma residua che gli opponenti e Parte_1 Parte_1
in solido tra loro, devono corrispondere alla società opposta, in persona del l.p.t., e
[...] per l'effetto;
-Condanna e al pagamento, in solido tra loro, Parte_1 Parte_1 della somma di euro 18.021,15, oltre interessi, legali dal 21.10.2019 all'effettivo soddisfo, in favore della società opposta , in persona del legale r.p.t. Controparte_1
-Condanna gli opponenti e in solido tra loro al Parte_1 Parte_1 pagamento delle competenze del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 2.540,00 oltre spese gen. del 15%, IVA e CAP come per legge, in favore della società opposta
[...]
, in persona del l.r.p.t. CP_1
- Pone, definitivamente, le spese del CTU, liquidate con decreto del 25.10.2023, a carico delle parti al 50% e in solido tra le stesse.
Così deciso in Potenza, 15.04.2025
Il G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano
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