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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2690 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e ivi residente, rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Guerrina Crescentini giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
nato a [...] il [...] e ivi residente, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Tagliani giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni
All'udienza del 07.03.2025, disposta mediante trattazione scritta, parte ricorrente depositava le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 02.10.2023, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, deduceva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Civitavecchia il 19.05.1984 con registrato agli atti dello Stato Civile del Controparte_1 medesimo Comune all'anno 1984 atto n. 71, parte 2, Serie A;
- che con convenzione matrimoniale del 10.12.1990 i coniugi avevano concordato il regime della separazione dei beni;
- che dall'unione tra le parti erano nati i figli (22.02.1986) e Per_1 Per_2
(14.03.1989), maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- che il aveva intrattenuto relazioni extraconiugali sin dai primi anni CP_1 di matrimonio e nell'anno 2021 si era allontanato dalla casa coniugale, trasferendo la propria residenza altrove;
- di essere disoccupata e di sostenersi con l'ausilio economico prestato dal marito il quale, dall'allontanamento dalla casa coniugale, aveva corrisposto un assegno di mantenimento di euro 700,00 mensili, poi ridotto nel mese di novembre 2022 ad euro 500,00 mensili;
- di essere affetta da steatosi epatica, linfoma di hodgking inguinale e diverticolite cronica e che di recente era stata sottoposta ad un intervento chirurgico di emicolectomia in data 22.04.2023;
- che il marito era autotrasportatore e percepiva un reddito di oltre 2.000,00 mensili;
- che la residenza coniugale era stato fissata in Civitavecchia alla Via Flavioni,
n. 22, di proprietà esclusiva della ricorrente;
- che il marito, dopo l'allontanamento, si era trasferito in un appartamento di sua proprietà;
- di aver tentato di raggiungere un accordo sulle condizioni della separazione in sede stragiudiziale ma senza esito positivo.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, l'assegnazione della casa coniugale alla e disporsi il versamento di un assegno di mantenimento a carico del Pt_1 per la moglie di euro 500,00 mensili. CP_1
Si costituiva in giudizio in data 08.01.2024 che non si Controparte_1 opponeva alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi e deduceva:
- che l'unione coniugale era venuta meno a causa dei comportamenti tenuti lla
, la quale lo aveva costretto ad allontanarsi dalla casa coniugale;
Pt_1
- di lavorare quale autotrasportatore alle dipendenze della LORIA Trasporti
s.r.l. e di essere gravato da una trattenuta in busta paga di euro 200,00 mensili per un prestito dal datore di lavoro, di abitare in un appartamento di cui è proprietario al 50% con i suoi familiari sito Civitavecchia, corrispondendo un canone di locazione mensile di euro 300,00 mensili agli eredi del fratello nonché di versare euro 350,00 mensili per un debito Persona_3 esattoriale ed euro 420,00 mensili per un ulteriore finanziamento;
- che la moglie non aveva mai voluto attivarsi per lavorare;
- di convivere con la compagna, la quale era priva di redditi;
- di non riuscire a corrispondere il pagamento del mantenimento della moglie nella misura di euro 500,00 mensili.
Tanto dedotto, il resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi e chiedeva disporsi il versamento a suo carico di un assegno di mantenimento per la moglie di euro 300,00 mensili.
All'udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 21 c.p.c. in data 27.03.2024 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, con separata ordinanza emessa nella medesima data, disponeva a carico del resistente un assegno di mantenimento per la moglie di euro 500,00 mensili e rinviava all'udienza del 07.03.2025 per l'udienza di rimessione della causa in decisione.
Parte ricorrente provvedeva al deposito di note di precisazione delle conclusioni.
In data 20.12.2024 veniva depositata la rinuncia al mandato del difensore di parte ricorrente.
In data 29.01.2025 si costituiva il nuovo difensore della ricorrente che si riportava alle richieste formulate nella memoria difensiva del precedente procuratore.
Le parti provvedevano al deposito di note di precisazione delle conclusioni.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c. Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sull'assegnazione della casa coniugale
La ricorrente ha richiesto disporsi l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e il resistente nulla ha opposto in merito.
Il Collegio ritiene dunque che nulla debba essere disposto in merito all'assegnazione dell'abitazione coniugale, di proprietà esclusiva della ricorrente, non essendovi figli minorenni e prende atto della circostanza per cui il resistente già si è allontanato dalla medesima.
Statuizioni patrimoniali
La ricorrente ha richiesto nel ricorso introduttivo un assegno di mantenimento a proprio favore di euro 500,00 mensili, mentre il resistente ha richiesto disporsi un assegno di mantenimento a suo carico in favore della moglie di euro 300,00 mensili.
Deve osservarsi che all'esito dell'udienza presidenziale è stato disposto un assegno di mantenimento a favore della moglie di euro 500,00 mensili in quanto il percepisce una retribuzione netta mensile di euro 2.100,00. CP_1
Il Collegio, pertanto, ritiene di dovere riconoscere un assegno di mantenimento a favore della ricorrente di euro 500,00 mensili con decorrenza dal mese di ottobre 2023 e con aumento Istat dal medesimo mese in considerazione dell'età della ricorrente che ha 70 anni e problemi di salute documentati che non le consentono di lavorare e della durata del matrimonio di 40 anni con contribuzione della moglie alle esigenze familiare e di cura dei figli ormai maggiorenni ed autonomi.
La ricorrente, infatti, ha allegato documentazione medica costituita da certificato rilasciato dall'Ospedale Gemelli il 29.5.2023, da cui risulta che la stessa è affetta da steatosi epatica, linfoma di hodgking inguinale e diverticolite cronica, e che di recente è stata sottoposta ad un intervento chirurgico di emicolectomia in data 22/04/2023 ed ha documentato che dall'allontanamento dalla casa coniugale il resistente ha corrisposto un assegno di mantenimento di euro 700,00 mensili, poi ridotto nel mese di novembre 2022 ad euro 500,00 mensili (cfr. estratti dei conti correnti allegati e delle relative movimentazioni bancarie). Il resistente ha dichiarato di percepire come autotrasportatore euro 2.200,00 mensili circa e di essere gravato da una trattenuta in busta paga di euro 200,00 mensili per un prestito da parte del datore di lavoro, di abitare in un appartamento di cui è proprietario al 50% con i suoi familiari sito Civitavecchia, corrispondendo un canone di locazione mensile di € 300,00 mensili agli eredi del fratello Persona_3
nonché di versare 350,00 euro mensili per un debito esattoriale e 420 euro
[...] mensili per un ulteriore finanziamento.
Deve evidenziarsi, come già rilevato all'esito dell'udienza ex art. 473 bis. 21
c.p.c., il difensore del resistente ha depositato il contratto di locazione di euro 300,00 mensili, la dichiarazione di successione e gli estratti dei conti correnti da cui risulta il finanziamento di 420,00 euro con e il CUD per l'anno 2022 da cui CP_2 risultano redditi lordi di euro 25.422,96 mentre non risultano documentati la trattenuta in busta pagata e ulteriori finanziamenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del resistente per le cause di valore indeterminato complessità bassa per la fase di studio, introduttiva e decisoria ai valori minimi a favore dell'erario essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2690/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Civitavecchia il 26.05.1954 e nato a [...] il Controparte_1
24.09.1958, aventi contratto matrimonio in Civitavecchia in data 19.05.1984 e trascritto nel registro di Stato Civile del medesimo Comune all'anno 1984 atto n.
71, parte 2, Serie A;
2. nulla dispone in merito alla casa familiare non essendovi figli minori e prendendo atto che le parti concordano per l'attribuzione in godimento della medesima alla ricorrente;
3. attribuisce mensilmente a un assegno di euro 500,00 per il Parte_1 suo mantenimento da corrispondersi da parte di dal mese Controparte_1 di ottobre 2023 al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
4. condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro
2.906,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge da corrispondere a favore dell'erario essendo ammessa la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in Civitavecchia il 14 marzo 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA così composto: dott. Gianluca Gelso Presidente relatore dott.ssa Silvia Vitelli Giudice dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2690 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e ivi residente, rappresentata Parte_1
e difesa dall'Avv. Guerrina Crescentini giusta procura speciale in atti;
- ricorrente -
E
nato a [...] il [...] e ivi residente, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mauro Tagliani giusta procura speciale in atti;
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni
All'udienza del 07.03.2025, disposta mediante trattazione scritta, parte ricorrente depositava le note nei termini assegnati dal giudice delegato.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 02.10.2023, ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza, deduceva: Parte_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Civitavecchia il 19.05.1984 con registrato agli atti dello Stato Civile del Controparte_1 medesimo Comune all'anno 1984 atto n. 71, parte 2, Serie A;
- che con convenzione matrimoniale del 10.12.1990 i coniugi avevano concordato il regime della separazione dei beni;
- che dall'unione tra le parti erano nati i figli (22.02.1986) e Per_1 Per_2
(14.03.1989), maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- che il aveva intrattenuto relazioni extraconiugali sin dai primi anni CP_1 di matrimonio e nell'anno 2021 si era allontanato dalla casa coniugale, trasferendo la propria residenza altrove;
- di essere disoccupata e di sostenersi con l'ausilio economico prestato dal marito il quale, dall'allontanamento dalla casa coniugale, aveva corrisposto un assegno di mantenimento di euro 700,00 mensili, poi ridotto nel mese di novembre 2022 ad euro 500,00 mensili;
- di essere affetta da steatosi epatica, linfoma di hodgking inguinale e diverticolite cronica e che di recente era stata sottoposta ad un intervento chirurgico di emicolectomia in data 22.04.2023;
- che il marito era autotrasportatore e percepiva un reddito di oltre 2.000,00 mensili;
- che la residenza coniugale era stato fissata in Civitavecchia alla Via Flavioni,
n. 22, di proprietà esclusiva della ricorrente;
- che il marito, dopo l'allontanamento, si era trasferito in un appartamento di sua proprietà;
- di aver tentato di raggiungere un accordo sulle condizioni della separazione in sede stragiudiziale ma senza esito positivo.
Tanto dedotto e rilevato la ricorrente chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi, l'assegnazione della casa coniugale alla e disporsi il versamento di un assegno di mantenimento a carico del Pt_1 per la moglie di euro 500,00 mensili. CP_1
Si costituiva in giudizio in data 08.01.2024 che non si Controparte_1 opponeva alla pronuncia sulla separazione personale dei coniugi e deduceva:
- che l'unione coniugale era venuta meno a causa dei comportamenti tenuti lla
, la quale lo aveva costretto ad allontanarsi dalla casa coniugale;
Pt_1
- di lavorare quale autotrasportatore alle dipendenze della LORIA Trasporti
s.r.l. e di essere gravato da una trattenuta in busta paga di euro 200,00 mensili per un prestito dal datore di lavoro, di abitare in un appartamento di cui è proprietario al 50% con i suoi familiari sito Civitavecchia, corrispondendo un canone di locazione mensile di euro 300,00 mensili agli eredi del fratello nonché di versare euro 350,00 mensili per un debito Persona_3 esattoriale ed euro 420,00 mensili per un ulteriore finanziamento;
- che la moglie non aveva mai voluto attivarsi per lavorare;
- di convivere con la compagna, la quale era priva di redditi;
- di non riuscire a corrispondere il pagamento del mantenimento della moglie nella misura di euro 500,00 mensili.
Tanto dedotto, il resistente aderiva alla domanda di separazione dei coniugi e chiedeva disporsi il versamento a suo carico di un assegno di mantenimento per la moglie di euro 300,00 mensili.
All'udienza ai sensi dell'art. 473 bis. 21 c.p.c. in data 27.03.2024 comparivano le parti personalmente ed il Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, con separata ordinanza emessa nella medesima data, disponeva a carico del resistente un assegno di mantenimento per la moglie di euro 500,00 mensili e rinviava all'udienza del 07.03.2025 per l'udienza di rimessione della causa in decisione.
Parte ricorrente provvedeva al deposito di note di precisazione delle conclusioni.
In data 20.12.2024 veniva depositata la rinuncia al mandato del difensore di parte ricorrente.
In data 29.01.2025 si costituiva il nuovo difensore della ricorrente che si riportava alle richieste formulate nella memoria difensiva del precedente procuratore.
Le parti provvedevano al deposito di note di precisazione delle conclusioni.
Motivi della decisione
L'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, pertanto, oggettivamente preclusa l'ulteriore tollerabilità della convivenza.
La domanda di separazione personale proposta dalle parti deve pertanto essere accolta, attesa la indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c. Con riguardo alle pronunce accessorie va osservato quanto segue.
Sull'assegnazione della casa coniugale
La ricorrente ha richiesto disporsi l'assegnazione della casa coniugale in suo favore e il resistente nulla ha opposto in merito.
Il Collegio ritiene dunque che nulla debba essere disposto in merito all'assegnazione dell'abitazione coniugale, di proprietà esclusiva della ricorrente, non essendovi figli minorenni e prende atto della circostanza per cui il resistente già si è allontanato dalla medesima.
Statuizioni patrimoniali
La ricorrente ha richiesto nel ricorso introduttivo un assegno di mantenimento a proprio favore di euro 500,00 mensili, mentre il resistente ha richiesto disporsi un assegno di mantenimento a suo carico in favore della moglie di euro 300,00 mensili.
Deve osservarsi che all'esito dell'udienza presidenziale è stato disposto un assegno di mantenimento a favore della moglie di euro 500,00 mensili in quanto il percepisce una retribuzione netta mensile di euro 2.100,00. CP_1
Il Collegio, pertanto, ritiene di dovere riconoscere un assegno di mantenimento a favore della ricorrente di euro 500,00 mensili con decorrenza dal mese di ottobre 2023 e con aumento Istat dal medesimo mese in considerazione dell'età della ricorrente che ha 70 anni e problemi di salute documentati che non le consentono di lavorare e della durata del matrimonio di 40 anni con contribuzione della moglie alle esigenze familiare e di cura dei figli ormai maggiorenni ed autonomi.
La ricorrente, infatti, ha allegato documentazione medica costituita da certificato rilasciato dall'Ospedale Gemelli il 29.5.2023, da cui risulta che la stessa è affetta da steatosi epatica, linfoma di hodgking inguinale e diverticolite cronica, e che di recente è stata sottoposta ad un intervento chirurgico di emicolectomia in data 22/04/2023 ed ha documentato che dall'allontanamento dalla casa coniugale il resistente ha corrisposto un assegno di mantenimento di euro 700,00 mensili, poi ridotto nel mese di novembre 2022 ad euro 500,00 mensili (cfr. estratti dei conti correnti allegati e delle relative movimentazioni bancarie). Il resistente ha dichiarato di percepire come autotrasportatore euro 2.200,00 mensili circa e di essere gravato da una trattenuta in busta paga di euro 200,00 mensili per un prestito da parte del datore di lavoro, di abitare in un appartamento di cui è proprietario al 50% con i suoi familiari sito Civitavecchia, corrispondendo un canone di locazione mensile di € 300,00 mensili agli eredi del fratello Persona_3
nonché di versare 350,00 euro mensili per un debito esattoriale e 420 euro
[...] mensili per un ulteriore finanziamento.
Deve evidenziarsi, come già rilevato all'esito dell'udienza ex art. 473 bis. 21
c.p.c., il difensore del resistente ha depositato il contratto di locazione di euro 300,00 mensili, la dichiarazione di successione e gli estratti dei conti correnti da cui risulta il finanziamento di 420,00 euro con e il CUD per l'anno 2022 da cui CP_2 risultano redditi lordi di euro 25.422,96 mentre non risultano documentati la trattenuta in busta pagata e ulteriori finanziamenti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del resistente per le cause di valore indeterminato complessità bassa per la fase di studio, introduttiva e decisoria ai valori minimi a favore dell'erario essendo la ricorrente ammessa al patrocinio a favore dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2690/2023 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a Parte_1
Civitavecchia il 26.05.1954 e nato a [...] il Controparte_1
24.09.1958, aventi contratto matrimonio in Civitavecchia in data 19.05.1984 e trascritto nel registro di Stato Civile del medesimo Comune all'anno 1984 atto n.
71, parte 2, Serie A;
2. nulla dispone in merito alla casa familiare non essendovi figli minori e prendendo atto che le parti concordano per l'attribuzione in godimento della medesima alla ricorrente;
3. attribuisce mensilmente a un assegno di euro 500,00 per il Parte_1 suo mantenimento da corrispondersi da parte di dal mese Controparte_1 di ottobre 2023 al domicilio dell'avente diritto, entro i primi cinque giorni di ogni mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici dell'ISTAT relativi alle variazioni dei pressi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati;
4. condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 delle spese processuali del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro
2.906,00, oltre Iva, Cpa e rimborso spese generali come per legge da corrispondere a favore dell'erario essendo ammessa la ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, in Civitavecchia il 14 marzo 2025
Il Presidente relatore
Dott. Gianluca Gelso