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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/08/2025, n. 1991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1991 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
- Dott. Giovanni Maddaleni Presidente est.
- Dott.ssa Valeria Ardoino Giudice
- Dott. Matteo Gatti Giudice
Riunito in Camera di Consiglio in data sentita la relazione del giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto a R.G. 2433/2023 pendente tra
Parte_1
c.f. C.F._1 difeso dall'avv. Jenny Verduci domicilio eletto: Genova Salita Brasile 33/d7 presso il difensore
E
CP_1
( c.f. ) C.F._2
Difesa dall'avv. Giuseppe Muscolo
Domicilio eletto: Genova via Roma 10/8 presso il difensore
1 Con l'intervento dell'Ufficio del Pubblico Ministero
avente ad oggetto dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI:
- la ricorrente come da note scritte depositate il 5.1.2025
- il resistente come da note scritte depositate il 7.1.2025
- Il Pubblico Ministero: come da parere depositato il 16.6.2023
P R E M E S S O
Con il ricorso introduttivo ( da ora anche la ricorrente o la Parte_1 moglie ) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza le seguenti circostanze:
- Di avere contratto matrimonio con nel 1989 CP_2
- Che dall'unione sono nati i figli ( in data 23.7.1992 ) e ( il Per_1 Per_2
5.12.1996 ) che, in mancanza di più specifiche allegazioni, sembrano doversi ritenere economicamente indipendenti
- Che i coniugi si sono separati consensualmente ( decreto di omologa in data 5.3.2021 )
- Che all'epoca della separazione la ricorrente lavorava e, per tale motivo, non era stato previsto alcun assegno di mantenimento a proprio favore
- Che in sede di separazione era stato stabilito che tutte le spese relative alla casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, sarebbero state integralmente pagate del marito che ( circostanza pattuita in forma orale anche se non formalizzata ) avrebbe acquistato la quota di proprietà della moglie.
- Di non essere in grado di mantenersi: “ nel 2020 e nel 2021 ha prodotto redditi pari rispettivamente a euro 2815, 00 ed euro 396, 00; ovviamente tali importi sono stati integrati, svolgendo per quanto possibile, lavori saltuari, come all'epoca della separazione, anche se non in regola
- Che il marito non adempie all'obbligo di acquistare la sua quota di
2 proprietà e ostacolerebbe la ricorrente nella ricerca di un lavoro minacciando chi avesse intenzione di assumerla
- Che, all'epoca del matrimonio, entrambi i coniugi lavoravano;
- Che, dopo avere perso il lavoro nel 1991, dopo la nascita della figlia, in accordo con il marito, di era dedicata esclusivamente alla crescita dei figli e, solo dopo, l'inizio dell'età scolare aveva affiancato alla gestione dei figli lo svolgimento di attività lavorativa nel corso di due mattine a settimana, così consentendo al padre marito di dedicarsi al proprio lavoro.
- Di essere in difficoltà nel pagare il canone di locazione.
Su tali premesse chiedeva: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio liquidare a proprio favore assegno di mantenimento di euro 300, 00 mensili assegnare la casa coniugale al marito con l'onere di pagarne tutte le spese comprese quelle di sanatoria
“ il signor provvederà a liquidare il 50% del valore dell'immobile alla CP_2 signora
[...]
[...]
( da ora anche il resistente o il marito ) si costituiva in previsione Parte_2 dell'udienza presidenziale mediante comparsa con la quale in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Contestava di essersi impegnato ad acquistare la quota di proprietà della moglie della casa coniugale
- Contestava di avere ostacolato la moglie nel reperimento dell'attività lavorativa
- Allegava che la moglie ha sempre svolto e continuerebbe tuttora a svolgere attività lavorativa in nero
- Allegava che la moglie, durante la convivenza coniugale “…non ha mai dato alcun contributo personale ed economico alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e del marito né tantomeno ha sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante all'interno della famiglia
“.
Su tali premesse chiedeva:
- Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio
- Confermare l'assegnazione al marito della casa coniugale
- Respingere la domanda di liquidazione di assegno divorzile in favore
3 della moglie
- Respingere la domanda di condanna del marito a liquidare la quota di proprietà della e a sostenere per intero le spese di sanatoria Pt_1
Con vittoria delle spese
All'udienza di comparizione delle parti la ricorrente confermava di abitare in regime di locazione pagando un canone mensile di euro 350, 00 e, quanto all'attività lavorativa, precisava quanto segue: “ i primi anni di matrimonio ho lavorato presso un negozio di pasta fresca, poi dopo la nascita del secondo figlio ho fatto qualche ora come colf, poi mia sorella ha preso un bar nel 2015 e io ho iniziato a lavorare con lei in cucina, adesso mia sorella cederà il bar a terzi, comunque dopo il covid no sono più andata, era una collaborazione familiare e poi a chiamata “; il marito dichiarava di abitare all'interno della casa coniugale assieme alla propria figlia che lavora e di essere in pensione percependo la somma mensile di euro 1890, 00; precisava che, prima di andare in pensione, faceva l'autista magazziniere.
Con ordinanza in data 12.6.2023 il Presidente revocava l'assegnazione al marito della casa coniugale sul presupposto della raggiunta indipendenza economica della figlia che ivi continua ad abitare assieme al padre. Per_1
In sede di memoria integrativa la ricorrente confermava le originarie allegazioni e conclusioni rinunciando però a chiedere l'assegnazione al marito della casa coniugale e chiedendone la condanna a versarle l'importo mensile di euro 150, 00 a titolo di locazione;
il resistente confermava tutti i precedenti argomenti difensivi, non riproponeva la domanda di assegnazione della casa coniugale e, chiesta la pronuncia di divorzio, chiedeva il rigetto di tutte le domande di controparte;
con vittoria delle spese.
Con sentenza non definitiva n. 3300 emessa all'esito della camera di consiglio del 15.12.2023 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con la prima memoria ex art. 183 comma sesto cpc le parti confermavano le conclusioni di cui alle rispettive memorie integrative.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie il giudice istruttore con ordinanza 17.5.2024 rigettava tutte le istanze istruttorie e fissava udienza di
4 precisazione delle conclusioni
Le parti precisavano le conclusioni, confermando le ultime precisate, mediante deposito di note sostitutive di udienza;
la causa era quindi rimessa in decisione.
Ciò premesso,
O S S E R V A
Già dichiarata con sentenza parziale la cessazione degli effetti civili del matrimonio non resta che pronunciarsi sulle ulteriori domande
Quanto alla richiesta di liquidazione a favore della di assegno Pt_1 divorzile si osserva quanto segue: secondo giurisprudenza tendenzialmente consolidatasi a partire da Cass. Civ. SS UU n. 18287/2018, l'assegno divorzile assolve, in linea col dettato di cui all'art. 5 comma sesto L. 898/1970, funzioni ad un tempo assistenziale e compensativo perequativo.
Sotto il profilo compensativo perequativo, in particolare, la liquidazione si fonda sul presupposto che “ …lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per esigenze assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive “ ( cfr. ex multis Cass. Civ. n. 26520/2024 ).
Ancora secondo Cass. Civ. n. 32354/2024 ai fini della della spettanza dell'assegno divorzile in funzione compensativo-perequativa “…il giudice è tenuto ad accertare, al momento del divorzio l'esistenza di uno squilibrio economico tra gli ex coniugi e la riconducibilità di tale squilibrio all'organizzazione familiare durante la vita in comune ponendo rimedio, in presenza di tali presupposti, agli effetti derivanti dalla rigorosa applicazione del principio di autoresponsabilità “.
Ora, nel caso specifico, la circostanza allegata secondo cui la moglie, in accordo col marito, si sarebbe dedicata alla famiglia in coincidenza con la nascita dei figli, ricominciando a lavorare con l'inizio dell'età scolare, specificamente contestata dal resistente, non è stata dimostrata ( né avrebbe potuto esserlo attraverso le generiche e valutative capitolazioni di prova di cui alla seconda memoria ex art. 183 comma sesto cpc, giustamente non ammesse da parte del giudice istruttore ); ma, anche se lo fosse stato, è un fatto che anche il figlio più piccolo della coppia, , è entrato in età Per_2
5 scolare nei primi anni del secolo;
la ricorrente, dunque, stando alle sue stesse allegazioni, è potuta tornare a lavorare da oltre venti anni e ciò in effetti ha fatto, progressivamente incrementando gli orari;
dal 2015, poi, ella ha iniziato a lavorare presso il ristorante della sorella;
la , come da Pt_1 ella stessa allegato in ricorso, ancora all'epoca della separazione, anno 2021, sia pure attraverso prestazioni di lavoro non regolarizzate, era in grado di mantenersi autonomamente e ciò dimostra che la eventuale attuale sperequazione tra le condizioni dei coniugi non dipende da scelte inerenti l' organizzazione della vita familiare ma, semmai, dalla circostanza della mancata regolarizzazione dei rapporti di lavoro della donna, con i conseguenti pregiudizi di natura previdenziale e in punto di tfr, a fronte però del vantaggio conseguito dalla mancata tassazione del reddito.
Anche sotto il profilo assistenziale non si ritengono sussistere i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in considerazione della estrema genericità delle allegazioni di parte attrice;
stando alle sue stesse allegazioni, sappiamo che nell'anno 2021 ella, attraverso prestazioni di lavoro non regolarizzate, era in grado di mantenersi. La ricorrente non ha mai allegato nello specifico presso chi all'epoca lavorava ( si ritiene non più presso la sorella avendo dichiarato in sede di udienza presidenziale che il rapporto con la sorella era venuto meno prima dell'epidemia di covid ) né quanto percepisse, né i motivi del venir meno di tali rapporti di lavoro;
si è limitata a dire, invece, che, pur tuttora prestando attività in nero ( presso chi ? ) ciò non le consente più di percepire il necessario per mantenersi. Non ha però dimostrato, né invero neppure allegato, se non del tutto genericamente, che cosa è realmente cambiato rispetto alla data della separazione. Anche sotto il profilo assistenziale, pertanto, la ricorrente non ha assolto all'onere della prova.
La domanda di assegno divorzile deve pertanto essere rigettata.
Non riproposta nell'ambito del giudizio di merito la domanda di assegnazione della casa coniugale niente deve essere disposto in merito in mancanza di figli minori o maggiorenni ancora economicamente dipendenti dai genitori ( cfr. art. 337 sexies c.c. ).
Quanto alle ulteriori domande della ricorrente ( di condanna del marito al pagamento della metà del valore locativo della casa coniugale e all'acquisto della quota di proprietà della moglie ) le stesse, come peraltro evidenziato dal Presidente all'udienza del 12.6.2023, sono inammissibili per difetto delle ipotesi di connessione forte di cui all'art. 40 cpc che sole consentono la trattazione unitaria tra procedimenti soggetti al rito ordinario e procedimenti soggetti al rito speciale ( cfr. in punto di separazione e divorzio ex multis
6 Cass. Civ. n. 2155/2010; Cass. Civ. n. 11828/2009; Trib. Roma n. 3162/2024
).
La condanna alle spese segue la soccombenza. Liquidazione come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Genova in composizione collegiale definitivamente pronunciando,
RIGETTA la domanda di liquidazione di assegno divorzile proposta da parte ricorrente
DICHIARA inammissibile ogni altra domanda
CONDANNA a rifondere all'erario le spese del presente Parte_1 giudizio che liquida in euro 4000, 00 oltre 15% rimborso spese generali, iva ( se dovuta ) e cpa.
Così deciso in Genova nella sopra richiamata camera di consiglio del 27.6.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
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