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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 05/06/2025, n. 2485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2485 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Il Giudice unico, nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 04
Giugno 2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
lette le note di trattazione scritta;
visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
4897 dell'anno 2020 avente ad oggetto “Opposizione a Decreto ingiuntivo”
TRA
– in persona del suo legale rappresentate pro tempore - Parte_1
(P.IVA elettivamente domiciliata come da procura in calce al presente P.IVA_1
atto, dall'Avv. Pasquale Zambrano (CF: , nel cui studio sito C.F._1
in via T.B.Lombardi, 86 Castel San Giorgio (SA), elegge domicilio.
- OPPONENTE –
CONTRO (C.F. ) nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rapp.to e difeso dall'avv. Ludovico Montera (C.F. , C.F. C.F._3
, presso il cui studio in Salerno alla via Diaz n. 12, fax 089 C.F._4
241342, elettivamente domicilia
-OPPOSTO-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27.06.2020 la proponeva opposizione Parte_1
avverso il Decreto Ingiuntivo n. 644/2020 – rg. 1877/2020, provvisoriamente esecutivo. In data 02.03.2020 il Tribunale di Salerno convalidava lo sfratto per morosità de la relativamente alla locazione dell'unità immobiliare Parte_1
sita in Salerno al Corso Vittorio Emanuele civici 191,193 e 195 ubicato al piano terra della galleria Commerciale ex Cinema Capitol, distinto al n.ro interno 9, in catasto al foglio 24, particella 1291, subalterno 244. Contestualmente, con decreto ingiuntivo n.
644/2020 – rg. 1877/2020, emesso in data 02.03.2020, veniva ingiunto alla CP_2
di pagare, in favore del Sig.r la somma complessiva di €
[...] Controparte_1
26.897,00, di cui € 25.637,00 per canoni scaduti ed accessori, € 260,00 per esborsi ed €
1.000,00 per competenze di avvocato, oltre accessori, nonché canoni a scadere sino al rilascio. L'ingiunzione si fonda esclusivamente sull' eccezione di mancato esperimento del tentativo di mediazione ex dlgs 28/2010, ritenuta da parte opponente la sede più opportuna per consentirle di sanare il proprio debito. In data 21.10.2020
si costituiva il sig. il quale chiedeva: in via principale e nel merito, Controparte_1
di rigettare l'opposizione così come proposta e formulata in quanto infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
condannare la al pagamento di quella somma ritenuta di Giustizia ex art. 96 cpc. Parte_1 Instaurato il contradditorio, venivano concessi i termini per l'espletamento della procedura di mediazione, anche in seguito al trasferimento di sede sociale di parte opponente solo due mesi prima dell'inizio del procedimento di mediazione. Ritenuto
non necessario alcun approfondimento istruttorio, la causa era rinviata alla presente udienza per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281 sexies.
L'opposizione proposta è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Questo Giudice, in via preliminare, nel sottolineare che la presente decisione è
adottata ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., dichiara di non ravvisare alcuna incompatibilità tra il modulo decisionale qui adottato e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di note scritte e ciò condividendo il principio di diritto di recente enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza del 19/12/2022, n. 37137,
secondo cui: “l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note
scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), deve ritenersi una
forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la
trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale
(o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di
merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata
sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che
determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori,
non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni
legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili. Di conseguenza, nel periodo di emergenza
pandemica, nella vigenza dell'art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18,
convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020 n. 37, deve ritenersi legittimo lo svolgimento
dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in forma scritta,
mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data
dell'udienza per il deposito di note scritte”. Invero, pur essendo stato tale principio di diritto affermato con riferimento alla celebrazione dell'udienza a trattazione scritta secondo le modalità previste dalla normativa in vigore fino al 31.12.2022, questo Giudice ritiene che lo stesso ben possa essere applicato anche a cause trattate ai sensi degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
tenuto conto della pari idoneità di tale modalità di trattazione a garantire il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 189 c.p.c..
Venendo al merito si osserva quanto segue.
Va premesso che per ormai consolidata giurisprudenza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria
(Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5).
In tal senso, conformemente al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite n.
13533 del 30/10/2001 costantemente recepito dalla successiva giurisprudenza, il creditore che agisce per l'inadempimento, è unicamente tenuto a provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto ed esatto adempimento della pretesa azionata in sede giurisdizionale.
Nella controversia in esame, parte opponente , senza contestare l'an debeatur affida l'opposizione a due motivi: 1) mancato esperimento del tentativo di mediazione;
2)
difficoltà nel pagamento dei canoni per cattiva congiuntura economica.
Con riferimento al primo motivo di opposizione si osserva che nel corso del processo,
parte opponente ha eccepito la assenza della condizione di procedibilità per mancato corretto esperimento del tentativo di mediazione in quanto le quote sociali erano state oggetto di contratto di cessione mediante atto pubblico registrato in data
8.10.2020.
Ebbene, secondo l'orientamento delle Sezioni unite della Cassazione, nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria a ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis,
del d.lgs. n.28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con richiesta di decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è carico della porta opposta ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-
bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (Sez. U, n.1956 del 18.9.2020, Rv.
658634- 01; Sez.3, n.21 dell'8.1.2021, Rv. 660180-01). Di conseguenza, quand'anche il provvedimento fosse stato pronunciato ai sensi del comma 1 bis a titolo imposizione obbligatoria del tentativo di mediazione, e non già ai sensi del comma 2, a titolo di mediazione facoltativa, l'onere di impulso e l'interesse a coltivare la mediazione sarebbe comunque gravato sulla convenuta opposta, attore sostanziale.
Ciò posto, questo Giudice assegnava a parte opposta un nuovo termine per introdurre la procedura di mediazione in seguito alla modifica della sede sociale della e della cessione delle quote aziendali. Infatti, in data 11.12.2020 Parte_1
veniva eseguita la prima notifica di mediazione, da parte del sig. alla CP_1 Parte_1 notifica andata a buon fine come risulta dall'esito della spedizione. Tuttavia a
[...]
fronte dell'eccezione sollevata da parte opponente secondo la quale era intervenuto una cessione di quote sociali con cambio di sede legale, veniva assegnato un nuovo termine entro il quale parte opposta provvedeva ad instaurare nuova procedura di mediazione come da verbale depositato dal quale risulta che nessuno compariva per la Star Store srl.
Deve ritenersi adempiuta la condizione di procedibilità.
Con riguardo alla eccepita carenza di legittimazione passiva sollevata dall'opponente, si osserva che nelle ipotesi di cessione di ramo di azienda, vengono ceduti, salvo diverso accordo tra le parti, anche i contratti in corso ( art. 2558 c.c.). Nel
caso in esame la cessione è avvenuta mediante atto pubblico registrato in data
8.10.2020 laddove lo sfratto per morosità è stato pronunciato in data 2.3.2020 . La
Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. Cass. n. 5566/83, ha statuito claris litteris che "la domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del
conduttore, ancorché non sia stata formulata espressamente dal locatore, è implicitamente
contenuta e quindi tacitamente proposta con l'istanza di convalida dello sfratto con la
conseguenza che, in esito al giudizio a cognizione ordinaria susseguito alla trasformazione
dell'originario procedimento per convalida, il giudice deve statuire sulla domanda di
risoluzione"). A tal fine, deve muoversi dall'ormai monolitico indirizzo esegetico della
Suprema Corte per il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.
In applicazione delle tratteggiate coordinate interpretative deve ritenersi che nel caso di specie non si è verificata alcuna cessione del contratto di locazione in quanto alla data della cessione di quote sociali il contratto di locazione era già stato risolto mediante la convalida dello sfratto per morosità . Deve ritenersi superata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva. Peraltro l'inadempimento è provato anche mediante la non contestazione dello stesso non avendo l'opponente preso posizione
( art. 115 cpc) tempestivamente sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda
(art. 167, primo comma, c.p.c.) e "il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove
proposte dalle parti o dal p.m., nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte
costituita" (art. 115, primo comma, c.p.c.).”. Inoltre la Corte di Cassazione, Sezione III,
con ordinanza n. 20597 del 2022 ha poi sancito che “La prova del fatto costitutivo del
credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. 19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro,
puo' avvalersi di tutti gli ordinari mezzi previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915; Cass.
03/03/2009, n. 5071), compresa la mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera
dell'opponente (convenuto sostanziale) del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno
della pretesa azionata. E', infatti, onere del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo,
dell'opponente), quello di prendere posizione sui fatti posti a fondamento della domanda: dal
mancato assolvimento di tale onere discende che i fatti non contestati si ritengono non
controversi e non richiedenti specifiche dimostrazioni (Cass. 16/12/2010, n. 25516), essendo
tuttavia necessario, a tal fine, che il fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa
dell'opponente sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass.
17/11/2003, n. 17371).
La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente
rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti
per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non
contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente,
in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito
degli accertamenti richiesti (ex plurimis, Cass. 23/03/2022, n. 9439; Cass. 17/06/2016, n. 12517; Cass., 09/03/2012, n. 3727; Cass. 05/03/2009, n. 5356).”
Applicando le superiori coordinate ermeneutiche deve ritenersi che nel caso in esame, in assenza di specifiche contestazioni e di specifici motivi di doglianza,
l'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo deve essere dichiarato esecutivo.
Tanto premesso, le spese del giudizio seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte opponente e sono liquidate in € 3.809 in applicazione dei parametri minimi dello scaglione di riferimento (da € 26.001 a 52.000) di cui al DM 55/2014 e successive modifiche.
PQM
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 644/2020
dichiarandolo esecutivo.
2) Condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in €
3.809,00 (Fase Studio € 851,00, Fase Introduttiva € 602,00, Fase Istruttoria € 903,00
Decisoria € 1453,00), oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge con distrazione in favore dell'avvocato Ludovico Montera dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Salerno, data del deposito
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara