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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3952 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio all'esito dell'udienza del 21 maggio 2025, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12606/2024, riunita con le cause iscritte ai numeri RG 12607/2024,
12611/2024, 12609/2024, 12608/2024
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e
elettivamente domiciliati in Napoli alla via Madonnelle 42 Parte_5 presso lo studio dell'avv. Pietro Avallone dal quale sono rappresentati e difesi come in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato CP_1
presso la sede dell' in Napoli alla Piazza Matteotti 2, rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
Romano Cardaropoli
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 29 maggio 2024 deduceva di essere dipendenti Parte_1
della e di essere stati addetti dal luglio 2021, all'appalto per il servizio di CP_3
pulizia e sanificazione degli uffici di ubicati nel territorio di Napoli, sino Controparte_4
al 29.2.2024, data in cui l'appalto cessava.
Lamentava il mancato pagamento di alcune voci della retribuzione e chiedeva la condanna di e di al pagamento delle somme di cui al ricorso, CP_1 CP_3
Instaurato il contraddittorio il datore di lavoro restava contumace costituendosi unicamente le che evidenziavano la sottoposizione a liquidazione giudiziale della datrice Controparte_4
di lavoro. Evidenziavano, inoltre, l'applicabilità dell'art 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, che prevede la garanzia dell' per il pagamento delle ultime tre mensilità ed il TFR. CP_5
Il ricorso veniva iscritto al RG 12606/2024 e successivamente veniva riunito con i ricorsi iscritti dagli altri lavoratori aventi ad oggetto vertenze analoghe,
I ricorrenti rinunciavano poi alla domanda nei confronti del datore di lavoro ed al TFR avendolo ottenuto dal Fondo di tesoreria.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Il committente è obbligato solidalmente alla corresponsione dei trattamenti retributivi ai dipendenti dell'appaltatore, ex art. 29 del d.lgs. 276 del 2003 secondo cui: “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
Deve, quindi, escludersi che l'azione diretta proposta nei confronti della società committente possa essere dichiarata improcedibile ove venga aperta una procedura concorsuale nei confronti della società appaltatrice, non ricorrendo alcun rapporto di inscindibilità tra le azioni esperibili nei confronti delle due società.
Né è ostativa al riconoscimento del diritto la sottoposizione del datore di lavoro alla procedura fallimentare.
Ciò in ragione della ratio della norma che risponde all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e, d'altra parte, si tratta di un'azione
“diretta”, incidente direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute.
Tanto premesso, a seguito della rinuncia alla domanda nei confronti del datore di lavoro, il presente giudizio trova fondamento unicamente nell'art 29 comma 2 del dlgs 276 del 2003. Non vi è contestazione tra le parti in causa in ordine alla sussistenza di un contratto di appalto tra la resasi aggiudicataria della procedura di appalto per le pulizie, Controparte_3
relativamente ai lotti indicati in ricorso.
Risultano, inoltre, prodotte in atti le buste paga relative al mese di gennaio e febbraio comprensive delle competenze di fine rapporto acquisiste successivamente solo a seguito della loro consegna da parte del datore di lavoro nonché il CUD 2024 di cui i ricorrenti lamentano l'omesso pagamento.
I crediti dei lavoratori emergono da tali documenti, sono riprodotti nei conteggi di cui alle note illustrative che non sono stati contestati da . CP_1
In ordine alla quantificazione si tiene conto delle somme richieste in via subordinata dal ricorrente non potendo lo scrivente riconoscere somme maggiori di quanto dedotto in ricorso, anche se dovuto alla mancata consegna delle buste paga.
Le somme devono ritenersi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93,
n. 6340; Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass. 9.6.89, n. 2818). Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
Così provvede:
1) Accoglie le domande e per l'effetto condanna le al pagamento : di € Controparte_4
3772,57 in favore di di euro 5.405,65 in favore di di euro Parte_1 Parte_2
3.365,07 in favore di di euro 7.408,25 in favore di di Parte_3 Parte_4
euro 1.357,46 in favore di Parte_5
2) Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3285,00 per compensi oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge con attribuzione.
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del dott. Paolo Scognamiglio all'esito dell'udienza del 21 maggio 2025, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12606/2024, riunita con le cause iscritte ai numeri RG 12607/2024,
12611/2024, 12609/2024, 12608/2024
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
e
elettivamente domiciliati in Napoli alla via Madonnelle 42 Parte_5 presso lo studio dell'avv. Pietro Avallone dal quale sono rappresentati e difesi come in atti RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato CP_1
presso la sede dell' in Napoli alla Piazza Matteotti 2, rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
Romano Cardaropoli
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 29 maggio 2024 deduceva di essere dipendenti Parte_1
della e di essere stati addetti dal luglio 2021, all'appalto per il servizio di CP_3
pulizia e sanificazione degli uffici di ubicati nel territorio di Napoli, sino Controparte_4
al 29.2.2024, data in cui l'appalto cessava.
Lamentava il mancato pagamento di alcune voci della retribuzione e chiedeva la condanna di e di al pagamento delle somme di cui al ricorso, CP_1 CP_3
Instaurato il contraddittorio il datore di lavoro restava contumace costituendosi unicamente le che evidenziavano la sottoposizione a liquidazione giudiziale della datrice Controparte_4
di lavoro. Evidenziavano, inoltre, l'applicabilità dell'art 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, che prevede la garanzia dell' per il pagamento delle ultime tre mensilità ed il TFR. CP_5
Il ricorso veniva iscritto al RG 12606/2024 e successivamente veniva riunito con i ricorsi iscritti dagli altri lavoratori aventi ad oggetto vertenze analoghe,
I ricorrenti rinunciavano poi alla domanda nei confronti del datore di lavoro ed al TFR avendolo ottenuto dal Fondo di tesoreria.
Non veniva svolta istruttoria ed, alla scadenza del termine per il deposito di note scritte, il
Giudice decideva la causa.
Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Il committente è obbligato solidalmente alla corresponsione dei trattamenti retributivi ai dipendenti dell'appaltatore, ex art. 29 del d.lgs. 276 del 2003 secondo cui: “In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento”.
Deve, quindi, escludersi che l'azione diretta proposta nei confronti della società committente possa essere dichiarata improcedibile ove venga aperta una procedura concorsuale nei confronti della società appaltatrice, non ricorrendo alcun rapporto di inscindibilità tra le azioni esperibili nei confronti delle due società.
Né è ostativa al riconoscimento del diritto la sottoposizione del datore di lavoro alla procedura fallimentare.
Ciò in ragione della ratio della norma che risponde all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e, d'altra parte, si tratta di un'azione
“diretta”, incidente direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute.
Tanto premesso, a seguito della rinuncia alla domanda nei confronti del datore di lavoro, il presente giudizio trova fondamento unicamente nell'art 29 comma 2 del dlgs 276 del 2003. Non vi è contestazione tra le parti in causa in ordine alla sussistenza di un contratto di appalto tra la resasi aggiudicataria della procedura di appalto per le pulizie, Controparte_3
relativamente ai lotti indicati in ricorso.
Risultano, inoltre, prodotte in atti le buste paga relative al mese di gennaio e febbraio comprensive delle competenze di fine rapporto acquisiste successivamente solo a seguito della loro consegna da parte del datore di lavoro nonché il CUD 2024 di cui i ricorrenti lamentano l'omesso pagamento.
I crediti dei lavoratori emergono da tali documenti, sono riprodotti nei conteggi di cui alle note illustrative che non sono stati contestati da . CP_1
In ordine alla quantificazione si tiene conto delle somme richieste in via subordinata dal ricorrente non potendo lo scrivente riconoscere somme maggiori di quanto dedotto in ricorso, anche se dovuto alla mancata consegna delle buste paga.
Le somme devono ritenersi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, atteso che il meccanismo di tali ritenute da parte del datore di lavoro è inerente ad un momento successivo a quello dell'accertamento e della liquidazione delle spettanze del dipendente e si pone in relazione a distinti rapporti previdenziali e tributari sui quali non interferisce, in mancanza di norme specifiche, il giudice chiamato a detto accertamento e liquidazione (Cass. lav., 7.6.93,
n. 6340; Cass. 24.8.90, n. 8634; Cass. 9.6.89, n. 2818). Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
PQM
Così provvede:
1) Accoglie le domande e per l'effetto condanna le al pagamento : di € Controparte_4
3772,57 in favore di di euro 5.405,65 in favore di di euro Parte_1 Parte_2
3.365,07 in favore di di euro 7.408,25 in favore di di Parte_3 Parte_4
euro 1.357,46 in favore di Parte_5
2) Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 3285,00 per compensi oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge con attribuzione.
Così deciso in Napoli il
Il Giudice dott. Paolo Scognamiglio